Sentenza 3 marzo 2009
Massime • 1
Ha natura territoriale e non funzionale la competenza ex art. 11 cod.proc.pen. della Corte d'appello per il giudizio di revisione conseguente all'accoglimento del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità della richiesta. (Fattispecie nella quale la Corte ha precisato che la regola espressa dall'art. 11, comma secondo, cod. proc. pen. è dettata per il solo caso di magistrati che si trovino nelle posizioni indicate dalla norma, e non costituisce criterio di competenza territoriale con riguardo alle richieste di revisione, nelle quali non sussiste il presupposto di un magistrato in tal senso coinvolto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2009, n. 15160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15160 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 03/03/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 869
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 034825/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA NI N. IL 25/05/1959;
avverso ORDINANZA del 10/07/2008 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Selvaggi E. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 10.07.2008 la Corte d'appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile, ex art. 634 c.p.p., l'istanza di revisione proposta da OR NT avverso la sentenza 22.01.2003, definitiva il 05.07.2004, della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra".
Tale revisione era stata richiesta dal OR ai sensi dell'art.630 c.p.p., lett. c), proponendo quale prova nuova una propria consulenza tecnica fonica che aveva concluso escludendo che la voce della persona che colloquiava con il noto capomafia NN LO, nella captazione ambientale del 13.03.1999, si appartenesse ad esso condannato. Poiché - sosteneva l'istante - la condanna era stata basata precipuamente su tale colloquio (concernente i lavori per il Palazzetto dello Sport di Cefalù, acquisiti con metodo mafioso) che rivelava l'intraneità di esso OR alla consorteria, l'esclusione della paternità della voce, prova nuova decisiva, doveva far concludere per la necessità della revisione e della conseguente assoluzione.
Ciò posto, osservava la Corte nissena come la prova nuova indotta dalla difesa non solo non avesse carattere decisivo nel percorso probatorio che aveva portato al giudicato di condanna, ma risultasse sostanzialmente irrilevante, posto che i giudici della cognizione ordinaria avevano basato l'affermata conclusione su una serie di elementi che da soli, escludendo anche l'anzidetto colloquio, giustificavano ampiamente la ritenuta colpevolezza. Essi erano (oltre ad altre sentenze acquisite in atti):
1. le dichiarazioni di tal Di TA SP;
2. quelle di La Corte Marcello;
3. una conversazione tra il OR ed il NN del 16.04.1999; 4. una conversazione tra il OR ed ignoto interlocutore del 28.06.2000; 5. una conversazione tra il OR ed AR LL, vedova del NN (nel frattempo deceduto). Concludeva dunque la Corte di Caltanissetta affermando come la prova nuova indotta, pur anche ammessa ed anche pervenisse ad esito positivo, "non consentirebbe in ogni caso di escludere l'affermata colpevolezza...comunque adeguatamente supportata dal contenuto (e dalla concatenazione logica) degli ulteriori elementi di prova d'accusa... cosicché nessun utile effetto potrebbe derivare dall'esperimento del giudizio di revisione".
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto OR che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni: a) non era consentito pronunciare inammissibilità preliminare, senza contraddittorio tra le parti, effettuando valutazione approfondita del merito della chiesta revisione;
la Corte aveva poi erroneamente svalutato la centralità probatoria della conversazione in parola, come invece affermata dai giudici della cognizione ordinaria;
b) doveva ritenersi errata comunque la valutazione effettuata dall'impugnata ordinanza in ordine all'ammissibilità della prova tecnica nuova;
c) era ancora errato il riferimento alla modifica normativa in ordine al divieto di condanna oltre il ragionevole dubbio, per indurne una sostanziale limitazione della revisione proposta in termini di risultato perplesso;
d era stata violata la regola di competenza ex art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 633 c.p.p., posto che al momento della decisione nel Distretto della Corte d'appello di Caltanissetta prestavano servizio due magistrati che si erano direttamente pronunciati sul caso in parola.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso, infondato in ogni sua prospettazione, deve essere rigettato con tutte le dovute conseguenze di legge.
Con il primo motivo di ricorso la difesa deduce violazione dell'art.634 c.p.p. per essere stata dichiarata l'inammissibilità della chiesta revisione con provvedimento emesso de plano, senza contraddittorio partecipato, con il quale veniva altresì compiuta - si sostiene - valutazione, in tale sede, eccessivamente approfondita del merito. Entrambe tali deduzioni difensive sono infondate. Quanto alla prima, attinente alla forma della decisione, questa Corte deve qui richiamare e ribadire il consolidato insegnamento di legittimità secondo cui "è legittima la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione assunta all'esito di procedimento de plano, in quanto quello in contraddittorio previsto dall'art. 127 c.p.p. non è esplicitamente previsto dall'art. 634 c.p.p." (così Cass. Pen. Sez. 1, n. 47016 in data 11.12.2007, Rv. 238318, Comberiati;
ecc). Quanto al secondo profilo, parimenti deve questa Corte richiamare e ribadire il proprio orientamento secondo cui, pur non potendosi ammettere - nell'ambito della valutazione ex art. 634 c.p.p. - un'approfondita anticipazione del giudizio di merito, pur tuttavia è necessaria e legittima la delibazione prognostica circa il grado di affidabilità e conferenza dei nova (così Cass. Pen. Sez. 1, n. 29660 in data 17.06.2003, Rv. 226140, Asciutto). Tale delibazione deve quindi inevitabilmente transitare attraverso un giudizio di comparazione delle prove nuove dedotte con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante (così Cass. Pen. Sez. 4, n. 35697 in data 19.06.2007, Rv. 237455, Bozi). Più esplicitamente : "In tema di revisione, nella fase del giudizio sull'ammissibilità della richiesta, il giudice non può esimersi dall'obbligo di apprezzare la manifesta inidoneità e inefficacia dimostrativa, rispetto al prospettato risultato finale del proscioglimento, dei nuovi elementi di prova" (così Cass. Pen. Sez. 1, n. 45612 in data 05.11.2003, Rv. 227131, Drozdzik). Ed infine, sul punto, va ancora ribadito che il carattere di manifesta infondatezza - che la richiesta deve rivestire per poter essere delibata come tale nel giudizio de plano ex art. 634 c.p.p. - debba essere inteso con riferimento alla forza dimostrativa, in senso logico e concettuale, dell'argomentazione che la contraddistingua, forza dimostrativa che si deve porre ex se, pena la negazione del suo presupposto, e cioè dell'essere strutturalmente logica. Forza dimostrativa del sotteso concetto, dunque, nel suo significato in quel concreto contesto processuale. Del resto, dal punto di vista più strettamente normativo, va pure rilevato come l'art. 634 c.p.p., nel suo comma 1, richiami l'art. 631 c.p.p. che, a sua volta, impone l'inammissibilità della domanda ove gli elementi proposti non siano tali da "dimostrare" che il condannato deve essere prosciolto. Dunque, se non si vuole disattendere ne' tradire tale precetto, occorre una dimostrazione, cioè un apparato logico inferenziale comunque esplicativo delle ragioni che fondano - concettualmente - anche solo la resa valutazione di immediatamente percepibile infondatezza.
Ciò detto, è del tutto evidente che non sussiste allora vizio di eccessiva penetrazione nel merito, anche nella fase di delibazione ex art. 634 c.p.p., laddove l'ordinanza che dichiari l'inammissibilità della domanda di revisione proceda (poco importa con quale abbondanza, o sovrabbondanza, quantitativa del discorso esplicativo, il che rimane solo un eventuale sintomo, a volte equivoco) con sequenza logica di concetti risolutivi che si impongano per la loro valenza dimostrativa, ex se (per l'insuperabile forza logico- argomentativa, nel contesto processuale in questione). Tutto ciò premesso, è di naturale conseguenza che del tutto correttamente la Corte territoriale ha compiuto, nello specifico caso, il giudizio delibativo - ex art. 634 c.p.p., de plano - circa l'inefficacia del novum proposto a condurre al proscioglimento dell'istante, dandosi l'immediata evidenza, che sgorgava dalla mera lettura del giudicato di condanna, che l'eventuale ablazione della conversazione 13.03.1999 dal costrutto decisorio lasciava immutata la forza argomentativa della condanna stessa, basata su molteplice ed autonomamente sufficiente materiale accusatorio. Ciò posto, divengono irrilevanti le ulteriori deduzioni del ricorrente in ordine alla proposta prova tecnica nuova (perizia fonica) avendo la Corte territoriale ben argomentato in ordine all'irrilevanza, nel quadro complessivo, di tale proposizione, così come non risulta più pertinente - stante il risultato raggiunto - la riflessione in ordine all'eventuale incidenza, nel regime della revisione, dell'introduzione della regola della condanna al di là del ragionevole dubbio.
È infondata, infine, la questione di competenza territoriale proposta in relazione agli artt. 633 e 11 c.p.p. cfr. sopra sub 2/d. Ed invero deve ritenersi che l'art. 633 c.p.p., allorché nell'ultima parte del suo primo comma determina la competenza in materia di revisione, abbia inteso, facendo richiamo all'art. 11 c.p.p., fornire una determinazione di competenza in senso territoriale, e quindi con riferimento "secco" alla tabella "A" allegata alle disp. att. c.p.p., e non in senso funzionale. A tale conclusione milita anzitutto il tenore letterale del cit. art. 633 ("corte d'appello individuata secondo i criteri di cui all'art. 11"), ma anche, e soprattutto, l'interpretazione dell'art. 11, comma 2 che impone il successivo spostamento ad altra Corte d'appello solo in relazione alla presenza, nel distretto, di magistrato che sia indagato, imputato o parte offesa. È quindi del tutto evidente che la regola espressa dall'art. 11, comma 2, dettata solo ove il processo veda magistrati nelle ridette posizioni, non può essere sussunta quale criterio di competenza territoriale, sia pur eventuale, in tema di revisione in cui il presupposto di un magistrato in tal senso coinvolto non sussiste. Dal punto di vista più sostanziale, poi, non ci possono essere dubbi che i principi di imparzialità, trasparenza e terzietà del giudice, da salvaguardare allorché egli è chiamato a pronunciarsi direttamente su un collega che esercita le funzioni nello stesso distretto, non risultano incisi quando egli è chiamato, ben più semplicemente, a pronunciarsi su una decisione di altro giudice che pur si trovi a svolgere le sue funzioni nello stesso ambito territoriale, situazione peraltro del tutto normale nei gradi della giurisdizione ordinaria (si pensi ai giudici della Corte d'appello chiamati a valutare la sentenza del Tribunale della stessa sede). Tanto ritenuto, risulta quindi del tutto irrilevante, in ordine alla competenza territoriale nella concreta revisione proposta dal OR, che magistrati che hanno avuto parte nella decisione impugnata in via straordinaria siano poi stati trasferiti nel distretto di Caltanissetta, la competenza della cui Corte d'appello - territoriale e non funzionale nel senso anzidetto - bene è stata mantenuta ferma.
In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua prospettazione, deve essere rigettato.
Alla completa reiezione del gravame consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente OR NT al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2009