Sentenza 14 novembre 2014
Massime • 1
Il provvedimento di archiviazione può essere impugnato per cassazione nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso proposto per vizio di motivazione o per travisamento dell'oggetto o per omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2014, n. 52119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52119 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 14/11/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 1819
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 16925/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI NA N. IL 21/11/1965;
parte offesa nel procedimento:
DI IO NT N. IL 10/06/1927 parte offesa;
nel procedimento c/:
IGNOTI;
avverso il decreto n. 1494/2012 GIP TRIBUNALE di PERUGIA, del 29/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
lette le conclusioni del PG Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 29 maggio 2012, depositato il 2 ottobre 2012, il G.i.p. presso il Tribunale di Perugia, all'esito dell'udienza camerale prevista dagli artt. 409 e 410 c.p.p., ha disposto l'archiviazione del procedimento scaturito dalla denuncia- querela nei confronti di ignoti, presentata da RO RI e Di RZ NI per i delitti di cui agli artt. 486 e 640 c.p.. La predetta udienza camerale veniva fissata in sede di rinvio, dopo che la Corte di cassazione aveva dichiarato la nullità del precedente decreto, in quanto emesso de plano.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore delle persone offese, deducendo due motivi di doglianza.
2.1. Violazione del contraddittorio per omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, con riferimento all'art. 127 c.p.p. e art. 409 c.p.p., comma 6, poiché entrambe le persone offese hanno nominato per la fase del giudizio dinanzi al G.i.p., ivi compresa quella dell'eventuale giudizio di rinvio, un difensore di fiducia mai revocato, diverso da quello nominato in occasione del precedente ricorso per cassazione, al quale avevano conferito solo uno specifico mandato in tal senso. L'avviso di fissazione dell'udienza camerale, pertanto, doveva essere notificato al difensore di fiducia appositamente nominato ai fini dell'opposizione e della successiva partecipazione al contraddittorio camerale. La violazione delle norme su indicate, peraltro, non è sanata dalla successiva partecipazione del difensore di fiducia all'udienza camerale, essendo stato violato il termine libero di dieci giorni posto dall'art. 127 c.p.p., comma 1, a garanzia del contraddittorio.
2.2. Violazione del contraddittorio in relazione alla mancata audizione della persona offesa, RO RI - la quale, presente all'udienza camerale, aveva chiesto già nell'atto di opposizione di essere sentita - e vizi motivazionali in merito alle richieste istruttorie formulate nell'atto di opposizione ed ai possibili esiti di rilevanza decisiva ai fini di una completa ricostruzione dei fatti e di una precisa individuazione delle responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati.
2. Per quel che attiene al primo motivo di ricorso deve anzitutto richiamarsi, e il rilievo è dirimente, la regala iuris stabilita in questa Sede (da ultimo, v. Sez. 6^, n. 27945 del 09/05/2014, dep. 26/06/2014, Rv. 260617; v., inoltre, Sez. 6^, n. 3441 del 10/01/2003, dep. 23/01/2003, Rv. 224219; Sez. 6^, n. 3191 del 21/10/1996, dep. 13/03/1997, Rv. 207174), secondo cui i destinatari dell'avviso relativo all'udienza della camera di consiglio, fissata dal Gip a seguito della opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione, sono soltanto i soggetti indicati nell'art. 409 c.p.p., comma 2, ossia il Pubblico Ministero, la persona sottoposta ad indagini e la persona offesa, con esclusione del difensore di quest'ultima.
Ne consegue che il predetto avviso non spetta al difensore della parte offesa, ne' in contrario può utilmente richiamarsi l'art. 127 c.p.p., comma 2, attesa la natura specifica e prevalente della disciplina dettata dalla disposizione di cui al su citato art. 409. 3. Destituita di fondamento, altresì, deve ritenersi la seconda censura, ove si consideri:
a) che nell'udienza camerale tenuta a seguito dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il giudice deve provvedere all'audizione dell'opponente qualora questi ne abbia fatto domanda e l'eventuale omissione di tale adempimento produce - per il combinato disposto dell'art. 127 c.p.p., commi 3 e 5 e art. 409 c.p.p., comma 2, - una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto (da ultimo, v. Sez. 6^, n. 16169 del 02/04/2014, dep. 11/04/2014, Rv. 259343), e comunque prima delle conclusioni dell'udienza celebrata nelle forme dell'art. 127 c.p.p. (Sez. 5^, n. 19584 del 31/03/2010, dep. 24/05/2010, Rv. 247512); b) che siffatta decadenza si è verificata nel caso di specie, non essendo stata ritualmente eccepita, subito dopo la mancata decisione sulla richiesta di audizione, ovvero prima della conclusione dell'udienza camerale, la nullità verificatasi a causa di quella omissione.
4. V'è, infine, da osservare, in ordine al secondo profilo di doglianza prospettato nel secondo motivo di ricorso, che il provvedimento di archiviazione può essere impugnato per cassazione nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso proposto per vizio di motivazione o per travisamento dell'oggetto o per omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite (Sez. 1^, n. 8842 del 07/02/2006, dep. 14/03/2006, Rv. 233582; v., inoltre, Sez. 1^, n. 9440 del 03/02/2010, dep. 09/03/2010, Rv. 246779).
5. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che m ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna a quella della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2014