Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 1
Il tribunale fallimentare, nel disattendere la domanda di ammissione dell'imprenditore all'amministrazione controllata, ha il potere - dovere, su istanza dei creditori, ovvero anche d'ufficio, a norma dell'art. 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, di dichiarare contestualmente il fallimento, nel concorso delle prescritte condizioni, senza che si renda a tal fine necessario, ove detta declaratoria venga resa sulla base degli elementi già acquisiti (e sui quali sia stato sentito il debitore), una nuova convocazione dell'imprenditore in camera di consiglio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2001, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
Dott. Aniello NAPPI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SIOP COSTRUZIONI SpA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 75, presso l'avvocato CALZETTA G., rappresentata e difesa dagli avvocati PETRECCA PIERO e SPARANO VINCENZO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO SIOP COSTRUZIONI SpA, in persona dei Curatori, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 63, presso l'avvocato MASSIMO TIRONE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 61/98 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 19/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2000 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il resistente, l'Avvocato Tirone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Campobasso confermò il rigetto dell'opposizione al fallimento della Siop costruzioni spa, dichiarato d'ufficio dal Tribunale di Isernia il 19 gennaio 1996, nel corso della procedura di amministrazione controllata cui la società era stata in precedenza ammessa. Ritennero i giudici del merito che, prima della dichiarazione del fallimento, la società opponente era stata convocata nella camera di consiglio del tribunale, cui erano intervenuti il suo difensore e il suo commercialista. Sicché non v'era stata alcuna violazione del diritto di difesa, mentre era legittima la dichiarazione d'ufficio del fallimento nel corso della procedura di amministrazione controllata, in presenza di un chiaro stato d'insolvenza, benché la legge preveda la possibilità di ammettere il concordato preventivo eventualmente richiesto dal debitore. Ricorre per cassazione la società fallita, che propone quattro motivi d'impugnazione, illustrati con memoria, cui resiste con controricorso la curatela fallimentare.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 15 legge fall., sostenendo che l'audizione in camera di consiglio del suo difensore e del suo commercialista, peraltro privi probabilmente di uno specifico mandato, non era sufficiente a consentirle l'esercizio del diritto di difesa.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce falsa applicazione dell'art. 192 legge fall. Lamenta che il tribunale abbia dichiarato d'ufficio il fallimento senza prima consentirle la richiesta di un concordato preventivo;
e ritiene irrilevante che la possibilità di una tale richiesta non fosse stata neppure prospettata nell'udienza camerale dinanzi al tribunale.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce errata e falsa applicazione dell'art. 6 legge fall., sostenendo che nel corso della procedura di amministrazione controllata il fallimento non può essere dichiarato d'ufficio.
Con il quarto motivo, infine, la ricorrente deduce errata e falsa applicazione degli art. 187 e 193 legge fall. Sostiene che i giudici del merito hanno errato nel considerare l'eccessiva incidenza dei costi finanziari come determinante uno stato di insolvenza, perché l'amministrazione controllata non sospende il corso degli interessi.
E lamenta che i giudici del merito non abbiano tenuto conto del pactum de non petendo stipulato con i creditori.
Il ricorso è infondato.
Secondo un'indiscussa giurisprudenza di questa Corte, invero, "l'esigenza di assicurare all'imprenditore insolvente il diritto di difesa nel procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento deve ritenersi soddisfatta tutte le volte in cui egli sia stato informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e sia, conseguentemente, in grado di conoscerne le ragioni onde apprestare le opportune difese, senza che risulti, all'uopo, indefettibilmente necessaria la sua personale audizione da parte dell'ufficio procedente, attesa la sua facoltà di presentare memorie ed allegare documenti merce l'assistenza di un difensore" (Cass., sez. I, 12 gennaio 1999, n. 225) Sicché non vi fu alcuna violazione del diritto di difesa nel caso in esame, essendo certo che la società ricorrente convocata in camera di consiglio, vi intervenne per il tramite del difensore e del commercialista cui si era affidata per la presentazione della domanda di emissione alla procedura di amministrazione controllata. D'altro canto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il tribunale fallimentare, nel disattendere la domanda di ammissione dell'imprenditore all'amministrazione controllata, ha il potere - dovere, su istanza dei creditori, ovvero anche d'ufficio, a norma dell'art. 6 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, di dichiarare contestualmente il fallimento, nel concorso delle prescritte condizioni" (Cass., sez. 1, 20 aprile 1985 n. 2619). Ed è comunque indiscusso il potere del tribunale di dichiarare d'ufficio il fallimento nei casi di conversione di altre procedure fallimentari (Cass., sez. I, 9 marzo 1996, n. 1876). Mentre è certo che nel caso in esame la ricorrente non aveva prospettato neppure la possibilità di presentare una richiesta di concordato preventivo. Palesemente illogica, infine, è l'affermazione che durante l'amministrazione controllata l'incidenza degli interessi passivi sul bilancio dell'impresa non può essere valutata ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, perché la procedura non sospende il corso degli interessi. Infatti, proprio perché il corso degli interessi non è sospeso, il giudice deve valutare se l'incidenza degli interessi passivi sul bilancio dell'impresa sia tale da giustificare la previsione di un risanamento della situazione finanziaria e quindi di una positiva conclusione della procedura di amministrazione controllata. Nè alcuna rilevanza avrebbe avuto il dedotto è non provato pactum de non petendo, in mancanza della dimostrazione della sua idoneità a "attuare il ripristino del necessario equilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa" (Cass. sez. I, 26 giugno 1992 n. 8012).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, spese liquidate in complessive di cui L.
2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2001