Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2001, n. 555
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Sentenza 17 gennaio 2001

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Il tribunale fallimentare, nel disattendere la domanda di ammissione dell'imprenditore all'amministrazione controllata, ha il potere - dovere, su istanza dei creditori, ovvero anche d'ufficio, a norma dell'art. 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, di dichiarare contestualmente il fallimento, nel concorso delle prescritte condizioni, senza che si renda a tal fine necessario, ove detta declaratoria venga resa sulla base degli elementi già acquisiti (e sui quali sia stato sentito il debitore), una nuova convocazione dell'imprenditore in camera di consiglio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2001, n. 555
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 555
    Data del deposito : 17 gennaio 2001

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