Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2002, n. 8114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8114 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO SACCUCCI - Presidente -
Dott. ENRICO PAPA - Consigliere -
Dott. STEFANO MONACI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO RUGGIERO - rel. Consigliere -
Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM NG, DE SI TT, TI UN, IA IU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. PAULUCCI DÈ CALBOLI 1, presso lo studio dell'avvocato IU TOSATTI, che li difende, giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 157/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 20/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/02 dal Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
In relazione al trasferimento del terreno, sito in territorio del Comune di Castelnuovo di Porto, della superficie di mq. 3310, l'Ufficio del Registro di Roma con avviso di accertamento n. 263049 elevava il valore dichiarato di L. 990.000 a L. 18.000.000. Avverso detto avviso proponevano ricorsi, in data 10-4-85, EN UN, TO EP, De SI BE ed OD GE. I ricorrenti deducevano la eccesività del valore accertato, trattandosi di terreno agricolo, distante circa 7 Km. dal centro abitato e sprovvisto di qualsiasi servizio. Pertanto, chiedevano la conferma del valore dichiarato. La Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n. 27/10/97 del 21-1-97 rigettava i ricorsi, previamente riuniti per connessione oggettiva. In motivazione venivano evidenziati due profili: il valore dichiarato risultava inferiore al valore venale del bene alla data del trasferimento, sulla base della perizia dell'U.T.E. di Roma effettuata in data 11-2-85 e menzionata nell'avviso di accertamento;
i contribuenti non avevano adeguatamente contrastato i risultati di detta perizia. Avverso tale sentenza veniva proposto gravame. Gli appellanti deducevano i seguenti motivi:
l'avviso di accertamento era carente di motivazione;
l'Ufficio non aveva fornito la prova in ordine agli elementi di fatto e di riferimento che potessero giustificare il valore accertato;
in relazione ad un terreno limitrofo la stessa Commissione aveva accolto l'appello, fondato sulla medesima censura Si costituiva l'Ufficio del Registro con atto n. 1107 del 8-7-98. L'Ufficio rilevava che la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento era stata proposta per la prima volta in sede di appello, per cui l'eccezione andava respinta. Nel merito, deduceva che l'accertamento si basava sulla perizia U.T.E., eseguita con sopralluogo e tenendo conto delle caratteristiche dell'immobile all'epoca del trasferimento. La Commissione Tributaria Regionale di Roma con sentenza n. 157/36/98 del 11/20-11-98 rigettava l'appello e compensava le spese. In particolare, riteneva inammissibile la censura attinente all'asserito difetto di motivazione, in quanto proposta per la prima volta in grado di appello. Nel merito, riteneva equo il valore accertato dall'Ufficio. Rilevava, inoltre, che non poteva avere alcuna valenza probatoria il riferimento all'altro terreno, in quanto non era stata dimostrata l'identità economica dei terreni, pur contigui. Infine, evidenziava che l'Ufficio aveva adempiuto all'onere probatorio con il riferimento all'accertamento effettuato dall'U.T.E. di Roma, con relativo sopralluogo, mentre i contribuenti non avevano fornito alcuna specifica contestazione per contrastare tale valutazione neppure in sede di gravame. Avverso questa sentenza i predetti EN, AC, De SI ed OD hanno proposto ricorso per Cassazione. Vengono formulati i seguenti motivi: la violazione e falsa applicazione i norme di diritto;
la omessa motivazione su un punto fondamentale della controversia. Non vi è controricorso. Motivi della decisione
Più analiticamente i due motivi di doglianza vengono così articolati dai ricorrenti: la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con richiamo degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/86, in ordine ai criteri da porre a fondamento della valutazione accertativa;
la omessa motivazione su un punto fondamentale della controversia, con particolare riferimento alla circostanza che nel biennio intercorso tra la data dell'accertamento dell'U.T.E. e la data di registrazione dell'atto sono state apportate "varie migliorie" al fondo in oggetto ed ai terreni limitrofi e contigui, per cui detto fondo è stato esageratamente sopravalutato. Entrambe le censure devono ritenersi destituite di giuridico fondamento.
Innanzitutto, risulta pienamente fondata la questione di inammissibilità delibata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio-Roma nella impugnata decisione. In particolare, va condivisa la ritenuta iammissibilità del rilievo attinente all'asserito difetto di motivazione, in quanto proposta per la prima volta nel secondo grado di giudizio. Il legislatore tributario usa spesso il termine "nullità" in senso atecnico e, comunque, in modo improprio, sicché la natura giuridica della sanzione - nullità o annullabilità - deve essere desunta dalla disciplina testuale delle norme regolatrici. In materia di accertamento è previsto che l'atto è nullo in mancanza di motivazione (artt. 42 e 43 D.P.R. n. 600/73 e artt. 56 e 57 D.P.R. n. 633/72). Tuttavia, è poi specificamente previsto che la nullità
deve essere eccepita, a pena di decadenza, in primo grado (art. 61 D.P.R. n. 600/73 e art. 59 D.P.R. n. 633/72). Ne discende che non si tratta di nullità, rilevabile d'ufficio ed in ogni grado, bensì di annullabilità. Pertanto, la parte ricorrente deve essere dichiarata decaduta dalla possibilità di eccepire la annulabilità. Per compiutezza espositiva, deve essere comunque considerata destituita di fondamento l'eccepita carenza di motivazione dell'atto impositivo. Tenuto conto delle doglianze sollevate avverso l'avviso di accertamento, va argomentato sul piano logico che l'atto doveva essere sufficientemente motivato. Infatti, gli stessi contribuenti nel proposto ricorso per cassazione assumono di avere, in sede di impugnativa, "dedotto l'eccessività del valore accertato in quanto trattasi di terreno agricolo, ubicato a notevole distanza dal centro abitato evidenziando altresì il lasso di tempo intercorso tra la data di registrazione e la data di accertamento peritale eseguito dall'Ufficio Tecnico Erariale, poiché nel frattempo erano state apportate al fondo alcune migliorie". In una visione globale del rapporto fiscale, queste censure presuppongono un accertamento esaurientemente motivato, non potendosi perdere di vista il collegamento tra obbligo di motivazione ed esercizio del diritto di difesa. Orbene, allorquando il diritto di difesa venga espletatato nella sua pienezza con lo svolgimento di argomentazioni critiche, non circoscritte alla sola censura di difetto di motivazione, non può fondatamente negarsi che l'atto impositivo sia sufficientemente articolato sotto il profilo motivazionale, diretto o relazionale. Sempre in ordine alla motivazione, va sottolineato che il riferimento da parte dell'Ufficio alla stima effettuata dall'U.T.E. di Roma a seguito di sopralluogo costituisce elemento sufficiente ad integrare il requisito motivazionale dell'avviso di accertamento. Quindi, corretto va considerato il richiamo della stima U.T.E., nota ai contribuenti in quanto redatta a seguito di sopralluogo. Peraltro, in sede di impugnazione dell'avviso i contribuenti hanno contestato soltanto il fatto delle migliorie che sarebbero state eseguite nel biennio intercorso tra la registrazione dell'atto e l'accertamento operato dall'U.T.E. Tuttavia, non risulta fornita alcuna prova a tale proposito: natura delle migliorie, coinvolgimento del terreno in oggetto, epoca di realizzazione, ecc.. E trattavasi situazioni, il cui onere probatorio incombeva ai ricorrenti, in quanto modificative - se non impeditive - del sorgere del rapporto tributario, nelle sue essenziali componenti valutative. Quindi, non può non rimarcarsi l'assoluto difetto di dimostrazione dell'assunto relativo alle migliorie.
Per le ragioni delineate, l'esaminato ricorso deve essere disatteso. Nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese di giudizio, non essendovi controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 6 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2002