Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2002, n. 8114
CASS
Sentenza 5 giugno 2002

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In tema di IRPEF e IVA, il vizio di <> dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione(artt.42 e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972), deve essere inteso come vizio di <>; ne consegue che esso deve necessariamente (artt. 61 d.P.R. n. 600 del 1973 e 59 del d.P.R. n. 633 del 1972) essere dedotto dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria di primo grado, e che si riveli inammissibile la sua deduzione per la prima volta innanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2002, n. 8114
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8114
Data del deposito : 5 giugno 2002

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