Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/1999, n. 3964
CASS
Sentenza 21 aprile 1999

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Poiché nel contratto autonomo di garanzia al garante non è consentito opporre al creditore eccezioni che traggano origine dal rapporto principale, salvo l'"exceptio doli", formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento risulti "prima facie" abusiva o fraudolenta, deve altresì escludersi, se la richiesta nei confronti del garante sia fondata sull'inadempimento dell'obbligazione principale, l'onere del creditore di allegare e provare le specifiche inadempienze del debitore principale; è invece il garante che per escludere la propria responsabilità deve fornire la prova certa ed incontestata dell'esatto adempimento da parte del garantito.

Nei contratti autonomi di garanzia il garante non può opporre eccezioni in ordine alle vicende del rapporto principale e quindi neanche eccepire la sopravvenuta estinzione del medesimo. (Fattispecie relativa a polizza cauzionale stipulata a garanzia dell'esecuzione di opere inerenti a convenzioni urbanistiche; la S.C., in base all'accertata natura giuridica del contratto e al riportato principio di diritto, ha ritenuto irrilevante la questione circa l'applicabilità o meno al rapporto principale della norma dell'art. 81 legge fall. sullo scioglimento dei contratti di appalto in caso di fallimento).

Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 cod. civ. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché la norma citata si collega al carattere accessorio della obbligazione fideiussoria.

Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia, oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni "a semplice richiesta" o a "prima richiesta del creditore", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. Infatti la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 cod. civ. (Fattispecie relativa a polizza "fideiussoria" cauzionale; il giudice di merito, con la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto il carattere autonomo della garanzia prestata, valorizzando la clausola secondo cui la società garante avrebbe dovuto pagare entro un breve termine dalla richiesta del creditore, dopo semplice avviso al debitore principale, di cui non era richiesto il consenso e che nulla avrebbe potuto eccepire in merito al pagamento, anche in sede di rivalsa del garante).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/1999, n. 3964
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3964
Data del deposito : 21 aprile 1999

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