Sentenza 10 luglio 2009
Massime • 1
La notifica della richiesta di archiviazione presso il difensore della persona offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata, deve intendersi correttamente effettuata, a norma dell'art. 33, disp. att., cod. proc. pen., anche nell'ipotesi in cui la persona offesa abbia precedentemente eletto un proprio domicilio. (Nella fattispecie, l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione era stata ritenuta inammissibile dal G.i.p., in quanto tardivamente proposta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2009, n. 30743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30743 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2009 |
Testo completo
30743 /09 M Sentenza n.7432 Registro generale n. 36621 del 2008
Camera di consiglio del 10 luglio 2009 (n. 1 del ruolo)
REPUBBLI CA I TALIAN A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Giovanni de Roberto Presidente
Saverio Mannino Consigliere
Giorgio Colla Consigliere
Consigliere Giovanni Conti
Domenico Carcano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PA SS, n. a Casteggio il 9.7.1949 quale persona offesa nel procedimento a carico di NA RL e altri avverso il provvedimento di archiviazione in data 24 gennaio di del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale2008
Voghera
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni
Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Fatto e diritto
Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Voghera, su richiesta del pubblico ministero, all'esito di udienza fissata a norma dell'art. 410 comma
3 c.p.p., disponeva l'archiviazione del procedimento n. 1158/01
RGNR relativo alla denuncia querela proposta da Alessandro
PA nei confronti di RL NA e altri in ordine ai reati di cui agli artt. 372, 640, 495, 640-bis, 501 e 416 c.p.
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parte offesa, conHa proposto ricorso per cassazione la distinti atti, uno di persona e l'altro a mezzo del difensore avv.
Roberto Suffia. 127In entrambi gli atti si denuncia l'inosservanza dell'art. commi 3 e 5 c.p.p., dato che la persona offesa, presente alla udienza di archiviazione insieme al difensore, non era stata ammessa ad esporre le proprie ragioni.
Nell'atto a firma della persona offesa si denuncia inoltre la erroneità del provvedimento, con riferimento al denunciato reato di cui all'art. 640-bis c.p. che, essendo attualmente in corso di esecuzione, non poteva essere ritenuto prescritto.
Con "memoria integrativa", a firma del nuovo difensore avv.
Isabella Cerutti, in realtà da considerare come atto con il quale si deducono nuovi motivi di ricorso, ci si duole, in primo luogo, della violazione dell'art. 408 comma 2 c.p.p., osservandosi che la richiesta di archiviazione era stata irritualmente notificata al difensore avv. Suffia e non al Campagnoli di persona, nonostante che egli avesse espressamente richiesto, in un atto depositato presso l'Ufficio G.i.p. in data 1° giugno 2007, che eventual notifiche fossero effettuate al proprio domicilio, tanto che non gli era stato possibile di presentare tempestivamente atto di opposizione.
In secondo luogo, si censura la violazione dell'art. 127 commi
3 e 5 c.p.p., non essendo stata la persona offesa ammessa a esporre le proprie ragioni nella udienza davanti al G.i.p.
Con successiva memoria, l'avv. Cerutti insiste e illustra ulteriormente le ragioni poste a fondamento della irritualità della notifica al Campagnoli della richiesta di archiviazione. l'avv.Con memoria presentata nell'imminenza della udienza,
Luigi Crevani, quale difensore di alcuni indagati, sollecita la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Osserva la Corte che il ricorso proposto personalmente dalla persona offesa è inammissibile.
E' difatti oramai consolidato il principio che la disposizione di cui alla prima parte dell'art. 613, comma 1, c.p.p., secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale, è consentito alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, è applicabile esclusivamente nei confronti dell'imputato giacché detta disposizione "non è attributiva alle re altre parti processuali del potere di ricorrere personalmente per cassazione, ma è invece meramente ricognitiva della facoltà di proposizione personale della impugnazione, che la norma dell'art. 571, comma 1, riconosce al solo imputato, in deroga alla regola generale della necessità della rappresentanza tecnica". Sicché "la persona offesa dal reato non può (...) sottoscrivere personalmente nel il ricorso non perché non sia parte processuale, nemmeno limitato ambito del procedimento di archiviazione, bensì perché tale diritto non spetta nemmeno alle altre parti processuali, essendo attribuito dall'art. 571 (e non dall'art. 613) esclusivamente all'imputato" (Sez. un., 27 settembre 2007, Lo
21 giugno 2000, Adragna;
Sez. un., Mauro, che cita Sez. un., 27 giugno 2001, Petrantoni).
Quanto al ricorso proposto dall'avv. Suffia, l'unica censura dedotta, concernente il fatto che la persona offesa non sia stata ammessa a esporre le proprie ragioni nella udienza camerale, appare manifestamente infondata.
E' infatti principio consolidato quello per cui, nella udienza camerale fissata ex art. 409 c.p.p., la persona offesa, se comparsa, deve essere sentita solo nel caso in cui chieda di essere ascoltata;
circostanza che non risulta essersi nel caso di specie verificata, essendosi il ricorrente limitato a dedurre che il
G.i.p. non aveva preso l'iniziativa di dare ad esso la parola, senza peraltro che venisse fatta sollecitazione in tal senso né da lui personalmente né dal suo difensore, presente in udienza (v. ex multis, Sez. IV, 16 aprile 2008, Mercuri;
Sez. V, 25 gennaio 2008,
Molinari; Sez. VI, 2 dicembre 2004, Cuva;
Id., 14 gennaio 2004,
Gori).
Venendo infine all'esame dei motivi nuovi presentati dall'avv.
Isabella Cerutti, fermo quanto già osservato relativamente alla censura incentrata sulla mancata audizione della persona offesa nella udienza camerale, va osservato che, contrariamente a quanto dedotto, la disposizione dell'art. 33 disp. att. c.p.p., secondo cui il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo, va interpretata nel senso che la notifica effettuata presso il difensore è valida anche se la persona offesa abbia dichiarato un proprio domicilio, perché la norma individua un criterio di domicilio legale che è insensibile a eventuali diverse opzioni della persona offesa. Per di più, nella specie, la dichiarazione di domicilio era comunque inidonea a rappresentare tale diversa opzione, essendo stata depositata, come precisa il ricorso, presso la cancelleria del
G.i.p. e non presso la segreteria del p.m., che è l'organo che deve curare, a norma dell'art. 408 comma 2 c.p.p., la notificazione
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della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia precedentemente dichiarato di voler esserne informata.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso addì 10 luglio 2009
Il Presidente Il Consigliere estensore 7.dll Holl Dunk DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 23 LUG 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia