Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/1997, n. 2363
CASS
Sentenza 10 dicembre 1997

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Il reato di cui all 'art. 4, comma primo, della legge 7 luglio 1982 n. 516 e' reato permanente, come giustifica l'analisi dei suoi elementi strutturali. L'utilizzazione dei documenti contraffatti o alterati a fini di frode fiscale dura, infatti, per tutto il tempo in cui essi restano acquisiti alla contabilità con l'intento di fare apparire una situazione diversa da quella reale e di eludere, per tale via, i possibili controlli degli uffici finanziari. Tale permanenza viene a cessare nel momento in cui l'ufficio finanziario effettui il controllo ed accerti l'illecito, in quanto da tale momento il fine di frode, oramai palesato, non è ulteriormente perseguibile. (Nella specie risultava integrato il reato di cui al comma primo n.1 per avere utilizzato una bolla di accompagnamento alterata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/1997, n. 2363
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2363
    Data del deposito : 10 dicembre 1997

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