Sentenza 10 dicembre 1997
Massime • 1
Il reato di cui all 'art. 4, comma primo, della legge 7 luglio 1982 n. 516 e' reato permanente, come giustifica l'analisi dei suoi elementi strutturali. L'utilizzazione dei documenti contraffatti o alterati a fini di frode fiscale dura, infatti, per tutto il tempo in cui essi restano acquisiti alla contabilità con l'intento di fare apparire una situazione diversa da quella reale e di eludere, per tale via, i possibili controlli degli uffici finanziari. Tale permanenza viene a cessare nel momento in cui l'ufficio finanziario effettui il controllo ed accerti l'illecito, in quanto da tale momento il fine di frode, oramai palesato, non è ulteriormente perseguibile. (Nella specie risultava integrato il reato di cui al comma primo n.1 per avere utilizzato una bolla di accompagnamento alterata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/1997, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 10/12/1997
1. Dott. Raffaele RAIMONDI Consigliere SENTENZA
2. " Alfredo TERESI " N. 3324
3. " Salvatore SALVAGO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 28862/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Appello di Milano
nei confronti di POZZI Serena, n. a Vigevano il 25-11-1954 avverso la sentenza 3.3.1997 della Corte di Appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Renato CALDERONE che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Udito il difensore, avv.to Enzo TATEO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.G..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 3.3.1997 la Corte di Appello di Milano in riforma della sentenza 23.11.1995 del Tribunale di Vigevano, dichiarava non doversi procedere nei confronti di POZZI Serena, essendo estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 4, 1^ comma - n. 1, legge n.516/1982 a lei ascritto (utilizzazione di una bolla di accompagnamento alterata emessa nel corso dell'anno 1983). Rilevava la Corte territoriale che la nozione di illecita utilizzazione del documento contabile alterato non può estendersi al solo fatto della conservazione dello stesso in contabilità ("dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile utilizzata esiste a prescindere dalla fedeltà del dato rappresentato ed il suo occultamento o la sua distruzione integrerebbe il delitto di cui all'art. 4, 1^ comma - n. 2, della legge n. 516/1982") e riconnetteva temporalmente la consumazione del reato "all'inserimento dei relativi dati nelle dichiarazioni I.V.A. e dei redditi presentate nel 1984, e quindi alla data del 31.5.1984, non avendosi notizia di successivi atti di utilizzazione".
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, eccependo violazione di legge in adesione all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema secondo il quale "l'utilizzazione di documenti contraffatti o alterati, posta in essere mediante l'inserimento nella contabilità della impresa, corrisponde ad una tipica ipotesi di reato permanente, qualificata dal perdurare della condotta antigiuridica, che si protrae fino a quando gli uffici finanziari possono esercitare, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge, i controlli volti all'accertamento dell'illecito attraverso l'esatta ricostruzione dei risultati economici della gestione aziendale al fine di determinare la reale capacità contributiva e di procedere ad una corretta imposizione tributari" (Cass., Sez. Unite, 7.3.1995, n. 2333, ric. Aversa ed altri).
MOTIVI della DECISIONE
In punto di diritto le argomentazioni del P.G. ricorrente sono fondate, poiché deve essere ribadita la qualificazione del reato "de quo" come reato permanente, che trova solida base giustificativa nell'analisi dei suoi elementi strutturali. L'utilizzazione di documenti contraffatti o alterati a fini di frode fiscale dura, infatti, per tutto il tempo in cui essi restano acquisiti nella contabilità con l'intento di fare apparire una situazione diversa da quella reale e di eludere, per tale via, i possibili controlli degli uffici finanziari.
Non vi è dubbio, però, che la permanenza così delineata viene comunque a cessare nel momento in cui l'ufficio finanziario (o la polizia tributaria) effettivi il controllo ed accerti l'illecito, in quanto da tale momento il fine di frode, ormai palesato, non è ulteriormente perseguibile.
Nel caso di specie, pertanto, la cessazione della permanenza coincide con la data del rapporto della polizia giudiziaria (10.3.1986). Da tale data deve farsi decorrere il computo del termine massimo di prescrizione (che è di nove anni, ai sensi degli artt. 9 legge n. 516/1982 e 160, ultimo comma, cod. pen.) dovendo altresì conteggiarsi un periodo complessivo di interruzione di anni 1 e giorni 6 connesso ai provvedimenti normativi di "condono fiscale" succedutisi dal D.P.R. n. 23/1992 alla legge n. 75/1993 (vedi Cass., Sez. III, 25.9.1995, ric. Franconeri). La prescrizione si è compiuta, dunque, il 16.3.1996. Ne consegue che il ricorso del P.G., pur corretto nella sua impostazione teorica, deve essere rigettato.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 527 e 537 c.pp./1930;
rigetta il ricorso del P.G..
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 1998