Sentenza 12 giugno 2008
Massime • 1
In tema di riesame, non costituisce violazione dell'art. 309 comma quinto cod. proc. pen. la circostanza che il PM, selezionando gli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare, abbia trasmesso, in luogo della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine, il verbale di arresto in cui erano riportati i dati relativi a quanto videoregistrato, posto che all'accusa compete la direzione dell'inchiesta e la scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura (Nella fattispecie la Corte ha rilevato che, peraltro in assenza di qualunque dubbio circa l'omessa trasmissione di elementi favorevoli all'indagato, il GIP non aveva comunque mai preso visione della videoregistrazione ed aveva considerato per l'emissione della misura i verbali di arresto, regolarmente trasmessi al Tribunale del riesame).
Commentario • 1
- 1. Rilievi tecnici della difesa, quale valore? (Cass. 3624/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2008, n. 39923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39923 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2008 |
Testo completo
39923
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI^ PENALE
Composta dai sig.ri
Presidente Dr. Giovanni DE ROBERTO
Consigliere Dr. Saverio Felice MANNINO
Consigliere Dr. Francesco GRAMENDOLA
Dr. Luigi Consigliere LANZA
Consigliere Dr. Lina MATERA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TI GA, nato il 1° novembre 1973 a Verona,
•
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia 28 dicembre 2007.
Letta la memoria difensiva pervenuta il 6 giugno 2008;
Sentita la relazione svolta dal Cons.S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del dr. Eugenio SELVAGGI, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Lorenzo CONTUCCI, il quale ne ha chiesto l'accoglimento;
osserva
IN FATTO E DIRITTO Con ordinanza del 28 dicembre 2007 il Tribunale del riesame di Venezia confermava l'ordinanza del Tribunale di Verona 18 febbraio 2007 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere di Ga- 2
briele AN.
Avverso l'ordinanza il ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i se-
guenti motivi:
1. violazione dell'art. 309 c. 5 c.p.p. (art. 606 c. 1 lett. c) in relazione alla mancata trasmissione al
Tribunale del riesame delle riprese filmate dell'avvenimento e alla conseguente inefficacia della misura cautelare applicata;
2. mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 c. 1 lett. d) c.p.p.) in relazione alle deposi- zioni dei testi assunti nelle indagini difensive, che (Ehige, Finato, Morandini) avevano offerto versione totalmente diverse dei fatti che avevano portato alla colluttazione oggetto della notizia di reato e (Veronesi) offerto un nuovo elemento delle dichiarazioni degli indagati in sede di convalida dell'arresto e sulla condotta non inerme delle persone offese;
3. mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alle testimonianze acquisite con le indagini difensive, alle dichiarazioni contenute nelle denunce-querele dei militari, alle lesioni riportate nella vicenda da NC ZO, che avrebbero dovuto portare alla qualifica- zione dei fatti come delitto previsto dall'art. 588 e non dall'art. 582 c.p., nonché alla personalità del AN;
4. violazione del principio di concretezza e attualità delle esigenze cautelari per mancanza del pe- ricolo concreto e attuale di reiterazione della condotta, desumibile non solo dalla gravità dei fat- ti, ma anche dalla personalità dell'indagato;
5. elusione del principio della proporzionalità e dell'adeguatezza della misura coercitiva a fronte della personalità dell'indagato, quale emerge dai certificati penali, dal lavoro stabile nonché dall'estremamente lieve entità delle lesioni riportate dalla parte offesa TR.
L'impugnazione è inammissibile.
Col primo motivo di ricorso il ricorrente ripropone una censura già motivatamente disattesa nell'ordinanza di riesame.
La funzione del tribunale del riesame - che a tenore dell'art. 309 c. 9 c.p.p., se non deve di- chiarare inammissibile la richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del rie- same - non è di sindacare la completezza delle indagini, bensì di controllare la legittimità della misura cautelare applicata dal giudice delle indagini preliminari, cosicché la sanzione del quinto comma dell'art. 309 c.p.p. non riguarda tutti gli atti dell'inchiesta, ma solo quelli pre- sentati al G.i.p. a norma dell'art. 291 c. 1 c.p.p. e, quindi, tutti quelli relativi agli elementi su cui ha fondato la richiesta di applicazione della misura cautelare nonché agli elementi a favo- re dell'imputato, preesistenti o sopravvenuti, con le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate (Cass., Sez. 2, 6 febbraio 2008 n. 12080, ric. Capri).
Non costituisce, pertanto, violazione dell'art. 309 c. 5 c.p.p. la circostanza che il pubblico mi- nistero, nell'esercizio della direzione dell'inchiesta ed esercitando la facoltà di selezionare gli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione di una misura cautelare, abbia rite- nuto necessario acquisire e trasmettere al giudice delle indagini preliminari, in luogo della ri- presa filmata dell'avvenimento oggetto dell'indagine operata dalle telecamere presenti sul po- sto, il verbale di arresto in cui sono riportati i dati registrati (Cass., Sez. 1, 30 ottobre 1996 n.
5670, ric. Dashamir), in assenza di qualsiasi elemento che giustifichi il dubbio di mancata tra- smissione di elementi favorevoli all'imputato.
Nel provvedimento impugnato si è precisato che le riprese filmate non sono state trasmesse alla cancelleria del G.i.p., il quale perciò non ne ha mai preso visione e non le ha considerate ai fini dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare.
Il G.i.p. ha, infatti, posto a base dell'ordinanza le risultanze del verbale di arresto, nel quale si face- va menzione dei dati desunti da quelle riprese, e non le riprese stesse. E tanto è già sufficiente a ri- tenere manifestamente priva di fondamento l'eccezione di omessa trasmissione al Tribunale del rie- same di elementi posti a sostegno dell'ordinanza di custodia cautelare.
Inoltre il Tribunale ha precisato che le indicazioni contenute nel verbale di arresto - riguardanti la ripresa delle telecamere del AN che inseguiva il militare BE TR brandendo un man- ganello avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni della parte offesa;
nel certificato medico del
TR, al quale al Pronto Soccorso era stata medicata una ferita lacerocontusa al cuoio capelluto guaribile in dieci giorni;
nel manganello telescopico rinvenuto e sequestrato nel luogo in cui era sta- to fermato l'attuale ricorrente;
l'ammissione dello stesso AN relativa all'episodio del manga- nello.
E la presenza dei riscontri e, in particolare, la conferma dell'indagato dello svolgimento dell'episodio del manganello, garantiscono la corretta ricostruzione dell'episodio stesso ed escludo- no che la mancata allegazione delle registrazioni - che, come si afferma nell'ordinanza, hanno solo documentato l'aggressione a mano armata, non contestata abbia obiettivamente sottratto all'inchiesta elementi a lui favorevoli, peraltro non prospettati, come d'altronde dimostra il fatto che l'eccezione difensiva di perdita d'efficacia della misura non sia stata preceduta da una richiesta di acquisizione.
Correttamente pertanto il Tribunale ha rigettato l'eccezione predetta, per cui la violazione di legge dedotta col primo motivo di ricorso appare manifestamente infondata.
Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato. ве Il vizio della sentenza previsto dall'articolo 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e consistente nella mancata assunzione di prova decisiva costituisce un error in procedendo che si verifica allorché l'omessa assunzione riguardi una prova tale da incidere in modo significativo sul procedimento decisionale seguito dal giudice e da determinare, di conseguenza, una differente valutazione complessiva dei fatti e portare in concreto a una decisione diversa: il che ha luogo quando la prova abbia ad oggetto un elemento di fatto che, inserito nel quadro probatorio, conduca a una diversa ricostruzione della fattispecie concreta così come risultava sulla base delle precedenti acquisizioni, e non quando l'elemento nuovo che si chiede di provare sia costi- tuito da una circostanza già acquisita con certezza di prova al processo (Cass., Sez. 6, 24 giu- gno 2003 n. 35122, ric. Sangalli;
Sez. 1, 4 novembre 2004 n. 46954, ric. P.G. in proc. Palmisani ed altro;
Sez. 4, 24 ottobre 2005 n. 14161, ric. Bolognini).
Non costituiscono perciò prova decisiva le testimonianze riguardanti elementi di contorno, di per sé ininfluenti, se non in contrasto con la ricostruzione della vicenda, operata sulla base de- gli elementi direttamente rilevanti e già acquisiti al procedimento.
Nella specie le testimonianze indicate, riguardanti la parte dell'episodio precedente alla condotta che ha dato luogo all'incriminazione, non incidono in modo tale sullo svolgimento dei fatti da de- terminarne una ricostruzione diversa da quella operata col provvedimento impugnato, per cui non possono ritenersi decisive.
Altrettanto palese è l'infondatezza del terzo motivo, con il quale peraltro il ricorrente deduce censu- re in fatto, proponendo una rivalutazione delle prove alternativa rispetto a quella eseguita dai Giudi- ci di merito, incompatibile con la natura e la funzione del giudizio di legittimità.
L'ordinanza impugnata ha ritenuto priva di consistenza la tesi difensiva della rissa in luogo delle le- sioni volontarie, escludendo il primo reato in considerazione della dinamica dei fatti, in quanto gli indagati avevano provocato i militari, li avevano attesi all'uscita, li avevano aggrediti e il AN ne aveva ferito con uno con un colpo del manganello, di cui era munito e qualificando conseguen- temente il fatto come un agguato concordato da tutti gli indagati, che avevano perciò concorso con il AN nelle lesioni da lui volontariamente arrecate al TR con l'uso dell'arma, elemento giudicato come identificatore del AN e del gruppo, che si raduna nella curva dello stadio e lo accompagna in queste avventure cittadine.
D'altro canto, la configurazione del fatto come rissa, aggravata ai sensi dell'art. 588 c.2 cod. pen., non giova comunque alla tesi difensiva perché per giurisprudenza costante (v. da ultimo, Cass., Sez.
1, 22 gennaio 2008 n. 14346) questo reato concorre con quello di lesioni personali volontarie.
Per quanto riguarda le esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata ha svolto una compiuta motivazio- ne, sia in ordine alla concretezza e attualità di tali esigenze e al pericolo di reiterazione, desunto e dalla gravità dell'aggressione compiuta dall'indagato e dalla sua personalità, rivelata dai precedenti penali per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, nonché dai processi pendenti a suo ca- rico per i reati di discriminazione razziale e sulle armi.
Sulla base di tali elementi il Tribunale ha correttamente valutato e confermato la proporzionalità e l'adeguatezza della misura applicata, registrando la pericolosità del comportamento di chi gira per le strade cittadine spalleggiato da un gruppo di accoliti, armato di un manganello di ferro, per punire i diversi, ed esprimendo un motivato giudizio prognostico negativo in ordine alla concedibilità della sospensione condizionale per il reato di lesioni volontarie pluriaggravate in considerazione delle modalità di concertazione e di esecuzione nonché dei precedenti penali e giudiziari.
Anche il quarto e il quinto motivo devono ritenersi perciò assolutamente privi di fondamento.
Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 1000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2008
欲し Il Consigliere estensore
Infallibe
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 24 OTT 2008
IL CANCELLIERE G1 SUPER
Lidia Scalla
Se le