Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2008, n. 39923
CASS
Sentenza 12 giugno 2008

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In tema di riesame, non costituisce violazione dell'art. 309 comma quinto cod. proc. pen. la circostanza che il PM, selezionando gli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare, abbia trasmesso, in luogo della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine, il verbale di arresto in cui erano riportati i dati relativi a quanto videoregistrato, posto che all'accusa compete la direzione dell'inchiesta e la scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura (Nella fattispecie la Corte ha rilevato che, peraltro in assenza di qualunque dubbio circa l'omessa trasmissione di elementi favorevoli all'indagato, il GIP non aveva comunque mai preso visione della videoregistrazione ed aveva considerato per l'emissione della misura i verbali di arresto, regolarmente trasmessi al Tribunale del riesame).

Commentario1

  • 1Rilievi tecnici della difesa, quale valore? (Cass. 3624/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2008, n. 39923
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39923
Data del deposito : 12 giugno 2008

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