Sentenza 14 ottobre 2016
Massime • 1
Il delitto di cui all'art.636 cod. pen. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini, ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale.
Commentario • 1
- 1. Abbandono di animali: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2016, n. 52200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52200 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2016 |
Testo completo
522 00/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n.2588 sez. MATILDE CAMMINO GEPPINO RAGO PU - 14/10/2016 R.G.N. 15149/2016 MARCO MARIA ALMA Relatore - ANDREA PELLEGRINO GIUSEPPE SGADARI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MA LE, n. a Colosimi il 21/02/1952, rappresentato e assistito dall'avv. Giovanni MA, di fiducia, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme, n. 14/2010, in data 16/12/2015 che dichiarava il MA responsabile del di cui all'art. 636, commi 2 e 3 cod. pen., con condanna alla pena di euro 800,00 di multa;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita nell'udienza pubblica del 14/10/2016 la relazione fatta dal Consigliere Andrea Pellegrino;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona del dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con l'impugnata sentenza, dichiarava LE MA responsabile del reato di cui all'art. 636, commi 2 e 3 cod. pen. per aver abbandonato una mandria di bovini al fine di farli pascolare su un terreno condotto da FA EL, provocando il danneggiamento della recinzione del fondo e delle colture sullo stesso insistenti. 1 2. Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge in relazione:
2.1 violazione di legge in relazione all'avvenuta partecipazione al processo del legale della persona offesa, non costituita parte civile (primo motivo);
2.2. violazione di legge in relazione al difetto della condizione di procedibilità, essendo stata la querela sporta da FA EL, e non dal padre FA PA, proprietario del terreno in contestazione (secondo motivo);
2.3. all'inosservanza e all'erronea applicazione della legge penale per avere la sentenza impugnata riconosciuto la penale responsabilità del ricorrente, pur risultando che l'ingresso del suo gregge nel fondo della persona offesa fosse avvenuto accidentalmente (terzo motivo);
2.4. all'omesso rinvio dell'udienza del 20/02/2013 nonostante il difensore dell'imputato avesse documentato e prontamente comunicato l'esistenza di un suo legittimo impedimento (quarto motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato (per talune censure, anche in modo manifesto) e, come tale, risulta immeritevole di accoglimento.
2. Quanto al primo motivo di doglianza, deve rilevarsi che la dedotta partecipazione all'istruttoria dibattimentale del legale della persona offesa non costituita parte civile sia stata solo genericamente eccepita, in assenza di dettaglio che consenta di evincere l'esatta natura della violazione censurata. Peraltro, alla stregua della prospettazione del ricorrente, essendosi l'irrituale partecipazione consumata nel contraddittorio, in presenza del difensore del MA, allo stesso incombeva ex art. 182 cod. proc. pen. l'onere di eccepirla immediatamente prima del compimento dell'attività che si assume preclusa, ovvero, in caso di impossibilità, subito dopo, circostanza di cui non v'è prova: da qui la manifesta infondatezza del motivo.
3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di doglianza in ordine alla presentazione dell'istanza punitiva ad opera di soggetto non legittimato poiché come questa Corte ha ripetutamente precisato, in tema di delitti contro il patrimonio, il diritto di querela spetta anche al soggetto, diverso dal proprietario, che detenga legittimamente ed autonomamente la cosa giacchè la legittimazione non presuppone l'accertamento della potestà dominicale, essendo sufficiente la deduzione di un diritto di godimento, ivi compreso il possesso inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica 2 -disponibilità che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975).
4. Manifestamente infondato è il terzo motivo di doglianza. Lo stesso introduce una censura in fatto non consentita in sede di legittimità in presenza di motivazione del tutto congrua e non manifestamente illogica sul punto. L'istruttoria dibattimentale aveva provato l'abbandono di alcuni animali (un toro, otto mucche e tre vitellini raccolti in mandria) al fine di farli pascolare sul terreno altrui, con avvenuto abbattimento del recinto ed il danneggiamento di varie piante. Va al riguardo ricordato e ribadito che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Sez. 2, n. 20287 del 14/04/2004, Monni, Rv. 229027), il delitto di cui all'art. 636 cod. pen. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del "dolo eventuale".
5. Infondato è il quarto motivo di doglianza con cui si deduce la nullità dell'attività compiuta all'udienza del 20/02/2013 e degli atti conseguenti, ivi compresa l'impugnata sentenza, in conseguenza del denegato rinvio per legittimo impedimento del difensore, tempestivamente comunicato. Osserva la Corte che, al di là di ogni altra considerazione di merito, l'omesso rinvio dell'udienza determina la nullità assoluta degli atti, soltanto nei casi in cui all'udienza, alla quale il difensore non ha potuto partecipare, sia stata compiuta attività processuale rilevante ed incidente sulla decisione finale (Sez. 1, n. 479 del 17/11/2015, Iero, Rv. 265854), evenienza nella specie non verificatasi o, quanto meno, di cui la parte, al di là di un generico riferimento all'avvenuta acquisizione di prove istruttorie, non è riuscita a documentare.
6. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. r 3 Così deciso il 14/10/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Pellegrino/ Matilde Cammino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 7 DIC. 2016 IL CASSA li Cancellere R E CANCELLIERE P S O E T R Claudia Plane O C A