Sentenza 18 novembre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2003, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/11/2003
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1758
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 026507/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO ZO N. IL 22/10/1944;
avverso ORDINANZA del 04/06/2003 GIP TRIBUNALE di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Cons. S. Veneziano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Con ordinanza 4 giugno 2003 il GIP presso il Tribunale di Salerno disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di LO NC, indagato per i reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p. (capo 5^), di estorsione aggravata in concorso con altri (capo 5^), di corruzione in concorso con altri (capo Z).
Ha proposto ricorso per cassazione per saltum ex art. 311, comma 2, c.p.p. la difesa del GA. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 309, comma 10 c.p.p. in relazione agli artt. 273, 274, 275 e 306 c.p.p. perché, dichiarata inefficace il 4 giugno 2003 dal Tribunale del riesame di Salerno l'originaria ordinanza custodiate emessa dal GIP in data 12 maggio 2003, il GIP ha reiterato il provvedimento in pari data, che è stato notificato al GA quando questi era ancora trattenuto nella casa circondariale. La perdita d'efficacia della prima ordinanza custodiale aveva determinato ex art. 306 c.p.p. il provvedimento, mai eseguito dè i Tribunale del Riesame, perché il GA era stato trattenuto in carcere sino alle ore 22, quando gli era stata notificata la nuova ordinanza. Inoltre il provvedimento impugnato, ad avviso del ricorrente, non ha motivato in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari, limitandosi a riportare integralmente la motivazione della precedente ordinanza custodiate, con riferimento alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., che invece in ragione della perdita d'efficacia della prima ordinanza, non poteva più valere. Vi era ancora violazione dell'art. 125, comma 3, c p.p. in ordine all'obbligo di motivazione del provvedimento, che non poteva ritenersi assolto con il richiamo della motivazione della precedente ordinanza.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 192, commi 2, 3, 4 c.p.p., dell'art. 273, comma 1 bis, c.p.p., dell'art. 11 legge 1 marzo 2001, n. 63 e vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. nonché erronea applicazione dell'art. 416 bis e dell'art. 7 legge 203/91. Lamenta che l'ordinanza impugnata motivi in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con esclusivo riferimento alle dichiarazioni dei collaboranti CI e PA, che peraltro sarebbero state valutate senza rispettare il combinato disposto degli artt. 273, comma 1 bis, 192, commi 3, 4 e 195, comma 7 c.p.p.. Ciò in quanto tali dichiarazioni non sarebbero spontanee è
disinteressate, non sarebbero precise, in quanto generiche ed de auditu, sarebbero contraddittorie, segnate da animosità, non coerenti, smentite infine dal collaborante La ET, dal coindagato IM (indagato quale corruttore nel reato sub Z) e dalla vittima dell'estorsione sub V, Di AI.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 606, lett. e) c.p.p. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi ed alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. e dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 in relazione alla posizione del LO.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 606, lett. e) c.p.p. Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha affermato il principio per cui nel caso in cui sia stata dichiarata l'inefficacia di un'ordinanza applicativa di una misura coercitiva - nella specie per incompleta trasmissione degli atti al tribunale del riesame entro il termine di cinque giorni di cui all'art. 309 comma 5 c.p.p. - è consentita l'immediata reiterazione del provvedimento applicativo, anche prima che sia divenuto esecutivo il precedente provvedimento di liberazione. La detta reiterazione è, infatti, legittima perché la regola della preclusione processuale in forza del principio del "ne bis in idem" opera soltanto quando il provvedimento sia stato annullato in conseguenza di riesame nel merito effettuato con decisione giurisdizionale non più soggetta a gravame in cui sia stata esclusa la ricorrenza dei presupposti per l'emissione della misura (Cass. pen., Sez. 5^, 16/02/2000, n. 796, Virga, Cass. Pen. 2001, 1551. Nel senso che non sussiste violazione del principio del ne bis in idem cff. anche Cass. pen., Sez. 6^, 13/10/1999, n. 3245, Caridi, Cass. Pen., 2001, 2134; Cass. pen., Sez.1^, 06/07/1999, n. 4724, De Leonardo e altri, Cass. Pen., 2000, 1708). D'altra parte è stato affermato, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 302 c.p.p. (omesso interrogatorio della persona in stato di custodia) - considerando che l'art. 306 c.p.p. non commina sanzioni ove non si adempia all'obbligo di liberazione - che deve ritenersi che nulla osta all'emissione di un nouvo provvedimento restrittivo, non condizionato neppure dell'avvenuta esecuzione della liberazione quando l'inefficacia della precedente misura è conseguenza di vizi puramente formali. Peraltro, la reiterazione non presuppone l'acquisizione di ulteriori elementi che implichino diverse valutazioni, ma richiede che il giudice dia conto del vizio di inefficacia della precedente misura è ne valuti specificamente l'incidenza nei confronti dell'imputato (Cass. pen., Sez. 5^, 14/05/1997, n. 2353, De Martino, Cass. Pen., 1999, 234; conf. Cass. pen., Sez 6^, 27/06/2001, n. 33211, Gagna, Giur. It, 2002, 2141). E per i motivi ora indicati non può neppure affermarsi che la ripetizione della motivazione della prima ordinanza custodiate, peraltro accompagnata dal rilievo che le dichiarazioni rese dall'indagato in sede d'interrogatorio di garanzia e le ulteriori indagini effettuate hanno confermato il quadro indiziario precedentemente valutato e la precedente valutazione delle esigenze cautelari, comporti motivazione apparente e violazione dell'art 125, comma 3, c.p.p.. Quanto al secondo motivo di ricorso va osservato che la partecipazione all'associazione camorristica (capo A) è contestata al ricorrente, assessore del Comune di Montecorvino Pugliano, per aver preso parte ai rapporti con il gruppo criminale facente capo al defunto PO PP, usufruendo dei metodi mafiosi è partecipando alla spartizione dei guadagni ottenuti dalla gestione degli affari illeciti. Non risponde a verità che al ricorrente sia contestato un unico reato fine, l'estorsione nei confronti dell'imprenditore Di AI ES, che aveva ottenuto l'appalto dei lavori di sistemazione dei marciapiedi in località Bivio Pratole è Pagliarone. Il GA infatti è indagato anche per l'estorsione nei confronti di TT AS, che aveva ottenuto l'appalto per la costruzione del Centro Polifunzionale in località Santa Tecla (capo H), anche se con riferimento a detto reato il GIP ha ritenuto che non sussistessero nei confronti del ricorrente le esigenze cautelari.
Con riferimento all'estorsione nei confronti del Di AI risulta effettivamente dalle dichiarazioni del collaborante CI (p. 196 ord. impugnata) che il PA, esponente del gruppo camorristico, chiese alla ditta una somma di denaro è che il PI, architetto e direttore dei lavori in più opere pubbliche appaltate dal Comune, gli avrebbe detto che il Di AI aveva portato venti milioni, di cui 3 erano andati al GA. Ha aggiunto che gli amministratori del Comune di Montecorvino (p. 201 ord. impugnata) chiedevano i soldi a nome del gruppo camorristico, ma poi s'intascavano l'incasso delle tangenti, senza spartire con i camorristi. Tali dichiarazioni sono confermate dal PA (p. 198 ord. impugnata) che, se non ha riferito lo specifico fatto dei tre milioni incassati dal GA, ha però confermato la visita a casa di GA e la lite perché il GA aveva versato una parte del denaro al vicesindaco Di GI.
L'ordinanza impugnata ha pertanto correttamente ritenuto concordanti le dichiarazioni dei collaboranti ed ha considerato la circostanza, per quanto attiene al reato associativo, che il PA ha affermato, sostanzialmente confermato sul punto dal CI, che il GA nella sua qualità di assessore del Comune di Montecorvino faceva in modo che l'architetto direttore dei lavori fosse il PI, per poi poter esercitare pressioni sugli imprenditori che vincevano gli appalti.
Quanto al reato di corruzione, contestato al capo Z, relativamente all'approvazione del nuovo PRG ai fini dell'inserimento in zone edificabili di suoli d'interesse del costruttore IM, il PA ha dichiarato che il GA gli confidò di aver ricevuto dall'IM la somma di 70 milioni di lire (ord. impugnata, p. 255) ed il CI ha confermato che il GA prendeva soldi da IM (ord. impugnata, p. 259). Anche in questo caso l'ordinanza impugnata ha correttamente ritenuto concordanti le dichiarazioni dei collaboranti. Per il resto la censura mossa dal ricorrente si traduce in una diversa valutazione delle emergenze processuali rispetto a quella accolta dall'ordinanza impugnata, e dunque in rilievi nel merito, non prospettabili in questa sede.
Anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili. Il ricorrente infatti lamenta difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., ma tale vizio non è deducibile con il ricorso per saltum ai sensi dell'art. 311, comma 2, c.p.p. Va peraltro aggiunto, con riferimento al quarto motivo, che esso è inammissibile anche perché il ricorrente trascura che l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., anche in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 per avere il GA agito con metodo mafioso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio ed al versamento della somma di euro 500 a favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004