Sentenza 14 giugno 2001
Massime • 1
Colui che abbia acquistato la proprietà ed il possesso di un bene da chi ne abbia spogliato il legittimo proprietario/possessore, pur potendo invocare la propria buona fede per estraneità allo spoglio ove sia convenuto in reintegrazione dallo spogliato successivamente all'avvenuto suo acquisto, non può invocare tale proprio stato soggettivo se, essendo già in corso il processo di reintegrazione, questo prosegua nei confronti del suo dante causa, a norma dell'art. 111 cod. proc. civ., poiché in tale ipotesi la pronuncia contro la parte originaria, quale sostituto processuale, fa stato tanto nei confronti di questa, quanto nei confronti del successore a titolo particolare (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha ulteriormente precisato che, in caso contrario, il proprietario spogliato, che abbia ottenuto una sentenza favorevole, sarebbe esposto al rischio di restare privo della tutela esecutiva in conseguenza di maliziose manovre dello spoliante nei cui confronti sia intervenuta la sentenza di condanna).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 8056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8056 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Presidente -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AP IO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso lo studio dell'avvocato MONTUORI M (STUDIO SORRENTINO), difeso dall'avvocato STICCO ELIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IC IO IN PR NQ PARROCO ENTE, COM BELLONA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 01843/99 proposto da:
CE IO, in proprio e nella qualità di Parroco-legale rappresentante pro-temoore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MODENA 5, presso lo studio dell'avvocato LEUCI M G, difeso dall'avvocato DI PRISCO NICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AP IO, elettivamente domiciliato in ROMA LRE DELLE NAVI 30, presso lo studio dell'avvocato MONTUORI M, (STUDIO SORRENTINO), difeso dall'avvocato STICCO ELIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1123/98 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione seconda Civile emessa il 12/2/98, depositata il 29/05/98; RG. 995+3653/1993, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato ELIO STICCO;
udito l'Avvocato NICOLA DI PRISCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibile quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 63/86 in data 19.3.1986 resa in un giudizio possessorio, il Pretore di Capua - accogliendo il ricorso proposto da RO IL, in proprio e quale sindaco del Comune di Bellona, da ON IC, parroco della parrocchia di S. Secondino dello stesso Comune, e da numerosi altri cittadini di Bellona - ordinava a RI RI di reintegrare i ricorrenti tutti, in proprio e nelle loro qualità rispettive, nel passaggio attraverso il fondo del resistente per accedere alla sommità del monte Rageto, ove, in uno spiazzo, era una cappella dedicata alla Madonna dell'omonimo monte. La sentenza, in particolare, condannava RI RI ad eliminare ogni ostacolo al passaggio attraverso lo stradoncino di accesso alla cappella ed allo spiazzo antistante e gli inibiva ogni futura turbativa e molestia nel libero passaggio, possesso ed uso dell'iter, quale descritto in motivazione.
RI RI dava esecuzione spontanea alla sentenza e, successivamente, con atto pubblico del 25.7.1990, alienava ad ON SA il fondo in oggetto, detto monte Rageto.
Assumendo che l'acquirente SA aveva, a sua volta, posto in essere altri atti di turbativa e molestia, impedendo ancora il libero transito e l'accesso alla cappella, con atto di precetto, intimato in virtù della predetta sentenza definitiva del Pretore di Capua n. 63/86, ON IC, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'Ente HI S. Secondino, nonché il Comune di Bellona, in persona del Sindaco pro-tempore, instavano per la eliminazione degli ostacolo, nuovamente frapposti al passaggio. Alla esecuzione minacciata nei suoi confronti si opponeva, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con atto di citazione notificato il 6.4.1992, ON SA, il quale eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli intimanti, non essendo stata emessa in favore dell'Ente parrocchiale la sentenza posta a base del precetto e non essendo stata autorizzata l'azione esecutiva dal Consiglio comunale. Nel merito, deduceva che la sentenza del pretore aveva esaurito i suoi effetti e non era a lui opponibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., giacché trattavasi di titolo intervenuto tra altri soggetti, di cui esso opponente era ignaro, e poiché egli non aveva potuto compiere alcuno spoglio, avendo conseguito il possesso materiale dell'intera consistenza immobiliare alla successiva data 4.8.1990 ed essendosi limitato soltanto ad eseguire quelle opera che gli erano state ingiunte da un'ordinanza sindacale a tutela della pubblica incolumità.
La opposizione era contrastata dagli istanti creditori precettanti, che, intanto, con ricorso ex art. 612 c.p.c. al pretore quale giudice della esecuzione, chiedevano che fossero determinate le modalità di esecuzione dell'obbligo sancito nella sentenza n. 63/86 emessa nel giudizio possessorio, affinché si potesse procedere, da parte dell'ufficiale giudiziario designato, alla rimozione degli ostacoli frapposti dai coniugi ON ed AJ SA.
Determinate le modalità dell'esecuzione, il pretore procedeva anche alla ispezione dei luoghi con l'ausilio di consulente tecnico di ufficio, la cui relazione era impugnata per nullità da ON SA, che, con altro ricorso del 27.4.1993, proponeva altra opposizione ex art. 615 c.p.c., con la quale chiedeva al pretore la declaratoria di ineseguibilità della stessa sentenza n. 63/86 per la confusione determinatasi circa l'oggetto della iniziata esecuzione, riferita ad ostacoli dello stradone carrabile oggetto di ispezione quando, invece, il titolo esecutivo azionato aveva identificato lo spoglio con riferimento ad un sentiero pedonale.
I due giudizi di opposizione ex art. 615 C.P.C. - l'uno introdotto con citazione, avverso la esecuzione minacciata col precetto, e l'altro conseguente al ricorso avverso la esecuzione iniziata - entrambi pendenti innanzi al Pretore di S. Maria Capua Vetere nella sezione distaccata di Capua, venivano decisi con distinte sentenze, depositate, rispettivamente, il 23.6.1992 ed il 15.12.1993. Con la prima, il Pretore rigettava la opposizione, ritenuta la assoggettabilità di ON SA agli effetti del giudicato possessorio;
con la seconda sentenza, in parziale accoglimento della opposizione, il giudice adito riteneva che esulasse dall'attuazione dell'azionato titolo esecutivo la richiesta di rimozione di quelle opere, che l'opponente aveva installato sul fondo nell'adempimento di ordine dell'autorità comunale, e confermava, per il resto, la operativià del titolo medesimo quanto agli altri atti di turbativa e di molestia compiuti dallo stesso SA.
Entrambe le sentenze erano appellate con l'impugnazione principale da ON SA e, in via incidentale, dagli appellati, sul punto relativo alla esclusa rimozione delle opere innanzi indicate. Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con sentenza depositata il 29.5.1998, rigettava le impugnazioni riunite e condannava l'appellante principale a pagare la metà delle spese del grado. I giudici di appello articolavano la decisione nelle seguenti proposizioni:
- a) gli istanti Comune di Bellona e HI di S. Secondino erano abilitati all'azione esecutiva, poiché la sentenza n. 68/86 del Pretore di Capua aveva reintegrato nel possesso del passaggio il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante del Comune, ed ON IC, quale titolare del beneficio parrocchiale;
- b) il giudicato possessorio, formatosi nei confronti del dante causa di ON SA, spiegava i suoi effetti anche nei confronti di costui, in virtù della norma di cui all'art. 2909 cod. civ., per cui gli istanti ben potevano procedere "in executivis", spendendo per la prima volta il titolo, cui il dante causa aveva dato spontanea attuazione. per reprimere il nuovo comportamento dell'avente causa;
ciò perché la situazione antigiuridica originatasi e la conseguente obbligazione di ripristino erano le stesse già accertate dal giudicato, i cui limiti non ne risultavano ampliati nella sua portata precettiva, dato che la sentenza del Pretore di Capua non solo aveva reintegrato gli appellati nel possesso del passaggio, condannando il RI alla eliminazione di ogni ostacolo;
ma allo stesso aveva inibito anche ogni futura turbativa o molestia nel libero passaggio, possesso ed uso quali descritti, in tal modo definendo prospetticamente a favore degli stessi appellati una situazione possessoria valida anche per il futuro, sino a quando sulla questione non fosse intervenuto un giudicato petitorio;
- c) sin dall'epoca del suo acquisto ON SA aveva avuto la legale scienza della entità e del modo del possesso del suo dante causa;
- d) la interpretazione del titolo esecutivo fornita dal primo giudice non era censurabile;
- e) i motivi della impugnazione incidentale non potevano essere condivisi, poiché, in conseguenza del provvedimento dell'autorità, il preteso spoglio di ON SA era carente del richiesto elemento soggettivo.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale ON SA, che affida a quattro mezzi di doglianza la sua impugnazione, alla quale resiste con controricorso ON IC, in proprio e nella qualità di titolare del beneficio parrocchiale, che, a sua volta, propone ricorso incidentale basato su un unico motivo, di cui il ricorrente principale in memoria successiva eccepisce la inammissibilità.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Comune di Bellona ha partecipato soltanto alla discussione orale. Alla conclusione del P.M. il ricorrente principale ha presentato osservazioni per iscritto ai sensi dell'art. 379, ult. Comma, c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo mezzo di doglianza - deducendo, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione delle norme di cui agli artt. 474 c.p.c., 2697, 2909, 2730, 1140 e 1141 cod. civ. e 9 legge 18.6.1990 n. 142, nonché, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., la mancata e contraddittoria motivazione della impugnata sentenza su punti decisivi della controversia - il ricorrente principale denuncia che erroneamente il giudice di merito avrebbe ritenuto attivamente legittimati all'azione esecutiva sia il Comune di Bellona, per il tramite del suo Sindaco all'uopo autorizzato con deliberazione del 31.3.1992, sia l'Ente HIle Arcipretura di S. Secondino di Bellona, rappresentato dal parroco pro-tempore ON IC. Assume, in proposito, il ricorrente (il quale pure non contesta che la sentenza emessa nel giudizio possessorio ordinava la reintegrazione e la manutenzione nel possesso anche del Comune di Bellona e della Comunità HIle, rappresentata dal parroco ON IC) che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare che tra le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale non rientra anche la tutela di una comunità di fedeli, onde la autorizzazione ad agire esecutivamente al Sindaco nell'interesse non del Comune doveva essere giudicata illegittima;
che erroneamente il pretore aveva riconosciuto per il Comune la sussistenza di una situazione possessoria tutelabile, inammissibile a capo di un ente pubblico e che, a distanza di tempo dalla menzionata decisione, era venuta, comunque, meno;
che l'Ente HIle Arcipretura S. Secondino di Bellona, al quale la personalità giuridica era stata successivamente riconosciuta con decreto ministeriale del 1986, non poteva identificarsi con ON IC, il quale aveva agito in possessorio anche quale titolare della parrocchia di S. Secondino, all'epoca priva di personalità giuridica.
La complessa ed articolata censura non può essere accolta. In ordine alla legittimazione attiva del Comune di Bellona all'azione esecutiva in virtù del giudicato possessorio, la impugnata sentenza ha precisato che, come peraltro già era stato rilevato dal giudice di primo grado, il Sindaco aveva minacciato e, quindi, intrapreso l'esecuzione in danno del ricorrente SA, nella dichiarata qualità di organo rappresentativo del Comune, a tanto espressamente autorizzato da deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 47, 3^ comma, della legge n. 142 del 1990, ed azionando la sentenza n. 63/86 con la quale il pretore, riconoscendo una situazione tutelabile in possessorio propria del Comune medesimo, anche a favore dell'ente pubblico territoriale aveva dato pronuncia di reintegrazione e di manutenzione nell'esercizio del passaggio.
Di conseguenza, trattandosi di esecuzione intrapresa in base a titolo ex art. 474 c.p.c. di formazione giudiziale - avverso il quale, secondo un principio basilare e del tutto pacifico in dottrina e in giurisprudenza, la contestazione che se ne voglia fare in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. non può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento diversi da quelli che ne determinino la giuridica inesistenza, dovendo gli altri vizi del provvedimento esecutivo e le ragioni di ingiustizia della decisione, che eventualmente ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ciò è ancora possibile, nel corso del procedimento, in cui il provvedimento medesimo risulta emesso - non poteva l'opponente SA contestare, con il rimedio dell'azione ex art. 615 c.p.c., la insussistenza a favore del Comune di una situazione possessoria tutelabile quando a proposito era intervenuto il giudicato, ricognitivo dell'esercizio di fatto di una servitù di uso pubblico di passaggio sul fondo in oggetto, non per il vantaggio di altro fondo ma a favore della collettività dei cittadini, della quale l'ente pubblico, nel cui territorio il fondo gravato si trova, costituisce l'organo rappresentativo legittimato ad assicurarne la tutela in giudizio.
Il Comune di Bellona, invero, aveva iniziato la procedura esecutiva nella indicata veste, a ciò abilitato dal giudicato possessorio del quale si era avvalso come beneficiario diretto della pronuncia di condanna a carico del dante causa del SA e non, invece, utilizzando il medesimo giudicato nella parte in cui esso costituiva titolo esecutivo anche per altri beneficiari della stessa condanna. Ciò è stato espressamente posto in evidenza dal giudice di merito nella interpretazione della istanza esecutiva, per cui deve essere escluso che il Comune abbia agito a tutela di interessi non propri, siccome, invece, assume il ricorrente, il quale, inoltre, non spiega e neppure dimostra le ragioni per le quali sarebbe venuto meno lo "schema di fatto storico del 1980", oggetto della decisione nel giudizio possessorio.
Considerazioni sostanzialmente analoghe debbono essere svolte in ordine alla contestata legittimazione all'azione esecutiva dell'Ente HIle Arcipretura S. Secondino di Bellona, rappresentato dal parroco ON IC, per il quale il ricorrente deduce la mancanza di titolo esecutivo, in quanto quello derivante dal giudicato possessorio si era formato a favore di ON IC nella qualità di parroco, che non si sarebbe potuto identificare con l'Ente HIle, nel 1980 non esistente ed eretto a persona giuridica soltanto nel 1986, senza, peraltro, che nel suo patrimonio fosse entrato a fare parte il bene a favore del quale avveniva l'esercizio di fatto del riconosciuto passaggio, dato che detto bene non era già in proprietà al beneficio parrocchiale.
Nella interpretazione del titolo esecutivo con riferimento alla situazione possessoria fatta valere dal creditore procedente ON IC nella predetta sua qualità, il giudice di merito ha evidenziato come il giudicato possessorio, ancorché intervenuto quanto la parrocchia di S. Secondino era priva di personalità giuridica, aveva, in realtà, considerato che la tutela della comunità parrocchiale dei fedeli, quale componente associativa essenziale (unitamente all'elemento patrimoniale del beneficio ed all'altro elemento del territorio) alla formazione della istituzione parrocchiale nell'ordinamento canonico, ben potesse essere accordata, per il tramite della rappresentanza legale del parroco pro-tempore, in tema di passaggio sul fondo altrui al fine di accedere ad una chiesa, anche se non di proprietà del beneficio parrocchiale. La interpretazione che del titolo esecutivo è stata fornita dal giudice di merito, basata su argomentazioni logiche e coerenti, è sottratta al sindacato del giudice di legittimità; ne' è possibile, in questa sede, assegnare al giudicato una valenza diversa da quella espressa di riconoscimento e di tutela, a favore di una associazione non riconosciuta, dell'esercizio di fatto di una servitù, del tipo di quella individuata dalla sentenza n. 63/86 del pretore di Capua, se non procedendo, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., ad inammissibile verifica del titolo esecutivo giudiziale per vizi di formazione del giudicato;
il quale, peraltro, aveva recepito, nel caso di specie, l'indirizzo interpretativo, secondo cui la tutela possessoria è ammissibile a favore anche delle associazioni non riconosciute in relazione all'esercizio di una servitù irregolare, quale quella che hanno i fedeli di passare sul fondo altrui per accedere ad un luogo di culto.
In tale situazione, col successivo riconoscimento della personalità giuridica all'Ente HIle Arcipretura S. Secondino, il centro di imputazione della comunità parrocchiale, che la sentenza possessoria aveva ritenuto meritevole della tutela giudiziale ad esso fornendo idoneo titolo esecutivo, restava sostanzialmente immutato, per cui non è censurabile la impugnata sentenza nel punto ove ha riconosciuto al parroco ON IC, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente HIle suddetto, la legittimazione attiva all'azione esecutiva in virtù del titolo già formato. Con il secondo mezzo di impugnazione - denunciando, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione delle norme di cui agli artt. 2909, 1146 e 1147 cod, civ. e 475, 704 e 705 c.p.c. nonché il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia - il ricorrente principale deduce che, avendo il suo dante causa eseguito spontaneamente l'ordine a suo carico di reintegrazione nel possesso, il titolo esecutivo consistente nel giudicato possessorio aveva perduto efficacia e non autorizzava una sua nuova utilizzazione per reprimere coattivamente altro eventuale successivo spoglio, giacché, a tal fine, sarebbe stato indispensabile promuovere altro giudizio per la costituzione di nuovo titolo esecutivo, previo accertamento della diversa violazione del possesso.
Rispetto alla motivazione dei giudici di appello - quale esposta in narrativa sub b) e c) - la censura del ricorrente SA viene svolta nei seguenti rilievi:
- 1. La peculiare disciplina del possesso che non è un diritto in senso proprio, ma costituisce una situazione giuridicamente rilevante di incerta definizione - esclude che il giudicato possa, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., fare stato nei confronti dell'avente causa a titolo particolare, in quanto il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti (art. 1146, 2^ comma, cod. civ.), ma in detto possesso non succede;
per cui, nella autonomia delle due distinte situazioni, la mancanza di qualsiasi collegamento di necessaria interdipendenza del possesso dell'avente causa da quello del suo autore (a differenza di quanto, invece, avviene per l'erede successore a titolo universale) comporta che non si produca la efficacia vincolante del giudicato sostanziale nei confronti del successore a titolo particolare;
- 2. Il giudicato formatosi a seguito del giudizio possessorio può fare stato unicamente in ordine ai fatti costitutivi della relazione materiale della cosa esistente alla data della pronuncia, ma non può essere invocato per escludere le conseguenze derivate da una nuova situazione, per cui era irrilevante l'indagine, che il giudice di merito aveva compiuto, circa la conoscenza, da parte di esso ricorrente, dell'avvenuto spoglio (la cd. "mala fede") quale presupposto per l'estensione del giudicato possessorio all'avente causa dello "spoliator";
- 3. Il nostro ordinamento non ammette la figura della condanna in futuro, secondo la qualificazione che il giudice di merito aveva dato della sentenza in possessorio quanto al divieto imposto di ogni futura turbativa o molestia nel libero passaggio sul fondo;
- 4. Dal sistema enucleabile dagli artt. 704 e 705 c.p.c. - secondo cui la parte può agire in petitorio solo dopo avere dato esecuzione alla decisione ed è al giudice del petitorio che occorre rivolgersi per i fatti relativi al possesso, avvenuti nel corso di detto giudizio - si ricava che il titolo esecutivo già eseguito non può riguardare nuovi episodi di spoglio o di turbativa.
La censura - che pure merita attento esame per le interessanti prospettive da cui essa riguarda il tema dei limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato possessorio - non può, tuttavia, essere accolta.
Innanzitutto, con riferimento a quanto il ricorrente principale assume circa la generale inapplicabilità delle norma di cui all'art. 2909 cod. civ. alla ipotesi della accessione nel possesso da parte dell'avente causa dall'originario possessore per il fatto che mancherebbe il rapporto di indispensabile interdipendenza tra le due situazioni possessorie che nel tempo si susseguono con diversa titolarità, deve osservare questa Corte che non è, quello indicato, un rilievo pertinente, che possa condizionare, nel caso di specie, la legittimazione attiva all'azione esecutiva.
Nella fattispecie, invero, non si tratta di stabilire, rispetto agli attuali resistenti, se essi possano fare valere a loro vantaggio gli effetti favorevoli del giudicato possessorio, intervenuto nei confronti del loro dante causa, a tutela di una situazione che si assume essere la medesima. Il Comune di Bellona e l'Ente HIle agiscono "in executivis" in virtù di un titolo esecutivo emesso a tutela di una posizione giuridica possessoria propria e non derivata e per essi, perciò, non si pone il problema di successione o di accessione nel possesso tutelato dalla sentenza definitiva. Il problema, invece, deve essere esaminato - in relazione alla doglianza mossa dal ricorrente principale secondo la prospettazione di cui sub 1 - con riferimento alla legittimazione passiva della domanda esecutiva, per stabilire se la sentenza di reintegrazione e di manutenzione del possesso di una servitù di transito, emessa nei confronti del proprietario del fondo, abbia effetto nei riguardi di chi sia succeduto a titolo particolare, per atto tra vivi, nella proprietà di detto fondo.
A tal fine, in premessa generale, deve considerarsi che la norma di cui all'art. 2909 cod. civ., quanto alla prevista efficacia del giudicato nei confronti degli aventi causa, costituisce la regola per ogni situazione giuridica tutelata dall'ordinamento per la quale risulti ammesso il ricorso all'accertamento giudiziale, in funzione di cognizione o di condanna, sicché - contrariamente a quanto il ricorrente sembra adombrare nella prima parte della doglianza di cui al motivo in esame - anche per la situazione possessoria, indipendentemente dalla qualificazione che se ne debba fare quale diritto o semplice situazione di fatto, il giudicato sostanziale ad essa relativo assume efficacia vincolante anche nei confronti degli aventi causa circa l'obbligo di osservare la disciplina stabilita per il caso concreto e di attuarne i corrispondenti obblighi imposti. Costituisce, infatti, principio generale che dello spoglio e della molestia compiuti dal "de cuius" risponde l'erede quale successore a titolo universale, in virtù di legittimazione passiva ammessa senza limitazione alcuna (art. 1146, 1^ comma, cod. civ.). Inoltre, in virtù della norma di cui all'art. 1169 cod. civ., l'azione di reintegrazione nel possesso si può proporre anche contro il successore a titolo particolare, pur ché sia a conoscenza dello spoglio commesso dal sua dante causa.
Tale norma, poi, è stata ritenuta, dalla prevalente dottrina, estensibile anche all'azione di manutenzione ordinaria e recuperatoria (art. 1170 cod. civ.) in relazione alla posizione del successore a titolo particolare della cosa a mezzo della quale la molestia sia stata attuata o rispetto alla quale sia stato commesso lo spoglio non violento ne' clandestino, in tutti quei casi in cui il dante causa autore della turbativa non sia in grado di intervenire sulla cosa medesima per averne trasferito ad altri la disponibilità. Lo stesso indirizzo segue la giurisprudenza di questa Corte, la quale, sul tema particolare, che in questa sede interessa, dell'esercizio di fatto di una servitù di passaggio sul fondo altrui, ha ritenuto che la sentenza di reintegrazione emessa nei confronti del proprietario del fondo gravato ha effetto nei riguardi di chi sia succeduto a titolo particolare, per atto tra vivi, nella proprietà di detto fondo, durante il processo, se al momento del trasferimento egli era a conoscenza dello spoglio (Cass., 25 luglio 1978, n. 3720); salvo, in seguito, a precisare (Cass., 11 maggio 1983, n. 3254) che colui che acquista la proprietà o il possesso di una cosa da chi ne abbia spogliato altri, mentre può invocare la propria buona fede per estraneità allo spoglio, ove sia convenuto in reintegrazione dallo spogliato successivamente all'avvenuto suo acquisto, non può invocare tale stato soggettivo se, essendo già in corso il processo di reintegrazione, questo prosegua nei confronti del suo dante causa, a norma dell'art. 111 c.p.c., poiché in tale ipotesi la pronuncia contro la parte originaria, quale sostituto processuale, fa stato tanto nei confronti di questa, quanto nei confronti del successore a titolo particolare.
La ritenuta applicabilità dell'art. 111 C.P.C. all'avente causa dall'autore della lesione possessoria, nella ipotesi in cui il diritto alla reintegrazione o alla manutenzione nel possesso costituisce ancora "res litigiosa", è argomento decisivo di conferma del fatto che, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., gli effetti del giudicato possessorio necessariamente debbono coinvolgere il successore a titolo particolare quando la situazione possessoria fatta valere risulti, ormai, definitivamente accertata ed assoggettata alla disciplina del relativo giudicato sostanziale. Altrimenti, ben grave sarebbe l'inconveniente di lasciare il soggetto, che ha ottenuto una sentenza favorevole, esposto al rischio di restare privo della tutela esecutiva, in conseguenza di maliziose manovre di colui nei cui confronti è intervenuta la sentenza di condanna.
Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione della norma dell'art. 2909 cod. civ., quanto ai limiti soggettivi del giudicato, avendo il giudice di merito ritenuto ammissibile l'azione esecutiva in danno di ON SA in virtù del pregresso giudicato di condanna formatosi nei confronti di RI RI. Nè deve questo giudice di legittimità stabilire se la opponibilità del giudicato all'avente causa deve supporne anche, nella attualità del possesso del fondo a titolo di proprietà, la conoscenza o meno dello spoglio o della turbativa, giacché lo stesso giudice di merito ha spiegato, in modo convincente ed esaustivo, come certamente il ricorrente SA sapeva della pregressa sentenza emessa in possessorio, nonché della introduzione del successivo giudizio petitorio, in pendenza del quale egli era vincolato al giudicato sostanziale del giudizio possessorio.
Assume, tuttavia, il ricorrente che, pure ammessa la riferibilità della norma di cui all'art. 2909 cod. civ. al giudicato possessorio quanto ai limiti soggettivi innanzi individuati, da parte del giudice di merito vi sarebbe stata una indebita estensione del giudicato stesso oltre i suoi limiti oggettivi, poiché esso, dopo che alla sentenza n. 63786 del pretore di Capua era stata data spontanea esecuzione, non poteva ricomprendere nella vincolante sua disciplina gli ulteriori comportamenti da lui posti in essere, la eliminazione delle cui conseguenze avrebbe richiesto un nuovo accertamento ed una diversa pronuncia di condanna. Ribadisce, a riguardo, il ricorrente che il giudice di merito avrebbe ampliato lo spettro di efficacia del giudicato possessorio, protraendone nel tempo le esecutività oltre il fatto costitutivo della relazione materiale della cosa esistente al momento della pronuncia possessoria ed allargandone la disciplina ad una nuova situazione possessoria.
Ritiene questa Corte che il giudice di merito ha pronunciato correttamente quando ha escluso che il giudicato fosse stato attuato oltre i suoi limiti oggettivi.
Il tribunale ha, infatti, evidenziato quale fosse la portata dell'ordine impartito con la sentenza definitiva n. 63/86 del pretore, chiarendo che il giudicante non solo aveva reintegrato i ricorrenti, in proprio e nelle indicate qualità, nel possesso del passaggio. condannando RI RI alla eliminazione degli ostacoli frapposti al transito, ma aveva anche inibito allo stesso ogni futura turbativa e molestia nel libero passaggio, possesso ed uso dell'iter".
Orbene, in tale situazione, il titolo esecutivo veniva a caratterizzarsi, oltre che per il suo contenuto di provvedimento di rimozione e di distruzione delle opere, che avevano privato i ricorrenti del possesso della servitù di passaggio sul fondo, anche per il suo contenuto di provvedimento, tipicamente inibitorio, di manutenzione nel possesso (volta che la eliminazione dell'avvenuto spoglio avesse ripristinato la posizione possessoria violata), in funzione, perciò, di prevenzione del pericolo della continuazione o della ripetizione di atti lesivi del possesso medesimo. Il provvedimento, in sostanza, se da un lato considerava la pregressa situazione di esercizio di fatto del passaggio sul fondo, su detta situazione si basava per giustificare l'ordine, in futuro, del divieto di reiterare comportamento lesivi della medesima specie, assegnando al destinatario (e quindi ai suoi aventi causa, secondo quanto prima si è visto) un ben preciso obbligo di "non facere", il tutto in conformità a quanto è previsto in caso di fondatezza di ogni altra cd. l'azione in cessazione", categoria nella quale la dottrina comprende anche l'azione di manutenzione non in finalità recuperatoria, ma quale inibitoria a contenuto negativo. Alla stregua di dette considerazioni, la pretesa esecutiva azionata in danno di ON SA non esorbita dai limiti oggettivi del giudicato e non doveva, perciò, essere sorretta da altra pronuncia di condanna, la quale risultava preclusa tra le stesse parti in ordine al medesimo fatto costitutivo, che il pretore aveva disciplinato già in proiezione futura;
onde non risulta neppure fondata la obiezione secondo cui il nostro ordinamento non ammette la figura della condanna in futuro, giacché in dottrina a detta figura è stato assimilato proprio l'ordine inibitorio.
Del resto, questa Corte è già pervenuta alle conclusioni quivi esposte quando ha ritenuto (cfr., in motivazione, Cass., 20 dicembre 1996, n. 11432) che l'ordine di non turbare lo stato di fatto, di astenersi dall'alterare lo stato dei luoghi e di ripristinare quello preesistente si riferisce non solo alle opere già eseguite, ma anche a quelle che lo siano successivamente, in attuazione di quel medesimo "animus" volto a turbare l'altrui possesso.
Il che è quanto nella specie è avvenuto, secondo il preciso accertamento di merito, che ha dato atto dell'avvenuto spontaneo ripristino della situazione possessoria, successivamente pregiudicata per fatto del ricorrente SA.
Con il terzo mezzo di doglianza il ricorrente principale - denunciando, in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 474 c.p.c., 2697 cod. civ., 102, 15 e 191 c.p.c. e 2909 cod, civ. - deduce che, comunque, sarebbe stato violato il giudicato sostanziale, in quanto, mentre la sentenza n. 63/86 aveva riguardato la via di accesso costituita dal sentiero pedonale operato dal RI nel 1980, il fatto addebitato ad esso istante consisterebbe nella creazione di un cancello sullo stradone carrabile, integrante una diversa via di accesso alla cappella. I giudici di appello, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica esattamente valutate - come ribadiscono - dal giudice di primo grado, hanno rilevato che il percorso dello stradoncino, oggetto del provvedimento possessorio, comprende due tratti (il primo che conduce alla cappella ed il secondo conducente altrove) e che gli impedimenti frapposti da ON SA avevano integrato violazione del giudicato, in quanto erano venuti ad incidere in ordine al passaggio quale individuato dalla sentenza possessoria. La valutazione compiuta dal tribunale - che è sorretta da congrua e logica motivazione nella parte in cui individua come limitazioni all'esercizio dell'"iter" quelle compiute dal ricorrente, ancorché esse siano andate ad insistere su aree in parte diverse da quelle strettamente utilizzate per l'accesso alla sommità del monte Rageto - non è sindacabile in questa sede di legittimità.
Infatti in cassazione non può venire all'esame la interpretazione di una sentenza, compiuta dal giudice della opposizione alla esecuzione e diretta a stabilire quali siano i limiti del contenuto di condanna del titolo esecutivo giudiziale costituito dalla sentenza stessa, ove non ricorrano errori di logica o di diritto e quando non siano stati violati i canoni esegetici attinenti alla corrispondenza tra titolo esecutivo e pretesa esecutiva in concreto.
Trattasi, in tal caso, di interpretazione di giudicato esterno o, comunque, di provvedimento avente efficacia preclusiva "pro iudicato" emesso in diverso giudizio, che si risolve in una apprezzamento di fatto.
Con l'ultimo motivo di impugnazione il ricorrente principale denuncia la mancata ammissione della prova orale articolata innanzi al giudice di primo grado, della quale in appello era stata rinnovata istanza, diretta a dimostrare che lo stradone carrabile aveva un tracciato diverso da quello cui si riferiva la sentenza n. 63/86. Anche detta censura non è fondata.
Il giudice di appello, in compiuta analisi del materiale raccolto e in modo ineccepibile spiegando come la consulenza tecnica avesse chiarito e bene illustrato la situazione dei luoghi e la articolazione del mezzo di accesso nei suoi due tratti, ha implicitamente risolto, nel senso della irrilevanza ai fini della decisione, la istanza di ammissione di prova e la valutazione compiuta non è criticabile.
Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato. Analoga statuizione deve essere adottata per il ricorso incidentale di ON IC, il quale - benché ammissibile, in quanto, completo nei suoi elementi, non espone una questione di fatto - non risulta fondato nell'unico suo motivo, con il quale, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si denuncia la violazione delle norme di cui agli artt. 1140, 1147 e 1170 cod. civ. e si assume che erroneamente il giudice di merito aveva accolto la opposizione avverso la pretesa degli istanti creditori di rimozione dello sbarramento in pietra tufacea, eretto da ON SA all'ingresso alla cappella, sul presupposto che detta opera fosse stata eseguita inottemperanza di un ordine dell'autorità, quando invece la ordinanza sindacale aveva come destinataria la HI e non l'esecutato ed era stata emessa illegittimamente.
Il tribunale ha valutato che la eventuale illegittimità del provvedimento non evidenziabile da parte di ON SA, la consapevolezza dello stesso di dovere eseguire un ordine a lui destinato, e la mancanza, perciò, dell'elemento soggettivo di una lesione dell'altrui possesso costituivano elementi idonei ad escludere un comportamento adottato in violazione del giudicato e, quindi, reprimibile con l'azione esecutiva.
Le suddette considerazioni sono senz'altro idonee ad escludere la dipendenza dal titolo esecutivo azionato della esigibilità della pretesa, onde non è censurabile la sentenza che ha negato agli istanti il diritto di procedere all'esecuzione relativamente alla eliminazione dell'opera in questione.
Il rigetto di entrambe le impugnazioni costituisce motivo valido per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P. T. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2001