Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 8056
CASS
Sentenza 14 giugno 2001

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, composta da diversi magistrati, tra cui il Presidente Dott. Luigi Francesco Di Nanni e il Consigliere Relatore Dott. Francesco Trifone. Le parti in causa hanno presentato ricorsi distinti: il ricorrente principale contestava la legittimazione attiva del Comune di Bellona e dell'Ente Parrocchiale a procedere esecutivamente, sostenendo che la sentenza di reintegrazione nel possesso fosse ormai inapplicabile. Dall'altro lato, il controricorrente sosteneva la validità della sentenza possessoria e la legittimità dell'azione esecutiva.

Il giudice ha rigettato entrambi i ricorsi, affermando che il Comune e l'Ente Parrocchiale erano legittimati all'azione esecutiva in virtù del giudicato possessorio, che riconosceva loro il diritto di proteggere il passaggio. La Corte ha argomentato che il giudicato possessorio ha effetti vincolanti anche nei confronti degli aventi causa, e che la legittimazione attiva non era compromessa dalla mancanza di personalità giuridica dell'Ente al momento della sentenza originaria. Inoltre, ha chiarito che la sentenza del Pretore non solo reintegrava nel possesso, ma inibiva anche future turbative, confermando la validità della pretesa esecutiva. La Corte ha, infine, compensato le spese legali tra le parti.

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Massime1

Colui che abbia acquistato la proprietà ed il possesso di un bene da chi ne abbia spogliato il legittimo proprietario/possessore, pur potendo invocare la propria buona fede per estraneità allo spoglio ove sia convenuto in reintegrazione dallo spogliato successivamente all'avvenuto suo acquisto, non può invocare tale proprio stato soggettivo se, essendo già in corso il processo di reintegrazione, questo prosegua nei confronti del suo dante causa, a norma dell'art. 111 cod. proc. civ., poiché in tale ipotesi la pronuncia contro la parte originaria, quale sostituto processuale, fa stato tanto nei confronti di questa, quanto nei confronti del successore a titolo particolare (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha ulteriormente precisato che, in caso contrario, il proprietario spogliato, che abbia ottenuto una sentenza favorevole, sarebbe esposto al rischio di restare privo della tutela esecutiva in conseguenza di maliziose manovre dello spoliante nei cui confronti sia intervenuta la sentenza di condanna).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 8056
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8056
    Data del deposito : 14 giugno 2001

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