Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - rel. Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NA S.r.l., corrente in Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Toniolo del foro di Vicenza, come da mandato speciale in calce;
- ricorrente -
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 948/1999 dep. 6-7-99.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 3/7/03 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società AR NA S.r.l., con citazione notificata il 15-3-96, conveniva davanti al Tribunale di Venezia l'Amministrazione Finanziaria per ottenere la condanna al rimborso delle somme pagate, negli anni dal 1985 al 1992, a titolo di tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese, prevista dal D.P.R. n. 641/72, assumendo il contrasto della normativa nazionale con la Direttiva Comunitaria 17-7-69, 69/335/CEE. L'Amministrazione si costituiva;
eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale;
deduceva l'improponibilità dell'azione per il mancato previo esperimento del sistema dei ricorsi amministrativi, previsto dall'art. 11 D.P.R. n. 641/72; eccepiva la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 13 stesso D.P.R.; nel merito, contestava la sussistenza del denunziato contrasto. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1353/1997 del 12-5/23-6- 1997, accoglieva parzialmente la domanda;
disapplicava la normativa nazionale;
riteneva la parziale applicabilità della decadenza di cui all'art. 13 D.P.R. n. 641/72; condannava l'Amministrazione a rifondere alla società la somma di L. 17.500.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La società interponeva gravame, deducendo l'inapplicabilità della decadenza e l'erronea individuazione della decorrenza degli interessi. L'Amministrazione si costituiva anche in secondo grado;
chiedeva il rigetto del gravame;
subordinatamente, eccepiva l'intervenuta prescrizione;
spiegava, altresì, appello incidentale in ordine al regime degli interessi.
La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, riformava parzialmente la sentenza impugnata.
La AR NA ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 31-7-2000, con l'articolazione di tre motivi. L'Amministrazione Finanziaria ha resistito con controricorso, notificato il 23-10-2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 1. Il primo motivo di ricorso attiene all'applicazione dello ius superveniens, con riferimento alla determinazione del tasso di interesse, ed alla violazione dei principi del diritto comunitario. In particolare, la decisione gravata viene censurata per violazione della normativa nazionale per il preminente diritto comunitario, in quanto si era ritenuta applicabile la nuova normativa ex art. 11 L. n. 448/1998, nella sua interezza, in quanto era stata disposta la corresponsione degli interessi dalla data di presentazione delle istanze amministrative di rimborso al saldo, al tasso legale del 2,50% vigente al momento di entrata in vigore di detta L. n. 448/1998 (1-1-99). Viene evidenziato che, non ostandovi il diritto comunitario, la normativa nazionale poteva prevedere, in materia di restituzione di imposte indebitamente riscosse,,interessi moratori diversi dal 2,50%.
Con il secondo motivo, in subordine, è stata avanzata istanza di rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee - previa sospensione del presente giudizio - della questione della violazione del principio di equivalenza nella parte in cui l'art. 11 L. 23-12- 88, n. 448 disponeva la corresponsione di interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della norma, in quanto il tasso di interessi ivi previsto per l'indebito comunitario non è equivalente al tasso degli interessi previsto per le azioni di ripetizione di tributi fondate sul diritto interno. Con il terzo motivo, in ordine alla decorrenza degli interessi, si denunzia la violazione degli artt. 13 D.P.R. n. 641/72, 5 L. n. 29/761 e 2 D.P.R. n. 1199/71. In particolare, viene censurato l'assunto della corte d'appello, secondo cui gli interessi dovuti dall'Amministrazione Finanziaria andavano conteggiati a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso. Si sostiene, invece, che, se la decadenza è impedita dall'istanza di rimborso avanzata tramite il servizio postale, gli interessi devono essere conteggiati con riferimento alla data di spedizione. - 2. Il ricorso è fondato.
Quanto al primo motivo (applicazione sulle somme da rimborsare degli interessi del 2,50%, corrispondente al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della L. n. 448/98, secondo il disposto del richiamato art. 11), dalla Corte di Giustizia (sent. 10-9-2002) è stato affermato il principio, in base al quale il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinino la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della stessa Corte o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che siano meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi.
Pertanto, nella fattispecie, deve ritenersi che contrasta con la normativa comunitaria la determinazione al tasso del 2,50% della misura degli interessi dovuti sulla somma da rimborsare, in base a quanto disposto dall'art. 11 L. n. 448/98 per effetto del richiamo al tasso legale vigente al momento di entrata in vigore della stessa legge e così stabilito dal D.M. 10-12-98, con decorrenza dal 1-1-99, anziché al tasso più favorevole per il contribuente, fissato dall'art. 1 L. 26-1-61, n. 29 e successive modifiche, applicabile per il rimborso della tassa di concessione governativa (Cass. 29-8-98, n. 8651). Il citato art. 11, quindi, va disapplicato anche nella parte in cui impone, per la restituzione dell'indebito tributario in conseguenza di norme comunitarie, il riconoscimento di interessi ad un tasso inferiore a quello spettante per la restituzione di indebito tributario derivante da norme interne.
Anche il terzo motivo è accoglibile.
Ai fini della verifica della tempestività della domanda di rimborso delle tasse di concessione governativa erroneamente pagate - per la quale l'art. 13 D.P.R. n. 641/72 stabilisce un termine triennale di decadenza decorrente dal giorno del pagamento - si deve avere riguardo alla data di spedizione e non a quella di ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione Finanziaria (Cass. Sez. Trib., 4-9-2001, n. 11362). Solo in caso di specifica contestazione - ipotesi che nella specie non ricorre - l'istante deve provare (ad esempio, con l'allegazione del c.d. "avviso di ricevimento") che alla spedizione della domanda sia seguita la ricezione della stessa.
Ma tutto questo non conferisce rilevanza al momento della ricezione, attenendo soltanto al profilo probatorio della effettività della tempestiva spedizione, nel rispetto del termine decadenziale triennale.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, resta assorbita la delibazione del secondo motivo di ricorso.
Con questo è stata richiesta la rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee della questione concernente gli interessi. Ma il problema del tasso degli interessi è stato risolto nei termini innanzi delineati.
- 3. In accoglimento del ricorso, la gravata decisione deve essere cassata con conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia.
Il giudice di rinvio provvedere anche in ordine alle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia,
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004