CASS
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentario • 1
- 1. Cane aggressivo in condominio: cosa rischia il proprietario?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 marzo 2026
Obbligo di garanzia del proprietario, responsabilità penale e civile per lesioni e omicidio colposo, ruolo dell'amministratore condominiale, segnalazione all'ASL, museruola e guinzaglio, polizza di responsabilità civile, art. 590 e art. 672 cod. pen.: le sentenze della Cassazione sulle aggressioni da parte di cani. Un pastore tedesco esce dal cancello e morde una donna. Dei cani maremmani lasciati incustoditi sbranano una ragazza in un'area pubblica. Un cane sfugge al padrone e aggredisce due persone. In tutti questi casi la Cassazione ha confermato la condanna penale del proprietario — perché su di lui grava un obbligo di garanzia: deve custodire, educare e controllare il proprio cane …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 4625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4625 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUARTA SEZIONE PENALE Composta da IA VI - Presidente - Sent. n. sez. 107/2026 MA RE AR UP - 27/01/2026 IL RI R.G.N. 35718/2025 DE LA - Relatore - IO NT ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: OM PI, nato a [...] il [...], PR MA, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 27 maggio 2025 della Corte d'assise d'appello di Catanzaro;
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ID AU;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto da MA PR;
letta la memoria degli Avv. Salvatore Staiano e Vincenzo Cicino, del foro di Catanzaro, con la quale hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi;
1. Con sentenza 27 maggio 2025 la Corte d’assise d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro in data 27 giugno 2023, con la quale: 1) PI OM è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 589, comma 1, cod. pen. (capo A, così riqualificato l’originario addebito), 633, 636 e 639- cod. pen. (capi B, C e D), e quindi condannato alla pena di anni tre di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite;
2) MA PR è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 633 e 639- cod. pen. (capo D), e Penale Sent. Sez. 4 Num. 4625 Anno 2026 Presidente: VI IA Relatore: LA DE Data Udienza: 27/01/2026 2 condannata alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro quarantotto di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, PI OM, titolare di una azienda zootecnica, introdusse e fece pascolare il proprio gregge in un’area di proprietà del comune di RI (capo B), invase arbitrariamente un terreno in località San Nicola dello stesso comune (capo C) nonché, in concorso con la madre MA PR, un terreno in località Cantore con annesso fabbricato rurale, appartenenti allo Stato in seguito a confisca di prevenzione (capo D). Inoltre, il 26 agosto 2021 lasciò pascolare il proprio gregge fin dalle prime ore del mattino, affidandone il governo ad alcuni cani di razza maremmana, così venendo meno a qualsivoglia forma di sorveglianza;
in tal modo, cagionò per colpa la morte di MO AR, che mentre era in un’area pubblica destinata a picnic fu aggredita da quei cani. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione PI OM, a mezzo dei propri difensori, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione, poiché contraddittoria ed illogica. La Corte d’assise di appello ha rigettato la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base di una motivazione meramente assertiva, fondata sulla sola gravità oggettiva dell’evento e priva di ogni approfondita valutazione degli elementi favorevoli all’imputato. Nel disattendere il motivo di appello i giudici non hanno valutato la condotta collaborativa tenuta dal OM nell’immediatezza del fatto, l’occasionalità della condotta colposa, l’incensuratezza e il corretto comportamento processuale. La Corte territoriale ha quindi omesso di confrontarsi con tali elementi, essendosi limitata a valorizzare la sola gravità del fatto, senza esplicitare il percorso logico che avrebbe reso recessivi gli elementi di segno opposto. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione della legge penale sostanziale, con riguardo agli artt. 132 e 133 cod. pen. Attraverso un acritico rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, senza un’autonoma valutazione degli indici di cui all’art. 133 cod. pen., e senza considerare la buona biografia penale e la condotta successiva all’evento (tra cui la definitiva interruzione dell’attività), i giudici di merito hanno irrogato una sanzione non prossima al minimo edittale in assenza di una congrua motivazione. 3 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 163 e 175 cod. pen. I motivi di appello relativi al diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, sono stati disattesi senza alcuna argomentazione specifica, e senza confrontarsi con gli elementi favorevoli puntualmente evidenziati nel gravame di merito (ad es., la buona biografia penale e la condotta collaborativa tenuta nel corso delle indagini), offrendo così una motivazione incompleta e apodittica, da cui è dipesa anche la violazione del finalismo rieducativo della pena. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche MA PR, a mezzo dei propri difensori, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 3.1. Con un unico motivo lamenta violazione della legge penale e processuale, nonché vizio di motivazione, poiché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, con riguardo all’affermazione di responsabilità per il reato di invasione di terreni o edifici (capo D). In modo del tutto apodittico ed illogico la Corte territoriale ha ritenuto di trarre la prova del reato di invasione, nella sua componente oggettiva e soggettiva, soltanto dalla consegna delle chiavi al momento del sequestro. In tal modo però non è riuscita a dar conto del concreto esercizio di un potere di fatto sulla cosa, né della dimensione temporale e (necessariamente) utilitaristica della occupazione. Né la Corte di assise di appello si è fatta carico di spiegare, come invece avrebbe dovuto, in che termini l’affermazione di responsabilità si concilia con la cessione dell’intera attività al OM a far data dal 23 gennaio 2012, con conseguente perdita del potere di fatto sulla cosa. Risulta parimenti indimostrato il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. È inoltre affermata la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale violato i canoni di valutazione della prova indiziaria, valorizzando un fatto noto (e non una pluralità di indizi), ovvero la consegna delle chiavi, per risalire ad un fatto ignoto (il possesso delle chiavi) sul quale fondare, altresì, la prova del possesso dell’immobile e del dolo specifico, così incorrendo nella c.d. . 4. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 4 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Allo scrutino dei motivi è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il 26 agosto 2021 MO AR ed un suo amico si recarono nell’area picnic della pineta di Monte Fiorino, nel comune di RI (CZ), per effettuare un sopralluogo in vista di una gita. Mentre erano sul posto, sopraggiunse un gregge di ovini accompagnato da numerosi cani di razza maremmana, che in un primo momento si mostrarono tranquilli. Successivamente i cani divennero aggressivi, accerchiarono la ragazza e la costrinsero a fuggire nella direzione opposta ad un manufatto dove inizialmente aveva trovato riparo con il compagno. Quest’ultimo, quindi, la perse di vista, udì le sue urla e chiamò subito le forze dell’ordine che, al loro arrivo, trovarono il giovane ancora all’interno di quel manufatto;
il corpo della ragazza, dilaniato, fu invece successivamente rinvenuto tra gli alberi. I giudici di merito hanno inoltre ritenuto: 1) che i cani erano posti a guardia di un gregge del OM, titolare di un’azienda zootecnica;
2) che il gregge fu condotto a pascolare abusivamente in terreno del Comune, per giunta adibito ad area picnic, quindi liberamente fruibile dalla collettività (reato di cui al capo B); 3) che il OM aveva realizzato, su un terreno di proprietà del comune di RI, un ovile utilizzato per porre al riparo il proprio gregge (capo C); che il OM e la PR avevano destinato ad azienda zootecnica e a civile abitazione un fabbricato rurale ricadente su terreno confiscato a un loro prossimo congiunto (capo D). L’originaria imputazione, formulata ai sensi degli artt. 40 e 575 cod. pen., fu riqualificata dal Giudice dell’udienza preliminare in quella di omicidio colposo, con statuizione confermata anche dalla Corte di assise di appello. 2. Il ricorso proposto nell’interesse di PI OM non supera il vaglio di ammissibilità. 2.1. Il primo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile. La valutazione in esame, infatti, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che fa leva sulla gravità del fatto (collocato in un contesto di piena illiceità), sull’elevato grado della colpa, e sulla non buona biografia penale (pp. 13, 19 e 20 sentenza impugnata, anche per una valutazione complessiva degli indici evidenziati con l’atto di appello). 5 Si tratta di una motivazione che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 – 03; conf., Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (in motivazione, Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, non mass. sul punto;
conf., Sez. 4, n. 2997 del 19/12/2024, dep. 2025, Pingiotti, non mass.; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01). La della disposizione di cui all'art. 62- cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena, non impone, infatti, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione può legittimamente fondare il diniego. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della assoluta carenza di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, determinato in misura non prossima al minimo edittale. Il motivo, con il quale il ricorrente lamenta anche la violazione dell'art. 133 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non mass.; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; conf., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 – 01). D’altra parte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Tanto premesso il Collegio, nel ribadire il principio di diritto secondo cui l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01, anche per indicazioni sul modo in cui determinare il medio edittale;
6 conf., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01), osserva che i giudici di merito, anche in questo caso con analoghe argomentazioni, hanno richiamato l’attenzione sugli indicatori di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero la gravità dei fatti, la reiterazione delle condotte nel tempo (in relazione ai reati di cui ai capi B, C e D) il grado della colpa e il precedente penale. Si tratta, all’evidenza, della valutazione di indici rinvenibili nell’art. 133, comma 1, n. 1 e 3, e comma 2, n. 2, cod. pen., riguardanti tanto la gravità del fatto di reato, quanto la capacità a delinquere del reo (p. 12 sentenza del Tribunale;
pp. 20 e 21 sentenza impugnata). 2.3. Il terzo ed ultimo motivo è manifestamente infondato, in quanto il OM – a differenza della PR - è stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione e, pertanto, il riconoscimento dei benefici di cui al ricorso gli è precluso per legge, essendo stata irrogata una pena superiore al limite previsto dagli artt. 163 e 175 cod. pen. D’altra parte, la misura massima della pena cui fa riferimento l'art. 163 cod. pen. – nonché lo stesso art. 175 cod. pen. - deve essere stabilita, nel caso di concorso di reati, con riguardo alla entità complessiva della pena risultante dalla sentenza di condanna e non in relazione alla pena applicata per ciascun reato, dovendo le pene concorrenti essere considerate come pena unica per ogni effetto giuridico, salvo che la legge disponga altrimenti (Sez. 1, n. 10337 del 19/12/2024, dep. 2025, Galletta, non mass.; Sez. 1, n. 39217 del 12/02/2014, Sforza, Rv. 260502 – 01), con la conseguenza che la sospensione condizionale non può essere limitata, nel caso di concorso di reati, a uno o ad alcuni dei reati per i quali l'imputato è stato condannato (Sez. 3, n. 24235 del 04/05/2023, Leone, non mass.; Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello, Rv. 272352 - 01; Sez. 5, n. 7958 del 02/07/1985, Canclini, Rv. 170347 - 01). 3. Passando ad esaminare il ricorso proposto nell’interesse di MA PR, l’unica censura è reiterativa di analoghe doglianze su cui la Corte territoriale ha adeguatamente risposto, con motivazione esente da vizi rilevabili in questa sede, e non oggetto di specifica critica. Secondo la ricorrente i giudici di merito avrebbero dovuto escludere l'esistenza di uno “stabile” potere di fatto sulla cosa, alla luce della cessione dell’attività di allevamento in favore del figlio OM PI;
potere di fatto che si assume essere argomentato solo in riferimento alla consegna delle chiavi, ovvero un unico elemento di prova (a fronte della richiesta pluralità degli indizi), cui non può essere riconosciuta alcuna capacità dimostrativa. 7 Ma, in tal modo, il ricorso manca il confronto con il percorso argomentativo della doppia conforme decisione di merito (cfr., pp. 21 – 22 sentenza impugnata;
p. 11 sentenza di primo grado). I giudici di merito, infatti, hanno ricostruito la stabile relazione di fatto tra l’immobile e la ricorrente valutando non solo la consegna delle chiavi ai militari, ma anche la sua presenza sui luoghi al loro arrivo, la custodia di effetti personali all’interno del manufatto e, inoltre, l’originaria appartenenza del bene, prima della confisca, al fratello della PR. Già il Tribunale (p. 11) ha inoltre sottolineato che nell’immobile furono rinvenuti effetti personali – mobilio, conserve, salumi - indicativi della finalità di occuparlo stabilmente. A fronte di tali indicatori fattuali la ricorrente si è limitata a ribadire, anche in ricorso, di aver donato al figlio l’attività; argomento, questo, già scrutinato dalla Corte d’assise di appello, che ha sottolineato sia la genericità della dichiarazione contenuta nell’atto notorio (in cui non vi è riferimento al fabbricato), sia la prevalenza della situazione di fatto su quella risultante da tale dichiarazione, ovvero di dati concreti e certi (contrariamente a quanto si assume in ricorso), a fronte di uno di carattere formale. 3.1. La Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, da tempo ha evidenziato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, che non possono essere ignorate da chi propone l’impugnazione. Il motivo, quindi, è assistito dalla necessaria specificità quando risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui tali ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01). L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata - che per quanto detto è mancata nella specie - e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Ne consegue che deve ritenersi parimenti inammissibile il ricorso che si risolve nella reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dal momento che un ricorso strutturato in questi termini omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. 8 3.2. Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: a) in relazione all’art. 110 cod. pen. (p. 3 ricorso), poiché non sorretto da alcuna specifica argomentazione;
b), in relazione agli artt. 192, 531 e 605 cod. proc. pen., in quanto la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che il vizio di cui alla lettera b) riguarda le sole disposizioni di diritto sostanziale e non anche quelle di natura processuale (Sez. 5, n. 23163 del 16/05/2025, Ojetti, non mass.; Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo gestioni spa, Rv. 278196 – 02; Sez. 3, n. 8962 del 03/07/1997, Ruggeri, Rv. 208446 – 01). In questi termini, il motivo è proposto (anche) al di fuori dei casi consentiti. 3.3. Infine, la dedotta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non può esser fatta valere ai sensi della lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen. (pp. 3, 6 e 7 ricorso). Le Sezioni Unite hanno chiarito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04; Sez. 4, n. 31190 del 04/07/2024, Aglione, non mass.; Sez. 4, n. 30812 del 28/05/2024, Marzolari, non mass.; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 – 01; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274 - 01). La mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza, infatti, solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, diversamente da quanto accade per l’art. 192 cod. proc. pen. Pertanto, una simile deduzione può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196 - 02). 4. Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila ciascuno. 9 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ID AU CI IG
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ID AU;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto da MA PR;
letta la memoria degli Avv. Salvatore Staiano e Vincenzo Cicino, del foro di Catanzaro, con la quale hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi;
1. Con sentenza 27 maggio 2025 la Corte d’assise d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro in data 27 giugno 2023, con la quale: 1) PI OM è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 589, comma 1, cod. pen. (capo A, così riqualificato l’originario addebito), 633, 636 e 639- cod. pen. (capi B, C e D), e quindi condannato alla pena di anni tre di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite;
2) MA PR è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 633 e 639- cod. pen. (capo D), e Penale Sent. Sez. 4 Num. 4625 Anno 2026 Presidente: VI IA Relatore: LA DE Data Udienza: 27/01/2026 2 condannata alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro quarantotto di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, PI OM, titolare di una azienda zootecnica, introdusse e fece pascolare il proprio gregge in un’area di proprietà del comune di RI (capo B), invase arbitrariamente un terreno in località San Nicola dello stesso comune (capo C) nonché, in concorso con la madre MA PR, un terreno in località Cantore con annesso fabbricato rurale, appartenenti allo Stato in seguito a confisca di prevenzione (capo D). Inoltre, il 26 agosto 2021 lasciò pascolare il proprio gregge fin dalle prime ore del mattino, affidandone il governo ad alcuni cani di razza maremmana, così venendo meno a qualsivoglia forma di sorveglianza;
in tal modo, cagionò per colpa la morte di MO AR, che mentre era in un’area pubblica destinata a picnic fu aggredita da quei cani. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione PI OM, a mezzo dei propri difensori, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione, poiché contraddittoria ed illogica. La Corte d’assise di appello ha rigettato la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base di una motivazione meramente assertiva, fondata sulla sola gravità oggettiva dell’evento e priva di ogni approfondita valutazione degli elementi favorevoli all’imputato. Nel disattendere il motivo di appello i giudici non hanno valutato la condotta collaborativa tenuta dal OM nell’immediatezza del fatto, l’occasionalità della condotta colposa, l’incensuratezza e il corretto comportamento processuale. La Corte territoriale ha quindi omesso di confrontarsi con tali elementi, essendosi limitata a valorizzare la sola gravità del fatto, senza esplicitare il percorso logico che avrebbe reso recessivi gli elementi di segno opposto. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione della legge penale sostanziale, con riguardo agli artt. 132 e 133 cod. pen. Attraverso un acritico rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, senza un’autonoma valutazione degli indici di cui all’art. 133 cod. pen., e senza considerare la buona biografia penale e la condotta successiva all’evento (tra cui la definitiva interruzione dell’attività), i giudici di merito hanno irrogato una sanzione non prossima al minimo edittale in assenza di una congrua motivazione. 3 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 163 e 175 cod. pen. I motivi di appello relativi al diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, sono stati disattesi senza alcuna argomentazione specifica, e senza confrontarsi con gli elementi favorevoli puntualmente evidenziati nel gravame di merito (ad es., la buona biografia penale e la condotta collaborativa tenuta nel corso delle indagini), offrendo così una motivazione incompleta e apodittica, da cui è dipesa anche la violazione del finalismo rieducativo della pena. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche MA PR, a mezzo dei propri difensori, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 3.1. Con un unico motivo lamenta violazione della legge penale e processuale, nonché vizio di motivazione, poiché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, con riguardo all’affermazione di responsabilità per il reato di invasione di terreni o edifici (capo D). In modo del tutto apodittico ed illogico la Corte territoriale ha ritenuto di trarre la prova del reato di invasione, nella sua componente oggettiva e soggettiva, soltanto dalla consegna delle chiavi al momento del sequestro. In tal modo però non è riuscita a dar conto del concreto esercizio di un potere di fatto sulla cosa, né della dimensione temporale e (necessariamente) utilitaristica della occupazione. Né la Corte di assise di appello si è fatta carico di spiegare, come invece avrebbe dovuto, in che termini l’affermazione di responsabilità si concilia con la cessione dell’intera attività al OM a far data dal 23 gennaio 2012, con conseguente perdita del potere di fatto sulla cosa. Risulta parimenti indimostrato il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. È inoltre affermata la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale violato i canoni di valutazione della prova indiziaria, valorizzando un fatto noto (e non una pluralità di indizi), ovvero la consegna delle chiavi, per risalire ad un fatto ignoto (il possesso delle chiavi) sul quale fondare, altresì, la prova del possesso dell’immobile e del dolo specifico, così incorrendo nella c.d. . 4. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 4 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Allo scrutino dei motivi è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il 26 agosto 2021 MO AR ed un suo amico si recarono nell’area picnic della pineta di Monte Fiorino, nel comune di RI (CZ), per effettuare un sopralluogo in vista di una gita. Mentre erano sul posto, sopraggiunse un gregge di ovini accompagnato da numerosi cani di razza maremmana, che in un primo momento si mostrarono tranquilli. Successivamente i cani divennero aggressivi, accerchiarono la ragazza e la costrinsero a fuggire nella direzione opposta ad un manufatto dove inizialmente aveva trovato riparo con il compagno. Quest’ultimo, quindi, la perse di vista, udì le sue urla e chiamò subito le forze dell’ordine che, al loro arrivo, trovarono il giovane ancora all’interno di quel manufatto;
il corpo della ragazza, dilaniato, fu invece successivamente rinvenuto tra gli alberi. I giudici di merito hanno inoltre ritenuto: 1) che i cani erano posti a guardia di un gregge del OM, titolare di un’azienda zootecnica;
2) che il gregge fu condotto a pascolare abusivamente in terreno del Comune, per giunta adibito ad area picnic, quindi liberamente fruibile dalla collettività (reato di cui al capo B); 3) che il OM aveva realizzato, su un terreno di proprietà del comune di RI, un ovile utilizzato per porre al riparo il proprio gregge (capo C); che il OM e la PR avevano destinato ad azienda zootecnica e a civile abitazione un fabbricato rurale ricadente su terreno confiscato a un loro prossimo congiunto (capo D). L’originaria imputazione, formulata ai sensi degli artt. 40 e 575 cod. pen., fu riqualificata dal Giudice dell’udienza preliminare in quella di omicidio colposo, con statuizione confermata anche dalla Corte di assise di appello. 2. Il ricorso proposto nell’interesse di PI OM non supera il vaglio di ammissibilità. 2.1. Il primo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile. La valutazione in esame, infatti, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che fa leva sulla gravità del fatto (collocato in un contesto di piena illiceità), sull’elevato grado della colpa, e sulla non buona biografia penale (pp. 13, 19 e 20 sentenza impugnata, anche per una valutazione complessiva degli indici evidenziati con l’atto di appello). 5 Si tratta di una motivazione che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 – 03; conf., Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (in motivazione, Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, non mass. sul punto;
conf., Sez. 4, n. 2997 del 19/12/2024, dep. 2025, Pingiotti, non mass.; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01). La della disposizione di cui all'art. 62- cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena, non impone, infatti, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione può legittimamente fondare il diniego. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della assoluta carenza di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, determinato in misura non prossima al minimo edittale. Il motivo, con il quale il ricorrente lamenta anche la violazione dell'art. 133 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non mass.; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; conf., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 – 01). D’altra parte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Tanto premesso il Collegio, nel ribadire il principio di diritto secondo cui l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01, anche per indicazioni sul modo in cui determinare il medio edittale;
6 conf., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01), osserva che i giudici di merito, anche in questo caso con analoghe argomentazioni, hanno richiamato l’attenzione sugli indicatori di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero la gravità dei fatti, la reiterazione delle condotte nel tempo (in relazione ai reati di cui ai capi B, C e D) il grado della colpa e il precedente penale. Si tratta, all’evidenza, della valutazione di indici rinvenibili nell’art. 133, comma 1, n. 1 e 3, e comma 2, n. 2, cod. pen., riguardanti tanto la gravità del fatto di reato, quanto la capacità a delinquere del reo (p. 12 sentenza del Tribunale;
pp. 20 e 21 sentenza impugnata). 2.3. Il terzo ed ultimo motivo è manifestamente infondato, in quanto il OM – a differenza della PR - è stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione e, pertanto, il riconoscimento dei benefici di cui al ricorso gli è precluso per legge, essendo stata irrogata una pena superiore al limite previsto dagli artt. 163 e 175 cod. pen. D’altra parte, la misura massima della pena cui fa riferimento l'art. 163 cod. pen. – nonché lo stesso art. 175 cod. pen. - deve essere stabilita, nel caso di concorso di reati, con riguardo alla entità complessiva della pena risultante dalla sentenza di condanna e non in relazione alla pena applicata per ciascun reato, dovendo le pene concorrenti essere considerate come pena unica per ogni effetto giuridico, salvo che la legge disponga altrimenti (Sez. 1, n. 10337 del 19/12/2024, dep. 2025, Galletta, non mass.; Sez. 1, n. 39217 del 12/02/2014, Sforza, Rv. 260502 – 01), con la conseguenza che la sospensione condizionale non può essere limitata, nel caso di concorso di reati, a uno o ad alcuni dei reati per i quali l'imputato è stato condannato (Sez. 3, n. 24235 del 04/05/2023, Leone, non mass.; Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello, Rv. 272352 - 01; Sez. 5, n. 7958 del 02/07/1985, Canclini, Rv. 170347 - 01). 3. Passando ad esaminare il ricorso proposto nell’interesse di MA PR, l’unica censura è reiterativa di analoghe doglianze su cui la Corte territoriale ha adeguatamente risposto, con motivazione esente da vizi rilevabili in questa sede, e non oggetto di specifica critica. Secondo la ricorrente i giudici di merito avrebbero dovuto escludere l'esistenza di uno “stabile” potere di fatto sulla cosa, alla luce della cessione dell’attività di allevamento in favore del figlio OM PI;
potere di fatto che si assume essere argomentato solo in riferimento alla consegna delle chiavi, ovvero un unico elemento di prova (a fronte della richiesta pluralità degli indizi), cui non può essere riconosciuta alcuna capacità dimostrativa. 7 Ma, in tal modo, il ricorso manca il confronto con il percorso argomentativo della doppia conforme decisione di merito (cfr., pp. 21 – 22 sentenza impugnata;
p. 11 sentenza di primo grado). I giudici di merito, infatti, hanno ricostruito la stabile relazione di fatto tra l’immobile e la ricorrente valutando non solo la consegna delle chiavi ai militari, ma anche la sua presenza sui luoghi al loro arrivo, la custodia di effetti personali all’interno del manufatto e, inoltre, l’originaria appartenenza del bene, prima della confisca, al fratello della PR. Già il Tribunale (p. 11) ha inoltre sottolineato che nell’immobile furono rinvenuti effetti personali – mobilio, conserve, salumi - indicativi della finalità di occuparlo stabilmente. A fronte di tali indicatori fattuali la ricorrente si è limitata a ribadire, anche in ricorso, di aver donato al figlio l’attività; argomento, questo, già scrutinato dalla Corte d’assise di appello, che ha sottolineato sia la genericità della dichiarazione contenuta nell’atto notorio (in cui non vi è riferimento al fabbricato), sia la prevalenza della situazione di fatto su quella risultante da tale dichiarazione, ovvero di dati concreti e certi (contrariamente a quanto si assume in ricorso), a fronte di uno di carattere formale. 3.1. La Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, da tempo ha evidenziato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, che non possono essere ignorate da chi propone l’impugnazione. Il motivo, quindi, è assistito dalla necessaria specificità quando risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui tali ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01). L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata - che per quanto detto è mancata nella specie - e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Ne consegue che deve ritenersi parimenti inammissibile il ricorso che si risolve nella reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dal momento che un ricorso strutturato in questi termini omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. 8 3.2. Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: a) in relazione all’art. 110 cod. pen. (p. 3 ricorso), poiché non sorretto da alcuna specifica argomentazione;
b), in relazione agli artt. 192, 531 e 605 cod. proc. pen., in quanto la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che il vizio di cui alla lettera b) riguarda le sole disposizioni di diritto sostanziale e non anche quelle di natura processuale (Sez. 5, n. 23163 del 16/05/2025, Ojetti, non mass.; Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo gestioni spa, Rv. 278196 – 02; Sez. 3, n. 8962 del 03/07/1997, Ruggeri, Rv. 208446 – 01). In questi termini, il motivo è proposto (anche) al di fuori dei casi consentiti. 3.3. Infine, la dedotta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non può esser fatta valere ai sensi della lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen. (pp. 3, 6 e 7 ricorso). Le Sezioni Unite hanno chiarito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04; Sez. 4, n. 31190 del 04/07/2024, Aglione, non mass.; Sez. 4, n. 30812 del 28/05/2024, Marzolari, non mass.; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 – 01; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274 - 01). La mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza, infatti, solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, diversamente da quanto accade per l’art. 192 cod. proc. pen. Pertanto, una simile deduzione può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196 - 02). 4. Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila ciascuno. 9 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ID AU CI IG