Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3720 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
IN NOME D0 37 20 / 03 REPUBBLICA I L A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggelle PROCEDURA-NULLITA' SEZIONE PRIMA CIVILE AUTO DI CITAZIONE Composta dagli 11.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3355/00 Dott. Angelc GRIZCO Presidente 4879/00 CRISCUCIODott. Alessandro Consigliere Cron. 8310 Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rep. 1048 - Rel Consigliere Dott. Mario ADAMO Ud. 29/10/2002 Dott. Fabrizio FORIE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA su ricorso proposto da: AIB CAR DIESEL SRL, in persona dell'Amministratore Immico pro tempore, elettivamer te domiciliata in ROMA VIA LIVIO TEMP STA 36. presso l'avvocato MASSIMO DELLE ROSS MELCHIORRE, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO BOEK, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
VACCARI SPA, CASSANO LEONARDO, ZENTI GUIDO;
intimati a sul 2° ricorso n° 04879/00 proposto da: IMMOBILIARE ENRICO SPA, in Dersona del legale2002 1956 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliaza 19 in ROMA PIAZZA CAVCUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE CELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO TIZZI, giusta delega in caice al controricorso e ricorso incidentale;
controzicorrente e ricorrente incidentale
contro
AIB CARL DIESEL SRL;
intimata avverso la sentenza n. 421/99 del Tribunale di MANTOVA, depositata ±1 06/08/99; udila la relazione della causa Svcita nella pubblica udier.za dal 20/10/2002 dal Consiglio Dott.. Mario ADAMO udi c il F.M. persona de l Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 16.1.1996 8.p.=. avere acquistato ia CC CO esponeva di un veicolo dalla ditta boschiva TI GU e di averlo poi rivenduto a RD NO precisando di non ave- re potuto formalizzare presso il FRA 1 passaggio d proprietà de 'automezzo in quanto la s. .
1. AIE Ca Diesel aveva rivendicato la proprietà del mezzo, da lei asseritamente venduto alla ditta TI GU e da que- U sta non pagato. Ciò premesso la s.p.a. CC CO conveniva in giudizio avanti al OR di OV TI GU quale t tolare della omanima ditta boschiva, nonchè RD AS e la 3.r.l. AIB Car Diesel per ottenere, in lo- ro contraddi torio, l'accertamento della proprietà dei- l'automezzo, in capo all'ultimo acquirente. Si costituiva in giudizio la sola s.r.l. AIR Car Diesel che eccepiva la nullità dell' atto di cizazione per mancanza, nell'atto stesso, dell'avertimento di cui all'art. 163 n 7 c.p.c. 0 chiedeva quindi che fossero adottati i conseguenti provedimenti, Con ordinanza in dala 12.6.1996 - 1 Protore adite Iilevava l'infondatezza in fatto dell'eccepita nullità e comunque fissava una nuova udienza per la forma_izza- zione delie reciproche istanze e difese. Cor sertenza in data 3.10.1997 i Protore di Manto- va accoglieva la domanda attrice e condannava la s.r.l. AIB Car Diesel al pagamento delle spese di giudizio. Avvers0 tale sentenza proponeva appello la 8. r. AIB Car Diesel reiterando l'eccezione di nullità dell' atto di citazione per violazione del disposto dell'art. 163 7c.p.c. 11 Tribunele di OV con sentenza in data 6.8.1999 respingeva 'appello. G Per la cassazione della sentenza del Tribunale pro- pore ricorso fondato Su tre motivi la s.r.
1. AIB Car Diesel. Resiste con controricorso la s.p.a. Immobiliare En- rico, D ova denominaziono della vaccari CO s.p. . che propone anche ricorso incidentale, fondato su unico motivo. Con ordinanza in data 27.3.2002 veriva disposta 'integrazione del contraddittorio nei confronti di RD NO 台 GU TI, integrazione regolar- monte effettuata dal ricorrente. Motivi della decisione In ordine logico va per prima esaminata l'eccezione inammissibilità del ricorso, contenuta nel controri- : COISO, per avere la società ricorrente notificato il ricorso stesso alla 5.p.a. Vacari in persona di CC AR anzicché alla s.p.a. Immobiliare CO, nuova denominazione de l'a S.P.a. CC, in persona della гuova rappresentante legale CC Adele, L'eccezione è infondata o va pertanto reapinta. Invero 'incertezza o l'errore in ordine all'indi- cazione de la denominazione de la persona giuridica convenuta in giudizio non comporta la multa dell'atto di ci azione qualora in concreto Пor si sia verificata un'incertezza assoluta in ordine alla persona giuridica effettivamente convenuta, come avviene nell'ipotesi in cui la persona giuridica convenuta si s a efettivamente costituita in giudizio (Cass. civ. sez. 1. 5.1.1985 n 2341; Cass. civ. sez. I 5. 1.1981 r 5814) Nella spocic,l'intimata Immobiliare CO s.p.a. si à regolarmente costituita in giudizio ed ha proposto acclie r_corso incidentale sicchè l'eccozione va comple- Lamente disattesa, teruto CONCO che la modifica delia denominazione поп comporta l'estinzione del precedente soggetto che continua pertanto a vivere con г.UOVO nome € che l'atto in esame ha completamente raggiunto il suo scopo.. Ciò promesso si osserva che va a questo punto esa- minato il ricorso incidentale coд il quale 그리 s.p.a. Immobiliare CO ha riproposto l'eccezione di inam- missibilità dell'appello per avvenuta acquiescenza alla sentenza di primo grado da parte della AIB Car Diesel 5.r.l., eccezione ritenuta assorbita dal giudice di ap- pello. Al riguardo s osserva che in relazione a questioni eccezioni proposte nel giudizio di merito la parte 0 -isultata vincitrice può proporre ricorso Incidentale solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia de- ciso sul a questione o eccezione in quanto ir tale ipo- Il tesi la mancata impugnazione della relaziva statuizione 5 comporta il passaggio in giudicato della statuizione stessa. Nella specie il giudice di appello ha ritenuto as- sorbita l'eccezione di acquiescenza alla sentenza di primo grado sicché пол avendo deciso sulla eccezione, la stessa non andava riproposta con ricorso incidentale ma scio con il controricorso. Sotto questo profilo pertanto il ricorso incidenta- va dichiarato inammissibile, mentre l'eccezione di le inanmissibilità dell'appello va comunque esaminata po- tendo incidere sull'ammissibilità del ricorso principa- le in esame. o e d i n L Al riguardo si osserva che il pagamento di un debi- to determinato da sentenza o da al io provvedimento dotato di efficacia esecutiva si configura non come ac- quiescenza a la sentenza o al provvedimento ma come a¯- to di dovuta esecuzione (Cass. civ. sez. I 13.12.1999 n 13927; Cass. civ. sez. TT 14.12.1999 m 14038). Nella specie risulta dagli acci, che si possono esaminare rattandosi di questione attirente all'ammis- sibilità dell'appello e quindi anche del presente zi corso, che la ricorrente incidentale ha, prima del pa- gamento, notificato alla AIB Car Diesel s.r.l. atto di precetto per l'importo di f 4.924.571, ragione per cui si devo escludere che il pagamento della Bomma di £ Je 6 5.000.000 sia l'effetto di una libera volontà d i pre- stare acquiescenza alla sentenz del OR, Costi- tuendo piuttosto la manifestazione di una volontà ina- lizzata ad evitare l'esecuzione forzata. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per av- venuta acquiescer za alla sentenza di primo gradu va pertanto respinta. Passando quindi all'esame del ricorso principale si OS Serva che con il primo molive la società ricorrente lamenta erronea C faisa applicazione dell'art.. 163 c.p.c. in relazione alla parte dell'impugnata sentenza ך : cui si sostiene che la citazione introduttiva del giudizio avrebbe rispettato il disposto dall'art. 163 c.p.c. Rileva la società ricorrente che nell'atto di cita- zione non era cato rinvenire alcun cenno al termine per la costituzione in giudizio, contenendo 'atto di cita- zione solo un riferimento alle decadenze previste dal- l'ar . 16 c.p.c., per cui chiaramente disapplicato ri- sultava il disposto dell'art. 163 c.p.c. Con il secondo motivo censura 1'impugnata sentenza Der v ciazione o falsa applicazione dell'art. 163 Il 7 c.p.c.da parte del giudice di primo grado nonchè erro- nea applicazione dell'art. 163 c.p.c. da parte delio stesso giudice. I l Assure la ricorrente che il Fretore di OV ha respinto l'eccezione di nullità dell'alto di citazione e non ha fissato una NLOVA udienza Tel rispetto dei termini di cui all'art. 163 comma 3 c.p.c., non cсnsen- tondo di fatto l'esplicazione delle attività difensive previste dagli art . 166 e 167 c.p.c F sufficiente 'esame dell'ordinanza pronunziata dal OR per comprendere che il Tribunale ha mai ia- terpretato l'ordinanza medesima incorrendo pertanto nella viclazione o falsa applicazione dell'art. 153 n 7 4.D.C. e dell'art. 164 corma 3 c.p.c Con il terzo motive la società ricorrente deduce violazione faisa applicazione dell'art. 164 corma c.p.c. nella parte in cui è previsto l'obbligo del giu- т и ц dice adito, se richiesto, di fissare nuova udienza per consentire l'esplicazione dei diritti previsti dal co- dice d rito. 11 OR prima ed il Tribunale di OV poi so- no incorsi nella viclazione dell'art. 164 c.p.c in con- siderazione della reiezione della richiesta specifica- mente formulata dalla difesa della s.r.l. A Car Die gel. T] ricorso principale benchè articolato in tre di- stinzi motivi è sostanzialmente incentrato sul mancato accoglimento dell'ecce zione di nullità dell'atto di 8 G citazione e sul difetto di rissazione dell'udienza pre- vista dall'art. 164 comma 3 c.p.c.. necessaria per con- sontire alla parte corvenuta l'espletamento delle atti- vità previste dal codico di rito, sicchè i tre motivi possono essere unitariamente esaminati. Il ricorso, come su sintetizzato, è infondato e בי pertanto respinto. Invero dalla copia dell'ordinanza pronunziata dal deposita a in data 14.6.1996, contenuta ne! OR, fascicolo dell'CO Immobiliare 8.p.
2.. che si può esaminare con cognizione piena essendo stato eccepito [10] error in procedendo, risulta che il Pretcre, con l' ordinanza in questione dopo avere dichiarato in cndaza in fatto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per viciazione dell'art. 163 7 c.p.c, perchè nell'at- to di citazione era stato inserito l'avvertimento chiesto da tale norma, ha comunique ai sensi dell'art. 64 comma 3 c.p.c. fissato pe "La formalizzazione dei- le reciproche istanze e di lese l'udienza del giorno 8.11.1996 : 9". Da ciò consegue che i OR, cor encomiabile ze- lo, pur ritenendo infondaza in atto l'eccezione sclle- vata dal convenuto, ha consentito allo stesso di eser- citare comunque i suoi diritti fissando all'uopo appo- sita udienza, ☹ distanza di cinque mesi dal deposite 9 Ichi dell'ordinanza, concedendo così un ze mine assolutamen- te congruc, per in formulazione di istanze e difese an- che teruto conto dell'interruzione dei termini per il periodo feriale di gg 46. La società ricorrente pertanto di nulla può lamen- tarsi avendo il Tribunale rettamente respinto l'ecce- zione di nu lità dell'atto di citazione, sanata ai ser- Comma 3 c.p.c., eccezione riproposta ai dell'art. 164 infondat.amente in sede di appel.c € cstinatamonLe ed con il ricorso per cassazione in esame. Il ricorso principale va pertanto interamente 18- spinto. Passando infine all'esane dell'urico motivo del-- l'appelic incidentale residuo, CON il quale il ricor- rente incidertale si duole che il Tribunale Ron abbia dichiarato inammissibile 1'appello in quanto fonda..o solo su questioni di procedura e nor anche di merito si osserva che il motivo è infondazo in quanto non è pre- cluso 1'appello per censure attinenti alla validità dell'atto di citazione. Il ricorso incidentale va quindi disatteso. Le spese del giudizio di legil.Limità possono essere compensate fra le parti, attesa la reciproca soccomben- za delle stesse. 10 یکرا RG. 335
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi li respinge, spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- a prima sezione civile, in data 29.ottobre. 2002 Il Consigliere estensore T1 Presidente .! (Angelo Graaco) Mazo la 1 yelo finiee (Mario Adamo} P - Civile Depositato in Cancelleria 13 MAR. 2003 IL CANCELLIÈRE Luísa Passingst IL CANCELLIERE -