Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2018, n. 12228
CASS
Sentenza 30 ottobre 2018

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È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero.

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  • 1Impugnazione ordinanza che esclude gravità indiziaria: cosa indicare?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 marzo 2024

    1. La questione: impugnazione dell'ordinanza Il Tribunale di Torino, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., aveva annullato un'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Asti, a sua volta, aveva applicato agli indagati la misura della custodia cautelare in carcere. Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, affidato a un unico, articolato, motivo, con il quale deduceva, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione «a tratti carente e contraddittoria». Si consiglia il seguente volume come valido strumento operativo che mette a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2018, n. 12228
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12228
Data del deposito : 30 ottobre 2018

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