Sentenza 30 ottobre 2018
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero.
Commentario • 1
- 1. Impugnazione ordinanza che esclude gravità indiziaria: cosa indicare?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 marzo 2024
1. La questione: impugnazione dell'ordinanza Il Tribunale di Torino, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., aveva annullato un'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Asti, a sua volta, aveva applicato agli indagati la misura della custodia cautelare in carcere. Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, affidato a un unico, articolato, motivo, con il quale deduceva, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione «a tratti carente e contraddittoria». Si consiglia il seguente volume come valido strumento operativo che mette a …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2018, n. 12228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12228 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2018 |
Testo completo
12228-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2353/2018 GIORGIO FIDELBO -Presidente -CC 30/10/2018 Relatore ANGELO COSTANZO R.G.N. 29382/2018 ANGELO CAPOZZI SI CALVANESE IO COSTANTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA nel procedimento a carico di: DE RI MI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/05/2018 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
ے ہ sentite le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/05/2018 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'appello proposto dal Pubblico ministero contro l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino ha rigettato la richiesta di applicazione di una misura cautelare a MI De AS per il reato ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 perchè colto alla guida di una autovettura dentro la quale il passeggero IU De VI, seduto a lato del conducente, teneva fra le gambe cinque involucri contenenti 4,901 chilogrammi di hashish (per complessivi 50 panetti) escludendo la sussistenza di gravi indizi circa la consapevolezza, da parte di De AS, della presenza della sostanza stupefacente detenuta da De VI.
2. Nel ricorso del Procuratore della Repubblica di presso il Tribunale di Cassino si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale: a) nel verbale di arresto si evidenzia che la vettura condotta da De AS dopo avere decelerato, accellerò quando fu visibile il pedinamento da parte della Polizia giudiziaria;
b) l'intensità dell'odore della sostanza stupefacente "non può essere condotto nell'alveo della percezione soggettiva", come anche la "chiara visibilità dei cinque involucri contenuti nella busta di plastica trovata fra le gambe di De VI, venendo in rilievo dimensioni che non potevano sfuggire al De AS" (pag. 2 del ricorso). CONSIDERATO IN DIRITTO Anche nel procedimento cautelare vale il principio, posto con l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto e attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio a eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, Rv. 2689900). 2 Ne deriva che il pubblico ministero non ha interesse a ricorrere per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame sviluppando deduzioni esclusivamente circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza esclusa dal tribunale perché l'accoglimento del ricorso non produrrebbe l'effetto di ripristinare una misura cautelare: l'unico interesse che il pubblico ministero può perseguire, in sede cautelare, deve avere per oggetto il mantenimento, la modifica o l'imposizione di una misura cautelare;
Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, Rv. 227860). Né, d'altra parte, il pubblico ministero ha un interesse contrario a quello dell'indagato circa l'accertamento della legittimità (o illegittimità) dell'ordinanza del tribunale del riesame per mezzo di una decisione irrevocabile idonea a fondare, ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., la tutela risarcitoria per la ingiusta detenzione, e in funzione preclusiva della stessa tutela risarcitoria. Infatti, la legittimazione sostanziale passiva in ordine a tale rapporto non compete al pubblico ministero ma allo Stato, in un giudizio contenzioso nel quale l'inquirente è organo obbligatoriamente interveniente, titolare di un diritto di impugnazione connesso al particolare aspetto pubblicistico della controversia, ma avulso da una situazione di diritto sostanziale spettante solo alla Stato nel suo complesso (Sez. 6, n. 2386 del 24/06/1998, Rv. 212898). Su queste basi, poiché nel caso in esame il Procuratore della Repubblica ricorrente nulla ha prospettato circa il permanere delle esigenze cautelari sulla base delle quali fu fondata la richiesta di misura cautelare, il ricorso risulta inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 30/10/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Costanzo Giorgio Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi, 19 MAR 2019 IL CANCELLIERE Lorent Fragomeni *CORTE ASSA P S U R E 3