Sentenza 18 marzo 2002
Massime • 1
In tema di contratti di agenzia stipulati con soggetti non iscritti nel ruolo previsto dalla legge n.204/1985, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza 30 aprile 1988 (Bellone c. Yokohama SpA) ha affermato - in relazione alla Direttiva, inattuata nel nostro ordinamento, 18 febbraio 1986 n. 653 - che una normativa nazionale non può "subordinare la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo"; pertanto, in base ai principi generali sui rapporti tra diritto interno e diritto comunitario, deve disapplicarsi la norma interna che subordina la validità del contratto all'iscrizione dell'agente nell'apposito ruolo, con l'ulteriore conseguenza che anche per tale agente ricorre l'obbligo di iscrizione all'Enasarco. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, ha respinto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di contributi per un agente non iscritto a ruolo)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2002, n. 3914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3914 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FONDAZIONE ENASARCO, già ENASARCO, Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio, in persona del Vice Presidente Vicario e legale rappresentante, Dott. Paolo Bartoli, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Sallustio n. 9, presso l'avv. Bartolo Spallina, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale Notaio Marcello Di Fabio di Roma del 18 dicembre 1998, rep. 76598;
- ricorrente -
contro società in nome collettivo V.D. di RO CE e CA AS & c.;
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 21 gennaio-22 giugno 1998, n. 12053, cron. 25938, RGAC 34169 del 1996;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Bartolo Spallina;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 21 gennaio-22 giugno 1998, il Tribunale di Roma, in riforma della decisione 17 maggio 1996 del locale Pretore, revocava il decreto ingiuntivo del 7 luglio 1995 emesso nei confronti della società in nome collettivo V.D. di RO CE e CA AS e c. e condannava l'ENASARCO (ora Fondazione ENASARCO) al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Accogliendo l'appello della società, il Tribunale osservava che il contratto di agenzia stipulato dalla preponente con alcuni soggetti non iscritti nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio doveva considerarsi nullo, ai sensi dell'art. 1418 codice civile, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 9 della legge n. 204 del 1985, non derogabile da parte dei contraenti, in quanto rivolta alla protezione non solo degli interessi della categoria professionale degli agenti, ma degli interessi generali della collettività.
I giudici di appello ritenevano inapplicabile al contratto di agenzia la disposizione dettata in materia di lavoro subordinato dall'art. 2126 codice civile (secondo la quale la nullità o la annullabilità
del contratto di lavoro subordinato non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità dipenda da illiceità dell'oggetto o della causa).
"Ne discende - conclude il Tribunale - non potendosi ritenere che la nullità non abbia spiegato effetto per il periodo di esecuzione del rapporto, che come l'agente non iscritto nel ruolo non ha diritto alle provvigioni relative all'attività espletata, allo stesso modo non sussistono i presupposti per il sorgere del debito contributivo, che è correlato ad un effettivo ed efficace rapporto di agenzia". Avverso tale decisione la Fondazione ENASARCO propone ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge 3 maggio 1985 n. 204, in relazione agli articoli 5 e 6 della legge 2 febbraio 1973 n. 12, ed all'art. 1 D.M. 20 febbraio 1974 (in G.U. 2 febbraio 1974 n. 58), nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 1418 e 1343, 1344, 1345 codice civile, anche in relazione agli articoli 1742 e seguenti del codice civile ed all'art. 2034 stesso codice, violazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte che ravvisa nell'iscrizione nel ruolo degli agenti un adempimento amministrativo, necessario per rendere legittimo lo svolgimento dell'attività, la cui mancanza, tuttavia, non autorizza, di per sè, a far ritenere l'inesistenza del rapporto di agenzia.
Il ricorrente rileva che non "esiste correlazione alcuna tra l'iscrizione nel ruolo degli agenti e l'iscrizione al Fondo di previdenza ENASARCO sia perché, a differenza di altre leggi previdenziali a favore di alcune categorie professionali, l'iscrizione al Fondo non è condizionata all'iscrizione nel ruolo professionale, sia perché la categoria delle persone assoggettate all'iscrizione presso l'ENASARCO è diversa come ampiezza da quella assoggettata all'iscrizione nel ruolo".
Il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito indicati. Ogni questione circa la validità dei contratti di agenzia stipulati con soggetti non iscritti nel ruolo previsto dalla legge 204 del 1985, sostitutiva della legge n. 316 del 1968, può dirsi risolta definitivamente a seguito della Direttiva CEE del 18 febbraio 1986 n. 653, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
In seguito alla decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 30 aprile 1988 (resa nel procedimento C-215 del 1997, Bellone c. Yokohama s.p.a.), deve ritenersi che "osta ad una normativa nazionale subordinare la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo". È quindi da dirsi superato l'orientamento, condiviso nella sentenza impugnata dai giudici di appello, che riteneva che il contratto di agenzia concluso con un agente non iscritto al ruolo fosse nullo per contrarietà a norme imperative di legge, ai sensi dell'art. 1418 codice civile (Cass. 20 settembre 1996 n. 8368, 29 aprile 1994 n.
4154, 8 aprile 1987 n. 3487). Infatti, come già riconosciuto da questa Corte (Cass. 23 febbraio 2001 n. 2627, 12 novembre 1999 n. 12580, 18 maggio 1999, n. 4817), in base ai principi enunciati dalla Corte Europea, i contratti d'agenzia stipulati con agenti non iscritti nell'apposito ruolo sono validi (con conseguente obbligo di iscrizione all'ENASARCO anche di tali agenti).
La Corte di Giustizia ha osservato che la Direttiva 86/653/CEE tutela gli agenti a prescindere dalla loro iscrizione in un ruolo, lasciando ai legislatori nazionali la sola facoltà di imporre la forma scritta per la stipula dei contratti di agenzia.
Sono di conseguenza incompatibili con tale Direttiva tutte le disposizioni delle leggi nazionali degli Stati membri che subordinano la validità dei contratti a condizioni differenti da quella della stipulazione del contratto in forma scritta (come per l'ordinamento italiano si evince dall'art. 1418 codice civile). In linea di principio, solo i regolamenti, che per la loro natura hanno la funzione di norme di legge, hanno efficacia diretta negli ordinamenti nazionali, mentre le Direttive sono atti normativi, rivolti agli Stati membri, che hanno la funzione di imporre al singolo Stato un risultato, rimanendo quest'ultimo libero di perseguirlo ponendo in essere gli atti legislativi ritenuti idonei (Cass. 5 aprile 1995 n. 3974 e 20 novembre 1997 n. 11471 o 11571). La portata di tale conclusione è stata ridimensionata dalla stessa Corte di Giustizia, secondo la quale possono trovare diretta applicazione anche quelle Direttive, le cui disposizioni presentino contenuto sufficientemente preciso e non condizionato, ovvero sanciscano un obbligo in termini non equivoci e non soggetto ad alcuna condizione ne' subordinato, in relazione alla sua osservanza o ai suoi effetti, all'emanazione di un atto degli Stati membri o delle istituzioni della Comunità.
Nello stesso senso si sono espresse, del resto, alcune recenti pronunce della Corte Costituzionale (Corte Cost. 2 febbraio 1990 n. 64). Ove, pertanto, le Direttive presentino detti connotati sufficientemente precisi e determinati, deve riconoscersi al giudice nazionale il potere-dovere di disapplicare le norme dell'ordinamento interno con esse incompatibili, escludendosi, per ciò stesso, una non consentita abrogazione di dette norme, ma affermandosi, al contempo, la possibilità di giudicare del rapporto giuridico dedotto in giudizio come se la norma interna incompatibile non esistesse (Cass. 4817 del 1999). Questa Corte, tuttavia, ha precisato che il giudice nazionale può procedere alla disapplicazione di una norma nazionale in contrasto con quella dell'ordinamento comunitario solo qualora il rapporto giuridico controverso sia di tipo "verticale", ovvero riguardi lo Stato membro da una parte ed un cittadino dall'altra e non invece nei rapporti cosiddetti "orizzontali" tra privati.
Ai fini della disapplicazione, occorre pertanto procedere - di volta in volta - ad una indagine diretta ad acclarare se l'incompatibilità con la Direttiva è propria di una disposizione che concerna i rapporti tra Stato ovvero Pubblica Amministrazione e privati, oppure solo tra privati.
A tale scopo, occorre individuare la reale portata dei contrapposti interessi e quindi la norma destinata a disciplinarli, la quale - sola - deve costituire oggetto di una valutazione circa una sua eventuale incompatibilità con la Direttiva comunitaria. In questa prospettiva, ancorché la controversia si svolga tra privati occorre distinguere: se la disposizione imperativa contraria alla Direttiva limita l'autonomia negoziale a tutela di interessi esclusivamente privati, la disposizione stessa non potrà essere disapplicata dal giudice, attesa la efficacia "verticale" della Direttiva (sentenze 19 novembre 1991, n. 6- 9/90 Francovich, 2 agosto 1993, n. 271/91, Marshall, 14 luglio 1994, n. 91/92 Faccini Dori). Se, invece, la disposizione limita o sopprime l'autonomia privata per la realizzazione di interessi di cui è titolare direttamente la Pubblica Amministrazione, in quanto ente esponenziale di interessi collettivi, la controversia, anche se formalmente intervenuta tra soggetti privati, coinvolge necessariamente gli interessi dell'Amministrazione.
In tal caso, conclude Cass. n. 4817 del 1999, l'interesse pubblico, cui fa capo la disposizione in contrasto con la Direttiva sempre che questa sia chiara e sufficientemente precisa - comporta la disapplicazione della disposizione stessa, senza che ciò, evidentemente, contravvenga al principio della efficacia esclusivamente "verticale" della Direttiva comunitaria. Nel caso di specie, pur essendo il rapporto tra agente e preponente innegabilmente di tipo "orizzontale", deve tuttavia riconoscersi che la norma imperativa invocata per sostenere la nullità del contratto (art. 9 della legge n. 204 del 1985) non è posta nell'interesse dei privati, ma nell'interesse della Pubblica Amministrazione, riguardando il rapporto tra lo Stato da un lato e gli agenti ed i preponenti dall'altro.
Pertanto, rispetto a tale norma la Direttiva ha efficacia diretta, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la disposizione interna incompatibile.
Per effetto della disapplicazione della norma interna (legge 204 del 1985) non trova applicazione neppure la disposizione dell'art. 1418 codice civile, che sancisce la nullità dei contratti contrari a norme imperative di legge.
La controversia in esame è analoga a quella esaminata dalla Corte di Giustizia con la decisione sopra richiamata. Le sentenze interpretative della Corte di Giustizia, come noto, fanno venir meno l'obbligo del rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza, non solo quando la questione sollevata davanti ad essi sia identica ad altra già posta in relazione ad analoga fattispecie e decisa in via pregiudiziale, ma anche in presenza di una giurisprudenza costante della Corte che risolva il punto di diritto litigioso, anche in mancanza di una stretta identità tra le materie del contendere (Corte di Giustizia 6 ottobre 1982, C.I.L.F.I.T.). Poiché la questione esaminata nel caso di specie appare analoga a quella già decisa dalla Corte di Giustizia, appare superfluo rimettere nuovamente la questione, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia, potendosi procedere alla disapplicazione della norma. Infatti, la Direttiva comunitaria ha menzionato esclusivamente la condizione dell'atto scritto per la validità del contratto di agenzia, così disciplinando in maniera esauriente la materia. Da ultimo, è appena il caso di sottolineare che l'Antitrust, con una segnalazione rivolta al Presidente delle due Camere, contemporaneamente alla discussione della Legge Comunitaria 2001, ha sollecitato il riesame dell'attuale disciplina, che subordina l'esercizio dell'attività di agente all'iscrizione al ruolo, in quanto "produce ingiustificate restrizioni della concorrenza". Il ricorso deve pertanto essere accolto con la cassazione della sentenza impugnata.
Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di merito, la causa deve essere decisa con il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione dei primi due gradi del giudizio.
L'intimato deve invece essere condannato al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 7 luglio 1995, n. 9428 del 1995, RG 135523, cron. 90542. Dichiara compensate tra le parti le spese dei primi due gradi. Condanna l'intimato al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in 21,70 euro, oltre a 1.500 (millecinquecento euro) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2002