Sentenza 23 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANDwy 0 1 ITEMA DICASS IO E026 LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro;
agente di commercio;
Iscrizione all'albo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 20871/9 Cron. 5477 ConsigliereDott. Ettore MERCURIO Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere Rep. STILE Consigliere Dott. Paolo Ud. 07/12/00 Dott. Raffaele DI LELLA - Consigliere CORTE SUPREMA DI CARRAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio ли SEN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 300 per diritti L. 30 sul ricorso proposto da: 23 FEB. 2001 IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA BIASIN ANTONIO, elettivamente DELLA VITTORIA 9, presso lo studio LUNGOTEVERE dell'avvocato DE BERNARDINIS ENRICO, che 10 CANCELLERIA rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOFFOLETTO FRANCO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NEW JOBTEX SRL;
intimato avverso la sentenza n. 1443/97 del Tribunale di 2000 PADOVA, depositata il 24/11/97 R.G.N.3173/96; 5234 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
I udito l'Avvocato QUATTROCCHI per delega DE BERNARDINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- H SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 13 marzo 1992 al Pretore di Padova, AN AS chiedeva la condanna della s.r.l. sommeNew Jobtex al pagamento di corrispondenti a diverse voci di provvigioni e indennità dovute per esecuzione di un contratto d'agenzia. Costituitasi la convenuta, il Pretore accoglieva in parte la domanda con decisione dell'8 febbraio 1995, riformata con sentenza del 24 novembre 1997 dal Tribunale, il quale riteneva la nullità del contratto per non iscrizione del AS nell'albo dei rappresentanti di commercio ossia per violazione della norma imperativa contenuta nell'art.
9.C. 9 maggio 1985 n. 204. Contro questa sentenza ricorre per cassazione il AS. La società intimata non si è costituita. Memoria del ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 189 del trattato CEE e della direttiva n. 86/653/CE del 18 dicembre 1986, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia 30 aprile 1998 in causa C 125/97, secondo cui detta direttiva osta a che una norma nazionale 3 a subordini la validità di un contratto d'agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in apposito albo. Il motivo è fondato. Come questa Corte ha già rilevato con sentenza 18 maggio 1999 n. 4817, la Corte di giustizia ha, con la decisione invocata ora dal ricorrente, l'incompatibilità fra la citata affermato direttiva, relativa al coordinamento dei diritti degli stati membri in materia di agenti commerciali indipendenti, e la norma nazionale subordinante la validità del contratto d'agenzia all'iscrizione dell'agente in albo. Questa Corte ha identificato la norma nazionale di siffatto contenuto nell'art. 9 1. n. 204 del 1985; ha osservato come la direttiva, di contenuto efficacia esplichi cosiddetta verticale, autoapplicativo, ossia nei soli rapporti tra Stato e cittadini, e non nei rapporti privati, ma che tuttavia il citato art. 9 regola il primo tipo di rapporti (tra Stato e agenti di commercio) onde deve essere applicato nel giudizio civile per il detto contrasto con la norma comunitaria;
che, in conclusione, i contratti di agenzia non possono, nell'ordinamento italiano, nulli per mancata iscrizioneessere considerati F. 1 dell'agente nell'albo. In applicazione di questo principio, da cui non è motivo ora di discostarsi, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio dev'essere rimesso alla Corte d'appello di Venezia, che esaminerà nel dell'appellante merito le altre doglianze dell'appellante principale nonché quelle provvedendo altresì in ordine alle incidentale, spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, anche per le spesedel presente giudizio dilegit. Tinuità. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2000. 1 Presidente: Marius Зантороний II Cons. estensore: Federico Rolli Phel IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancellería I D A 0 , S 23 FEB. 2001 Oggi, 3 1 S O 3 . L A 5 T L T , R O . IL COLLABORATORE) B A A ' S N 25 I L E DI CANCELLERIA D L P S 3 RTE E S 7 A I D - Z O T I C N 8 I Q S - S G N O 1 O N P 1 E M A S I E D I G A E A , D G O O E E T R L T T T I S N I R E A I G S L E D E L R E O D 5