Sentenza 18 maggio 2001
Massime • 1
L'art. 2499 cod. civ., secondo il quale la trasformazione di una società libera i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione, ove risulti che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione stessa, non trova applicazione per i crediti contributivi previdenziali, i quali, nascendo da un rapporto disciplinato dal regime di previdenza sociale, non diversamente dalle altre forme di finanziamento delle prestazioni di assistenza sociale, per il comune carattere pubblico ed obbligatorio dei rispettivi regimi correlati a finalità di ordine costituzionale (art. 38 Cost.), hanno natura inderogabile e sono perciò indisponibili.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2001, n. 6810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6810 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI DA, RI GU, elettivamente domiciliati in ROMA presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato STURLA MARIA TERESA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, POTI MARIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1002/97 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 16/05/97 R.G.N. 9230/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO IN e GU IN, quest'ultimo anche come legale rappresentante della S.n.c. Coro di IN & C., proponevano distinte opposizioni avverso più decreti ingiuntivi emessi nei loro confronti ad istanza dell'Inps, per omissioni contributive, deducendo che i contributi erano stati versati e che a causa di un incendio non erano in grado di documentare i relativi versamenti.
L'Inps resisteva e il Pretore di Brescia, con sentenza n. 185/96, riunite le opposizioni, le rigettava. Proponevano appello i IN, nonché NI LI, quale socio accomandatario e legale rappresentante della S.a.s. Coro di LI NI, già S.n.c. Coro, deducendo - per quanto ora interessa - che, avendo comunicato all'Inps l'avvenuta trasformazione della originaria società, comportante la perdita della loro qualità di soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art. 2499 c.c., essi erano liberati dai debiti pregressi. Gli appellanti rilevavano altresì che per i contributi da loro dovuti avevano proposto domanda di condono, versando le relative somme.
Con sentenza del 16.5.1997, il Tribunale di Brescia rigettava l'appello.
Osservava il Giudice del gravame, in ordine alla liberazione dal debiti derivante dalla trasformazione della società, che essa non poteva concernere le posizioni debitorie oggetto di contestazione in sede giudiziale, e che, comunque, essa non poteva riguardare i rapporti previdenziali, per loro natura indisponibili come quelli tributari.
Quanto al condono, rilevava il Tribunale che gli appellanti non avevano mosso alcuna censura alla sentenza di primo grado, avendo soltanto posto una questione di rideterminazione del credito, che doveva essere oggetto di un diverso giudizio.
Avverso detta sentenza soltanto IO e GU IN proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito l'Inps con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2499 c.c. e 111 Cost., nonché vizi di motivazione e censurano la sentenza impugnata per aver affermato che la liberazione dei debiti pregressi, scaturenti dalla trasformazione della società, non poteva riguardare quelli oggetto di contestazione in sede giudiziaria. Sostengono i ricorrenti che siffatta limitazione non è prevista dalla legge e negano l'assimilazione dei crediti previdenziali a quelli tributari.
Col secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 334, c. 1 c.p.c., oltre a vizi di motivazione e censurano la sentenza impugnata per non aver tenuto conto del fatto che il c.d. condono previdenziale determina l'estinzione del debito.
Quest'ultimo motivo è inammissibile sia perché la deduzione concernente l'asserito è condono è stata correttamente disattesa dal Giudice di appello in quanto introdotta per la prima volta in quel grado, sia perché, in questa sede di legittimità la medesima è stata riproposta in termini assolutamente generici, senza precisarne la decisività ai fini della controversia in esame. Quanto al primo motivo, deve premettersi che ai sensi dell'art. 2499 c.c. la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori ai quali la deliberazione della trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione".
Applicando questa disposizione al caso concreto, sostengono i ricorrenti che non osta alla presunzione del consenso dell'Istituto previdenziale alla trasformazione della società debitrice ne' la circostanza che il medesimo Istituto abbia avviato il presente giudizio nei confronti della stessa società, ne' la natura non indisponibile del credito azionato, a differenza dei crediti tributari.
Entrambi gli argomenti esposti sono infondati.
Ed infatti non può presumersi alcun consenso dell'Inps alla liberazione dei soci gravati - prima della trasformazione della società - dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, sia perché la presente lite era iniziata prima della medesima trasformazione, sia perché, in ogni caso, il carattere indisponibile del credito in oggetto - alla stessa stregua dei crediti tributari - impedisce di poterne presumere una tacita rinunzia.
Su quest'ultimo profilo - comunque assorbente rispetto al primo - questa Corte non ignora la precedente pronunzia di legittimità invocata dai ricorrenti, secondo la quale i crediti contributivi dell'Inps nei confronti di una società di persone non si sottraggono, a differenza di quelli dell'amministrazione finanziaria, alle disposizioni dell'art. 2499 c.c., ferma restando, al fine della configurazione di un consenso presunto per il decorso del termine di trenta giorni dalla comunicazione della trasformazione della società di persone in società di capitali, l'esigenza che tale comunicazione dia espressa e chiara notizia della trasformazione medesima (Cass., 10 febbraio 1989, n. 827). A tale conclusione la citata sentenza pervenne unicamente osservando che l'inapplicabilità del citato art. 2499 c.c. ai crediti tributari "... non può estendersi all'Istituto
assicurativo i cui rapporti con i suoi obbligati non sono regolati in modo inderogabilmente rigoroso dalla legge così da non consentirgli di disporre dei propri crediti o di aderire alla trasformazione di garanzie poste a fondamento di tali crediti".
Ulteriormente approfondendo la riflessione sul punto, anche sulla base dell'evoluzione del sistema previdenziale pubblico caratterizzato, per un verso, da una sempre più evidente attenuazione degli aspetti di corrispettività nel rapporto tra assicurati ed ente pubblico erogatore delle prestazioni obbligatorie dovute per legge (aspetto già emergente dal principio della c.d. "automaticità delle prestazioni fissato dall'art. 2116 c.c., la quale prescinde dal preventivo versamento delle contribuzioni da parte del datore di lavoro, nonché dalla nullità di ogni patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza ed assistenza, ai sensi dell'art. 2115 u.c. c.c.) e dall'altro, dalla progressiva accentuazione, nel medesimo rapporto, dei connotati di solidarietà non più unicamente limitata ad ambiti ristretti di categorie professionali, ma sempre più estesa alla generalità di contribuenti, secondo criteri di "parafiscalità", ritiene questa Corte che, anche per il credito contributivo previdenziale, in quanto nascente da un rapporto disciplinato dal regime di previdenza sociale, non diversamente dalle altre forme di finanziamento delle prestazioni di assistenza sociale, per il comune carattere pubblico ed obbligatorio dei rispettivi regimi, entrambi correlati a finalità di ordine costituzionale (art. 38, primo e secondo comma), non possa negarsi natura inderogabile e, quindi, indisponibile dei relativi crediti.
Sul punto è concorde, del resto, anche la più aggiornata dottrina la quale ha sottolineato come l'obbligazione contributiva è inderogabile, personale, solidale, indivisibile e garantita da privilegio - l'inderogabilità trae origine dal fatto che l'obbligazione contributiva nasce direttamente dalla legge ed è integralmente sottratta all'autonomia privata. In sostanza l'inderogabilità esprime l'indisponibilità dei soggetti coinvolti nel rapporto previdenziale rispetto alla fattispecie legale, così che gli stessi non possono sottrarsi, nemmeno in via convenzionale, se non facendo venir meno i presupposti che determinano il nascere dell'obbligo o del diritto alla contribuzione.
Una ulteriore conferma di tale indisponibilità si rinviene sul versante della disciplina delle controversie previdenziali dove appunto si giustificano i margini estremamente ristretti di ammissibilità della conciliazione in materia (arg. ex artt. 2115 c.c. e 147 disp. att. c.p.c.).
Per le considerazioni che precedono, l'impugnata sentenza del Tribunale di Brescia non merita le censure formulate dal ricorso il quale, pertanto, non può essere accolto.
Appare equo compensare le spese di questo giudizio, anche in considerazione dell'indicato mutamento di indirizzo giurisprudenziale in tema di interpretazione dell'art. 2499 c.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001