Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19874
CASS
Sentenza 29 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 671 c.p.p. e vizio di motivazione nella valutazione dei presupposti della continuazione

    La motivazione del giudice dell'esecuzione è stata ritenuta completa, logica e priva di criticità riguardo alla rapina oggetto della sentenza sub 4), indicando elementi concreti a sostegno della natura occasionale della condotta criminosa.

  • Accolto
    Mancata considerazione dell'avvenuto riconoscimento della continuazione tra i reati della sentenza n. 5) e il reato di associazione mafiosa

    Il giudice dell'esecuzione non ha motivato adeguatamente su questo punto, trascurando di confrontarsi con la valutazione già compiuta in sede cognitoria e con le statuizioni relative ai correi.

  • Accolto
    Mancata considerazione del riconoscimento della continuazione tra il delitto di partecipazione associativa e le estorsioni

    La motivazione è carente in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con i reati di estorsione e danneggiamento oggetto della sentenza n. 5) commessi in concorso con i medesimi correi per i quali era già stata riconosciuta la continuazione.

  • Accolto
    Illogicità e contraddittorietà della motivazione nell'esclusione della continuazione per i fatti della sentenza 5)

    La motivazione è carente in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con i reati di estorsione e danneggiamento oggetto della sentenza n. 5), non confrontandosi adeguatamente con gli elementi emersi dalle dichiarazioni dei correi e dalla valorizzazione di tali reati nella sentenza di condanna per associazione mafiosa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19874
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19874
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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