CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19874 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER NO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/11/2025 del GIP Tribunale di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal Consigliere Claudia Terracina;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi che, nella sua memoria, ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 novembre 2025, depositata il 22 dicembre 2025, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di ER NO di applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati giudicati dalle seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza n. 2169/2017, di condanna alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, oltre la multa per estorsione commessa il Lamezia Terme tra il 2005 e il giugno 2012 aggravata ex art. 7 I. 203/91 (ora 416-bis.
1. cod. pen.). 2) sentenza n. 29/2016 della Corte d'Assise d'appello di Catanzaro di condanna alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione, oltre la multa, per estorsione commessa il Lamezia Terme nell'anno 2011, aggravata ex art. 7 I. 203/91 (ora 416-bis.
1. cod. pen.). 3) sentenza n. 2059/2019 della Corte d'appello di Catanzaro di condannalla pena di mesi 8, previo riconoscimento della continuazione con la pena applicata al Penale Sent. Sez. 1 Num. 19874 Anno 2026 Presidente: SNI ZO Relatore: TE AU Data Udienza: 29/04/2026 reato sub 1), per il reato di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen., commesso tra il 2009 e il 2011. 4) sentenza n. 240/2018 del GIP Tribunale di Catanzaro di condanna alla pena di anni dieci e mesi quattro oltre la multa, di reclusione per rapina, porto di armi, lesioni, commessi in Lamezia Terme il 29 aprile 2010. 5) sentenza n. 241/2018 del GIP Tribunale di Catanzaro di condanna alla pena di anni sette mesi 6 di reclusione per una serie di reati, tra cui tentate estorsioni, porto di armi, ricettazione, danneggiamento ed altro commessi in Lamezia Terme alcuni nell'agosto 2011 e altri 1'11 dicembre 2011. Con ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen., la Corte d'appello di Catanzaro ha applicato la disciplina del reato continuato ai reati giudicati dalle prime tre sentenze, vale a dire quella per reato associativo (commesso tra il 2009 e il 2011) e le estorsioni aggravate dell'anno 2011 e del periodo 2005 — 2012. L'ordinanza ha motivato il rigetto dell'istanza di continuazione relativa ai reati oggetto delle sentenze n. 4) e n. 5) ritenendo che le condotte contemplate nelle pronunce non potessero ritenersi esecuzione di una primigenia e preventiva deliberazione criminosa, avvenuta contestualmente o prima del reato associativo, quanto piuttosto costituissero reati autonomi, sotto il profilo dello scopo e dell'occasione, univocamente deponenti solo per un'abitualità criminosa. Ha segnalato così la mancanza di elementi utili a ritenere che i reati, certamente commessi con uso del metodo mafioso e finalizzati al consolidamento del consesso criminale di riferimento, fossero oggetto di una preventiva ed unitaria deliberazione iniziale comprensiva del reato associativo. 1.1. In particolare, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni rese dal collaboratore AM IU, la rapina della sentenza sub 4) dell'istanza, ai danni di ZO AM, sarebbe stata commessa per finalità di lucro a vantaggio del solo gruppo degli autori, salvo versamento di una quota al clan che controllava la zona e dunque sarebbe stata ideata in un momento successivo e diverso rispetto a quello dell'adesione di ER al sodalizio. 1.2. Quanto ai reati di cui alla sentenza n. 5) dell'istanza, l'ordinanza impugnata esclude, tanto per l'estorsione ai danni del proprietario del bar Millennium (agosto 2011, compiuta materialmente dal correo AC grazie alle indicazioni fornitegli da ER), quanto per i danneggiamenti a scopo estorsivo (da lui compiuti personalmente nel dicembre 2011), che gli elementi indicati nell'istanza fossero sufficienti per ritenere i fatti espressione di un programma criminoso elaborato, anche in forma embrionale, al momento dell'ingresso di ER nel sodalizio. Emerge piuttosto che le condotte fossero frutto di deliberazione estemporanea, legata a circostanze contingenti ed occasionali. I danneggiamenti 2 all'esercizio commerciale "Outlet & Outlet", nella specie, sarebbero legati ad una controversia sulla proprietà di un ciclomotore. 2. ER NO, per il tramite del suo difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, affidandolo a quattro motivi, comprensivi di ulteriori sotto-motivi. 2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio motivazionale sotto il profilo della sostanziale mancanza di motivazione rispetto ad alcune deduzioni difensive contenute nell'istanza. 2.1.1. Il primo tema pretermesso, riferibile ai reati di cui alla sentenza n. 5) dell'istanza, è quello della mancata considerazione dell'avvenuto riconoscimento della continuazione tra i reati della sentenza sub 5) dell'istanza e il reato di associazione mafiosa alla CO ER — Torcasio - Gualtieri oggetto della sentenza n. 3), in provvedimenti giudiziali irrevocabili resi nei confronti dei correi AC (autore insieme a ER dell'estorsione ai danni del gestore del bar Millennium), e NT (autore con ER degli altri delitti della sentenza 5). Benché tali statuizioni, relative ad altri soggetti, non vincolassero il giudice dell'esecuzione, il motivo di ricorso avrebbe dovuto nondimeno essere oggetto di valutazione. 2.1.2. Il secondo tema pretermesso è quello dell'avvenuto riconoscimento, nei confronti dello stesso ER, del vincolo della continuazione tra il delitto di partecipazione associativa, di cui era stata ampliata l'estensione temporale fino al 2012, con l'estorsione pluriaggravata ai danni di FI LE della sentenza n. 1) e con l'estorsione ai danni di AM ON della sentenza 2). Sul punto, il giudice dell'esecuzione non ha motivato, anzi avrebbe, ad avviso dei ricorrenti, contraddittoriamente escluso la continuazione con i fatti della sentenza 5) per essere stati commessi fuori del perimetro temporale della partecipazione associativa. Né sul punto avrebbe considerato gli argomenti offerti dalla difesa, derivanti dalla assoluzione di ER dalla partecipazione alle "nuove leve" della CO AM come possibile nuovo sodalizio, confermando il mantenimento dell'originale legame associativo fino all'arresto avvenuto nel 2012. Ancora, il ricorso segnala come, tra gli scopi associativi dell'organizzazione criminale cui ER era stato riconosciuto partecipe dalla sentenza n. 3), vi fosse proprio la commissione di reati con armi ed estorsioni, come quelle oggetto delle pronunce 4) e 5), che era stato chiesto di porre in continuazione, tanto che la prova della partecipazione di ER al sodalizio era stata tratta anche dalle condotte relative a quei reati. 3. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione nella valutazione dei presupposti della continuazione. Il giudice dell'esecuzione avrebbe liquidato come espressione della "spiccata tendenza a delinquere del soggetto agente" l'attività delittuosa svolta da ER 3 nell'ambito del clan di riferimento, contraddittoriamente, invece, escludendo che delitti finalisticamente orientati al consolidamento della CO, commessi nel medesimo contesto spazio temporale di quello associativo, potessero essere stati ricompresi, con quest'ultimo, in una preordinazione iniziale unitaria. 4. Con il terzo motivo, sempre incentrato sulla violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e il vizio motivazionale, censura l'affermazione dell'ordinanza impugnata secondo cui la rapina della sentenza 4) era stata compiuta in esecuzione di uno specifico intento predatorio maturato con i correi, dopo l'adesione al sodalizio, non essendo stato neppure individuato il momento in cui il ER ha aderito alla associazione. Evidenzia come l'episodio sia stato valorizzato per ritenere dimostrata l'intraneità di NO ER (cl. 91) all'associazione in cui il nonno omonimo (ER NO cl. 48) rivestiva un ruolo apicale. 5. Con il quarto motivo, sempre incentrato sulla violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., denuncia a come illogica e contraddittoria la motivazione con la quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione per i fatti decisi con la sentenza 5). In particolare, evidenzia come le argomentazioni dell'ordinanza secondo cui tanto l'attività estorsiva nei confronti del gestore del bar Millennium, quanto la vicenda della sparatoria al locale "Outlet & Outlet" fossero estranee allo scopo e all'ambito operativo dell'associazione siano in contrasto con le dichiarazioni del correo AC, che colloca l'operazione al bar Millennium nell'ambito delle attività della CO e con le dichiarazioni del correo NT che, per la sparatoria, evoca una duplice matrice, da un lato ritorsiva (per la motocicletta), da un lato estorsiva. 6. Il Sostituto Procuratore Generale, Laura Condemi, ha depositato requisitoria scritta con cui chiede il rigetto del ricorso, valorizzando la corretta applicazione dei principi ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza sulla continuazione tra reato associativo e reati fine. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato, in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati nelle prime tre sentenze (già uniti in continuazione) e quelli giudicati nella sentenza n. 5) dell'istanza e va dunque in tale misura accolto. E' principio consolidato quello secondo cui: «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e 4 )/ A A le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea». (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [...], Rv. 270074 - 01) D'altra parte, è stato costantemente affermato che «l'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudice dia conto, in motivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenza degli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso la sussistenza della continuazione, in ragione del diverso contesto territoriale in cui i reati erano stati commessi, senza tuttavia valutare gli altri indici sintomatici dedotti dalla difesa a sostegno della invocata applicazione dell'istituto)». (da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, [...], Rv. 288810 - 01) In relazione alle ipotesi in cui il riconoscimento della continuazione sia chiesto in relazione al reato di partecipazione ad associazione mafiosa ed alcuni reati-fine, va richiamato l'insegnamento secondo cui il reato continuato è ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati scopo siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, [...], Rv. 285369 - 01; Sez. 1, n. 23818 del 22/6/2020, Rv. 279430 - 01; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, [...], Rv. 271984 - 01). Al contrario, la continuazione non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, [...], Rv. 259481 - 01; Sez. 5, n. 54509 dell'8/10/2018, Rv. 275334 - 02). È necessario, dunque, che la partecipazione all'associazione e i reati ulteriori siano contemporaneamente ideati e deliberati dal condannato nella loro tendenziale specificità, e che gli stessi non risultino frutto di deliberazione estemporanea. Ed è evidente, stante la natura "psicologica", di "deliberazione interna" della programmazione iniziale che giustifica la unitarietà del disegno criminoso tra le condotte poste in essere dall'agente, che il riferimento temporale non possa che consistere nel momento dell'ingresso dell'interessato al gruppo criminale, qualora successivo a quello della costituzione del gruppo. Come condivisibilmente affermato in motivazione dalla recentissima pronuncia citata dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 11451 del 21/03/2025, [...], n.m.), se può essere vero «che la gestione del territorio su cui l'associazione estende la propria pervasiva influenza costituisce verosimilmente uno dei punti suscettibili di una previsione generale e ipotetica nel contesto di un'organizzazione di stampo mafioso, ciò nondimeno è necessario un disegno criminoso, che non è identificabile nel programma dell'associazione, ma è piuttosto la ideazione e la deliberazione di una serie di reati da compiere. Efficacemente è stato osservato in una delle precedenti pronunce già sopra citate (Sez. 1, n. 23818 del 22/6/2020, Rv. 279430 - 01) che, ragionando diversamente, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente trattamento sanzionatorio di favore, in virtù del quale tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. La finalità ultima collegata ai reati commessi in ambito associativo può contribuire a provare il disegno criminoso, ma è esterna ai reati stessi e non lo integra da sola. La commissione dei reati-fine nell'interesse del sodalizio mafioso è un elemento di non univoca valenza, ben potendo la relativa deliberazione criminosa essere maturata successivamente alla costituzione all'associazione o all'adesione ad essa del singolo partecipe. è necessario, dunque, che l'associazione e i reati ulteriori siano contemporaneamente ideati e deliberati nella loro tendenziale specificità». 1.2. Viene poi in rilievo, nel caso in esame, l'onere di motivazione rafforzata che incombe al giudice dell'esecuzione investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., qualora si intersechi con una valutazione già compiuta in sede di cognizione (come, in questo caso, tra le estorsioni oggetto della sentenza sub 1) dell'istanza e il reato associativo oggetto della sentenza sub 3) e in sede esecutiva (come in questo caso con ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro del 24/10/2018 e successive integrazioni). Infatti, pur godendo di piena libertà di giudizio, il giudice dell'esecuzione non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame (Sez. 5, n. 12788 del 24/1/2023, Bifone, Rv. 284264-01). Di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere la domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere ra valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento. (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, [...], Palermo, Rv. 285809 - 01, Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, [...], Rv. 271903-01 e precedenti conformi ivi citati). 6 I Da questi principi si desume, complessivamente, che quando sia stato già riconosciuto il vincolo della continuazione tra più delitti commessi per agevolare l'associazione o con metodo mafioso o comunque all'interno del perimetro degli scopi associativi, in un contesto che vede tutte le condotte compiersi nell'arco temporale della permanenza della partecipazione associativa, il giudice è tenuto a valutare, fornendo specifici elementi a riguardo, se il reato sia frutto di una deliberazione estemporanea e non della deliberazione originaria, legata a circostanze occasionali. 2. In tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del predetto sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto. (Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025, dep. 2026, [...]) 2.1. Il giudice dell'esecuzione, in relazione al reato di rapina giudicato dalla sentenza sub 4) risulta aver motivato il rigetto con argomentazioni complete, logiche e prive di criticità. Ha infatti indicato, con il riferimento alle dichiarazioni del collaboratore ed ex boss AM IU rese in data 13/11/2013, elementi concreti a sostegno della valutazione in merito alla natura occasionale della condotta criminosa, alla riferibilità della ideazione dell'aggressione ad un momento certamente successivo a quello dell'adesione di ER al sodalizio e «in una prospettiva slegata dall'adesione» ad esso. La circostanza dell'avere richiesto al boss di zona, prima di compiere la rapina, un assenso preventivo è elemento sufficiente a sostenere, su un piano logico e razionale, che la decisione fu presa come gruppo autonomo, al di fuori dell'attività della propria CO. Ciò è confermato anche dagli stralci delle sentenze riportati a pp. 14-15 del ricorso, in relazione ai rapporti tra il gruppo guidato da AC e storicamente affiliato al clan Torcasio- ER-Gualtieri e il clan AM. Si tratta, peraltro, di reato predatorio commesso con modalità diverse dai reati ascritti a ER e invece uniti dal vincolo della continuazione, tutte estorsioni con richiesta del "pizzo" e con modalità che non presupponevano l'assenso forzato della vittima (si tratta di una rapina studiata e realizzata in occasione del deposito di somme in banca). 2.2. Sul punto, le censure del ricorso, genericamente volte a sottolineare come la commissione di reati predatori rientrasse tra gli scopi della CO non sono tali da disarticolare il ragionamento del giudice dell'esecuzione. Non viene fornito alcun elemento specifico per scalfire quanto affermato in merito ai termini della rapina del 2010, se non un generico riferimento ai passi delle sentenze in cui (p. 19, dove si richiama p. 8 della sentenza 2059/19) si indica ER NO come autore di danneggiamenti, rapine ed estorsioni, oppure a pp. 22-25 quando si riportano 7 I le dichiarazioni di AM che effettivamente confermano che fosse al corrente della rapina a Lamezia Terme del 2010, e, anzi, che era il gruppo degli autori a "tenersi i soldi", oppure le dichiarazioni di OS TT secondo cui ER, che con altri (appartenenti ad altre cosche) compiva rapine, facesse parte della CO Torcasio. Anche nella parte della motivazione della sentenza 2059/19 citata a pp. 26-27 l'elemento delle rapine è citato, ma il dato della commissione della rapina del 2010 a Piazza d'Armi a Lamezia Terme a danno di ZO AM non risulta valorizzato in sé, come dimostrativo della partecipazione di ER alla CO. Neppure l'argomento, usato nel ricorso a p. 23, secondo cui, non essendo noto il momento di adesione di ER alla consorteria non è possibile individuare quando fosse stata progettata la rapina a Lamezia Terme: infatti il reato associativo è contestato a partire dal 2009 e le prime estorsioni della condanna sub 1) risalgono al 2005. Le dichiarazioni del collaboratore AM consentono di comprendere che l'assenso per agire nel territorio di sua competenza fu chiesto in prossimità della deliberazione. Quindi, ragionevolmente, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che tra la rapina oggetto della sentenza sub 4) e gli altri reati vi fosse una mera coincidenza spazio-temporale, tanto più che AC non risulta (pp.
6-7 del ricorso) essere stato condannato per la rapina. Il ricorso va dunque, sul punto, respinto. 3. La motivazione è invece carente in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con i reati di estorsione e danneggiamento oggetto della sentenza n. 5) commessi, rispettivamente, in concorso con AC e NT. 3.1. Come rilevato nel ricorso, le pronunce di condanna di entrambi correi hanno riconosciuto la continuazione tra il reato commesso e quello associativo, relativo alla medesima compagine per la quale ER risulta condannato con la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro. Il dato non vincola il giudice dell'esecuzione, ma la commissione dei reati in concorso con i medesimi correi è comunque uno degli indici sintomatici del vincolo della continuazione tra i fatti. È stato affermato infatti che, «l'esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi». (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, [...], Rv. 284652 - 01) Un tale dato risulta particolarmente significativo per la sua incidenza sul piano deliberativo, in considerazione del ruolo di IO AC nel sottogruppo di "giovani" in cui si inserisce ER NO cl. 91. Il dato va peraltro considerato 8 / L \ Il Consiglier estensore AU TE Il P esiden e ZO NI / , insieme agli altri indicati dal ricorso: il passo delle dichiarazioni di AC in cui riferisce della riunione a casa del capo clan NO ER cl. 48 per discutere della richiesta estorsiva avanzata nei confronti del bar Millennium, quelle di NT che riferisce della finalità estorsiva legata alla vicenda dei danneggiamenti al negozio Outlet & Outlet e, soprattutto, la già riconosciuta continuazione tra il reato associativo e le estorsioni oggetto delle sentenze sub) 1 e 2 dell'istanza. 3.2. Per contro, la motivazione risulta, sul punto, assertiva ove assume che la tentata estorsione al bar Millennium sia fuori dal periodo di contestazione associativa, non si confronta con il dato - pure citato a p. 2, della espressa valorizzazione, nella sentenza di condanna di ER per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., della sentenza ancora non irrevocabile relativa all'estorsione al bar Millennium come dimostrativa del reato associativo, perplessa, ove individua la finalità "molto probabilmente" ritorsiva dell'azione contro l'outlet. Neppure l'ordinanza impugnata si confronta con il dato, chiaramente riportato nell'istanza e nel ricorso, della esclusione di un transito del gruppo di "giovani" guidato da AC dalla CO ER-Torcasio-Gualtieri (al cui vertice sedeva il nonno dell'istante) a quella delle "nuove leve" della CO AM. Si impone dunque l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, limitatamente alla parte in cui ha escluso il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati dalle sentenze 1), 2) e 3) dell'istanza, con quelli oggetto della sentenza 5), con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013) perché, con piena libertà valutativa, sulla base dei principi sopra indicati, rivaluti l'istanza relativa al riconoscimento della continuazione tra i delitti della sentenza 241/2018 e il reato continuato comprensivo dei fatti oggetto delle sentenze sub 1, 2 e 3 del ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla continuazione fra i reati oggetto delle sentenze in essa indicate sub 1), 2) e 3) e i reati oggetto della sentenza in essa indicata sub 5), con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. Rigetta il ricorso nel resto. Così è deciso, 29/04/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Claudia Terracina;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi che, nella sua memoria, ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 novembre 2025, depositata il 22 dicembre 2025, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di ER NO di applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati giudicati dalle seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza n. 2169/2017, di condanna alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, oltre la multa per estorsione commessa il Lamezia Terme tra il 2005 e il giugno 2012 aggravata ex art. 7 I. 203/91 (ora 416-bis.
1. cod. pen.). 2) sentenza n. 29/2016 della Corte d'Assise d'appello di Catanzaro di condanna alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione, oltre la multa, per estorsione commessa il Lamezia Terme nell'anno 2011, aggravata ex art. 7 I. 203/91 (ora 416-bis.
1. cod. pen.). 3) sentenza n. 2059/2019 della Corte d'appello di Catanzaro di condannalla pena di mesi 8, previo riconoscimento della continuazione con la pena applicata al Penale Sent. Sez. 1 Num. 19874 Anno 2026 Presidente: SNI ZO Relatore: TE AU Data Udienza: 29/04/2026 reato sub 1), per il reato di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen., commesso tra il 2009 e il 2011. 4) sentenza n. 240/2018 del GIP Tribunale di Catanzaro di condanna alla pena di anni dieci e mesi quattro oltre la multa, di reclusione per rapina, porto di armi, lesioni, commessi in Lamezia Terme il 29 aprile 2010. 5) sentenza n. 241/2018 del GIP Tribunale di Catanzaro di condanna alla pena di anni sette mesi 6 di reclusione per una serie di reati, tra cui tentate estorsioni, porto di armi, ricettazione, danneggiamento ed altro commessi in Lamezia Terme alcuni nell'agosto 2011 e altri 1'11 dicembre 2011. Con ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen., la Corte d'appello di Catanzaro ha applicato la disciplina del reato continuato ai reati giudicati dalle prime tre sentenze, vale a dire quella per reato associativo (commesso tra il 2009 e il 2011) e le estorsioni aggravate dell'anno 2011 e del periodo 2005 — 2012. L'ordinanza ha motivato il rigetto dell'istanza di continuazione relativa ai reati oggetto delle sentenze n. 4) e n. 5) ritenendo che le condotte contemplate nelle pronunce non potessero ritenersi esecuzione di una primigenia e preventiva deliberazione criminosa, avvenuta contestualmente o prima del reato associativo, quanto piuttosto costituissero reati autonomi, sotto il profilo dello scopo e dell'occasione, univocamente deponenti solo per un'abitualità criminosa. Ha segnalato così la mancanza di elementi utili a ritenere che i reati, certamente commessi con uso del metodo mafioso e finalizzati al consolidamento del consesso criminale di riferimento, fossero oggetto di una preventiva ed unitaria deliberazione iniziale comprensiva del reato associativo. 1.1. In particolare, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni rese dal collaboratore AM IU, la rapina della sentenza sub 4) dell'istanza, ai danni di ZO AM, sarebbe stata commessa per finalità di lucro a vantaggio del solo gruppo degli autori, salvo versamento di una quota al clan che controllava la zona e dunque sarebbe stata ideata in un momento successivo e diverso rispetto a quello dell'adesione di ER al sodalizio. 1.2. Quanto ai reati di cui alla sentenza n. 5) dell'istanza, l'ordinanza impugnata esclude, tanto per l'estorsione ai danni del proprietario del bar Millennium (agosto 2011, compiuta materialmente dal correo AC grazie alle indicazioni fornitegli da ER), quanto per i danneggiamenti a scopo estorsivo (da lui compiuti personalmente nel dicembre 2011), che gli elementi indicati nell'istanza fossero sufficienti per ritenere i fatti espressione di un programma criminoso elaborato, anche in forma embrionale, al momento dell'ingresso di ER nel sodalizio. Emerge piuttosto che le condotte fossero frutto di deliberazione estemporanea, legata a circostanze contingenti ed occasionali. I danneggiamenti 2 all'esercizio commerciale "Outlet & Outlet", nella specie, sarebbero legati ad una controversia sulla proprietà di un ciclomotore. 2. ER NO, per il tramite del suo difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, affidandolo a quattro motivi, comprensivi di ulteriori sotto-motivi. 2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio motivazionale sotto il profilo della sostanziale mancanza di motivazione rispetto ad alcune deduzioni difensive contenute nell'istanza. 2.1.1. Il primo tema pretermesso, riferibile ai reati di cui alla sentenza n. 5) dell'istanza, è quello della mancata considerazione dell'avvenuto riconoscimento della continuazione tra i reati della sentenza sub 5) dell'istanza e il reato di associazione mafiosa alla CO ER — Torcasio - Gualtieri oggetto della sentenza n. 3), in provvedimenti giudiziali irrevocabili resi nei confronti dei correi AC (autore insieme a ER dell'estorsione ai danni del gestore del bar Millennium), e NT (autore con ER degli altri delitti della sentenza 5). Benché tali statuizioni, relative ad altri soggetti, non vincolassero il giudice dell'esecuzione, il motivo di ricorso avrebbe dovuto nondimeno essere oggetto di valutazione. 2.1.2. Il secondo tema pretermesso è quello dell'avvenuto riconoscimento, nei confronti dello stesso ER, del vincolo della continuazione tra il delitto di partecipazione associativa, di cui era stata ampliata l'estensione temporale fino al 2012, con l'estorsione pluriaggravata ai danni di FI LE della sentenza n. 1) e con l'estorsione ai danni di AM ON della sentenza 2). Sul punto, il giudice dell'esecuzione non ha motivato, anzi avrebbe, ad avviso dei ricorrenti, contraddittoriamente escluso la continuazione con i fatti della sentenza 5) per essere stati commessi fuori del perimetro temporale della partecipazione associativa. Né sul punto avrebbe considerato gli argomenti offerti dalla difesa, derivanti dalla assoluzione di ER dalla partecipazione alle "nuove leve" della CO AM come possibile nuovo sodalizio, confermando il mantenimento dell'originale legame associativo fino all'arresto avvenuto nel 2012. Ancora, il ricorso segnala come, tra gli scopi associativi dell'organizzazione criminale cui ER era stato riconosciuto partecipe dalla sentenza n. 3), vi fosse proprio la commissione di reati con armi ed estorsioni, come quelle oggetto delle pronunce 4) e 5), che era stato chiesto di porre in continuazione, tanto che la prova della partecipazione di ER al sodalizio era stata tratta anche dalle condotte relative a quei reati. 3. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione nella valutazione dei presupposti della continuazione. Il giudice dell'esecuzione avrebbe liquidato come espressione della "spiccata tendenza a delinquere del soggetto agente" l'attività delittuosa svolta da ER 3 nell'ambito del clan di riferimento, contraddittoriamente, invece, escludendo che delitti finalisticamente orientati al consolidamento della CO, commessi nel medesimo contesto spazio temporale di quello associativo, potessero essere stati ricompresi, con quest'ultimo, in una preordinazione iniziale unitaria. 4. Con il terzo motivo, sempre incentrato sulla violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e il vizio motivazionale, censura l'affermazione dell'ordinanza impugnata secondo cui la rapina della sentenza 4) era stata compiuta in esecuzione di uno specifico intento predatorio maturato con i correi, dopo l'adesione al sodalizio, non essendo stato neppure individuato il momento in cui il ER ha aderito alla associazione. Evidenzia come l'episodio sia stato valorizzato per ritenere dimostrata l'intraneità di NO ER (cl. 91) all'associazione in cui il nonno omonimo (ER NO cl. 48) rivestiva un ruolo apicale. 5. Con il quarto motivo, sempre incentrato sulla violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., denuncia a come illogica e contraddittoria la motivazione con la quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione per i fatti decisi con la sentenza 5). In particolare, evidenzia come le argomentazioni dell'ordinanza secondo cui tanto l'attività estorsiva nei confronti del gestore del bar Millennium, quanto la vicenda della sparatoria al locale "Outlet & Outlet" fossero estranee allo scopo e all'ambito operativo dell'associazione siano in contrasto con le dichiarazioni del correo AC, che colloca l'operazione al bar Millennium nell'ambito delle attività della CO e con le dichiarazioni del correo NT che, per la sparatoria, evoca una duplice matrice, da un lato ritorsiva (per la motocicletta), da un lato estorsiva. 6. Il Sostituto Procuratore Generale, Laura Condemi, ha depositato requisitoria scritta con cui chiede il rigetto del ricorso, valorizzando la corretta applicazione dei principi ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza sulla continuazione tra reato associativo e reati fine. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato, in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati nelle prime tre sentenze (già uniti in continuazione) e quelli giudicati nella sentenza n. 5) dell'istanza e va dunque in tale misura accolto. E' principio consolidato quello secondo cui: «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e 4 )/ A A le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea». (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [...], Rv. 270074 - 01) D'altra parte, è stato costantemente affermato che «l'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudice dia conto, in motivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenza degli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso la sussistenza della continuazione, in ragione del diverso contesto territoriale in cui i reati erano stati commessi, senza tuttavia valutare gli altri indici sintomatici dedotti dalla difesa a sostegno della invocata applicazione dell'istituto)». (da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, [...], Rv. 288810 - 01) In relazione alle ipotesi in cui il riconoscimento della continuazione sia chiesto in relazione al reato di partecipazione ad associazione mafiosa ed alcuni reati-fine, va richiamato l'insegnamento secondo cui il reato continuato è ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati scopo siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, [...], Rv. 285369 - 01; Sez. 1, n. 23818 del 22/6/2020, Rv. 279430 - 01; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, [...], Rv. 271984 - 01). Al contrario, la continuazione non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, [...], Rv. 259481 - 01; Sez. 5, n. 54509 dell'8/10/2018, Rv. 275334 - 02). È necessario, dunque, che la partecipazione all'associazione e i reati ulteriori siano contemporaneamente ideati e deliberati dal condannato nella loro tendenziale specificità, e che gli stessi non risultino frutto di deliberazione estemporanea. Ed è evidente, stante la natura "psicologica", di "deliberazione interna" della programmazione iniziale che giustifica la unitarietà del disegno criminoso tra le condotte poste in essere dall'agente, che il riferimento temporale non possa che consistere nel momento dell'ingresso dell'interessato al gruppo criminale, qualora successivo a quello della costituzione del gruppo. Come condivisibilmente affermato in motivazione dalla recentissima pronuncia citata dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 11451 del 21/03/2025, [...], n.m.), se può essere vero «che la gestione del territorio su cui l'associazione estende la propria pervasiva influenza costituisce verosimilmente uno dei punti suscettibili di una previsione generale e ipotetica nel contesto di un'organizzazione di stampo mafioso, ciò nondimeno è necessario un disegno criminoso, che non è identificabile nel programma dell'associazione, ma è piuttosto la ideazione e la deliberazione di una serie di reati da compiere. Efficacemente è stato osservato in una delle precedenti pronunce già sopra citate (Sez. 1, n. 23818 del 22/6/2020, Rv. 279430 - 01) che, ragionando diversamente, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente trattamento sanzionatorio di favore, in virtù del quale tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. La finalità ultima collegata ai reati commessi in ambito associativo può contribuire a provare il disegno criminoso, ma è esterna ai reati stessi e non lo integra da sola. La commissione dei reati-fine nell'interesse del sodalizio mafioso è un elemento di non univoca valenza, ben potendo la relativa deliberazione criminosa essere maturata successivamente alla costituzione all'associazione o all'adesione ad essa del singolo partecipe. è necessario, dunque, che l'associazione e i reati ulteriori siano contemporaneamente ideati e deliberati nella loro tendenziale specificità». 1.2. Viene poi in rilievo, nel caso in esame, l'onere di motivazione rafforzata che incombe al giudice dell'esecuzione investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., qualora si intersechi con una valutazione già compiuta in sede di cognizione (come, in questo caso, tra le estorsioni oggetto della sentenza sub 1) dell'istanza e il reato associativo oggetto della sentenza sub 3) e in sede esecutiva (come in questo caso con ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro del 24/10/2018 e successive integrazioni). Infatti, pur godendo di piena libertà di giudizio, il giudice dell'esecuzione non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame (Sez. 5, n. 12788 del 24/1/2023, Bifone, Rv. 284264-01). Di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere la domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere ra valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento. (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, [...], Palermo, Rv. 285809 - 01, Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, [...], Rv. 271903-01 e precedenti conformi ivi citati). 6 I Da questi principi si desume, complessivamente, che quando sia stato già riconosciuto il vincolo della continuazione tra più delitti commessi per agevolare l'associazione o con metodo mafioso o comunque all'interno del perimetro degli scopi associativi, in un contesto che vede tutte le condotte compiersi nell'arco temporale della permanenza della partecipazione associativa, il giudice è tenuto a valutare, fornendo specifici elementi a riguardo, se il reato sia frutto di una deliberazione estemporanea e non della deliberazione originaria, legata a circostanze occasionali. 2. In tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del predetto sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto. (Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025, dep. 2026, [...]) 2.1. Il giudice dell'esecuzione, in relazione al reato di rapina giudicato dalla sentenza sub 4) risulta aver motivato il rigetto con argomentazioni complete, logiche e prive di criticità. Ha infatti indicato, con il riferimento alle dichiarazioni del collaboratore ed ex boss AM IU rese in data 13/11/2013, elementi concreti a sostegno della valutazione in merito alla natura occasionale della condotta criminosa, alla riferibilità della ideazione dell'aggressione ad un momento certamente successivo a quello dell'adesione di ER al sodalizio e «in una prospettiva slegata dall'adesione» ad esso. La circostanza dell'avere richiesto al boss di zona, prima di compiere la rapina, un assenso preventivo è elemento sufficiente a sostenere, su un piano logico e razionale, che la decisione fu presa come gruppo autonomo, al di fuori dell'attività della propria CO. Ciò è confermato anche dagli stralci delle sentenze riportati a pp. 14-15 del ricorso, in relazione ai rapporti tra il gruppo guidato da AC e storicamente affiliato al clan Torcasio- ER-Gualtieri e il clan AM. Si tratta, peraltro, di reato predatorio commesso con modalità diverse dai reati ascritti a ER e invece uniti dal vincolo della continuazione, tutte estorsioni con richiesta del "pizzo" e con modalità che non presupponevano l'assenso forzato della vittima (si tratta di una rapina studiata e realizzata in occasione del deposito di somme in banca). 2.2. Sul punto, le censure del ricorso, genericamente volte a sottolineare come la commissione di reati predatori rientrasse tra gli scopi della CO non sono tali da disarticolare il ragionamento del giudice dell'esecuzione. Non viene fornito alcun elemento specifico per scalfire quanto affermato in merito ai termini della rapina del 2010, se non un generico riferimento ai passi delle sentenze in cui (p. 19, dove si richiama p. 8 della sentenza 2059/19) si indica ER NO come autore di danneggiamenti, rapine ed estorsioni, oppure a pp. 22-25 quando si riportano 7 I le dichiarazioni di AM che effettivamente confermano che fosse al corrente della rapina a Lamezia Terme del 2010, e, anzi, che era il gruppo degli autori a "tenersi i soldi", oppure le dichiarazioni di OS TT secondo cui ER, che con altri (appartenenti ad altre cosche) compiva rapine, facesse parte della CO Torcasio. Anche nella parte della motivazione della sentenza 2059/19 citata a pp. 26-27 l'elemento delle rapine è citato, ma il dato della commissione della rapina del 2010 a Piazza d'Armi a Lamezia Terme a danno di ZO AM non risulta valorizzato in sé, come dimostrativo della partecipazione di ER alla CO. Neppure l'argomento, usato nel ricorso a p. 23, secondo cui, non essendo noto il momento di adesione di ER alla consorteria non è possibile individuare quando fosse stata progettata la rapina a Lamezia Terme: infatti il reato associativo è contestato a partire dal 2009 e le prime estorsioni della condanna sub 1) risalgono al 2005. Le dichiarazioni del collaboratore AM consentono di comprendere che l'assenso per agire nel territorio di sua competenza fu chiesto in prossimità della deliberazione. Quindi, ragionevolmente, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che tra la rapina oggetto della sentenza sub 4) e gli altri reati vi fosse una mera coincidenza spazio-temporale, tanto più che AC non risulta (pp.
6-7 del ricorso) essere stato condannato per la rapina. Il ricorso va dunque, sul punto, respinto. 3. La motivazione è invece carente in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con i reati di estorsione e danneggiamento oggetto della sentenza n. 5) commessi, rispettivamente, in concorso con AC e NT. 3.1. Come rilevato nel ricorso, le pronunce di condanna di entrambi correi hanno riconosciuto la continuazione tra il reato commesso e quello associativo, relativo alla medesima compagine per la quale ER risulta condannato con la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro. Il dato non vincola il giudice dell'esecuzione, ma la commissione dei reati in concorso con i medesimi correi è comunque uno degli indici sintomatici del vincolo della continuazione tra i fatti. È stato affermato infatti che, «l'esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi». (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, [...], Rv. 284652 - 01) Un tale dato risulta particolarmente significativo per la sua incidenza sul piano deliberativo, in considerazione del ruolo di IO AC nel sottogruppo di "giovani" in cui si inserisce ER NO cl. 91. Il dato va peraltro considerato 8 / L \ Il Consiglier estensore AU TE Il P esiden e ZO NI / , insieme agli altri indicati dal ricorso: il passo delle dichiarazioni di AC in cui riferisce della riunione a casa del capo clan NO ER cl. 48 per discutere della richiesta estorsiva avanzata nei confronti del bar Millennium, quelle di NT che riferisce della finalità estorsiva legata alla vicenda dei danneggiamenti al negozio Outlet & Outlet e, soprattutto, la già riconosciuta continuazione tra il reato associativo e le estorsioni oggetto delle sentenze sub) 1 e 2 dell'istanza. 3.2. Per contro, la motivazione risulta, sul punto, assertiva ove assume che la tentata estorsione al bar Millennium sia fuori dal periodo di contestazione associativa, non si confronta con il dato - pure citato a p. 2, della espressa valorizzazione, nella sentenza di condanna di ER per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., della sentenza ancora non irrevocabile relativa all'estorsione al bar Millennium come dimostrativa del reato associativo, perplessa, ove individua la finalità "molto probabilmente" ritorsiva dell'azione contro l'outlet. Neppure l'ordinanza impugnata si confronta con il dato, chiaramente riportato nell'istanza e nel ricorso, della esclusione di un transito del gruppo di "giovani" guidato da AC dalla CO ER-Torcasio-Gualtieri (al cui vertice sedeva il nonno dell'istante) a quella delle "nuove leve" della CO AM. Si impone dunque l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, limitatamente alla parte in cui ha escluso il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati dalle sentenze 1), 2) e 3) dell'istanza, con quelli oggetto della sentenza 5), con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013) perché, con piena libertà valutativa, sulla base dei principi sopra indicati, rivaluti l'istanza relativa al riconoscimento della continuazione tra i delitti della sentenza 241/2018 e il reato continuato comprensivo dei fatti oggetto delle sentenze sub 1, 2 e 3 del ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla continuazione fra i reati oggetto delle sentenze in essa indicate sub 1), 2) e 3) e i reati oggetto della sentenza in essa indicata sub 5), con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. Rigetta il ricorso nel resto. Così è deciso, 29/04/2026