Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2003, n. 16048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16048 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
? Aula 'A' 1 6 04 6 / 0 3 I ITT REPUBBLIC E IR N IO D E N AZ E IO POPOLO ITALIANO OLLI IN NOMI ISTR Z A ( R EG B A IP E SUPREMA DI CASSAZIONE A R Oggetto D R A TE A ETTA U c. Лечеleype Pinte EN Q SEZIONE PRIMA CIVILE E ES G IA G R SO E T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A M R.G.N. 14287/02 - Presidente Dott. Angelo GRIECO Consigliere Dott. Donato PLENTEDA 1.32657 Cron. Consigliere Dott. Walter CELENTANO Rep. 4232 Consigliere Dott. Renato RORDORF Ud. 15/04/2003 Rel. Consigliere - Dott. Aldo CECCHERINI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 85360 sul ricorso proposto da: DI NA LI GLORIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 32, presso l'avvocato PIERLUIGI а LORENTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO PAOLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2003 rappresenta e difende ope legis;
1031 - controricorrente P avverso il decreto della Corte d'Appello di GENOVA, depositato il 26/02/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2003 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente l'Avvocato LORENTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso alla Corte di appello di Genova, depo- sitato il 11 dicembre 2001, l'avvocato Gloria Di Donato Capponcelli espose che, a seguito di una trasmissione televisiva che denunziava presunti abusi nell'attività di recupero crediti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze aveva avviato nei suoi confron- ti indagini preliminari, emettendo in particolare un decreto di sequestro in data 17 marzo 1992, poi revoca- to il 30 maggio 1992. Tratta a giudizio davanti al Tri- bunale di Firenze, era stata condannata con sentenza 12 giugno 2000 ad anni sei di reclusione per il reato di estorsione continuata. Interposto appello, era stata assolta con sentenza in data 30 aprile 2001. Stante la durata irragionevolmente eccessiva del processo, 山 2 l'esponente chiese l'indennità prevista dalla legge in relazione al danno morale e materiale subito, indicando quest'ultimo come conseguenza del sequestro delle somme depositate sui conti correnti e dei provvedimenti di- sciplinari adottati a suo carico dal Consiglio dell'Ordine. Il Ministro si costitui, resistendo alla domanda. La Corte d'appello di Genova, con decreto in data 26 febbraio 2002, rigettò il ricorso, avendo accertato che la durata del processo era stata giustificata dalla sua particolare complessità, stanti la molteplicità e gravità delle imputazioni, l'ampiezza, la delicatezza, - la difficoltà investigativa, il grande numero di perso- ne coinvolte (oltre quaranta persone offese), e quindi l'enorme quantità di notifiche da effettuare e tenuto conto delle attività processuali effettivamente svolte. Per la cassazione del decreto ricorre l'avvocato Gloria Di Donato Capponcelli, con atto notificato il 14 maggio 2002, con un unico motivo. Il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura gene- rale dello Stato, si è costituito e resiste con
contro
- ricorso notificato il 21 giugno 2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso si denunziano la violazione dell'art. 2, comma 2 della 1. n. 89/2001, dell'art. 6 3 comma 1 e 3 della Convenzione europea dei diritti C dell'uomo e di norme processuali, nonché vizi di moti- vazione della sentenza impugnata;
si deduce che il de- creto impugnato si sarebbe discostato dai principi af- fermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nell'interpretazione ed applicazione delle citate norme della legge n. 89/2001, valutando complesso un caso che tale non poteva considerarsi, e pervenendo alla conclu- sione che la durata del processo sarebbe stata giusti- ficata dalla particolare vicenda processuale. Secondo il ricorrente, la durata eccessiva del procedimento, resa più grave е dannosa dagli effetti della misura cautelare reale (sequestro delle disponibilità bancarie e postali) che si sarebbe protratta per tutta la durata ви del procedimento, non doveva ascriversi alla difficoltà delle questioni sub iudice o al comportamento del ri- corrente, ma alla mole di attività inutili e dannose compiute dagli inquirenti e dal Tribunale di Firenze per sostenere con ostinazione incolpazioni aberranti ed antigiuridiche. Il motivo è infondato. La corte genovese ha indica- to le ragioni della ritenuta complessità del processo, dando della sua valutazione una motivazione congrua e corretta sul piano logico e giuridico, che per ciò stesso va esente da censure nel presente giudizio di - 4 legittimità. La ricorrente, che non contesta l'esistenza degli elementi di fatto sulla base dei qua- li il giudice di merito ha valutato la complessità del caso, vorrebbe invece che il giudice valutasse critica- mente la necessità delle attività processuali che sono state compiute e che hanno determinato la lunga durata del processo;
questa richiesta è però inammissibile. Infatti, nel giudizio per l'equa riparazione dei danni conseguenti alla violazione del principio della ragionevole durata del processo, non è consentito il sindacato sul merito del precedente giudizio. Ne deriva che dall'accertamento della ragionevole durata del pro- cesso condotto secondo i criteri indicati nell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, ed in particolare con ri- - esula ogni indagine guardo alla complessità del caso sulla necessità, opportunità e legittimità delle atti- vità processuali compiute nel giudizio della cui ragio- nevole durata si controverte. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto. Si rav- visano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il 5 de Reg. 14287/02 giorno 15 aprile 2003. Il Presidente That frives Il Consigliere estensore Aldo Ce le Angelo Griego Aldo Ceccherini CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile CANCELLIERE Andrea Blanchi Depositato in Cancelleria 24 077 300 $2003 IDCANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 5.11.03 al n. 6050 Mod. 9 Art. 6050 Camp. (€ 129, 11) apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. 115 del 30/5/2002) fou '; む