Sentenza 24 marzo 2017
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento.
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- 1. Il giudice dell’esecuzione deve motivare adeguatamente se decide in modo difforme rispetto a precedenti valutazioni sulla continuazione (Cass. Pen. n. 10091/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 marzo 2025
Con la sentenza n. 10091/2025, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli, che aveva respinto l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra più condanne nei confronti di L.L., già giudicata per reati di associazione mafiosa, estorsione, traffico di stupefacenti e detenzione di armi. La decisione chiarisce che se in sede esecutiva è stata già riconosciuta la continuazione per alcuni reati, il giudice deve spiegare in modo puntuale le ragioni per cui nega l'unicità del disegno criminoso per altre condanne analoghe. Il caso: richiesta di continuazione tra cinque condanne per reati di criminalità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2017, n. 54106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54106 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2017 |
Testo completo
54106-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA ARTURO CORTESEDott. - N. 1056/2017 Dott. ROSA ANNA SARACENO - Rel. Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO N. 18387/2016 Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - - Consigliere - Dott. STEFANO APRILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE LI N. IL 26/07/1972 avverso l'ordinanza n. 714/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 14/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Gabriele Mazzotta, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo i motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava, per assenza dei presupposti di legge, l'istanza del condannato IE LI volta ad ottenere la declaratoria della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate nella domanda.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il IE, affidando i motivi di censura a due distinti atti di impugnazione, l'uno a firma dell'avv. Giuseppe Stellato e l'altro a firma dell'avv. Annamaria Alborghetti, chiedendone l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione. Ad avviso dei difensori, la Corte di appello nel respingere l'istanza proposta aveva omesso di prendere in considerazione che quello stesso giudice, in sede di cognizione, con la sentenza del 22.09.2010 aveva riconosciuto la continuazione tra il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, oggetto di quel giudizio, e i reati ex artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui alla sentenza del 18.07.2006, così sostanzialmente ignorando la potenziale incidenza di tale statuizione anche sugli altri reati di cui alla sentenza del 2.5.2012, commessi nello stesso contesto spaziale, in un arco temporale in parte sovrapponibile, tutti funzionalmente ricollegabili al reato di associazione mafiosa siccome realizzati al fine di agevolare l'aggregato criminale di appartenenza;
aveva negato il beneficio sul lapidario rilievo della riconducibilità dei vari episodi delittuosi alla proclività del prevenuto al crimine, percorrendo un itinerario decisorio apodittico, privo di apprezzabile ancoraggio fattuale, senza procedere ad un esame effettivo dei casi giudiziari, ma valorizzando in negativo il numero dei fatti-reato e l'arco temporale non breve in cui i delitti erano stati realizzati. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni in appresso indicate. 1 1. L'incidente di esecuzione risulta proposto in riferimento ai delitti giudicati con le seguenti sentenze: a) Corte di appello di Napoli del 18.07.2006 di condanna alla pena di anni ventidue e mesi sei di reclusione per i delitti di cui agli artt. 73, 80, 74 d.P.R. n. 309/1990, commessi in Caserta e zone limitrofe dal maggio 2002 sino al 12 luglio 2005. Con sentenza del 22.09.2010 la Corte di appello di Napoli riconosceva il vincolo della continuazione tra i predetti reati e il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., commesso sino all'anno 2000; b) Corte di appello di Napoli del 2/5/2012 di condanna, riconosciuta la continuazione, alla pena di anni quattro di reclusione per i delitti di cui agli artt. 353, 513 bis, 319, 319 bis, aggravati ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991, commessi in Mondragone ed altre località fino al 2000, in Castelvolturno e Mondragone dal 1999 fino al 2005, in Castelvolturno ed altre località dal 2000 sino al 2004. 1.1 La Corte di appello ha respinto la richiesta, osservando che l'esistenza a monte di un medesimo disegno criminoso deve essere rigorosamente provata, non giovando a tal fine la mera indicazione dell'identità delle norme violate, l'unicità del movente, la contiguità temporale;
che tra i delitti associativi e i reati fine l'unicità della matrice ideativa è riscontrabile solo quando i secondi siano stati specificamente contemplati sin dalla costituzione del sodalizio o dal momento iniziale della condotta associativa;
che tra l'anno dell'adesione del IE al clan dei Casalesi e la commissione dei reati di turbata liceità degli incanti, di illecita concorrenza e di concorso in corruzione correva un lasso temporale talmente ampio da rendere insostenibile la tesi di una deliberazione dei secondi già nella fase di affiliazione del condannato al clan camorristico;
che nel caso esaminato si era in presenza, piuttosto, dell'attività esecutiva di una generica inclinazione a delinquere, denotante una scelta di vita ed anzi l'abitualità recidivante del IE rispetto alla tipologia dei reati ascrittigli.
2. Da quanto esposto discende il rilievo della mera apparenza o quanto meno della palese inadeguatezza della motivazione esposta nell'ordinanza impugnata che, con osservazioni scarne, di contenuto generico, ha escluso l'unicità del disegno criminoso, di fatto limitandosi ad argomentare il rigetto dell'istanza, attraverso l'assertivo richiamo al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui l'unicità del disegno criminoso necessaria per la configurabilità del reato continuato non è identificabile nella generale tendenza del reo a porre in essere determinati reati o con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose nè tantomeno nella mera abitualità a delinquere. 2 Ma a tale epilogo decisorio la Corte è pervenuta senza aver preso in attenta considerazione le singole vicende fattuali e senza esporre, con completezza e adeguatezza argomentativa, le ragioni del rigetto, ancorandole non ad affermazioni astratte, ma a dati concreti riguardanti i singoli episodi criminosi già giudicati.
2.1 L'esistenza di un disegno unitario, requisito di natura psicologica e quindi interiore al soggetto agente, postula la rappresentazione dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali sin dall'inizio dell'attività illecita;
è necessario cioè che l'autore abbia previsto e deliberato in via generale l'iter criminoso da percorrere e i reati attraverso i quali attuarlo, che nella loro oggettività si devono presentare compatibili giuridicamente e posti in essere in un contesto temporale di successione o contemporaneità. Ciò che la disciplina normativa richiede è, dunque, un disegno unitario, sufficientemente preciso e rintracciabile sin dalla commissione del primo reato, ma non certo che tutti i singoli reati siano stati progettati e previsti nelle specifiche connotazioni modali e temporali delle condotte. E a tal fine l'analisi da condurre non può prescindere da una effettiva disamina delle sentenze che hanno giudicato le singole vicende criminose, per verificare la ricorrenza o meno degli indici che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto significativi in ordine alla riconducibilità delle singole violazioni all'esecuzione di una medesima, unitaria e originaria risoluzione criminosa. Ebbene, il provvedimento impugnato prescinde totalmente dai dati conoscitivi offerti dalle sentenze di condanna, affatto indispensabili per la ricostruzione a posteriori dell'atteggiamento interiore del soggetto agente, e risulta tanto più contraddittorio ed illogico nella parte in cui dà prova di non aver affatto considerato gli accertamenti condotti in sede di cognizione, laddove la continuazione era stata riconosciuta sia tra tutti i reati giudicati con la sentenza sub b), ancorché commessi in un ampio lasso temporale (anni 1999-2005), sia tra i reati giudicati con la sentenza sub a) e il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., separatamente giudicato, nonostante la distanza temporale tra i fatti, la condotta associativa ex art. 416 bis cod. pen. essendo stata contestata sino all'anno 2000, quella ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e le violazioni ex art. 73 dal maggio 2002 in poi.
2.2 Va qui riaffermato il principio, secondo il quale "Il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione, con riguardo ad episodi criminosi commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano in tutto o in parte i fatti oggetto della domanda sottoposta al suo esame, nel senso che le valutazioni 3 espresse in proposito nel giudizio di cognizione assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice dell'esecuzione può anche prescindere, ma solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, e soprattutto gli episodi omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno" (Cass. sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, rv. 219529; sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, rv. 252781; sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, Marinkovic, rv. 258227). Da tale principio discende che, sebbene ai pregressi provvedimenti che abbiano riconosciuto il vincolo della continuazione non possa riconoscersi alcun carattere vincolante con riferimento alla deliberazione sull'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., proposta dal condannato, anche in considerazione della diversità e maggiore ampiezza del "petitum", e sebbene la continenza temporale non implichi ex se il riconoscimento della continuazione, nondimeno la già ritenuta sussistenza del disegno unitario affasciante reati cronologicamente prossimi ad altri separatamente giudicati non può essere totalmente ignorato dal giudice dell'esecuzione, che, sia pure in piena libertà di giudizio, con tale precedente valutazione e con la relativa ratio decidendi è tenuto comunque a confrontarsi, salvo discostarsene, motivatamente, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento e potendo pervenire anche ad un accoglimento soltanto parziale della domanda quanto ai reati maturati in un contesto unitario, di più ravvicinata consumazione e commessi nel medesimo ambito spaziale.
2.3 Ai superiori, condivisi principi l'ordinanza impugnata non si è attenuta ed effettivamente, come rilevato dal P.G. presso questa Corte "sfuggono gli elementi in base ai quali potere compiere una verifica circa la plausibilità della soluzione negativa prescelta", risultando la motivazione adottata del tutto avulsa dalle risultanze processuali e da un'effettiva e concreta disamina dei titoli giudiziari in comparazione e, dunque, priva di riferimenti specifici, sicché l'itinerario ricostruttivo seguito, risolvendosi in argomentazioni di puro genere e in proposizioni prive di reale efficacia dimostrativa, si appalesa fittizio e, perciò, sostanzialmente inesistente. Si impone, dunque, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione ( Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo, più approfondito, esame dell'istanza da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati. 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2017 Λ Th Presidenter Il Consigliere estensore Arturo Cortesefotose Rosanna Saraceno DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5 л с