Sentenza 20 giugno 2024
Massime • 2
In tema di falsa testimonianza, il timore di subire conseguenze pregiudizievoli per la vita o l'incolumità a seguito della propria testimonianza può rilevare ai fini del riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., non rientrando, invece, nella previsione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., che si applica solo ove il teste possa subire un inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.
Ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione o di una causa di esclusione della colpevolezza, l'onere di allegazione gravante sull'imputato opera in relazione ai presupposti fattuali della esimente che rientrino nella sfera personale di conoscenza del medesimo, venendo meno ove le circostanze conosciute o conoscibili "ex actis" consentano al giudice di svolgere anche autonomamente il relativo apprezzamento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di falsa testimonianza del ricorrente che, deponendo in un processo per vari reati, fra i quali un omicidio, aveva negato di essere stato vittima, circa tre anni prima, di un grave "pestaggio" da parte degli stessi imputati, ascrivendo le lesioni nell'occasione riportate ad un fatto accidentale). (Vedi: S.U. n. 12093 del 1980, Rv. 146696-01).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2024, n. 27411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27411 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FF CI, che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio per IC AL e il rigetto per US TI. udito l'Avvocato Luigi Danucci, in difesa di IC AL e, in sostituzione dell'Avvocato Maurizio Besio, di US TI, che insiste per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 27411 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 20/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Taranto, sez. dist., rimodulava il trattamento sanzionatorio a carico US TI e di IC AL, confermandone, tuttavia, la responsabilità per il delitto di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) resa nel corso di un procedimento penale per vari reati, tra i quali un omicidio. 2. Ha presentato ricorso US TI, deducendo, per il tramite dell'Avvocato Maurizio Besio, tre motivi di ricorso. 2.1. Vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di falsa testimonianza. L'argomentazione della sentenza impugnata è meramente apparente in quanto, in replica alle deduzioni in appello, si limita a ripetere la motivazione della sentenza di primo grado, senza indicare le prove poste alla base della decisione e senza enunciare le ragioni per le quali il giudice non ha ritenuto attendibili le prove contrarie (come richiesto dall'ad 546, comma 1, cod. proc. pen.), né dà conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati per la valutazione (violando, dunque, l'art 192, comma 1, cod. proc. pen.). 2.2. Violazione della legge penale e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'erronea valutazione delle prove a carico del ricorrente ha inciso sugli aspetti sanzionatori, inducendo a negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e a pretermettere la considerazione degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., quali l'intensità dell'elemento soggettivo e la condanna contemporanea susseguente al reato del ricorrente, trascurando il fatto che la funzione dell'art. 62-bis cod. pen. consiste nell'adeguare il trattamento sanzionatorio alla reale gravità del fatto. La motivazione sarebbe poi contraddittoria perché la Corte di appello ha, per contro, escluso la recidiva, dal momento che il TI era gravato da un precedente penale concernente reati di truffa e falso, commessi in tempo molto risalente (tra il 1995 e il 1998). 2.3. Violazione della legge penale per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen., sicché la sospensione condizionale avrebbe dovuto essere concessa. 2 okx 3. Ha presentato ricorso altresì IC AL il quale, per il tramite dell'Avvocato Luigi Danucci, ha articolato sette motivi. 3.1. Violazione della legge penale sostanziale, processuale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 267 - 271 cod. proc. pen. e art. 111 Cost. Sono stati utilizzati gli esiti di intercettazioni eseguite nell'ambito del diverso procedimento per l'omicidio di MA EA, al quale la difesa del ricorrente non aveva partecipato. In assenza del deposito e dell'acquisizione dei suddetti decreti autorizzativi nonché dei verbali delle intercettazioni compiute, dei supporti contenenti le registrazioni delle conversazioni, in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., gli esiti di tali intercettazioni non avrebbero potuto essere utilizzati. Sebbene la questione fosse stata sollevata nei motivi di appello, i Giudici di secondo grado non l'hanno affrontata, limitandosi a ritenere sufficiente e addirittura assorbente l'acquisizione della perizia trascrittiva. In tal modo hanno però precluso il contraddittorio tra le parti, mediante l'ascolto e la diretta valutazione delle registrazioni, e non hanno consentito il controllo sulla loro legittimità (che avrebbe potuto essere effettuato solo acquisendo i decreti autorizzativi e i verbali delle operazioni). 3.2. Violazione della legge penale sostanziale, processuale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 267 - 271 cod. proc. pen., nonché art. 546 cod. proc. pen., e art. 111 Cost. I Giudici dell'appello non hanno fornito idonea logica motivazione quanto alla dedotta violazione dell'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., per cui i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza: categoria al cui interno non rientra la falsa testimonianza. La Corte d'appello si è limitata ad affermare che non colgono nel segno i rilievi difensivi volti a sostenere l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni per violazione del precetto di cui all'art. 270, commi 1 e 2, che richiama l'art. 268 commi 6, 7 e 8, cod. proc. pen. 3.3. Violazione della legge penale sostanziale, processuale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 121, 238, 192 cod. proc. pen. Per il giudizio di responsabilità era stato acquisito quale corpo del reato e documento proveniente da altro procedimento, il verbale stenotipico del 22/11/2019, redatto all'interno del diverso procedimento per omicidio. Tuttavia, seppur costituente corpo del reato, il verbale d'udienza deve essere redatto e sottoscritto dall'ausiliario giudiziario e dal giudice competente;
3 deve comunque contenere tutti i requisiti di legge e, soprattutto, deve essere integrale. Viceversa, il verbale redatto nell'ambito del diverso procedimento presso la Corte di Assise di Taranto e relativo alla deposizione di IC AL era inutilizzabile, perché parziale (andava da p. 48 a p. 55) e assunto senza il rispetto delle formalità, non risultando la sottoscrizione dell'ausiliario. 3.4. Violazione della legge penale sostanziale, processuale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 121, 125 e 210 cod. proc. pen. Il AL, nel corso delle sommarie informazioni, era interrotto perché rilasciava dichiarazioni auto-incriminanti, invitato a nominare un difensore di fiducia e, essendo incriminato per favoreggiamento, si avvaleva della facoltà di non rispondere. In ragione di quanto esposto, dunque, avrebbe dovuto essere esaminato con le garanzie di cui all'art. 210 cod. proc. pen., il che rende inutilizzabile la sua deposizione. Peraltro, è la stessa Corte di appello a riconoscere la connessione tra il procedimento per omicidio e quello attuale, sicché la motivazione è anche contraddittoria. 3.5. Violazione della legge penale sostanziale, processuale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 121, 125 e 192 cod. proc. pen. Nell'affermare la responsabilità dell'imputato, la Corte di appello ha rinviato alle decisioni di primo e secondo grado nel procedimento connesso per omicidio, senza fornire autonoma motivazione quanto alla sussistenza degli elementi integrativi del reato e, quindi, con motivazione solo apparente;
ha inoltre utilizzato esiti delle intercettazioni, in tale diverso procedimento, illegittimamente acquisiti nel presente e senza alcun riscontro esterno. La Corte d'appello non si misura, per contro, con le obiettive emergenze processuali, del tutto inidonee a fondare il giudizio di responsabilità penale dell'imputato, soprattutto quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 3.6. Violazione della legge penale sostanziale, processuale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 121, 125 cod. proc. pen. e agli artt. 54 o 384 cod. pen. La Corte d'appello non ha adeguatamente motivato la non applicabilità dell'art. 384 cod. pen. La difesa aveva eccepito l'applicabilità della disposizione in oggetto in ragione dell'obiettiva allarmante pericolosità degli imputati rispetto alla ricostruzione delle cui condotte il AL, secondo la tesi accusatoria, sarebbe stato reticente. 4 Elementi quali un omicidio, un sequestro di persona, un tentativo di omicidio provano l'esistenza di un rischio per l'incolumità, stante anche l'evidente collegamento degli imputati del diverso procedimento penale con la criminalità organizzata, che non avrebbe potuto risultare neutro e ininfluente nel giudizio della Corte d'appello. 3.7. Violazione della legge penale sostanziale, processuale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 121 e 125 cod. proc. pen. La Corte d'appello non ha adeguatamente motivato l'esclusione della recidiva contestata e delle circostanze attenuanti generiche. Premesso che la Corte d'appello ha ritenuto determinante, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, l'essere in una condizione di timore e di non connivenza con le persone a favore delle quali sono state rese le dichiarazioni e premesso altresì che le attenuanti generiche sono state, ciò nondimeno, riconosciute a imputati che appartenevano al nucleo familiare degli stessi (al punto da essere autorizzati ai colloqui in carcere), appare irragionevole che tale condizione di timore e di non connivenza sia stata invece negata in capo al AL che, secondo la stessa impostazione accusatoria, fu vittima di un atroce episodio di sequestro di persona e pestaggio «a suon di pistola». La motivazione è inoltre contraddittoria perché fa leva sui precedenti dell'imputato, ma omette di considerare che - come documentato - il AL è stato riabilitato e reinserito dopo l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale. 4. Il ricorrente AL presenta altresì motivi aggiunti, deducendo violazione dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 270 cod. proc. pen., per aver la Corte fondato la responsabilità su intercettazioni eseguite in diverso procedimento penale, mai acquisite al fascicolo processuale, nonostante le eccezioni difensive. Ribadito come la fattispecie per cui si procede non rientra tra quelle per cui è previsto l'arresto in flagranza (dal che la illegittimità dell'acquisizione delle intercettazioni eseguite in diverso procedimento), si osserva c:he la prova è stata basata esclusivamente su tali intercettazioni, eseguite nell'ambito di procedimento penale di cui la difesa non aveva nemmeno conoscenza. Si aggiunge che il giudizio di primo grado durò un'unica udienza (nel corso della quale fu richiesto ed ammesso il rito abbreviato con conseguente pronuncia della sentenza) e che di tali conversazioni, nel corso del giudizio di primo grado, non risulta essere stata neppure adombrata l'esistenza (tantomeno disposta l'acquisizione). 5 A fronte delle eccezioni difensive, la Corte di appello disponeva l'acquisizione dei decreti autorizzativi e della perizia trascrittiva;
di fatto, ha però omesso di decidere e non ha fornito motivazione sull'assenza delle conversazioni o delle bobine e dei files audio (in violazione dell'art 270 cod. proc. pen.), né sulla legittimità delle operazioni di registrazione e d'ascolto, limitandosi ad operare un rinvio. D'altronde, la difesa aveva richiesto il rito abbreviato in mancanza di qualsiasi conversazione o intercettazione poi inspiegabilmente posta, del tutto a sorpresa, a base della condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di US TI è inammissibile, in quanto generico. 1.1. Nella specie, la Corte d'appello ha confermato la responsabilità dell'imputato perché, nel corso di un'udienza dibattimentale nell'ambito di un procedimento per un grave fatto di sangue, dopo aver inverosimilmente negato di frequentare MA EA, vittima dell'omicidio accertato in tale procedimento, pure ammettendo che costui fosse il suocero della figlia, aveva, all'opposto di quanto rilevato attraverso captazioni, negato di essere il protagonista di un dialogo captato e valorizzato da quei Giudici, adducendo di non ricordare i fatti oggetto delle contestazioni rivoltegli. In tal modo, prosegue la sentenza impugnata, l'imputato, contrariamente a quanto intercettato, aveva escluso di aver interloquito dell'omicidio, di averne individuato l'autore in tale QU Lippo e di averne descritto la modalità esecutiva. A fronte di tale motivazione, completa e tutt'altro che illogica, il primo motivo di ricorso risulta aspecifico e, pertanto, inammissibile. 1.2. Analogamente deve dirsi del secondo motivo di ricorso. Anche in appello il TI aveva chiesto che fosse ridimensionato il trattamento sanzionatorio, ritenendolo troppo afflittivo e sproporzionato, in considerazione dell'entità della pena base applicata e del diniego delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza o, quantomeno, di equivalenza rispetto all'applicata recidiva semplice, aggiungendo che l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. non è una benevola concessione del giudice e che questi non avrebbe tenuto adeguatamente conto di tutti gli elementi soggettivi oggettivi di cui all'art 133 cod. pen. Senz'altro argomentare. A fronte di tale invero generica deduzione - riprodotta in termini pressoché identici nella sede presente -, la Corte d'appello ha confermato la scelta, operata in primo grado, di negare le attenuanti generiche, argomentando dal «tenore del 6 mendacio, da valutarsi [...] in relazione alla gravità del fatto oggetto dell'accertamento principale su cui aveva inciso», nonché dall'«assenza di elementi positivamente valutabili a vantaggio del TI. La motivazione appare esente da vizi, tanto più che - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - non sussiste alcuna contraddizione tra l'esclusione della recidiva - nel caso di specie, giustificata dalla lontananza nel tempo dei precedenti penali, concernenti peraltro reati diversi (elementi suscettibili di indiziare una ridotta pericolosità sociale) - e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invece argomentata, come poc'anzi riportato, dalla gravità (degli effetti) della falsa testimonianza (vd. tra le altre, Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444). 1.3. Quanto alla mancata concessione della sospenslone condizionale, nonostante i Giudici di secondo grado abbiano ridotto la pena applicata in primo grado, portandola ad un anno e quattro mesi di reclusione - sicché essa rientrava nei limiti dell'art. 163 cod. pen. -, va richiamato il pacifico insegnamento di questa Corte per cui, in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta (Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv. 285413; Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013, dep. 2014, Shehi, Rv. 258487). Tali elementi, nel caso di specie, non risulta siano stati allegati, così come non sono stati allegati - d'altra parte - nella presente sede di legittimità. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna di US NE al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 3. Passando alla trattazione del ricorso di IC AL, va premesso che la condanna per falsa testimonianza dell'imputato è derivata dal fatto che lo stesso, nel corso di un'udienza dibattimentale nell'ambito del menzionato procedimento penale per vari reati, tra cui l'omicidio di MA EA, aveva negato di essere stato vittima di un sequestro e di un grave "pestaggio" da parte di QU Lippo e IC NO, ascrivendo le lesioni riportate ad una caduta accidentale dalla moto. Per contro, la Corte d'appello ha citato: l'acquisizione del documento medico relativo alle lesioni patite dal AL, da cui, sin dalle indagini preliminari, è 7 emerso come le ferite certificate fossero incompatibili con la causa che le aveva dichiaratamente provocate;
la circostanza che la moto con la quale il valentini sarebbe caduto fosse rimasta intatta;
le due pronunce di merito, divenute nel frattempo definitive, dalle quali emergeva la sussistenza dei reati commessi in danno del AL;
le intercettazioni di IC NO che, durante la sua permanenza nel carcere di Taranto, aveva, in più occasioni, confessato il fatto, riferendone i particolari alle sue congiunte e ad alcuni compagni di cella. 3.1. Tanto premesso, con riferimento ai primi due motivi dedotti relativi alla ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni, si osserva che i vizi rilevati comunque non incidono sulla prova del falso dichiarativo. Al di là dell'astratta fondatezza dei rilievi difensivi sull'art. 270 cod. proc. pen., va considerato che la Corte di appello ha parimenti affermato - con motivazione non manifestamente illogica - che, ad ogni buon conto, le trascrizioni delle captazioni oggetto di interesse costituiscono elemento documentale dimostrativo del mendacio e della reticenza successivamente commessi, così divenendo ritualmente acquisibili perché integrative del corpo di reato, visto che assumono il connotato di prova storica del fatto che tali conversazioni siano realmente avvenute, per cui vanno trattate alla stregua di atti irripetibili (citando in proposito, sebbene riguardante verbale di sommarie informazioni testimoniali, Sez. 6, n. 43193 del 30/09/2004, Floridia, Rv. 230501). Soprattutto, la responsabilità per la falsa testimonianza resa dal AL è stata fondata anche e innanzitutto, come in precedenza rilevato, sul certificato medico - che attestava lesioni incompatibili con quelle la cui origine è stata riferita dall'imputato -, sulla constatata inesistenza di danni alla moto con quale questi affermò di essersi incidentato e su quanto riportato nella sentenza - già definitiva al momento della sentenza di appello - relativa al procedimento per l'omicidio di MA EA. Ne deriva che, al di là delle intercettazioni nel diverso e collegato procedimento penale, la prova della commissione del reato è stata comunque aliunde conseguita, ciò che occorre, a tal fine, essendo - secondo l'impostazione del vero soggettivo, affatto dominante - la falsità della testimonianza, in termini di divergenza tra "dichiarato" e "percepito" (la conclusione peraltro non muterebbe nemmeno aderendo alla teorica del "vero oggettivo"). I primi due motivi di ricorso vanno dichiarati, quindi, infondati. 3.2. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, in cui si lamenta l'acquisizione del verbale stenotipico delle dichiarazioni del AL (corpo 8 del reato) nel diverso procedimento penale, per stralcio, piuttosto che nella sua integrità. Stante il principio di tassatività delle ipotesi di inutilizzabilità degli atti compiuti, nessuna disposizione del codice di rito commina, infatti, per tale ipotesi, la sanzione in oggetto, né si ravvisa la ragione - peraltro nemmeno specificata nel ricorso - per cui non possa ritenersi sufficiente la produzione di una parte - presumibilmente quella rilevante ai fini del presente procedimento - del verbale acquisito dal diverso procedimento collegato. 3.3. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso, dal momento che l'art. 210 cod. proc. pen., di cui si deduce la violazione, richiama la connessione (sostanziale) dell'art. 12, lett. a) cod. proc. pen., che non è pertinente nel caso di specie, dal momento che non si vede in ipotesi di concorso di persone nel delitto o di cooperazione nel reato colposo o, ancora, di cause indipendenti, per il resto - incidentalmente - risultando, in base alle stesse affermazioni del ricorrente - rispettate le garanzie dell'art. 63 cod. proc. pen. 3.4. Inammissibile appare il quinto motivo di ricorso, essendo la motivazione del provvedimento impugnato succinta ma non assente e, tantomeno, contraddittoria, laddove, per contro, è la deduzione difensiva a risultare generica. Né - è il caso di evidenziare - ci sarebbe stato spazio per negare la sussistenza del dolo, una volta accertata la divergenza tra quanto accaduto (il "pestaggio" ai danni del ricorrente) e quanto da questi rappresentato durante l'udienza (divergenza che rappresenta l'essenza della tipicità dell'ad. 371 cod. pen.). Sicché l'eccepito deficit argomentativo sul punto non può viziare la motivazione. 3.5. Un diverso e più articolato discorso merita, invece, il sesto motivo di ricorso, la cui fondatezza non può essere esclusa, in considerazione delle caratteristiche della vicenda storica dal cui accertamento è poi discesa l'accusa, per l'imputato, di falsa testimonianza. L'aggressione ai danni del AL si caratterizza, infatti, per una peculiare efferatezza, quale emerge in alcuni passaggi della sentenza di primo grado che, trattandosi di c.d. "doppia conforme", forma con quella impugnata un unico corpo motivazionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; tra le altre, tuttavia, anche Sez. 6, n. 19110 del 02/04/2015, Celebrò, Rv. 263504) e da cui risulta come al AL fosse stato puntato un fucile in bocca, fossero fatte inghiottire due pallottole e come lo stesso fosse stato violentemente colpito in testa, provocandogli una ferita suturata con 72 punti. 9 In ragione di tali note, non soddisfa gli standard di completezza e logicità la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, replicando alla corrispondente deduzione in appello, si limil:a a citare una - peraltro non più attuale - giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 27604 del 18/03/2016, Tagliati, Rv. 267405) che, in questi casi, reputa astrattamente applicabile l'art. 384 cod. pen. e secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto tuttavia esplicitare, in maniera inequivocabile, di essere oggetto direttamenteindirettamente di attuale minaccia o violenza ovvero dell'avvio di un procedimento penale a suo carico. Innanzitutto, l'esimente andrebbe più correttamente individuata nell'art. 54 cod. pen., e non nell'art. 384 cod. pen.: scusante, quest'ultima, il cui ambito applicativo coincide con il nemo tenetur se detegere e che, facendo espresso riferimento al solo pericolo di grave nocumento nella «libertà» o nell'«onore», esclude la rimproverabilità di chi si troverebbe, dicendo il vero, ad esporre se stesso o un prossimo congiunto al rischio di un procedimento penale o addirittura di condanna (tale qualificazione si evince ora da Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, Rv. 280574), risultando, pertanto, eccentrica in casi come quelli in oggetto, in cui in ballo verrebbero i diversi beni della vita e della incolumità personale (vd., di recente, Sez. 6, n. 15077, del 06/03/2024, Di Paolo, non mass.). Quindi, è vero che la disposizione dell'art. 54 cod. pen., sullo stato di necessità, richiede, quale elemento costitutivo, l'attualità del pericolo e che tale attualità, nel caso di specie, poteva non sussistere, il "pestaggio" risalendo all'agosto 2016 e le false dichiarazioni testimoniali essendo state rese oltre tre anni dopo. Tuttavia, va precisato come l'onere di allegazione di cui parla la giurisprudenza di questa Corte non può tradursi in un'inversione dell'onere probatorio ove il giudice di merito sia nelle condizioni di svolgere un apprezzamento sulla base delle circostanze conoscibili del fatto (a prescindere, cioè, dall'integrazione di elementi realizzabile esclusivamente ad opera dell'agente perché unica persona a conoscenza degli stessi). In altre parole, la ratio sottesa alle pronunce che evocano un onere di allegazione in tema di esimenti (siano tali esimenti cause di giustificazione, che fanno venir meno l'antigiuridicità o, a fortiori, scusanti, che incidono sulla colpevolezza), risiede nell'impossibilità, per l'accusa, di attingere ad elementi probatori che solitamente afferiscono alla sfera personale di conoscenza dell'autore del fatto tipico e viene meno, dunque, ove dalle note di tale fatto - attinte o attingibili a livello probatorio - ne emerga invece la configurabilità. Tanto precisato, la già rilevata affatto peculiare crudeltà delle condotte realizzate ai danni del AL non consente di escludere e forse addirittura 1 0 indizia - come si è espresso il Procuratore Generale nella sua requisitoria - una "ri-attualizzazione" del pericolo, di talché il ricorrente potrebbe aver dichiarato il falso costrettovi dal persistente timore per la sua vita o per la sua incolumità fisica. Trattasi, all'evidenza, di un accertamento molto delicato, che implica la ricostruzione delle dinamiche e del contesto delinquenziale in cui i fatti sono maturati, verificando, ad esempio, se la pericolosità degli autori dell'agguato risultasse o meno neutralizzata - in assoluto o nella interrelazione con l'imputato - al momento della falsa testimonianza da parte di questi e/o se tali autori appartenessero oppure no ad un sodalizio criminoso di cui il fatto avesse rappresentato un epifenomeno (di talché l'agguato avrebbe potuto ripetersi ad opera degli associati) ecc. Tale verifica può essere realizzata soltanto dal giudice di merito, il che impone, su questo punto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3.6. Il settimo motivo di ricorso risulta, conseguentemente, assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IC AL e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce;
dichiara inammissibile il ricorso di US TI che condanna al pagamento delle spese processuali della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/2024