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Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/07/2023, n. 33321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33321 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RI BI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
sentite le richieste del PG LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni dell'avv. PATRIZIO ALECCE, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 1° giugno 2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa il 16 giugno 2021 dal Tribunale di Roma, che aveva condannato AB ZA per il delitto di riciclaggio, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di truffa, estinto per remissione di querela. 2. Ha proposto ricorso per cassazione AB ZA, a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33321 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 05/05/2023 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di norme processuali, per omessa pronuncia in merito alla richiesta di rinnovazione dibattimentale avente ad oggetto l'acquisizione di documenti (querela di AN LI, sommarie informazioni testimoniali di GI NN e di AB MA, certificati penali e giudiziari di GI NN) e un nuovo esame dell'imputato. L'integrazione del materiale istruttorio avrebbe consentito di lumeggiare consistenti profili di responsabilità a carico del suddetto Giannantoní, sentito impropriamente in dibattimento come testimone e non come «indiziato di reato connesso». Difetta altresì una risposta dei giudici di appello anche in merito alla istanza di acquisizione di ulteriore documentazione (decreto di fissazione e verbale di svolgimento dell'udienza preliminare, esposto al Consiglio dell'Ordine nei confronti dell'avv. Ferlito) diretta a provare «l'inerzia plateale» del precedente difensore, che non aveva presentato lista testi e non aveva presenziato all'udienza dedicata alle deposizioni dei testi dell'accusa. 2.2. Il secondo motivo è diretto a censurare l'omissione e l'illogicità della motivazione in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali di NN e alla credibilità della sua narrazione. 2.3. Con il terzo motivo, ci si duole - sotto il profilo della violazione di legge, in relazione all'art. 648-bis cod. pen., e del vizio di motivazione - della ritenuta sussistenza del dolo di legge, in contrasto con il criterio dell'Oltre ogni ragionevole dubbio, essendosi invertito di fatto l'onere probatorio, peraltro tralasciando di considerare le dichiarazioni a discarico offerte dal teste LI. 2.4. Il quarto motivo contesta la motivazione meramente apparente in punto di rigetto della richiesta di applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 648-bis, quarto comma, cod. pen., dal momento che la persona offesa LI ha attestato la minima consistenza del danno patrimoniale e che il reato presupposto doveva ritenersi il delitto di furto, punito con la reclusione fino a tre anni. 3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2.1. Per quanto attiene alla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività. Per consolidata giurisprudenza, stante 2 l'eccezionalità dell'istruttoria nel giudizio di secondo grado, mentre il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, laddove si evidenzi la sussistenza di emergenze istruttorie sufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741). Il mancato accoglimento dell'istanza difensiva si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità, quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620). La Corte di appello ha dato, in primo luogo, espressamente conto di avere registrato le richieste di rinnovazione nella indicazione dei motivi di appello (pp. 2-3) e ha poi rilevato, in maniera altrettanto esplicita, che le «risultanze dibattimentali [...] non risultano in alcun modo scalfite dalla produzione documentale difensiva, allegata al gravame», essendo emerse circostanze incontestabili che depongono univocamente nel senso della piena responsabilità dell'imputato. Nel prosieguo, affrontando il merito della causa, si illustra la piattaforma istruttoria in termini di piena concludenza, con particolare riferimento alle dichiarazioni di NN. In questo modo, coerentemente con l'esegesi di questa Corte, i giudici di appello hanno chiarito che non era ravvisabile alcuna incompletezza dell'istruttoria dibattimentale e che era viceversa possibile una decisione allo stato degli atti, senza rinnovazione istruttoria, anche per quanto attiene a una prova già assunta in primo grado, come l'invocato nuovo esame dell'imputato. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente invoca in concreto, pur nell'alveo formale delineato dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., una radicale rilettura del materiale probatorio, preclusa alla competenza di questa Corte. D'altro canto, nella motivazione della sentenza (in particolare, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, forma un unico complessivo corpo decisionale con quella di primo grado), il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali. È invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio 3 convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
debbono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935). Ciò premesso, l'argomentazione dei giudici di merito è basata - in maniera tutt'altro che illogica o contraddittoria, così da farla risultare incensurabile in questa sede - sulle dichiarazioni dell'acquirente del mezzo e di un ex collaboratore dell'imputato, che collocano all'interno dell'officina e comunque della sfera di azione di ZA l'acquisto e la successiva disponibilità dello scooter, con numero di telaio non corrispondente ai dati del mezzo contrassegnato dalla targa, al chiaro fine di ostacolarne l'identificazione; sarebbe viceversa illogico, sostiene la Corte di appello, opinare invece che una persona competente come l'imputato abbia ricevuto, gestito e rivenduto il motociclo senza riscontrare l'incongruità degli elementi identificativi. La Corte di merito rileva come appaia infondata l'eccepita inutilizzabilità della testimonianza di NN, asseritamente viziata dalla mancanza delle garanzie di cui all'art. 63 cod. proc. pen. in presenza di dichiarazioni autoindizianti;
resta, infatti, una mera e ipotetica prospettazione difensiva un'attività di riciclaggio autonomamente posta in essere da costui, collaboratore dell'officina dell'imputato. La conclusione è del tutto corretta, in considerazione della fluidità del materiale istruttorio offerto alla valutazione dei giudici di merito in merito al possibile coinvolgimento del teste. Peraltro, il ricorrente neppure svolge adeguatamente la doverosa valutazione preliminare sull'idoneità della eventuale eliminazione dell'elemento istruttorio a carico a disarticolare il percorso motivazionale posto a fondamento della pronuncia di condanna. Il motivo è dunque non consentito e inciso da aspecificità e comunque manifestamente infondato. 2.3. Il monolitico insegnamento di questa Corte regolatrice afferma che risponde del reato di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione di un precedente delitto, non fornisca una plausibile spiegazione dell'origine del possesso (cfr. Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, De Lisi, Rv. 276935; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120). Stante l'affinità strutturale dei fatti tipici, questo principio in tema di provenienza illecita della res è stato condivisibilmente esteso anche al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666, secondo cui, ai fini della 4 configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa. Si noti come la vicenda trattata aveva ad oggetto il riciclaggio un trattore di provenienza furtiva, attuato mediante sostituzione delle targhe). Non c'è stata, dunque, nessuna irrituale ripartizione dell'onere probatorio e anzi la conclusione della Corte di appello risulta del tutto in linea con la consolidata interpretazione di legittimità. La nuova valutazione della deposizione di un testimone, al fine di valorizzarne talune dichiarazioni asseritamente pro reo, è, d'altronde, impossibile nel giudizio di legittimità, a fronte della già rappresentata congruità dell'apparato motivazionale dei giudici di merito. Il motivo è dunque manifestamente infondato e, in parte, non consentito. 2.4. Il mancato riconoscimento delle invocate attenuanti è stato illustrato dalla Corte di merito con motivazione sintetica, ma efficace. In particolare, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è stata reputata insussistente, mediante icastico riferimento («il prezzo di vendita del veicolo», acquistato per euro 2.500) all'intrinseco valore economico del bene, che, per condivisa giurisprudenza, deve essere pressoché irrilevante (cfr. Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296-02. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402, ha ulteriormente precisato come l'attenuante in questione presupponga un giudizio complesso esteso a tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, non risultando dunque determinanti neppure i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto). La richiesta di diminuzione della pena, per essere il bene proveniente da un delitto per il quale è stabilita la pena inferiore nel massimo a cinque anni (il furto in danno di PP PI, come da rubrica imputativa, che peraltro non specifica se ricorra la - invero poco frequente - fattispecie semplice ovverosia la assai più comune ipotesi aggravata), è stata rigettata sulla base di una considerazione di natura procedimentale: il motivo doveva reputarsi proposto extra devolutum («attenuante [...] richiesta solo nei motivi aggiunti»). La conclusione è rispettosa del costante orientamento secondo cui la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti nei motivi originariamente proposti 5 a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Sono dunque ammissibili solo i motivi aggiunti che alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori a fondamento del petitum dei motivi principali, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del petitum già cristallizzato, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 25430101). Nel caso di specie, lo specifico punto della decisione di primo grado oggetto di gravame con i motivi tempestivamente presentati era rappresentato, testualmente, dalla richiesta di «riduzione della pena inflitta in primo grado per riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p.» (p. 11 dell'atto di appello). È evidente che la verifica in ordine alla sussistenza di una diversa circostanza concerne un diverso punto della sentenza, per il quale è già sorta la preclusione per la mancata tempestiva deduzione. La censura inerente a una specifica attenuante non è in grado di devolvere al giudice dell'impugnazione tutte le questioni relative alla natura circostanziata del reato per cui si procede. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
sentite le richieste del PG LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni dell'avv. PATRIZIO ALECCE, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 1° giugno 2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa il 16 giugno 2021 dal Tribunale di Roma, che aveva condannato AB ZA per il delitto di riciclaggio, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di truffa, estinto per remissione di querela. 2. Ha proposto ricorso per cassazione AB ZA, a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33321 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 05/05/2023 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di norme processuali, per omessa pronuncia in merito alla richiesta di rinnovazione dibattimentale avente ad oggetto l'acquisizione di documenti (querela di AN LI, sommarie informazioni testimoniali di GI NN e di AB MA, certificati penali e giudiziari di GI NN) e un nuovo esame dell'imputato. L'integrazione del materiale istruttorio avrebbe consentito di lumeggiare consistenti profili di responsabilità a carico del suddetto Giannantoní, sentito impropriamente in dibattimento come testimone e non come «indiziato di reato connesso». Difetta altresì una risposta dei giudici di appello anche in merito alla istanza di acquisizione di ulteriore documentazione (decreto di fissazione e verbale di svolgimento dell'udienza preliminare, esposto al Consiglio dell'Ordine nei confronti dell'avv. Ferlito) diretta a provare «l'inerzia plateale» del precedente difensore, che non aveva presentato lista testi e non aveva presenziato all'udienza dedicata alle deposizioni dei testi dell'accusa. 2.2. Il secondo motivo è diretto a censurare l'omissione e l'illogicità della motivazione in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali di NN e alla credibilità della sua narrazione. 2.3. Con il terzo motivo, ci si duole - sotto il profilo della violazione di legge, in relazione all'art. 648-bis cod. pen., e del vizio di motivazione - della ritenuta sussistenza del dolo di legge, in contrasto con il criterio dell'Oltre ogni ragionevole dubbio, essendosi invertito di fatto l'onere probatorio, peraltro tralasciando di considerare le dichiarazioni a discarico offerte dal teste LI. 2.4. Il quarto motivo contesta la motivazione meramente apparente in punto di rigetto della richiesta di applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 648-bis, quarto comma, cod. pen., dal momento che la persona offesa LI ha attestato la minima consistenza del danno patrimoniale e che il reato presupposto doveva ritenersi il delitto di furto, punito con la reclusione fino a tre anni. 3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2.1. Per quanto attiene alla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività. Per consolidata giurisprudenza, stante 2 l'eccezionalità dell'istruttoria nel giudizio di secondo grado, mentre il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, laddove si evidenzi la sussistenza di emergenze istruttorie sufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741). Il mancato accoglimento dell'istanza difensiva si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità, quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620). La Corte di appello ha dato, in primo luogo, espressamente conto di avere registrato le richieste di rinnovazione nella indicazione dei motivi di appello (pp. 2-3) e ha poi rilevato, in maniera altrettanto esplicita, che le «risultanze dibattimentali [...] non risultano in alcun modo scalfite dalla produzione documentale difensiva, allegata al gravame», essendo emerse circostanze incontestabili che depongono univocamente nel senso della piena responsabilità dell'imputato. Nel prosieguo, affrontando il merito della causa, si illustra la piattaforma istruttoria in termini di piena concludenza, con particolare riferimento alle dichiarazioni di NN. In questo modo, coerentemente con l'esegesi di questa Corte, i giudici di appello hanno chiarito che non era ravvisabile alcuna incompletezza dell'istruttoria dibattimentale e che era viceversa possibile una decisione allo stato degli atti, senza rinnovazione istruttoria, anche per quanto attiene a una prova già assunta in primo grado, come l'invocato nuovo esame dell'imputato. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente invoca in concreto, pur nell'alveo formale delineato dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., una radicale rilettura del materiale probatorio, preclusa alla competenza di questa Corte. D'altro canto, nella motivazione della sentenza (in particolare, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, forma un unico complessivo corpo decisionale con quella di primo grado), il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali. È invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio 3 convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
debbono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935). Ciò premesso, l'argomentazione dei giudici di merito è basata - in maniera tutt'altro che illogica o contraddittoria, così da farla risultare incensurabile in questa sede - sulle dichiarazioni dell'acquirente del mezzo e di un ex collaboratore dell'imputato, che collocano all'interno dell'officina e comunque della sfera di azione di ZA l'acquisto e la successiva disponibilità dello scooter, con numero di telaio non corrispondente ai dati del mezzo contrassegnato dalla targa, al chiaro fine di ostacolarne l'identificazione; sarebbe viceversa illogico, sostiene la Corte di appello, opinare invece che una persona competente come l'imputato abbia ricevuto, gestito e rivenduto il motociclo senza riscontrare l'incongruità degli elementi identificativi. La Corte di merito rileva come appaia infondata l'eccepita inutilizzabilità della testimonianza di NN, asseritamente viziata dalla mancanza delle garanzie di cui all'art. 63 cod. proc. pen. in presenza di dichiarazioni autoindizianti;
resta, infatti, una mera e ipotetica prospettazione difensiva un'attività di riciclaggio autonomamente posta in essere da costui, collaboratore dell'officina dell'imputato. La conclusione è del tutto corretta, in considerazione della fluidità del materiale istruttorio offerto alla valutazione dei giudici di merito in merito al possibile coinvolgimento del teste. Peraltro, il ricorrente neppure svolge adeguatamente la doverosa valutazione preliminare sull'idoneità della eventuale eliminazione dell'elemento istruttorio a carico a disarticolare il percorso motivazionale posto a fondamento della pronuncia di condanna. Il motivo è dunque non consentito e inciso da aspecificità e comunque manifestamente infondato. 2.3. Il monolitico insegnamento di questa Corte regolatrice afferma che risponde del reato di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione di un precedente delitto, non fornisca una plausibile spiegazione dell'origine del possesso (cfr. Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, De Lisi, Rv. 276935; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120). Stante l'affinità strutturale dei fatti tipici, questo principio in tema di provenienza illecita della res è stato condivisibilmente esteso anche al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666, secondo cui, ai fini della 4 configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa. Si noti come la vicenda trattata aveva ad oggetto il riciclaggio un trattore di provenienza furtiva, attuato mediante sostituzione delle targhe). Non c'è stata, dunque, nessuna irrituale ripartizione dell'onere probatorio e anzi la conclusione della Corte di appello risulta del tutto in linea con la consolidata interpretazione di legittimità. La nuova valutazione della deposizione di un testimone, al fine di valorizzarne talune dichiarazioni asseritamente pro reo, è, d'altronde, impossibile nel giudizio di legittimità, a fronte della già rappresentata congruità dell'apparato motivazionale dei giudici di merito. Il motivo è dunque manifestamente infondato e, in parte, non consentito. 2.4. Il mancato riconoscimento delle invocate attenuanti è stato illustrato dalla Corte di merito con motivazione sintetica, ma efficace. In particolare, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è stata reputata insussistente, mediante icastico riferimento («il prezzo di vendita del veicolo», acquistato per euro 2.500) all'intrinseco valore economico del bene, che, per condivisa giurisprudenza, deve essere pressoché irrilevante (cfr. Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296-02. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402, ha ulteriormente precisato come l'attenuante in questione presupponga un giudizio complesso esteso a tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, non risultando dunque determinanti neppure i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto). La richiesta di diminuzione della pena, per essere il bene proveniente da un delitto per il quale è stabilita la pena inferiore nel massimo a cinque anni (il furto in danno di PP PI, come da rubrica imputativa, che peraltro non specifica se ricorra la - invero poco frequente - fattispecie semplice ovverosia la assai più comune ipotesi aggravata), è stata rigettata sulla base di una considerazione di natura procedimentale: il motivo doveva reputarsi proposto extra devolutum («attenuante [...] richiesta solo nei motivi aggiunti»). La conclusione è rispettosa del costante orientamento secondo cui la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti nei motivi originariamente proposti 5 a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Sono dunque ammissibili solo i motivi aggiunti che alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori a fondamento del petitum dei motivi principali, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del petitum già cristallizzato, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 25430101). Nel caso di specie, lo specifico punto della decisione di primo grado oggetto di gravame con i motivi tempestivamente presentati era rappresentato, testualmente, dalla richiesta di «riduzione della pena inflitta in primo grado per riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p.» (p. 11 dell'atto di appello). È evidente che la verifica in ordine alla sussistenza di una diversa circostanza concerne un diverso punto della sentenza, per il quale è già sorta la preclusione per la mancata tempestiva deduzione. La censura inerente a una specifica attenuante non è in grado di devolvere al giudice dell'impugnazione tutte le questioni relative alla natura circostanziata del reato per cui si procede. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2023