CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
NA VINCENZO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2112/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bari - C.so V. Emanuele Ii 84 70100 Bari BA
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso C.so V. Emanuele Ii 84 70100 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta accoglimento ricorso e annullamento avviso di accertamento. IMU 2018-2019. Con vittoria di spese
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso ritenuto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 in data 21.06.2024 (CF_Ricorrente_1), e residente in [...]rappresentato e difeso, come da procura conferita, ex art. 4, comma 3, del d.m. n. 163/2013, e depositata agli atit del presente giudizio, dall'Avv. Difensore_1 , iscritto all'ordine degli avvocati di Bari, (CF_Difensore_1), indirizzo p.e.c.: Email_1, fax: Telefono_1, presso il cui studio in Luogo_1
), alla Indirizzo_1, eleggeva domicilio, presentava ricorso
contro
Comune di Bari – Ufficio Tributi, avverso l'Avviso di accertamento n.10 del 14.3.2024, Prot. n. 0097744.U del 15.3.2024, notificato il 25.3.2024 - IMU Anni 2018 e 2019.
Parte ricorrente riteneva l'accertamento per l'anno 2018 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006 e dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, nonché dell'art. 2948 cod. civ.. intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'esercizio dell'attività accertativa. Richiamando i termini di legge di prescrizione ovvero entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione o il versamento doveva essere effettuato disconosceva l'avviso ricevuto per gli anni 2018 e 2019 emesso il 14.03.2024 e notificato il 25.03.2024 a suo dire, oltre il termine di decadenza del potere accertativo dell'Ente, pur calcolando il periodo di proroga di 85 gg. concesso dal Decreto “Cura Italia” emesso in occasione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
Si dogliava altresì di illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 1, comma 162, della l. n. 296/2006. Difetto di motivazione dell'accertamento. E da ultimo nullità dell'accertamento per violazione dell'art. 13, comma 2,
D.L. 201/2011 ed infondatezza nel merito.
Concludeva chiedendo a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento del presente ricorso:
- in via principale, annullare l'accertamento in oggetto;
- in via gradata, annullare l'accertamento per l'anno 2018, per le ragioni esposte sub I) ovvero, per entrambe le annualità, per quanto detto sub III);
- in via estremamente gradata, annullare le sanzioni irrogate in atto.
Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in data 07.11.2025 il Comune di Bari, (P.IVA_1), indirizzo p.e.c.: Email_2
, fax Telefono_2, in persona del Sindaco pro tempore, Vito Leccese, (CF_3), residente per la carica in Bari al Palazzo di Città in C.so Vittorio Emanuele II n. 84, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale del 11/07/2024 prot. n. 246701, dalla dott.ssa Nominativo_1 , (CF_1), nella sua qualità di Direttore della Ripartizione Tributi, dal dr. Nominativo_2, c.f. CF_2, nella sua qualità di Direttore del Settore Contenzioso del Comune di Bari.
Con proprie memorie depositate agli atti chiedeva il rigetto integrale del ricorso di parte ricorrente ritenuto infondato in fatto e in diritto. Eccepiva l'infondatezza della richiesta di nullità dell'accertamento per l'anno
2018 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 co. 161 della L. 296/2006 e dell'art. 67 del DL 18/2020, nonché dell'art. 2948 Cod. Civ. – intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'esercizio dell'attività accertativa.
Asseriva che con riferimento al 2018, il Comune si era avvalso della proroga di 85 giorni del termine ordinario sancita dall'art. 67, commi 1 e 4 D.L. 18/2020 c.d. “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, alla stregua del quale era risultato evidente che alla fine di tale periodo di sospensione l'originario termine quinquennale di cui alla L. n. 296/2006 abbia ripreso a decorrere da dove era stato sospeso e per il tempo residuo, fino alla totalizzazione di cinque anni da quando il tributo avrebbe dovuto essere versato. Vale a dire, per gli omessi versamenti dell'IMU 2018, fino al 25 marzo 2024, ossia 85 giorni dopo il termine ordinario del 31 dicembre 2023, che sarebbe stato utilizzabile in assenza di sospensioni. Per questo è da rigettare la doglianza di parte ricorrente visto che l'atto impugnato è stato notificato il 25.03.2024 ovvero entro il termine previsto.
Da rigettare anche la doglianza di difetto di motivazione dell'atto in quanto lo stesso contiene tute le informazioni previste per legge. Così come da rigettare la doglianza di nullità dell'accertamento per violazione dell'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011 ed infondatezza nel merito.
Il Comune ha basato il suo accertamento sui dati catastali risultanti dai pubblici registri catastali dell'Agenzia delle Entrate al momento dell'emissione dell'atto. Dagli stessi risultavano essere due immobili distinti ciascuno con propria rendita catastale.
Concludeva chiedendo alla Corte di voler provvedere all'integrale rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e infondato in fatto ed inattendibile in diritto. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, sez. 6, in seduta Monocratica letti gli atti di giudizio ritiene il ricorso non meritevole di essere accolto per le seguenti motivazioni.
1. Sulla dedotta decadenza dell'accertamento IMU 2018
Ritiene la Corte Infondata la doglianza in merito di parte ricorrente per quanto previsto dall'art. 1, comma
161, L. 296/2006 che stabilisce che gli Enti Locali possono notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. Per l'anno 2018 quindi, il termine ordinario sarebbe scaduto il 31 dicembre 2023.
Tuttavia, l'art. 67, commi 1 e 4, D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, ha disposto la sospensione dei termini dal 8 marzo al 31 maggio 2020, pari a 85 giorni, sospensione applicabile anche ai termini decadenziali degli enti impositori.
Giurisprudenza costante in materia asserisce che:
“La sospensione dei termini prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020 si applica anche ai termini di decadenza degli enti locali per l'attività accertativa” (CGT II grado Lombardia, sent. n. 987/2022; CGT II grado Lazio, sent.
n. 1453/2023).
Pertanto, Il termine quinquennale, sospeso per 85 giorni, è ripreso a decorrere per il tempo residuo, con scadenza prorogata al 25 marzo 2024. Nella fattispecie sottoposta alla discussione odierna l'avviso impugnato è stato notificato il 25.03.2024, dunque entro il termine prorogato. Per questa la doglianza va respinta.
2. Sul dedotto difetto di motivazione
L'atto impugnato è risultato a questa Corte completa di motivazione, chiara e conforme ai requisiti di legge.
Anche questa censura è infondata. Infatti l'art. 1, comma 162, L. 296/2006 richiede che l'avviso di accertamento indichi:
il presupposto impositivo;
le ragioni della pretesa;
i dati catastali;
il calcolo dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi.
L'atto impugnato de quo:
indica gli immobili oggetto di imposizione, con i relativi dati catastali;
- espone le ragioni dell'accertamento;
- riporta il calcolo dell'imposta dovuta;
- specifica le annualità contestate.
3. Sulla dedotta violazione dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011
Il ricorrente lamenta la nullità dell'accertamento per violazione dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, senza tuttavia fornire elementi idonei a dimostrare l'asserita illegittimità.
L'accertamento emesso dal Comune è basato sui dati catastali risultanti sui pubblici registri. Per gli immobili di cui parte ricorrente si dogliava il mancato riconoscimento della prima casa esente dal pagamento IMU, dalle visure effettuate risultano due immobili distinti, ciascuno con propria rendita catastale. Tale dato è sufficiente a fondare la pretesa, salvo prova contraria, che nel caso di specie non è stata fornita. La doglianza
è infondata. Sull'infondatezza nel merito Il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare:
- l'erroneità dei dati catastali;
- l'insussistenza del presupposto impositivo;
- la non debenza dell'imposta.
L'accertamento risulta quindi correttamente emesso sulla base delle risultanze catastali e delle norme vigenti.
Per tutte queste ragioni assorbita ogni altra doglianza di parte ricorrente la Corte dichiara l'avviso di accertamento legittimo, tempestivo e adeguatamente motivato e il ricorso rigettato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
500,00 oltre accessori se dovuti come per legge.
Così deciso in Bari li, 03.12.2025 Il Giudice Monocratico
Dr. Vincenzo Sarcina
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
NA VINCENZO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2112/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bari - C.so V. Emanuele Ii 84 70100 Bari BA
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso C.so V. Emanuele Ii 84 70100 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta accoglimento ricorso e annullamento avviso di accertamento. IMU 2018-2019. Con vittoria di spese
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso ritenuto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 in data 21.06.2024 (CF_Ricorrente_1), e residente in [...]rappresentato e difeso, come da procura conferita, ex art. 4, comma 3, del d.m. n. 163/2013, e depositata agli atit del presente giudizio, dall'Avv. Difensore_1 , iscritto all'ordine degli avvocati di Bari, (CF_Difensore_1), indirizzo p.e.c.: Email_1, fax: Telefono_1, presso il cui studio in Luogo_1
), alla Indirizzo_1, eleggeva domicilio, presentava ricorso
contro
Comune di Bari – Ufficio Tributi, avverso l'Avviso di accertamento n.10 del 14.3.2024, Prot. n. 0097744.U del 15.3.2024, notificato il 25.3.2024 - IMU Anni 2018 e 2019.
Parte ricorrente riteneva l'accertamento per l'anno 2018 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006 e dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, nonché dell'art. 2948 cod. civ.. intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'esercizio dell'attività accertativa. Richiamando i termini di legge di prescrizione ovvero entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione o il versamento doveva essere effettuato disconosceva l'avviso ricevuto per gli anni 2018 e 2019 emesso il 14.03.2024 e notificato il 25.03.2024 a suo dire, oltre il termine di decadenza del potere accertativo dell'Ente, pur calcolando il periodo di proroga di 85 gg. concesso dal Decreto “Cura Italia” emesso in occasione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
Si dogliava altresì di illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 1, comma 162, della l. n. 296/2006. Difetto di motivazione dell'accertamento. E da ultimo nullità dell'accertamento per violazione dell'art. 13, comma 2,
D.L. 201/2011 ed infondatezza nel merito.
Concludeva chiedendo a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento del presente ricorso:
- in via principale, annullare l'accertamento in oggetto;
- in via gradata, annullare l'accertamento per l'anno 2018, per le ragioni esposte sub I) ovvero, per entrambe le annualità, per quanto detto sub III);
- in via estremamente gradata, annullare le sanzioni irrogate in atto.
Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in data 07.11.2025 il Comune di Bari, (P.IVA_1), indirizzo p.e.c.: Email_2
, fax Telefono_2, in persona del Sindaco pro tempore, Vito Leccese, (CF_3), residente per la carica in Bari al Palazzo di Città in C.so Vittorio Emanuele II n. 84, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale del 11/07/2024 prot. n. 246701, dalla dott.ssa Nominativo_1 , (CF_1), nella sua qualità di Direttore della Ripartizione Tributi, dal dr. Nominativo_2, c.f. CF_2, nella sua qualità di Direttore del Settore Contenzioso del Comune di Bari.
Con proprie memorie depositate agli atti chiedeva il rigetto integrale del ricorso di parte ricorrente ritenuto infondato in fatto e in diritto. Eccepiva l'infondatezza della richiesta di nullità dell'accertamento per l'anno
2018 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 co. 161 della L. 296/2006 e dell'art. 67 del DL 18/2020, nonché dell'art. 2948 Cod. Civ. – intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'esercizio dell'attività accertativa.
Asseriva che con riferimento al 2018, il Comune si era avvalso della proroga di 85 giorni del termine ordinario sancita dall'art. 67, commi 1 e 4 D.L. 18/2020 c.d. “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, alla stregua del quale era risultato evidente che alla fine di tale periodo di sospensione l'originario termine quinquennale di cui alla L. n. 296/2006 abbia ripreso a decorrere da dove era stato sospeso e per il tempo residuo, fino alla totalizzazione di cinque anni da quando il tributo avrebbe dovuto essere versato. Vale a dire, per gli omessi versamenti dell'IMU 2018, fino al 25 marzo 2024, ossia 85 giorni dopo il termine ordinario del 31 dicembre 2023, che sarebbe stato utilizzabile in assenza di sospensioni. Per questo è da rigettare la doglianza di parte ricorrente visto che l'atto impugnato è stato notificato il 25.03.2024 ovvero entro il termine previsto.
Da rigettare anche la doglianza di difetto di motivazione dell'atto in quanto lo stesso contiene tute le informazioni previste per legge. Così come da rigettare la doglianza di nullità dell'accertamento per violazione dell'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011 ed infondatezza nel merito.
Il Comune ha basato il suo accertamento sui dati catastali risultanti dai pubblici registri catastali dell'Agenzia delle Entrate al momento dell'emissione dell'atto. Dagli stessi risultavano essere due immobili distinti ciascuno con propria rendita catastale.
Concludeva chiedendo alla Corte di voler provvedere all'integrale rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e infondato in fatto ed inattendibile in diritto. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, sez. 6, in seduta Monocratica letti gli atti di giudizio ritiene il ricorso non meritevole di essere accolto per le seguenti motivazioni.
1. Sulla dedotta decadenza dell'accertamento IMU 2018
Ritiene la Corte Infondata la doglianza in merito di parte ricorrente per quanto previsto dall'art. 1, comma
161, L. 296/2006 che stabilisce che gli Enti Locali possono notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. Per l'anno 2018 quindi, il termine ordinario sarebbe scaduto il 31 dicembre 2023.
Tuttavia, l'art. 67, commi 1 e 4, D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, ha disposto la sospensione dei termini dal 8 marzo al 31 maggio 2020, pari a 85 giorni, sospensione applicabile anche ai termini decadenziali degli enti impositori.
Giurisprudenza costante in materia asserisce che:
“La sospensione dei termini prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020 si applica anche ai termini di decadenza degli enti locali per l'attività accertativa” (CGT II grado Lombardia, sent. n. 987/2022; CGT II grado Lazio, sent.
n. 1453/2023).
Pertanto, Il termine quinquennale, sospeso per 85 giorni, è ripreso a decorrere per il tempo residuo, con scadenza prorogata al 25 marzo 2024. Nella fattispecie sottoposta alla discussione odierna l'avviso impugnato è stato notificato il 25.03.2024, dunque entro il termine prorogato. Per questa la doglianza va respinta.
2. Sul dedotto difetto di motivazione
L'atto impugnato è risultato a questa Corte completa di motivazione, chiara e conforme ai requisiti di legge.
Anche questa censura è infondata. Infatti l'art. 1, comma 162, L. 296/2006 richiede che l'avviso di accertamento indichi:
il presupposto impositivo;
le ragioni della pretesa;
i dati catastali;
il calcolo dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi.
L'atto impugnato de quo:
indica gli immobili oggetto di imposizione, con i relativi dati catastali;
- espone le ragioni dell'accertamento;
- riporta il calcolo dell'imposta dovuta;
- specifica le annualità contestate.
3. Sulla dedotta violazione dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011
Il ricorrente lamenta la nullità dell'accertamento per violazione dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, senza tuttavia fornire elementi idonei a dimostrare l'asserita illegittimità.
L'accertamento emesso dal Comune è basato sui dati catastali risultanti sui pubblici registri. Per gli immobili di cui parte ricorrente si dogliava il mancato riconoscimento della prima casa esente dal pagamento IMU, dalle visure effettuate risultano due immobili distinti, ciascuno con propria rendita catastale. Tale dato è sufficiente a fondare la pretesa, salvo prova contraria, che nel caso di specie non è stata fornita. La doglianza
è infondata. Sull'infondatezza nel merito Il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare:
- l'erroneità dei dati catastali;
- l'insussistenza del presupposto impositivo;
- la non debenza dell'imposta.
L'accertamento risulta quindi correttamente emesso sulla base delle risultanze catastali e delle norme vigenti.
Per tutte queste ragioni assorbita ogni altra doglianza di parte ricorrente la Corte dichiara l'avviso di accertamento legittimo, tempestivo e adeguatamente motivato e il ricorso rigettato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
500,00 oltre accessori se dovuti come per legge.
Così deciso in Bari li, 03.12.2025 Il Giudice Monocratico
Dr. Vincenzo Sarcina