Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 108
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza/Prescrizione dell'attività accertativa

    La Corte ha ritenuto che il termine quinquennale per l'accertamento, sospeso per 85 giorni a causa della normativa emergenziale (D.L. "Cura Italia"), è stato prorogato fino al 25 marzo 2024. L'avviso impugnato è stato notificato in tale data, risultando quindi tempestivo.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'accertamento

    La Corte ha ritenuto l'atto completo di motivazione, chiara e conforme ai requisiti di legge, indicando i presupposti impositivi, le ragioni della pretesa, i dati catastali e il calcolo dell'imposta, sanzioni e interessi.

  • Rigettato
    Nullità dell'accertamento per violazione normativa e infondatezza nel merito

    La Corte ha rigettato la doglianza in quanto l'accertamento si basa sui dati catastali risultanti dai pubblici registri, che indicavano due immobili distinti. Il ricorrente non ha fornito prova contraria né documentazione idonea a dimostrare l'erroneità dei dati catastali, l'insussistenza del presupposto impositivo o la non debenza dell'imposta.

  • Rigettato
    Richiesta gradata di annullamento sanzioni

    La domanda di annullamento delle sanzioni è assorbita dal rigetto del ricorso principale sull'avviso di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 108
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 108
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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