Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2018, n. 8083
CASS
Sentenza 8 novembre 2018

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, pertanto l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata. (Conf. n. 724 del 1993, Rv. 196218).

Commentari3

  • 1La trappola della genericità: l’errore nella lista testimoniale e le sue conseguenze (Cass. Pen. n. 7912/22)
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    L'articolo 468 del Codice di Procedura Penale disciplina il deposito della lista testimoniale, imponendo alle parti l'obbligo di indicare non solo i nominativi dei testimoni, ma anche le circostanze su cui dovrà vertere l'esame. La sentenza della Cassazione Penale, Sez. I, 21 gennaio 2022, n. 7912 offre un'importante riflessione su un tema dibattuto: la genericità della lista testimoniale e le conseguenze che ne derivano. Il caso in esame ha visto la dichiarazione di inammissibilità di una lista testi difensiva a causa della mancata specificazione delle circostanze su cui i testimoni avrebbero dovuto deporre. Questo articolo analizza il principio emerso dalla pronuncia della Suprema …

     Leggi di più…

  • 2Indicazione generica delle circostanze in lista testi: inammissibile (Cass. 7912/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 marzo 2023

    In tema di lista testimoniale, l'onere dell'indicazione delle circostanze di esame è soddisfatto anche con il semplice riferimento ai "fatti del processo" a condizione che si versi nell'ipotesi di un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, non valendo invece ciò ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati siano più di uno e molteplici siano i capi di imputazione. La finalità dell'articolo 468 c.p.p., è quella di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni: peraltro, la presenza di una leale discovery, costituita dalla tempestiva e precisa indicazione delle circostanze …

     Leggi di più…

  • 3Cartomante che prospetta pericoli per soldi commette reato (Cass. 7513/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022

    Costituisce truffa il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell'esistenza di gravi pericoli gravanti su di loro o sui loro familiari e, facendo credere loro di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l'ingiusto profitto consistente nell'incameramento di somme di denaro. L'abuso della credulità popolare richiede invece un turbamento dell'ordine pubblico e nell'azione rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone. In tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 c.p.p., le nuove prove, …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2018, n. 8083
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8083
Data del deposito : 8 novembre 2018

Testo completo