Sentenza 10 giugno 2003
Massime • 1
Ai fini dell'individuazione della condotta di uso, rilevante per la configurazione del reato di cui agli artt. 489 e 485 cod.pen., assume rilievo la funzione rappresentativa del documento usato e non già quella dell'atto documentato. Ne consegue che l'uso del documento è penalmente rilevante quando il soggetto disponga materialmente del documento, e dunque dell'oggetto rappresentativo, quale che sia il significato che intenda attribuire all'atto in esso contenuto. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso che, ai fini del reato in questione, costituisca condotta penalmente rilevante il mero comportamento processuale di chi, convenuto in un giudizio civile per l'esecuzione specifica di un preliminare di vendita contraffatto, si difenda nel merito, proponendo anche domanda riconvenzionale per chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2003, n. 26173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26173 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato Luigi CALABRESE Presidente
dott. Francesco NICASTRO Consigliere
dott. Pier Francesco Marini Consigliere
dott. Nunzio CICCHETTI Consigliere
dott. Aniello Nappi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA ER, n. a Capalbio il 23 agosto 1954;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze depositata il 22 ottobre 2002;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. De Sandro Anna Maria che ha chiesto il rigetto;
Udito, per la parte civile, l'avv. Capoccioni Lorenzo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza resa il 15 gennaio 2002 il Tribunale di Grosseto prosciolse i coniugi LI NO e ER PA dal delitto di cui all'art. 485 c.p., perché estinto per prescrizione, avendo gli imputati ammesso di avere contraffatto la firma di AO PA, fratello di ER PA, sul preliminare di compravendita di un immobile di comune proprietà stipulato con DA RC, cui consegnarono in data 12 marzo 1990 un originale apparentemente già sottoscritto da entrambi i venditori. In seguito a impugnazione della parte civile, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza resa il 17 ottobre 2002, riformò ai soli effetti civili la decisione di primo grado e condannò ER PA al risarcimento dei danni in favore di DA RC. Ritennero i giudici d'appello che, dopo il primo uso della scrittura falsa consegnata al compratore, ER PA ne aveva compiuto un secondo uso, autonomamente rilevante ai fini penali, allorché, citato. in giudizio da DA RC per l'esecuzione della preliminare di compravendita, s'era costituito con comparsa del 9 settembre 1997 e aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore. Con tale richiesta, infatti;
aveva presupposto genuina la scrittura prodotta in giudizio da RC e ne aveva, quindi, compiuto un secondo uso.
2. Ricorre per cassazione ER PA e propone quattro motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 485 e 157 c.p., sostenendo che il falso è reato istantaneo, consumatosi con il primo uso della scrittura consegnata a RC e quindi estinto per prescrizione.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione ancora dell'art. 485 c.p., sostenendo che la sua difesa nel giudizio civile non costituì uso rilevante ai fini della norma incriminatrice, in quanto non si trattò di condotta idonea a fare uscire dalla sua sfera giuridica la scrittura, prodotta in giudizio dalla stessa parte civile. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 489 c.p. e illogicità della motivazione, perché anche ai fini di tale norma la sua condotta non può essere qualificata come uso della scrittura falsa.
Con il quarto motivo, infine, il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 c.p.p. in relazione all'art. 517 c.p.p., rilevando che se la condotta addebitatagli come uso era davvero rilevante, essa costituiva un autonomo reato mai contestatogli.
3. Il quarto motivo del ricorso, che ha rilevanza preliminare, è infondato, perché, come risulta dall'intestazione della sentenza impugnata, sin dal primo grado agli imputati era stata contestata la condotta di uso sulla quale si pronunciò poi ai soli effetti civili la corte d'appello. Fu quindi il giudice di primo grado a pronunciarsi su un fatto in realtà diverso da quello contestato, allorché dichiarò estinto per prescrizione il reato consumato con il primo uso della scrittura falsa. Ma questo violazione dell'art. 516 c.p.p. determina una nullità a regime intermedio, che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo e non può essere dedotta per la prima volta o rilevata nel giudizio di legittimità (Cass., sez. VI, 26 aprile 1999, Testa). Ciò posto, risultano invece fondati e assorbenti il secondo e il terzo motivo del ricorso, perché quella contestata all'imputato non è una condotta di uso rilevante ai fini degli art. 485 e 489 c.p. La condotta di uso, in realtà, può avere a oggetto soltanto il documento, vale a dire la cosa incorporante, non l'atto documentato. Ciò che viene in rilievo ai fini dell'individuazione della condotta di uso, quindi, è la funzione rappresentativa del documento, non quella dell'atto documentato. Sicché è punibile anche l'uso di un documento rappresentativo di un atto non descrittivo, bensì meramente esecutivo;
e l'uso del documento è rilevante qualunque sia il significato che in concreto assuma l'atto in esso rappresentato. La giurisprudenza prevalente, del resto, considera punibile a titolo di uso qualsiasi condotta che comporti l'uscita del documento dalla sfera individuale del soggetto (Cass., sez. V, 2 luglio 1979, Fogliazza), come la sua esibizione in un giudizio civile (Cass., sez. V, 17 marzo 1978, Di Girolamo); purché sia idonea a produrre effetti giuridicamente rilevanti (Cass., sez. V, 27 novembre 1970, Gladulich), anche se diversi da quelli tipici dell'atto documentato (Cass., sez.III, 25 febbraio 1961, Piccirillo). Nel caso in esame, pertanto, fu DA RC a fare uso del documento nel giudizio intentato per l'esecuzione del contratto documentato. Mentre ER PA, limitatosi a dedurre l'inefficacia dell'atto documentato, non fece alcun autonomo uso del documento, che, essendo inserito nel fascicolo dell'attore, non era neppure nella sua disponibilità. Per di più il ricorrente fece riferimento all'atto documentato per postularne l'inefficacia; e quindi non avrebbe avuto neppure necessità di produrlo in giudizio per sostenere la propria difesa.
Del resto, se fosse attendibile, la tesi dei giudici d'appello condurrebbe a concludere assurdamente che chiunque sia convenuto in giudizio sulla base di un documento falso, ne fa uso, e quindi commette un fatto oggettivamente illecito, se, ignaro della falsità, si difende nel merito. Mentre è evidente che usare un documento significa disporne materialmente dell'oggetto rappresentativo, non dedurre sull'efficacia giuridica dell'atto documentato. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando ai soli effetti civili, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, 10 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 GIUGNO 2003.