Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2001, n. 4822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4822 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Aula B' 1 PUBBLICA ITALIANA04822/0 1 E POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 9142/98 BATTIMIELLO - Consigliere- Cron. 10303 Dott. Bruno Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere- Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere- Ud.23/01/01 - Rel. Consigliere- Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA 3 sul ricorso proposto da: SS AT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE 293 -1- GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato ·- avverso la sentenza n. 1473/97 del Tribunale di LECCE, depositata il 22/05/97; R.G.N. 840/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato MAGARAGGIA;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo DO US, con ricorso depositato il 7 marzo 1994, chiedeva al Pretore di Lecce l'accertamento del proprio diritto al pagamento delle indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro da lei inutilmente richieste all'INPS e poi con ricorso al Comitato Provinciale. Il Pretore, con sentenza del 24 ottobre 1995, rigettava la domanda. L'appello della US è stato respinto dal Tribunale di Lecce con sentenza del 22 maggio 1997 sul rilievo che, essendosi il procedimento amministrativo definitivamente concluso prima dell'entrata in vigore del d.l. n.384/92 convertito nella legge n.438/92, il termine annuale di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria introdotto dall'art. 4, comma 1, del detto provvedimento normativo doveva trovare applicazione a far data dal 19 settembre 1992 ai sensi dell'art.252 disp. att. cod. civ., a norma del quale un termine di decadenza più breve di quello stabilito da una legge precedente si applica anche all'esercizio dei diritti sorti nel vigore di tale legge ma con decorrenza dalla entrata in vigore della nuova legge che lo stabilisce. Ricorre per la cassazione della sentenza DO US con un motivo. L'INPS ha depositato la procura speciale. Motivi della decisione Con l'unico motivo, deducendo violazione dell'art.4 d.l. n.384/92 oltre che vizio di omessa e insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erratamente applicato i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.20 del 1994. La Corte ha, invero, affermato che quando, come nella specie, il procedimento amministrativo contenzioso è già esaurito alla data di entrata in vigore del decreto che, per la prima volta, nel 1992 ha assoggettato a decadenza il diritto alle prestazioni economiche di maternità, è da escludere la retroattività della nuova disciplina da esso introdotta. Il ricorso è fondato. 3 La prestazione della cui debenza si discute nell'attuale processo è la indennità di maternità che la ricorrente ha inutilmente richiesto all'Istituto previdenziale, esperendo anche ricorso amministrativo anteriormente alla data (19 settembre 1992) di entrata in vigore del d.l. 19 settembre - 1992 n.384, convertito in legge 14 novembre 1992 n.438, il cui art.4, comma 1, ha sostituito i commi secondo e terzo dell'art.47 d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 abbreviando i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria ivi stabiliti, introducendo accanto a quelli già previsti dalla norma, e per il caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, un terzo "dies a quo" di decorrenza dei suddetti termini (rappresentato dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione) ed assoggettando per la prima volta al regime dell'art. 47 (riformato), attraverso il richiamo delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 della legge 9 marzo 1989 n.88, diritti previdenziali, come quello alla indennità di maternità soggetti, nel regime precedente, unicamente a prescrizione (per la indennità di maternità, la prescrizione di un anno di cui all'art.6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943 n.138, suscettibile di interruzione per effetto della proposizione della domanda amministrativa della prestazione e degli altri atti di cui agli artt. 2943 e 2944 cod.civ.). Sempre l'art.4, al comma 3, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ancora in corso alla medesima data. Per una corretta interpretazione della indicata disciplina occorre fare riferimento alle pronunce della Corte Costituzionale n. 20 del 1994 e n. 128 del 1996, le quali, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, d.l. n.384/92, sotto i profili prospettati dai giudici remittenti, hanno chiarito che la norma, da un lato, tiene fermo il principio di irretroattività della legge, nel senso che "il termine di decadenza non può prendere regola se non dalla legge in vigore nel momento in cui comincia a decorrere", dall'altro opera, quanto ai rapporti pendenti, solamente per i casi in cui, anteriormente alla data del 19 settembre 1992, sia stato attivato un procedimento amministrativo contenzioso (che, è da sottolineare, dopo la legge n.88 del 4 1989, è prescritto anche per le controversie in materia di indennità di maternità), con la proposizione del ricorso ai competenti organi dell'Istituto. Come ha chiarito nella sentenza n.20/94 la Corte costituzionale, per queste fattispecie, ove il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale costituito da una delle due date alternativamente specificate nell'art.4, comma 1, del citato decreto (quella di comunicazione della decisione definitiva del ricorso ovvero di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della medesima ) - si sia verificato nella vigenza della nuova disciplina, devono considerarsi applicabili i nuovi più ristretti termini ( rispettivamente di tre anni e di un anno) dalla stessa introdotti. Specularmente, il nuovo regime decadenziale non si applica nel caso opposto, in cui, per l' avvenuta definitiva conclusione del procedimento contenzioso alla data di entrata in vigore del decreto del 1992, si siano già verificati i presupposti di decorrenza del termine previsto dalla normativa precedente per la proposizione della domanda giudiziale. Altra ipotesi considerata dalle ricordate pronunce del giudice delle leggi, in particolare dalla sentenza n.128 del 1996, è quella in cui sia mancato il ricorso amministrativo e nella quale, pertanto, secondo il precetto dell'art.4, comma 1, del d.l. n.384/92, la data di decorrenza del termine per la proposizione dell'azione giudiziaria deve farsi coincidere con la data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Siffatta ipotesi è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale, come pure dalla giurisprudenza di questo giudice di legittimità (vedi Cass. 21 gennaio 1999 n. 536, 14 giugno 1999 n.5913, 26 maggio 2000 n. 6919) una fattispecie estintiva nuova e diversa da quella prevista dal testo originario dell'art.47 del d.p.r. n.639/70 (in quanto la norma considerava soltanto il procedimento amministrativo contenzioso), con la conseguente necessità che tutti i suoi elementi, a cominciare dalla richiesta amministrativa della prestazione, siano venuti in essere dopo l'entrata in vigore del provvedimento normativo che, per la prima volta, la stabilisce. Ne deriva che, presentata una domanda di indennità di maternità prima del 19 settembre 1992 ma non anche il ricorso amministrativo, il regime da applicare resta quello precedente l'entrata in vigore del d.l. n.384/92, costituito, come già detto, dalla soggezione del diritto alla sola prescrizione estintiva. Alla stregua di tali principi, poiché è pacifico che l'assicurata aveva proposto ricorso al Comitato provinciale dell'INPS e che il procedimento amministrativo si era già esaurito alla data del 19 settembre 1992, la controversia era da ritenere sottratta al nuovo regime. Ha errato, quindi, il giudice di merito a ritenere verificata la decadenza, dal momento che, così giudicando, ha finito per attribuire all'art.4 d.l. n.384/92 un'efficacia retroattiva non argomentabile, in linea di corretta interpretazione, dalla norma suddetta. Tra l'altro l'art. 252 disp att. cod.civ., ritenuto operante dal Tribunale, per il fatto stesso di regolamentare i casi in cui una legge successiva subordini l'acquisto di un diritto a un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, non è invocabile con riferimento alla indennità di maternità, il diritto alla quale, come più sopra osservato, non era soggetto, nel sistema normativo vigente prima del decreto del 1992, a termini di decadenza. Si impone dunque la cassazione della impugnata sentenza e il rinvio della causa ad altro giudice per l'accertamento della sussistenza dei requisiti del diritto affermato dalla ricorrente. Il giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Lecce, provvederà al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
I D A , 0 S La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento 1 O S 3 A 3 L . L T T 5 , O R . B A A delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Lecce. ' S I N E L D P 3 S E A 7 I D T - N Così deciso in Roma il 23 gennaio 2001 S I 8 - G S O 1 P O N 1 E M A S I D Il Presidente E Il Cons.estensore I A E G M. lim. Muhmm A fal l . , D G O O E E R T T L T T N Phill I S I E R A I G S L E E D IL CANCELLIERE L ــقــ R CancelleriaDepositato in PR. 2001 E O D Pellie ✓ M CAoggi, E R P U IL CANCELLIERE