Sentenza 19 gennaio 2004
Massime • 1
In materia di prove, il concetto di diverso procedimento nel quale, ai sensi dell'art. 270, primo comma, cod. proc. pen., è vietata la utilizzazione dei risultati di intercettazioni o comunicazioni non si estende fino ad escludere la possibilità di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti concernenti indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. Inoltre, la diversità del procedimento di cui si parla deve assumere rilievo di carattere sostanziale e non può essere ricollegata a dati meramente formali, quale la materiale distinzione degli incartamenti relativi a due procedimenti o il loro diverso numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato.
Commentari • 2
- 1. Utilizzazione in altri procedimenti dei risultati delle intercettazioni. Art. 270 c. 1 c.p.p.: questioni interpretative e prospettive di riformaMarco Cultrona · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Cenni introduttivi – 2. Dall'abrogato art. 226-quater c. 6 c.p.p. all'attuale art. 270 c.p.p. – 3. Ratio del divieto previsto dall'art. 270 c. 1 c.p. – 4. L'interpretazione della locuzione “procedimenti diversi” – 5. Considerazioni conclusive 1. Cenni introduttivi La disciplina sull'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti penali di cui all'art. 270 c.p.p. – modificato dal d.l. n. 161/2019, convertito in L. n. 7/2020 – è frutto di scelte legislative volte a bilanciare diversi interessi: da un lato, l'accertamento e la repressione dei reati; dall'altro, la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione, la cui inviolabilità è sancita …
Leggi di più… - 2. Sì all’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in un diverso procedimento penale se generato dal medesimo filone d’indagineGulotta Licia · https://www.diritto.it/ · 30 dicembre 2010
Con ordinanza di data 05.11.2010 il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, decidendo sulle eccezioni, sollevate dai difensori degli imputati, relative alla nullità/inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche confluite da un diverso procedimento penale, ha stabilito che le stesse sono pienamente utilizzabili se derivano dal medesimo filone d'indagine del procedimento nel quale sono state ritualmente disposte. Il fatto Nell'ambito di un procedimento penale per vari reati concernenti la costituzione di un'organizzazione finalizzata a far ottenere l'appalto per la realizzazione di un'opera pubblica ad un determinato concorrente, così turbando la regolarità della relativa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 9579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9579 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE CHIARA Francesco - Presidente - del 19/01/2004
Dott. BESSON Michele - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 62
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI IO - Consigliere - N. 6207/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
TO IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria Sezione per i Minorenni - in data 18 ottobre 2001;
visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Podo, udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Anna Maria De Sandro, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RILEVATO
Con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria Sezione per i Minorenni in data 18 ottobre 2001, confermativa, per quanto ora interessa, della sentenza resa dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria il 6 giugno 2000, TO IO è stato ritenuto colpevole del reato previsto dall'art. 416, secondo e quinto comma c.p., per essersi associato con maggiorenni in numero superiore a dieci, allo scopo di commettere un numero indeterminato di furti, aventi ad oggetto autovetture ed automezzi pesanti, in tutto il territorio nazionale, nonché connessi reati di ricettazione e falso materiale in atti pubblici, dall'8 ottobre 1991 al 25 aprile 1992. L'imputato - condannato alla pena di un anno di reclusione, previa dichiarazione di equivalenza tra la diminuente di cui all'art. 98 c.p. e le circostanze aggravanti - ha proposto ricorso, per eccepire:
1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, disposte in altro procedimento per sequestro di persona e ritenute prova della partecipazione del ricorrente al reato associativo, in violazione degli artt. 270 comma 1 e 380, commi 1 e 2, lett. m) c.p.p., considerato che per il delitto di cui all'art. 416 c.p., finalizzato alla commissione di furti, non è previsto arresto obbligatorio in flagranza;
2) l'erronea applicazione degli artt. 98 e 416 c.p., per insussistenza degli estremi aggettivi e soggettivi dell'accordo criminoso, tenuto conto della minore età dell'imputato e del coinvolgimento nei fatti di suo padre;
3) la violazione degli artt. 59, 118, 416, terzo comma c.p., per omessa motivazione sul concorso della circostanza aggravante citata e sulla consapevolezza, nel minore, del numero superiore a dieci degli associati.
RITENUTO
Dalla motivazione delle sentenze, del Tribunale e della Corte di Appello, dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e dalla perizia fonica in atti, è dato dedurre che le captazioni hanno ricevuto impulso processuale dalla prima, disposta nel procedimento per il sequestro della persona di LO UN, ma sono poi proseguite sulle medesime utenze e su altre nel processo promosso in ordine al reato associativo, nei confronti dei numerosi soggetti maggiorenni, da cui è scaturito quello attuale, che non può qualificarsi diverso, data l'unitarietà del fatto (cfr. Cass. 16.5.1997, Riv. 210044; Cass. 14.8.1998, Riv. 213587). Nel ricorso, non risultano indicazioni specifiche tali da consentire di controllare se le intercettazioni, da cui è stato in particolare tratto l'inserimento dell'imputato nel sodalizio illecito, siano comprese tra quelle autorizzate nel corso delle indagini sul sequestro di persona, o tra quelle disposte nell'ambito degli accertamenti preliminari relativi al reato di cui all'art. 416 c.p., così che il motivo deve essere qualificato generico. Le ulteriori censure, presentate sotto il profilo della violazione di leggi, si risolvono in prospettazioni alternative, rispetto alla logica interpretazione cui sono pervenuti i giudici di merito, anche sulla base delle ammissioni parziali dell'imputato, in ordine al pieno e consapevole coinvolgimento del minore - sia pure attratto nell'orbita dell'attività paterna e di altri congiunti - nell'attuazione del programma associativo, posto che egli si è dimostrato a conoscenza di basi logistiche in cui sono stati rinvenuti veicoli sottratti a terzi, le ha frequentati, ha partecipato alle contrattazioni per l'acquisto e la rivendita dei veicoli stessi ed e risultato in contatto con le plurime persone, in numero superiore a dieci, con lui coindagate e poi condannate. Le motivazioni, reciprocamente integratrici, delle sentenze di primo e di secondo grado, risultano immuni da vizi, sia sotto il profilo della completezza, sia sotto il profilo della logicità intrinseca, così che si sottraggono al controllo di legittimità. L'impugnazione è pertanto inammissibile.
La minore età del ricorrente rende inapplicabile il disposto dell'art. 616 c.p.p. (art. 29 del Decreto legislativo n. 272/1998).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2004