Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 9579
CASS
Sentenza 19 gennaio 2004

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In materia di prove, il concetto di diverso procedimento nel quale, ai sensi dell'art. 270, primo comma, cod. proc. pen., è vietata la utilizzazione dei risultati di intercettazioni o comunicazioni non si estende fino ad escludere la possibilità di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti concernenti indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. Inoltre, la diversità del procedimento di cui si parla deve assumere rilievo di carattere sostanziale e non può essere ricollegata a dati meramente formali, quale la materiale distinzione degli incartamenti relativi a due procedimenti o il loro diverso numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Commentari2

  • 1Utilizzazione in altri procedimenti dei risultati delle intercettazioni. Art. 270 c. 1 c.p.p.: questioni interpretative e prospettive di riforma
    Marco Cultrona · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: 1. Cenni introduttivi – 2. Dall'abrogato art. 226-quater c. 6 c.p.p. all'attuale art. 270 c.p.p. – 3. Ratio del divieto previsto dall'art. 270 c. 1 c.p. – 4. L'interpretazione della locuzione “procedimenti diversi” – 5. Considerazioni conclusive 1. Cenni introduttivi La disciplina sull'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti penali di cui all'art. 270 c.p.p. – modificato dal d.l. n. 161/2019, convertito in L. n. 7/2020 – è frutto di scelte legislative volte a bilanciare diversi interessi: da un lato, l'accertamento e la repressione dei reati; dall'altro, la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione, la cui inviolabilità è sancita …

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  • 2Sì all’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in un diverso procedimento penale se generato dal medesimo filone d’indagine
    Gulotta Licia · https://www.diritto.it/ · 30 dicembre 2010

    Con ordinanza di data 05.11.2010 il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, decidendo sulle eccezioni, sollevate dai difensori degli imputati, relative alla nullità/inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche confluite da un diverso procedimento penale, ha stabilito che le stesse sono pienamente utilizzabili se derivano dal medesimo filone d'indagine del procedimento nel quale sono state ritualmente disposte. Il fatto Nell'ambito di un procedimento penale per vari reati concernenti la costituzione di un'organizzazione finalizzata a far ottenere l'appalto per la realizzazione di un'opera pubblica ad un determinato concorrente, così turbando la regolarità della relativa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 9579
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9579
Data del deposito : 19 gennaio 2004

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