Sentenza 17 novembre 1999
Massime • 2
In tema di intercettazioni telefoniche eseguite in altri procedimenti, la nozione di "diverso procedimento", nel quale, a norma dell'articolo 270, primo comma, cod. proc. pen., è vietata l'utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, non può equivalere a quella di "diverso reato" ed in essa non rientrano, pertanto, le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato con riferimento al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. Ed invero, l'inutilizzabilità dei risultati illegittimamente acquisiti non consente nessuna differenza nel regime sanzionatorio in relazione alla utilizzazione delle intercettazioni nello stesso procedimento nel quale sono state disposte, ovvero in altro procedimento: in entrambi i casi il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni deve intendersi sussistente soltanto quando esse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge e qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3 cod. proc. pen., come testualmente recita l'articolo 271, primo comma, cod. proc. pen. e non anche nel caso in cui non siano state osservate le disposizioni di cui all'articolo 268, commi 6, 7 e 8 dello stesso codice.
In tema di intercettazioni telefoniche, il termine di durata delle operazioni di intercettazione decorre dalla data di inizio delle operazioni stesse e non già da quella del provvedimento autorizzativo, in quanto le norme che disciplinano la durata delle intercettazioni fanno riferimento alle operazioni relative.
Commentario • 1
- 1. Perenne problema delle intercettazioni utilizzabiliAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 11 marzo 2021
Le questioni di Diritto rimesse a Cass., SS.UU., 28 novembre 2019, n. 51. Il nodo ermeneutico problematico di Cass., SS.UU. 28 novembre 2019, n. 51 è “ se il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le intercettazioni siano state disposte, di cui all' Art. 270 Cpp, riguardi anche i reati non oggetto dell' intercettazione ab origine disposta e che, privi di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con quelli invece già oggetto di essa, siano emersi dalle stesse operazioni di intercettazione “. Volume consigliato L' orientamento sostanzialistico nella Giurisprudenza di legittimità. L' orientamento sostanzialistico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/1999, n. 14595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14595 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACRÌ NI Presidente del 17/11/1999
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N.1000
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N.22868/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso C. ASS. APP. di Catanzaro
nei confronti di:
TO RI N. IL 03/03/1966
2) GA OS n. il 29.10.1941
3) NI NI n. il 3.12.1959
4) RC OSRIO n. il 27.07.1960
avverso sentenza del 16.12.1998 C. ASS. APP. di CATANZARO
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. TO Franco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'assoluzione di AN IO e il rigetto degli altri ricorsi.
Uditi i difensori Avv. NC Gambardella, US IA, Pietro Pittari, Nico D'Arcola, VA Aricò e Maio Saporito, i quali hanno concluso per l'annullamento della sentenza nei confronti degli imputati AL, AS e CI e per il rigetto del ricorso del P.G.
Fatto e diritto
CI IA, AL OS, AN IO, AL NO, RA MA, AN SI, MB TO, CI OSrio e AS VA venivano rinviati a giudizio per rispondere di omicidio volontario in persona di EL AR, lesioni personali in danno di DI NC (commessi in Petilia Policastro il 13 aprile 1990), omicidio volontario e tentato omicidio, rispettivamente, nelle persone di EL LO IO e AL AR (commessi in Petilia Policastro il 31 agosto 1990), nonché dei connessi reati concernenti le armi.
La Corte di Assise di Catanzaro con sentenza del 14 maggio 1992 assolveva tutti gli imputati dai reati loro ascritti per non avere commesso il fatto.
Sulla impugnazione proposta dal P.M., la Corte di Assise di Appello di Catanzaro con sentenza del 16 dicembre 1998 dichiarava AL OS, CI OSrio e AS VA colpevoli dell'omicidio in danno di EL LO IO, del tentato omicidio in danno di AL AR, di detenzione e porto illegale di armi condannava ciascuno alla pena di anni ventidue, mesi sei di reclusione e lire duecentomila di multa;
dichiarava estinti per morte degli imputati i reati ascritti al RA, a AN SI e al MB e prescritta la contravvenzione di cui all'art. 703 c.p. contestata agli altri imputati;
emetteva le statuizioni accessorie previste dalla legge e confermava nel resto la sentenza appellata. Il Giudice di appello, revocando le ordinanze emesse dalla Corte di primo grado:
dichiarava utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche sulle utenze intestate a NA IA, TI IO, CO CA e AL NO, nonché delle intercettazioni effettuate nell'ambito del procedimento per l'omicidio di UB AR e nell'ambito del procedimento per l'omicidio di EL AR, sul rilievo che la proroga era stata autorizzata con adeguata motivazione, anche se "per relationem" e che, inoltre, la tardività del deposito delle registrazioni e delle trascrizioni non comportava la loro inutilizzabilità, mentre la denunciata incongruità del termine a difesa per l'esame delle stesse determinava, comunque, una nullità relativa, che era stata sanata;
dichiarava ammissibili le testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano partecipato alle attività di indagine;
disponeva l'acquisizione di atti di indagine relativi ad altri procedimenti e il verbale di individuazione fotografica eseguita da AL AR.
Nel merito, la Corte territoriale osservava che i delitti si inserivano nel contesto di una faida tra le famiglie EL e AL, che fin dal 1975 aveva determinato una serie di omicidi e di episodi di violenza, culminati nei fatti oggetto di questo procedimento.
Da ultimo, nell'anno 1990 erano stati uccisi, oltre a UB AR, legato alla famiglia AL, EL AR, EL US e EL LO IO, già assolti in appello, dopo la condanna in primo grado, per l'omicidio di AL IO, che a sua volta era stato accusato dell'omicidio di EL TO. Secondo la ricostruzione operata dalla Corte mediante l'analisi delle conversazioni telefoniche intercettate - ed, in particolare, di quelle intercorse tra AL OS e il figlio AN IO - la prima, venuta a conoscenza di una riunione svoltasi tra i componenti della famiglia EL, nel corso della quale si era deciso di vendicare l'uccisione di EL AR, aveva simulato di avere ricevuto una telefonata minacciosa da parte di EL LO IO ed aveva incaricato il figlio AN IO di riferirne il contenuto a RA MA, AN SI, MB TO e AL NO, allo scopo di incitarli alla eliminazione del predetto EL.
All'esecuzione del delitto avevano partecipato persone legate alla famiglia AL, cioè MB TO, detto il TO u LI, CI OSrio, detto IL SU e AS VA detto CC i pipi".
Costoro erano stati indicati come materiali esecutori del crimine dalla parte offesa AL AR, che si trovava sull'autovettura guidata dal marito EL LO IO e, seppure ferita, era sopravvisuta al tragico agguato. Le imprecisioni nelle quali la donna era incorsa trovavano spiegazione nel violento trauma subito e nelle modalità fulminee dell'azione criminosa. Rilevavano a carico degli imputati, inoltre, il fallimento dell'alibi da ciascuno proposto e l'esito positivo degli esami "stubs" praticati sul AS, anche se quest'ultimo non era stato indicato dalla AL come colui che aveva esploso i colpi di arma da fuoco.
Per quanto qui interessa, la Corte non ravvisava sufficienti elementi di prova nei confronti di AN IO, che si era limitato a rendersi portavoce della volontà della madre, comunicandola al fratello SI e all'intero gruppo di fuoco, senza compiere, tuttavia, alcun atto di partecipazione attiva all'operazione delittuosa.
La sentenza è stata impugnata dal Procuratore Generale presso la Corte di merito in relazione all'assoluzione di AN IO e dai difensori degli imputati AL OS, CI OSrio e AS VA.
Il requirente deduce manifesta illogicità della motivazione, essendo la pronuncia assolutoria in contrasto con la funzione attiva svolta dal AN nel programmare con la madre l'uccisione del EL, nel farsi portatore dell'istigazione presso gli altri componenti la famiglia, nel seguire i movimenti della vittima designata, nel ricevere conferma dell'esito dell'agguato. In difesa della AL si deduce inosservanza di norme processuali, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in primo luogo, per avere il perito, incaricato dalla Corte di secondo grado, operato ritrascrizione delle conversazioni già sommariamente trascritte, in assenza delle bobine contenenti le registrazioni, che erano andate disperse, mentre era stata rigettata, senza adeguata motivazione, la richiesta dell'imputata di procedere a perizia fonica.
È illegittima, altresi, l'ordinanza con la quale erano state dichiarate utilizzabili le intercettazioni telefoniche, autorizzate con provvedimenti di proroga motivati "per relationem" dopo un certo lasso di tempo dal termine di scadenza del primo decreto autorizzativo.
Si lamenta, inoltre, che la statuizione di condanna si fonda su un unico indizio, costituito da due conversazioni telefoniche intercorse tra l'imputata e il figlio IO, insufficiente a dimostrare la idoneità ed univocità della pretesa istigazione: la Corte, infatti, non aveva considerato che telefonate minacciose erano effettivamente pervenute alla AL e, d'altra parte, aveva dato atto che tra costei e uno dei presunti esecutori del delitto, cioè RA MA, esistevano "pessimi rapporti".
Si eccepisce, infine, che senza alcuna motivazione erano state disattese le richieste difensive relative alla prevalenza delle attenuanti generiche e alla ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art.114 c.p.. In difesa del CI e del AS si denuncia, con motivi di uguale contenuto:
1) violazione degli artt. 267 e 271 c.p.p., per essere state ritenute dalla Corte utilizzabili le intercettazioni telefoniche, per le quali non era stata adeguatamente motivata la proroga delle operazioni.
2) Violazione degli artt. 268, 270 e 178 lett. c) c.p.p., in relazione alla dichiarata utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche eseguite nell'ambito dei procedimenti relativi agli omicidi di EL AR e UB AR. Con riferimento a quest'ultimo procedimento, manca una autonoma valutazione in punto di sussistenza del requisito della indispensabilità probatoria, mentre per entrambi non si era provveduto al tempestivo deposito delle intercettazioni telefoniche, ai sensi dell'art. 270 secondo comma c.p.p., che doveva essere effettuato nel termine ultimo coincidente con la richiesta di rinvio a giudizio.
3) Violazione degli artt. 268 quarto comma e 178 primo comma lett. c) c.p.p., per la incongruità del termine - di soli dieci giorni - concesso ai difensori per esaminare gli atti e ascoltare le conversazioni intercettate.
4) Violazione degli artt. 268, 495 secondo comma, 526 e 603 c.p.p.. Il perito, incaricato dalla Corte di secondo grado della nuova trascrizione delle conversazioni che non erano state trascritte originariamente, nonché del riordino delle altre trascrizioni, nella impossibilità di reperire i nastri originali, andati dispersi, si era limitato a riscrivere le telefonate già trascritte, sicché la Corte aveva utilizzato una prova, disposta ai sensi dell'art.603 c.p.p., formata secondo modalità diverse da quelle che essa stessa aveva stabilito.
5) Violazione degli artt. 192, 500 e 526 c.p.p., per la inconducenza delle prove valutate a carico degli imputati. Le conversazioni telefoniche, infatti, dimostrano una causale generica ed equivoca, alla quale erano, comunque, estranei sia il AS che il CI: quest'ultimo, anzi, era stato definito "persona legata saldamente alla vita delinquenziale dei EL", dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro del 10 giugno 1992 (relativa all'omicidio di AL IO) divenuta irrevocabile ed acquisita ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.. Il verbale delle dichiarazioni di AL AR, vigendo il regime originario dell'art. 500 co.3 c.p.p., non era stato acquisito al fascicolo per il dibattimento;
ne' l'acquisizione era stata poi disposta con autonomo provvedimento, ovvero nei modi previsti dall'art. 500 co.4 c.p.p., nel testo riformato dall'art. 7 del D.L. n.306/92, convertito nella L. n.356/92.
Tali dichiarazioni, comunque, non sono sorrette da altri elementi che ne confermino l'attendibilità, in quanto incoerenti ed in contrasto con i dati di generica riguardo alla direzione dei colpi e al numero degli sparatori.
In modo erroneo è stato valutato anche l'alibi offerto dagli imputati.
6) Violazione degli artt. 118 e 577 c.p., non essendo automaticamente estensibile al compartecipe l'aggravante della premeditazione, che attiene all'intensità del dolo. 7) Violazione degli artt. 69, 81 e 133 c.p., non essendo stato motivato il giudizio di comparazione tra le circostanze, ne' il criterio di determinazione della pena per il reato continuato, ne' l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione della contravvenzione di cui al capo c) dell'imputazione. I ricorsi proposti dagli imputati sono infondati.
Quanto alle eccezioni in rito, comuni ai motivi di impugnazione, deve rilevarsi preliminarmente che la inutilizzabilità è stata introdotta dal vigente codice di procedura come sanzione generale a garanzia dei diritti fondamentali del cittadino, non compiutamente tutelati dal regime delle nullità, che consentivano il recupero, attraverso il meccanismo delle decadenze e delle sanatorie, di prove acquisite in violazione di quei diritti.
L'area di applicazione di tale sanzione non si estende, tuttavia, a qualsiasi inosservanza delle formalità prescritte dalla legge per l'acquisizione delle prove, ma coesiste all'interno del sistema processualpenalistico con le nullità, tuttora previste, che attengono all'inosservanza di talune formalità nell'assunzione della prova, mentre la inutilizzabilità attinge le prove vietate per la loro intrinseca illegittimità, derivante da espressi divieti posti dalle norme processuali o dall'oggettivo contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Solo in tali limiti, ontologicamente connessi alla natura e alle finalità dell'istituto e, per il principio di tassatività, non suscettibili di espansione, opera la sanzione della inutilizzabilità.
Tanto premesso, si osserva che la doglianza relativa all'assenza di valida autorizzazione per le intercettazioni telefoniche, nella parte concernente le operazioni compiute nello spazio di tempo intercorso tra la scadenza dei decreti autorizzativi e la decorrenza dei provvedimenti di proroga, è inaccoglibile per la sua genericità, non essendo indicate le conversazioni asseritamente captate in tali intervalli cronologici, ne' la durata di questi ultimi, a concreta confutazione dell'affermazione della sentenza gravata, secondo la quale le operazioni di intercettazione si sono, pressoché tutte, susseguite in regime di valida autorizzazione, con riguardo anche al principio che il termine di durata delle intercettazioni stesse decorre dalla data di inizio delle operazioni e non già da quella del provvedimento autorizzativo, perché le norme che disciplinano la durata delle intercettazioni fanno tutte riferimento alle operazioni relative (Cass. Sez. II 21-5-1993 n. 1868;
Cass. Sez. I 2-6-1994 n. 2134). L'eccezione è, poi, carente nella sua premessa in fatto relativamente al contenuto dei provvedimenti di proroga delle autorizzazioni. Questo, infatti, non risultano motivati "per relationem", bensì sul rilievo, testualmente espresso, che "permangono i presupposti e i motivi già posti a base del provvedimento di autorizzazione, confermati dalle captazioni delle conversazioni già eseguite".
Orbene, per motivazione "per relationem" non può intendersi che la mancanza assoluta di autonome argomentazioni, sostituite dall'esclusivo rinvio al contenuto di un altro provvedimento: il che non avviene allorquando, per giustificare un decreto di proroga delle intercettazioni telefoniche, che ha intrinsecamente carattere di limitata specificità, in quanto reso al di fuori di una contrapposizione dialettica di posizioni contrastanti ed ancorato alla plausibilità delle ragioni esposte dalla sola parte richiedente, si dia atto della persistente attualità delle condizioni di legittimità del provvedimento originario e della constatata utilità investigativa delle operazioni fino a quel momento effettuate.
In ordine alla utilizzazione in questo procedimento dei risultati delle intercettazioni telefoniche eseguite in altri procedimenti, deve osservarsi che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità ("ex plurimis", Cass. Sez. VI 7 gennaio 1997, Pacini Battaglia) che la nozione di "diverso procedimento", nel quale, ai sensi dell'art. 270 comma primo c.p.p., è vietata l'utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, non può equivalere a quella di "diverso reato" ed in essa non rientrano, pertanto, le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato con riferimento al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto.
È incontestabile che un siffatto nesso esiste tra questo procedimento e quello relativo all'omicidio del UB, mentre non si pone nemmeno un rapporto di alterità in relazione al procedimento per l'omicidio di EL AR, derivato dallo stesso filone di indagini, riguardanti le medesime persone e fatti intimamente connessi e, infine, confluito nell'unico processo in esame. Il problema, nei limiti residuali che qui rilevano, trova positiva soluzione nel disposto dell'art. 270 secondo comma c.p.p., che non prevede sanzione di inutilizzabilità per inosservanza delle regole concernenti tempi e modi del deposito delle registrazioni. Posto che la garanzia di diritti fondamentali, quali quello alla riservatezza delle comunicazioni, presiede a tutta la materia delle intercettazioni, tutelata dalla inutilizzabilità dei risultati illegittimamente acquisiti, nessuna differenza nel regime sanzionatorio può porsi in relazione alla utilizzazione delle intercettazioni nello stesso procedimento nel quale sono state disposte, ovvero in altro procedimento: in entrambi i casi il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni deve intendersi sussistente soltanto quando esse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge e qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 commi 1 e 3 c.p.p., come testualmente recita l'art. 271 primo comma c.p.p. e non anche nel caso in cui non siano state osservate le disposizioni di cui all'art. 268 commi 6, 7 e 8 dello stesso codice.
Va disattesa anche la doglianza afferente alla congruità del termine assegnato alle parti per l'esame degli atti e l'ascolto delle conversazioni intercettate, poiché investe un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in questa sede e, comunque, non assistito da specifica sanzione di nullità. È infondata pure l'eccezione di nullità della perizia ordinata nel dibattimento di appello.
L'accertamento disposto dalla Corte territoriale riguardava, infatti, il riordino delle trascrizioni già eseguite e la trascrizione di conversazioni (riportate nell'elenco predisposto dal g.i.p.), che non era stata effettuata in precedenza verosimilmente per errore.
Esisteva già in atti, dunque, una perizia di trascrizione disposta dal g.i.p. e il perito della Corte di Appello ha proceduto alla ritrascrizione, in modi più chiaramente intellegibili, di questa, dando in tali limiti esecuzione all'incarico affidatogli, rimasto parzialmente inadempiuto per la impossibilità di effettuare la trascrizione di altre bobine, andate disperse.
La perizia, quindi, si è svolta sulle trascrizioni che erano state già ritualmente acquisite, mentre le altre registrazioni, non trascritte per la verificata indisponibilità delle bobine, sono rimaste estranee all'ambito processuale, non essendo state in alcun modo utilizzate a fini probatori e non essendo neppure noto il loro contenuto. Ne consegue che nessuna violazione del rito o lesione dei diritti di difesa è configurabile, poiché l'uso processuale del mezzo istruttorio disposto coincide con l'accertamento, che, seppure incompleto per causa di forza maggiore, è stato espetato, tuttavia, correttamente, nel rispetto delle garanzie del contraddittorio. È, poi, evidente che l'adeguatezza di tale accertamento, effettivamente espletato, alle esigenze istruttorie connesse al giudizio involge un apprezzamento di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità.
Quanto alla utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da AL AR, rileva la Corte che il principio "tempus regit actum", evocato dalla difesa, va correlato alla struttura complessa di quello che dottrina e giurisprudenza (Cass. Sez. Un. 25-2-1998, Gerina) definiscono "procedimento probatorio, distinguendo le fasi in cui si articola la prova (ammissione, assunzione e valutazione), analiticamente individuate, anche se tra loro connesse ed unitariamente proiettate al fine di incidere sul giudizio.
La riconosciuta natura della prova come fattispecie a formazione successiva, teleologicamente predisposta alla determinazione del giudizio, comporta che, finché non si è formato il giudicato, il procedimento probatorio è in atto e non può considerarsi esaurito. Il problema qui posto va, dunque, esaminato con specifico riferimento ai singoli momenti dell'"Iter" formativo della prova della cui utilizzazione si discute.
L'esame testimoniale della AL venne assunto in data anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale 3-6-1992 n. 255 e all'entrata in vigore dell'art. 7 quarto comma del D.L. 8 giugno 1992 n.306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992 n.356, che sostituiva l'art.500 c.p.p.. Quest'ultima norma, nel testo allora vigente, consentiva l'uso in dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, al limitato fine di stabilire la credibilità della persona esaminata, restando esclusa ogni utilizzazione come prova dei fatti in esse affermati.
Tale divieto venne rimosso in conseguenza delle modifiche apportate con la predetta legge 7 agosto 1992 n.359, che prevedeva (comma quarto dell'art. 500 c.p.p. novellato) il recupero a fine probatorio dei verbali usati per le contestazioni in caso di difformità rispetto al contenuto della dichiarazione. La modifica legislativa, intervenuta prima del giudizio di secondo grado nel procedimento in esame, ha inciso sul regime di utilizzabilità della prova, già assunta ma non ancora definitivamente valutata, dovendo trovare in questa fase applicazione il nuovo testo della norma, operante sul procedimento probatorio in atto, secondo il principio il "tempus regit actum".
L'interpretazione è coerente con l'enunciazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in virtù delle modifiche legislative anzidette, "le dichiarazioni usate per le contestazioni sono comunque acquisibili al fascicolo per il dibattimento di appello e utilizzabili ai fini probatori, anche se acquisite illegittimamente dal giudice di primo grado in base alle norme allora vigenti" (Cass. Sez. I 4-2-1994 n. 1357); ciò in quanto, a seguito di tali modifiche, "i limiti previsti dagli artt. 511 e segg. c.p.p., relativamente alle letture consentite, risultano necessariamente ristretti, dovendosi ritenere che sia consentita in appello la lettura anche di quegli atti che, solo a causa di un divieto legislativo non più in vigore, non sono stati acquisiti dal giudice di primo grado" (Cass. Sez. I 17-9-1993 n. 8542). Le suindicate dichiarazioni non assumono autonoma valenza probatoria per effetto dell'ingresso nell'area degli atti processualmente utilizzabili, ma nella specie il Giudice di appello ha individuato una serie di elementi (causale, intercettazioni telefoniche, esito degli "stubs" praticati sull'imputato AS) omogenei all'assunto della dichiarante ed idonei a ribadirne l'attendibilità.
Il verbale di individuazione fotografica faceva parte integrante di tali dichiarazioni, rese in sede di indagini preliminari dalla AL e, come queste, era legittimamente acquisibile. Tuttavia, la valenza concreta di tale atto - che, in generale, è liberamente apprezzabile, in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova - è talmente marginale da risultare insignificante, in quanto consecutivo alla indicazione nominativa (o mediante nomignolo) degli accusati, i quali erano conosciuti dalla dichiarante.
Quanto al contenuto delle affermazioni accusatorie di costei, la Corte territoriale ha dato conto del giudizio di attendibilità espresso, spiegando le ragioni della non perfetta sovrapponibilità delle dichiarazioni rese il 21 e 22 agosto e il 3 settembre 1990, con considerazioni del tutto plausibili circa le condizioni di grave minorazione psico - fisica in cui erano state fatte le prime dichiarazioni ed evidenziando che, comunque, quelle rese fin dal giorno successivo sono precise e concordanti, fermo restando che già nell'immediatezza la donna aveva indicato nel CI e nel AS due degli attentatori, aggiungendo il giorno dopo la menzione di "TO u lupu" (MB).
Ugualmente, è ragionevole l'attribuzione dell'incertezza sul tipo di vettura usata dai predetti (Lancia "Thema" o "Prisma") a scarsa conoscenza delle caratteristiche dei veicoli, che non presentano, peraltro, differenze vistose.
La sentenza gravata, adottando un parametro di giudizio di indubbia correttezza, riconosce valore essenziale alla identificazione da parte della AL degli autori materiali del crimine.
Muovendo da tale premessa, sicuramente condivisibile, deve rilevarsi che le dichiarazioni di cui si discute non sono in contrasto con i dati della generica, ma sono rispetto a questi incomplete, afferendo ad una sola parte, quella percepita dalla dichiarante, dell'azione omicidiaria.
La sequenza ebbe modalità drammaticamente repentine e imprevedibili e la circostanza che la AL, in un simile frangente, abbia visto un solo individuo sparare dal lato sinistro rispetto alla sua posizione, non contraddice, ne' esclude l'evenienza che contemporaneamente un'altra persona abbia sparato dal lato opposto senza che la sua presenza sia stata percepita dalla donna. La Corte di merito ha pure dato adeguata spiegazione circa la valutazione negativa dell'alibi offerto dagli imputati. Sul punto, i rilievi critici proposti con i motivi di ricorso dal CI sono fondamentalmente ininfluenti, non incidendo sulla constatata compatibilità cronologica della presenza dell'imputato nel bar "Aurora" con quella nel luogo del delitto. Invece, la doglianza svolta dal AS, testualmente identica a quella del coimputato, non può neppure essere presa in considerazione, perché avulsa dal contenuto della sentenza impugnata, che ha esaminato tutt'altra circostanza di fatto (diversa in relazione agli elementi di tempo, di luogo e di persone), che era stata prospettata dal prevenuto.
Parimenti, nessuna spiegazione il AS risulta avere mai dato circa l'esito positivo degli esami "stubs" praticati sulla sua persona.
Mentre, dunque, è assistita da congrua motivazione l'affermazione di responsabilità del CI e del AS, l'aggravante della premeditazione nei confronti di costoro è stata ravvisata dalla Corte territoriale non già sul presupposto di una sorta di osmosi psicologica tra istigatrice ed esecutori materiali del delitto, bensì con concreto riferimento al considerevole intervallo temporale tra l'ideazione e la realizzazione dell'azione criminosa, posta in essere con accurata preparazione dell'agguato. Non è censurabile sotto il profilo della legittimità il giudizio di equivalenza tra le aggravanti espresso nella sentenza impugnata che tiene conto delle modalità obiettivamente. gravi del fatto e, d'altra parte, dei condizionamenti ambientali, sociali e familiari alla base della condotta criminosa - trattandosi di valutazione di merito, logicamente pertinente e conforme al criterio di ragionevolezza.
La doglianza relativa al trattamento sanzionatorio è radicalmente destituita di fondamento, atteso che il Giudice di appello ha specificamente indicato gli elementi di quantificazione della pena (pena base per l'omicidio ed aumento a titolo di continuazione per i connessi reati sulle armi), mentre la contravvenzione di cui all'art. 703 c.p., dichiarata estinta per prescrizione, non è stata compresa nel computo.
Puntuale, rigorosa e argomentata è la ricostruzione che la Corte di secondo grado ha fatto della genesi della vicenda criminale, del decisivo intervento (minuziosamente enucleato dalle conversazioni telefoniche intercettate) di AL OS nello sviluppo del sanguinoso conflitto tra le famiglie EL e AL, del ruolo essenziale di ideazione e promozione del delitto avuto dalla stessa imputata, del collegamento tra costei e gli esecutori materiali. In tale contesto ricostruttivo assume rilievo imprescindibile la presenza di AN IO, che costituisce segmento non eliminabile della sequenza criminosa, quale tramite tra il momento dell'istigazione e quelli dell'organizzazione e dell'esecuzione del delitto.
Risultano, dunque, fondate le censure svolte dal ricorrente Ufficio del pubblico ministero: il dubbio espresso dal Giudice di appello sulla responsabilità del AN, invero, non è sorretto da persuasive considerazioni, che possano bilanciare gli elementi di segno accusatorio, costituiti dalla condivisione da parte dell'imputato delle ragioni (remote e contingenti) dell'iniziativa omicidiaria, del forte legame, psicologico ed affettivo, con l'ispiratrice di questa, dall'accettazione della risoluzione criminosa e dal contributo materiale, in termini organizzativi, alla sua realizzazione.
Pertanto, mentre devono essere rigettati i ricorsi degli imputati, con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali, va annullata la statuizione assolutoria nei confronti del AN, rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territorialmente competente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'assoluzione di AN IO e rinvia ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto.
Rigetta i ricorsi della AL, del AS e del CI, che condanna al pagamento in solido delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1999