Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/1999, n. 14595
CASS
Sentenza 17 novembre 1999

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In tema di intercettazioni telefoniche eseguite in altri procedimenti, la nozione di "diverso procedimento", nel quale, a norma dell'articolo 270, primo comma, cod. proc. pen., è vietata l'utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, non può equivalere a quella di "diverso reato" ed in essa non rientrano, pertanto, le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato con riferimento al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. Ed invero, l'inutilizzabilità dei risultati illegittimamente acquisiti non consente nessuna differenza nel regime sanzionatorio in relazione alla utilizzazione delle intercettazioni nello stesso procedimento nel quale sono state disposte, ovvero in altro procedimento: in entrambi i casi il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni deve intendersi sussistente soltanto quando esse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge e qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3 cod. proc. pen., come testualmente recita l'articolo 271, primo comma, cod. proc. pen. e non anche nel caso in cui non siano state osservate le disposizioni di cui all'articolo 268, commi 6, 7 e 8 dello stesso codice.

In tema di intercettazioni telefoniche, il termine di durata delle operazioni di intercettazione decorre dalla data di inizio delle operazioni stesse e non già da quella del provvedimento autorizzativo, in quanto le norme che disciplinano la durata delle intercettazioni fanno riferimento alle operazioni relative.

Commentario1

  • 1Perenne problema delle intercettazioni utilizzabili
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 11 marzo 2021

    Le questioni di Diritto rimesse a Cass., SS.UU., 28 novembre 2019, n. 51. Il nodo ermeneutico problematico di Cass., SS.UU. 28 novembre 2019, n. 51 è “ se il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le intercettazioni siano state disposte, di cui all' Art. 270 Cpp, riguardi anche i reati non oggetto dell' intercettazione ab origine disposta e che, privi di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con quelli invece già oggetto di essa, siano emersi dalle stesse operazioni di intercettazione “. Volume consigliato L' orientamento sostanzialistico nella Giurisprudenza di legittimità. L' orientamento sostanzialistico …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/1999, n. 14595
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14595
Data del deposito : 17 novembre 1999

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