Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/1999, n. 4007
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Sentenza 19 febbraio 1999

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In tema di smaltimento dei rifiuti, lo stoccaggio non autorizzato, previsto e punito dagli artt. 16, comma primo, e 26 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, lo è anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 e 51, primo comma (lett. a) o b) a seconda che trattasi di rifiuti non pericolosi o pericolosi).Lo stoccaggio, inteso come deposito era, invero, secondo il D.P.R. 915 del 1982, una fase dell'attività di smaltimento e lo anche ai sensi del D. Lgs. 22 del 1997, che nell'elenco delle operazioni di smaltimento include anche quella di deposito preliminare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/1999, n. 4007
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4007
    Data del deposito : 19 febbraio 1999

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