Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di smaltimento dei rifiuti, lo stoccaggio non autorizzato, previsto e punito dagli artt. 16, comma primo, e 26 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, lo è anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 e 51, primo comma (lett. a) o b) a seconda che trattasi di rifiuti non pericolosi o pericolosi).Lo stoccaggio, inteso come deposito era, invero, secondo il D.P.R. 915 del 1982, una fase dell'attività di smaltimento e lo anche ai sensi del D. Lgs. 22 del 1997, che nell'elenco delle operazioni di smaltimento include anche quella di deposito preliminare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/1999, n. 4007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4007 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Pietro Giammanco Presidente del 19.2.1999
1. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
2. " LD IA " N. 511
3. " Claudia SO " REGISTRO GENERALE
4. " ZO Di UB " N. 31924/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di SC
c/
AS ER n. Lumezzane 7.10.44
avverso la sentenza emessa il 18.12.97 dal Pretore di SC Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Savignano Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. A. Siniscalchi che ha concluso per: annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di Appello di SC.
Svolgimento del processo
Il Pretore di SC ha assolto l'imputato, in epigrafe indicato, con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", dalla imputazione di cui all'art. 16, 1^ co. lett. b) e art.26 d.p.r. 915/82 (stoccaggio di fanghi di molazza e delle polveri di abbattimento dei fumi (rifiuti tossico - nocivi) effettuato nel piazzale della sua azienda, in assenza della prevista autorizzazione:
fatto acc. 25.9.95).
Ricorre avverso detta decisione il Procuratore Generale di SC e - richiamata la parte conclusiva della motivazione, incentrata nella tesi della riferibilità "anche ai fatti pregressi" dell'"effetto abrogativo" dell'art. 56, 1^ co. lett. b) d. lgv. N. 22/97 rispetto al d.p.r. 915/82 - denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2 c.p. e 56, 1^ co. lett. b del d. lgv. cit., per essere stata esclusa la punibilità delle condotte illecite consumate nella vigenza del d.p.r. 915/82, sul presupposto dell'avvenuta abrogazione di questo da parte dell'art. 56, 1^ co. lett. b del d. lgv. n. 22/97, laddove - osserva il ricorrente - l'abrogazione della legge, vigente all'epoca del fatto, non determina la non punibilità dei reati commessi in precedenza, ma comporta solo l'applicazione della legge più favorevole al reo, una volta acclarato che il fatto è ancora previsto dalla legge come reato, così come è dato, nel caso di specie, riscontrare sulla base dell'esame comparato delle norme previste dagli artt. 16 e 26 del d.p.r. 915/82 e dell'art. 51, 2^ co. del d. lgv. n. 22/97, da cui si ricava che, pur avendo la seconda disposizione di legge un ambito più ampio rispetto alla precedente, entrambe le normative sanzionano penalmente l'attività di smaltimento dei rifiuti, nella quale è compresa, evidentemente, l'attività di stoccaggio non autorizzata.
Motivi della decisione
Il ricorso del P.G. è fondato.
L'abrogazione di una norma incriminatrice non comporta la non punibilità di condotte poste in essere, quando tale norma era in vigore, se, contestualmente alla detta abrogazione, sia emanata altra norma incriminatrice della stessa condotta.
La situazione che si verifica è quella che viene comunemente definita come corrispondente alla ipotesi di abrogatio sine abolitio. È ineccepibile l'osservazione del ricorrente in ordine alla persistente punibilità del fatto in esame anche ai sensi del d. lgv. n. 22/97.
All'imputato, invero (v. capo di imputazione) risulta contestato lo stoccaggio non autorizzato dei "fanghi di molazza" e delle "polveri di abbattimento dei fumi": rifiuti che la previgente normativa (d.p.r. 915/82) qualificava "tossico - nocivi" e che la nuova (d. lgv. 22/97) definisce "pericolosi". Non può, di certo, ingenerare dubbi sulla identificazione del fatto punibile la diversa denominazione dell'attività contemplata dai due sistemi di norme, poiché lo "stoccaggio" non autorizzato, previsto e punito dal combinato disposto degli artt. 16, 1^ co. lett. b e 26 del d.p.r. 915/82, lo è anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 e 51, 1^ co. (lett. a) o b) a seconda che trattisi di rifiuti non pericolosi ovvero pericolosi). Lo "stoccaggio", inteso come "deposito", era, invero, secondo il d.p.r. 915/82 (art. 16 e 26 cit.), una "fase" dell'attività di smaltimento e lo è anche ai sensi del d. lgv. 22/97, che, nell'elenco delle operazioni di smaltimento (v. allegato B al d. lgv. cit.) include nelle varie operazioni, sotto la lettera D15, anche quella di "deposito preliminare" (da intendersi "provvisorio" in quanto temporaneamente precedente ad altre operazioni).
È chiaro, pertanto, che la condotta, così come descritta nel capo di imputazione, è penalmente rilevante anche ai sensi del d. lgv. n. 22/97.
Compito del giudicante è quello di stabilire - una volta accertata la colpevolezza - quale sia, nell'ambito dei due sistemi di norma, quella che consente, ai sensi dell'art. 2, 3^ co. c.p., l'applicazione della sanzione più favorevole all'imputato. La sentenza impugnata, per le esposte considerazioni va annullata con rinvio alla Corte di Appello di SC (art. 569 ult. co. c.p.p.), essendo stato proposto ricorso per saltum (art. 569, 1^ co. c.p.p.) avverso sentenza appellabile (arg. ex art. 593, 3^ co. c.p.p.), relativa, cioè, a reato punito congiuntamente con arresto e ammenda, sia ai sensi del d.p.r. 915/82 (artt. 16 e 26), sia a norma del d. lgv. 22/97 (artt. 51, 1^ co. lett. b e 2^ comma).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di SC.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1999