Sentenza 22 ottobre 2008
Massime • 1
Risponde del reato di cui agli art. 48 e 326 cod. pen. l'avvocato che, con modalità ingannatorie, induca l'impiegata della Procura della Repubblica ad effettuare una ricerca nel sistema Registro generale delle notizie di reato (REGE), così da fornirgli notizie di un procedimento penale ancora coperte dal segreto d'ufficio. (Nella specie, l'imputato aveva richiesto informazioni in ordine ad un altro fascicolo nella fase di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., sostenendo ingannevolmente di non ricordarne il numero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2008, n. 8732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8732 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 22/10/2008
Dott. MANNINO Felice Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 1347
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 32899/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN ST, nato il [...] ad [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 21 marzo 2007 n. 1250. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, Dr. Eugenio SELVAGGI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. SCAPARONE Metello, il quale ha insistito per l'accoglimento.
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 24 ottobre 2003 n.4 il G.u.p. del Tribunale di Acqui Terme dichiarava ST RE colpevole del reato previsto dagli artt. 111, 48 e 326 c.p. - commesso in Acqui Terme il 12 dicembre 2001 perché nella sua qualità di difensore di AT GI (indagato con De OR RE e EN IO per il reato previsto dall'art. 317 c.p. nel proc. pen. n. 1081/01/21 a seguito di iscrizione nel REGE dell'ottobre 2001, il cui fascicolo era stato segretato ai sensi dell'art. 335 c.p.p., comma 3 bis, con decreto del P.M. del 4 dicembre 2001), mediante inganno consistito nell'aver fatto credere all'impiegata della Procura della Repubblica di Acqui Terme CO ET di voler avere copia degli atti o comunque informazioni di altro procedimento a carico dello stesso indagato AT (proc. pen. n. 451/00/21 per reato ambientale), sostenendo ingannevolmente che non se ne ricordava il numero e che lo stesso era nella fase di cui all'art. 415 bis c.p.p., mentre egli stesso aveva già ricevuto la notifica del decreto di citazione in data 10 ottobre 2001 e ne aveva già richiesto copia degli atti il 3 ottobre 2001, con tali modalità ingannatorie determinava l'impiegata CO a entrare nel REGE per effettuare una ricerca nominativa e di conseguenza a fornirgli le notizie segrete del proc. pen. n. 1081/01/21 (quali i nominativi di tutti gli indagati, il titolo del reato, il numero del procedimento, la data dell'iscrizione), delle quali voleva avere conoscenza irrituale e che, a sua volta, divulgava agli interessati - e, previa concessione delle attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante dell'art. 111 c.p., e con la diminuzione del rito, lo condannava alla pena di quattro mesi di reclusione, sospesa alle condizioni di legge.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato, chiedendone l'assoluzione; in subordine, chiedeva il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. Con sentenza del 21 marzo 2007 n. 1250 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escludeva l'aggravante contestata e rideterminava la pena in due mesi e venti giorni di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso la sentenza il RE ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. mancanza o contraddittorietà della motivazione emergente dal provvedimento impugnato e comunque dalle sommarie informazioni rese dalla persona informata sui fatti, ET CO, in data 20 e 21 marzo 2002, la quale ha reso due diverse e contrastanti dichiarazioni sul fatto che l'avvocato RE le abbia o meno indicato il numero del procedimento;
2. violazione degli artt. 48 e 326 c.p. (art. 606 c.p.p., lett. b)) per erronea qualificazione del fatto, mancando nella richiesta di informazioni dell'avvocato il requisito dell'altrui inganno richiesto dall'art. 48 c.p.;
3. violazione dell'art. 516 c.p.p. e art. 522 c.p.p., comma 1 perché l'imputato è stato condannato in appello per un fatto diverso da quello contestato, in quanto la sentenza di secondo grado ha smentito la prima dichiarazione della RI, sulla base della quale era stata formulata l'imputazione.
L'impugnazione è infondata.
Le dichiarazioni della CO riportate in sentenza si inseriscono nel contesto della vicenda, così come organicamente ricostruita nelle sentenze di merito, trovando riscontro e conferma nelle altre fonti di prova - in particolare, nel contenuto delle conversazioni intercettate, intercorse fra gli indagati GI AT, RE De OR e IO EN, e soprattutto, nelle consultazioni registrate del RE.GE. - sicché la teste è stata correttamente ritenuta attendibile. Nel complesso delle prove acquisite dev'essere perciò inquadrata la censura mossa dal ricorrente, relativa alla circostanza che l'avv. RE abbia o meno indicato alla CO il numero del procedimento penale. Infatti l'elemento essenziale su cui ruota l'intera vicenda è che il procedimento penale n. 1081/01/21 era coperto da segreto istruttorio. Pertanto, il fatto che l'avv. RE, ed eventualmente altri assieme a lui, ne conoscesse il numero non elide l'illiceità della condotta tendente a conoscerne i dati sottoposti a segreto. Questa valutazione trova un preciso riscontro nella motivazione della sentenza impugnata, laddove (pag. 3) a seguito della dichiarazione della CO che l'avv. RE le aveva chiesto se fosse stato emesso il decreto di citazione a giudizio in un procedimento penale a carico di GI AT in fase di art. 415 bis c.p.p., si riferisce alternativamente di cui non ricordava il numero ovvero ne aveva fornito anche il numero, con l'osservazione che comunque l'impiegata lo aveva visualizzato sul proprio terminale (in realtà, nelle registrazioni del RE.GE. si sono rinvenute sia una consultazione diretta del proc. pen. n. 1081/01/21, sia una ricerca nominativa riferita al AT in relazione al proc. pen. n. 1131/00).
Il difetto di motivazione sul punto è perciò smentito in fatto e comunque irrilevante e il primo motivo di ricorso risulta quindi infondato.
Riguardo al secondo motivo si osserva che il fatto è stato correttamente qualificato e che la contestazione riguarda in realtà la prova del suo accadimento ossia la prova della concreta verificazione dell'inganno.
In altri termini il ricorrente prospetta in sostanza una diversa valutazione della prova in ordine alla sussistenza dell'inganno predetto, in contrasto con la natura e i limiti propri del giudizio di legittimità, per cui il motivo in questione si rivela inammissibile.
Il terzo motivo è infondato.
Il fatto che il procedimento penale in merito al quale l'avv. RE aveva già ricevuto la notifica del decreto di citazione fosse il n. 1131/00 o il n. 451/00/21 non incide sulla condotta, che resta comunque rivolta ad apprendere illegittimamente i dati relativi al proc. pen. n. 1081/01, sicché non vi è stata alcuna immutazione del fatto contestato ne' lesione dei diritti della difesa. Pertanto la relativa censura appare priva di fondamento e la violazione di legge dedotta al riguardo col motivo in esame appare insussistente.
Il ricorso dev'essere perciò rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2009