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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2024, n. 13991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13991 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 13991 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 09/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Cagliari ha confermato quella del 09/12/2021 della Corte di assise della medesima città, che aveva ritenuto TO AM responsabile: - del delitto di cui agli artt. 575, 576 n. 1, in relazione all'art. 61 n. 2, 577 n. 4, in relazione all'art. 61 n. 1, cod. pen., per aver cagionato volontariamente la morte di PE RE, esplodendogli contro, da distanza ravvicinata, due colpi di pistola che Io attingevano al capo;
- del delitto di cui agli artt. 628, primo e terzo comma, n. 1 e n.
3-quinquies cod. pen. perché, al fine di trarne ingiusto profitto, con violenza consistita nell'esplodergli contro i colpi di pistola di cui sopra, si impossessava del portafogli di PE RE, contenente una somma di denaro imprecisata e, comunque, non superiore a qualche centinaio di euro (fatto commesso con l'aggravante dell'uso dell'arma e della commissione in danno di soggetto ultrasessantacinquenne); - del delitto di cui agli artt. 4 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895, come modificati dagli artt. 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, per aver portato in luogo pubblico una pistola calibro 32 e per l'effetto - riconosciuto il vincolo della continuazione, esclusa la contestata premeditazione, concesse le circostanze attenuanti generiche e computate le stesse secondo il criterio dell'equivalenza, rispetto alle residue aggravanti - lo aveva condannato alla pena di anni ventidue e mesi sei di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;
con applicazione delle pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante il tempo di espiazione della pena;
con sottoposizione, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di anni tre;
con confisca della pistola e delle munizioni in sequestro;
con condanna al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili ON IP, SA RE e AN RE, danni da liquidarsi in separato giudizio e con riconoscimento di una provvisionale dell'importo di euro 24.350,00 in favore di ciascuna di esse. Attenendosi alla ricostruzione di carattere storico e oggettivo compiuta dai Giudici di merito, trattasi di un fatto omicidiario posto in essere mediante l'esplosione di due colpi di pistola, al fine di eseguire la rapina del portafogli della vittima (quest'ultima aveva appena vinto la somma di cinquec:ento euro, con il gioco denominato gratta e vinci, all'interno di un bar); sono altresì contestate le fattispecie criminose della detenzione e del porto di arma da fuoco. Secondo quanto emerge dalle riprese versate in atti, la vittima, PE RE e 2 f l'imputato, TO AM, si sono incontrati presso il bar "Il Frutteto", laddove il RE era giunto intorno alle ore 07.45, per andare poi via alle 08.35. La telecamera installata all'interno di tale esercizio commerciale, inoltre, ha ripreso il RE in fila alla cassa, in attesa di pagare il proprio conto e, alle sue spalle, il AM che ne osservava i movimenti, portandosi ripetutamente a lato dello stesso. I due poi si sono intrattenuti a parlare tra loro per circa trenta minuti. Le rispettive autovetture, in seguito, hanno marciato insieme fino a pochi minuti prima dell'omicidio. I due veicoli sono stati immortalati dalle vicleocamere, mentre percorrevano una strada che RE non era solito utilizzare, in un punto ubicato a circa settecento metri dal luogo in cui sarebbe poi avvenuto il ritrovamento del cadavere. Sul tema dell'alibi, le sentenze di merito sottolineano la falsità della ricostruzione resa dal Manneli: le riprese estrapolate dalle videocamere installate in paese, infatti, lo hanno smentito, laddove ha affermato di essersi immediatamente diretto verso una certa sala biliardo. Ancora i Giudici di merito evidenziano, invece, come egli risulti assente dalle immagini fornite dalle telecamere suddette, sin da pochi minuti prima dell'omicidio, per poi ricomparire pochi minuti dopo tale orario, in un punto compatibile con la sua presenza sul luogo del delitto. L'imputato, inoltre, ha reso una dichiarazione mendace anche su altri particolari e, in particolare, con riferimento alla circostanza di avere appreso del delitto solo nella tarda mattinata. Una volta effettuata la perquisizione domiciliare nei confronti dell'imputato, vennero ritrovate due pistole e delle munizioni, poi dimostratesi compatibili con l'omicidio. Gli esami balistici dimostrano sia che la pistola sequestrata a AM è quella che ha sparato alla vittima, sia che i due proiettili rinvenuti, nel cranio della vittima, sono del tutto compatibili con i quattro proiettili sequestrati all'interno dell'abitazione dell'imputato; trattasi di elementi probatori poi pienamente sovrapponibili agli esiti della perizia disposta in dibattimento. 2. Ricorre per cassazione TO AM, a mezzo del difensore avv. Stefano Piras, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; viene impugnata - oltre alla sentenza di cui sopra - anche l'ordinanza reiettiva della richiesta di parziale rinnovazione delta perizia balistica, pronunciata in data 23/09/2022 dalla Corte di assise di appello di Cagliari. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza degli artt. 125 comma 3 e 229 comma 2 cod. proc. pen. Dopo i primi due incontri - tenuti rispettivamente nei giorni 13/07/2021 e 11/08/2021 - nei quali si era articolata la prima fase del 3 lavoro peritale, il consulente di parte e la difesa non hanno ricevuto alcun avviso, circa la data fissata per il prosieguo delle operazioni peritali;
risulta violato, in tal modo, il disposto dell'art. 229 comma 2 cod. proc. pen. La Corte territoriale, facendo proprie le argomentazioni spese dalla Corte di primo grado, ha sottolineato come il consulente della difesa avesse acconsentito alla prosecuzione delle operazioni in sua assenza;
l'assenza di successive comunicazioni, pertanto, non integrerebbe alcuna nullità, dato che il consulente era stato regolarmente posto nelle condizioni di partecipare alle operazioni stesse. La Corte distrettuale non ha spiegato, però, la ragione degli avvisi dati, nelle precedenti occasioni, ai consulenti;
risultano insomma violati i diritti della difesa, che postulano che i consulenti tecnici di quest'ultima siano messi sempre nelle condizioni di partecipare alle operazioni peritali e interloquire in ordine allo svolgimento delle stesse. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125 comma 3, 192 commi 1 e 2, 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., nonché insufficienza e illogicità della motivazione. Il risultato della perizia balistica depone per l'esistenza di una perfetta coincidenza, fra i frammenti delle ogive sequestrate in sede autoptica e le quattro munizioni calibro 7,65, rinvenute all'interno dell'abitazione dell'imputato. Non si tiene conto, però, della notevole deformazione subita dal proiettile rinvenuto intero, così come dell'altro, che si presentava spezzato in due frammenti, ritrovato nel corpo della vittima. La Corte ha tralasciato il dato afferente al minor diametro delle cartucce sequestrate, rispetto a quello della canna della pistola, asseritamente utilizzata per la perpetrazione del delitto. Non vi è risposta alle censure difensive, concernenti lo stato d'uso dell'arma. Non si è neanche data una risposta logica all'ulteriore osservazione formulata dalla difesa, che aveva evidenziato come - nel corso dei colloqui effettuati in carcere e oggetto di intercettazione ambientale - AM si mostrasse ansioso di conoscere l'esito della perizia, in vista della auspicata affermazione della propria estraneità ai fatti;
se invece fosse stato colpevole, egli avrebbe dovuto esternare timori, legati all'esito della perizia stessa, o al più si sarebbe astenuto dal formulare commenti. Non è stato logicamente spiegata la ragione per la quale AM, soggetto sicuramente conoscitore delle armi, possa aver atteso ben diciannove giorni (ossia, il tempo intercorso fra il fatto e l'esecuzione della perquisizione domiciliare), senza avvertire la necessità di disfarsi della pistola che si ritiene esser stata adoperata per commettere l'omicidio. Non è stata fornita una coerente spiegazione, inoltre, riguardo ai movimenti dell'imputato, ripresi dalla videocamera installata all'interno del bar "Il Frutteto". Tali movimenti sono stati considerati, dalla Corte territoriale, indicativi del fatto 4 che AM cercasse di vedere cosa RE tenesse fra le mani;
in quest'ottica, però, risultano incongrui sia i ripetuti spostamenti compiuti dall'imputato di fianco alla vittima, sia la scelta di piazzarsi dietro questa. L'alibi proposto dall'imputato, inoltre, non è falso, bensì solo fallito: trattasi infatti di un soggetto anziano, che trascorre le sue giornate sostanzialmente vagando da un locale all'altro, per cui appariva del tutto inesigibile che egli potesse ricordare, con la dovuta precisione, dove si trovasse e cosa facesse il giorno del fatto. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in ragione della erronea applicazione dell'art. 61 n. 2 cod. pen. Sostiene la difesa l'avvenuta abrogazione implicita dell'aggravante teleologica, all'esito delle modifiche operate, sul testo dell'art. 81 cod. pen., dal decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 220. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Per ciò che attiene alla dedotta nullità della perizia per violazione del contraddittorio, il ricorso non dialoga con il provvedimento impugnato, laddove si afferma che il consulente della difesa - regolarmente edotto - aveva autorizzato la prosecuzione delle operazioni peritali in sua assenza. Non si è verificata, quindi, alcuna lesione delle regole che disciplinano il contraddittorio tecnico, né del diritto di difesa. Parimenti infondate si rivelano le doglianze attinenti alla valutazione probatoria della prova scientifica, atteso che il ricorso si esaurisce in una mera critica alle relative valutazioni, senza individuare travisamenti o altri vizi tutelabili in sede di legittimità. È infondata, infine, la doglianza in ordine alla pretesa incompatibilità, tra il riconoscimento della continuazione e l'aggravante del nesso teleologico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Per ciò che attiene al primo motivo, è un dato acquisito agli atti - ed è pacificamente affermato anche nel ricorso - che i consulenti delle parti siano stati entrambi presenti, al momento dell'inizio delle operazioni peritali, in data 13/07/2021. Tali operazioni sono proseguite il giorno 11/08/2.021, allorquando era presente il consulente del Pubblico ministero, ma non quello della difesa;
il difensore, però, aveva previamente dato il proprio assenso alla prosecuzione delle operazioni, pure in sua assenza. Lamenta la difesa l'omesso avviso al proprio consulente, della data fissata per il prosieguo delle operazioni, successivamente all'incontro tenutosi il giorno 11/08/2021. 5 2.1. In tema di perizia, il diritto riconosciuto ai difensori ed ai consulenti tecnici di parte, di ricevere notizia in ordine al giorno, all'ora e al luogo stabiliti per lo svolgimento delle operazioni peritali, in vista della possibilità di presenziare alle stesse, deve però ritenersi soddisfatto attraverso la sola comunicazione attinente al momento iniziale delle operazioni stesse. Non può ipotizzarsi, quindi, alcuna nullità laddove - una volta che sia stato regolarmente trasmesso l'avviso, inerente all'avvio delle operazioni peritali - non vengano effettuate ulteriori comunicazioni, relativamente al giorno e all'ora fissati, per l'eventuale prosieguo delle operazioni;
grava in tal caso sui difensori, infatti, lo specifico onere di procurarsi le informazioni occorrenti. L'obbligo di dare notizia, senza l'adozione di formalità alcuna, dell'eventuale prosieguo in altro giorno delle operazioni peritali, peraltro, è sancito dall'art. 229, comma 2, cod. proc. pen. esclusivamente con riferimento alle parti presenti al momento iniziale di tali attività; non è integrata alcuna nullità, pertanto, nel caso in cui tale comunicazione non venga inoltrata a soggetti che, in tale momento, non erano presenti (Sez. 4, n. 18484 del 18/04/2008, Baioli, Rv. 240176; Sez. 5, n. 25403 del 15/02/2013, Savona, Rv. 256319; Sez. 5, n. 36152 del 20/04/2019, Barone, Rv. 277529). 2.2. Questi essendo ì principi che governano la materia, non vi è chi non rilevi come alcuna nullità possa ipotizzarsi, nella concreta vicenda ora sottoposta al vaglio di questo Collegio. Secondo quanto chiarito dalla Corte di primo grado nell'ordinanza del 18/11/2021 - con affermazione condivisa dalla Corte di assise di appello e, infine, non aggredita dalla doglianza difensiva - gli avvisi inerenti al momento iniziale delle operazioni peritali erano stati regolarmente rimessi alle parti;
tanto che, in data 13/07/2021, queste ultime furono tutte presenti con i rispettivi consulenti tecnici. La data del 11/08/2021, fissata per il prosieguo delle attività, era nota a tutti ma, in tale data, non furono presenti né la difesa, né il consulente della stessa. La Corte afferma esser stato espresso, dalla difesa, il consenso alla prosecuzione dei lavori, nonostante la propria assenza. Il dato di fatto oggettivo e veramente dirimente, però, è rappresentato dal fatto che né la difesa, né il consulente tecnico di questa - sebbene regolarmente edotti - furono presenti alle operazioni svoltesi in data 11/08/2021; alcuna comunicazione doveva esser loro rimessa, pertanto, in vista di un rinvio ad altro giorno delle operazioni peritali. 2.3. Le deduzioni difensive, del resto, sono sul punto fortemente aspecifiche, limitandosi esse a censurare apoditticamente l'iter procedurale sopra descritto, senza però riuscire a oltrepassare lo stadio della mera critica assertiva;
il motivo, quindi, deve essere ritenuto inammissibile. 6 3. Il secondo motivo - articolato in una pluralità di censure, anche di eterogenea natura - è incentrato, in primo luogo, sulla critica agli esiti ai quali è pervenuta la perizia balistica, puntando, correlativamente, ad aggredire la valenza dimostrativa a questa riconnessa ad opera dei Giudici di merito. 3.1. Deve essere preliminarmente ricordato che la prova scientifica è connotata - di per sé - da un ragionevole "affidamento" da parte del giudicante, rispetto alla bontà del metodo impiegato, nonché con riferimento all'esperienza e indipendenza, da riconoscere al soggetto cui viene conferito l'incarico, salva l'eventuale emersione di elementi di «seria confutazione» (anche essi promananti da soggetto dotato di analoghe competenze), circa le teorie espresse o le metodologie impiegate (in chiave di possibile sgretolamento della saldezza dei risultati raggiunti). Compito del giudice risulta essere, allora, quello di individuare il valore delle obiezioni - ove formulate - in rapporto ad un criterio di attendibilità scientifica delle obiezioni medesime, all'interno di un quadro di verifica in ordine alla aderenza - o meno - delle opinioni espresse da periti o consulenti al complesso dei dati istruttori;
operazione, quest'ultima, che resta di esclusivo dominio dell'organo giudicante (stante l'ovvio limite settoriale dell'apporto scientifico, che non può sostituirsi alla valutazione globale dei fatti emersi nel corso dell'intera istruttoria). In tal senso, è stato più volte ribadito da questa Corte come, in tema di valutazione delle diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti tecnici, il giudice dì merito possa fare legittimamente propria l'una piuttosto che l'altra tesi scientifica, purché offra una congrua e motivata ragione, circa la scelta effettuata e dimostri di essersi soffermato sulla tesi - o sulle tesi - che ha creduto di non dover seguire. Entro questi limiti, peraltro, non rappresenta vizio della motivazione, ipso facto, l'omesso esame critico di ogni minimo passaggio di una relazione tecnica disattesa, in quanto la valutazione delle emergenze processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di merito;
quest'ultimo, per adempiere compiutamente all'onere motivazionale, non deve prendere in esame espressamente tutte le argomentazioni critiche dedotte o ad ampio raggio - comunque deducibili, bensì limitarsi a enunciare, in modo adeguato e logico, gli argomenti che si sono resi determinanti, nel percorso formativo del suo convincimento. Laddove il giudice abbia rispettato tali principi, il giudizio di fatto formulato diviene incensurabile in sede di legittimità (quanto ai confini del sindacato di legittimità, si veda, fra tante, Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, dep. 2015, C., Rv. 262722, a mente della quale: «In tema di prova scientifica, la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica;
essa, infatti, non è giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica 7 dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. Ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti di una consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato»). In forza di tali regole esegetiche, devono reputarsi del tutto infondate le critiche mosse dalla difesa, rispetto alla valutazione operata dalla Corte territoriale, in ordine ai risultati forniti dalla perizia in atti. Tale valutazione, espressa con un apparato argomentativo ampio, coerente e puntuale, si è incentrata - dialogando anche, in maniera specifica e dettagliata, con le osservazioni formulate dalla difesa mediante gravame - sui diversi aspetti problematici tratteggiati dagli approfondimenti tecnici;
tali profili vertono essenzialmente: - sulla mancata incidenza, in punto di attendibilità degli esami micro-comparativi, della deformazione dei proiettili estratti dalla teca cranica della vittima e repertati in sede autoptica;
- sullo stato di uso dell'arma caduta in sequestro;
- sulla valenza da riconnettere al supporto fotografico, in materia di comparazione balistica. All'esito di tale attenta analisi, la Corte territoriale ha condiviso il giudizio formulato dai Giudici di primo grado, circa il fatto che il revolver calibro 32 S&W, marca Tanfoglio, atto ad esplodere anche cartucce calibro 7,65, rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, sia inequivocabilmente l'arma utilizzata per la commissione dell'omicidio di PE RE. 3.2. Si sostiene poi, dalla difesa, il travisamento della prova rappresentata dai filmati uniti all'incarto processuale, dai quali si evincerebbe come il AM - durante la permanenza in fila alla cassa del bar "Il Frutteto" - non abbia mai guardato dentro il portafoglio di RE (testualmente, la doglianza è presentata come vizio di "travisamento di talune risultanze processuali da un lato e dell'omessa valutazione di circostanze essenziali per una corretta decisione"). 3.2.1. Giova allora precisare che - a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., conseguenti all'intervento dell'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 - non è consentito dedurre dinanzi alla Corte di cassazione il "travisamento del fatto"; ciò in ragione della preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. È consentito, al contrario, dedurre il vizio cd. di "travisamento della prova". Tale patologia della decisione giudiziaria, come noto, rientra nell'alveo dei casi di distonia dell'apparato motivazionale, 8 rispetto al patrimonio conoscitivo processuale. I vizi della motivazione sussumibili in tale vizio possono essere così brevemente delineati: - la omessa considerazione di una prova decisiva, così realizzandosi il cd. travisamento per omissione;
- l'utilizzazione, a fini decisionali, di un elemento probatorio in forza della errata ricostruzione del relativo elemento "significante", così realizzandosi il cd. travisamento delle risultanze probatorie;
- l'utilizzazione di un elemento dimostrativo mai entrato nel processo, così realizzandosi il cd. travisamento per invenzione (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013, Lobello, Rv. 256287; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370, a mente della quale: «In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova»). 3.2.2. Nessuna forma di travisamento è ravvisabile, invece, nell'ordito argomentativo della decisione avversata. La Corte distrettuale, infatti, analizza l'accadimento della sua stretta manifestazione fenomenica, sottolineando anzitutto come il filmato mostri l'imputato posizionarsi alle spalle della vittima, mentre quest'ultima saldava il conto alla cassa;
l'ulteriore elemento visivamente acclarato - sempre secondo i Giudici di merito - è rappresentato dal fatto che il AM si sia spostato, più volte, di fianco al RE. La motivazione del provvedimento impugnato - contrariamente all'assunto posto a fondamento del ricorso - non evita assolutamente il dialogo con le obiezioni difensive, alle quali anzi controbatte con deduzioni dotate di ferrea consequenzialità, oltre che prive di qualsivoglia forma di incoerenza, logica o intratestuale. Circa il fatto oggettivo, che l'imputato si sia portato accanto alla vittima - proprio mentre questa era intenta a pagare dinanzi alla cassa - sostiene la Corte territoriale, dunque, non sussistere spiegazione alternativa altrettanto sostenibile, rispetto alla tesi che egli intendesse controllare il contenuto del portafogli del RE. E anche laddove - proprio a tutto voler concedere - si volessero ricondurre tali movimenti alla asserita incapacità del AM di star fermo, ciò finirebbe logicamente per avvalorare proprio la conclusione sussunta nell'impianto accusatorio, ossia che l'imputato fosse agitato in vista del gesto delittuoso che si accingeva a porre in f 9 essere. A fronte di tali argomentazioni - di ineccepibile valenza inferenziale - le eccezioni propugnate dalla difesa si appalesano generiche e meramente reiterative. 3.3. Vi sono poi le ulteriori osservazioni critiche contenute nel medesimo motivo, a mezzo delle quali la difesa taccia di illogicità due profili, brevemente sintetizzabili come segue: - si evidenzia come - nel corso dei colloqui effettuati in carcere e oggetto di intercettazione ambientale - l'imputato apparisse ansioso di venire a conoscenza degli esiti della perizia;
- ci si duole che la Corte distrettuale abbia ritenuto possibile che il AM, sebbene buon conoscitore delle armi, abbia fatto incongruamente trascorrere addirittura diciannove giorni (sarebbe a dire, il lasso di tempo che separa il fatto omicidiario dall'effettuazione della perquisizione domiciliare), senza premurarsi di disfarsi della pistola, poi individuata quale arma del delitto. Non vi è chi non rilevi, però, come si tratti di censure interamente versate in fatto. Si deve rammentare, allora, come li compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione, rispetto a quella compiuta dai giudici di merito;
la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, dei 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 dei 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. Facendo applicazione di tali principi di diritto, la critica difensiva si rivela di carattere fattuale e confutativa e, in definitiva, non idonea a disarticolare la solida e coerente struttura motivazionale che sorregge la impugnata decisione. 3.4. L'ultimo segmento della doglianza, infine, punta a sostenere la natura non falsa, bensì solo mancata, del proposto alibi, in quanto questo sarebbe affetto 10 solo da imprecisioni in ordine agli spostamenti effettuati, che la difesa afferma essere inevitabili in ragione dell'avanzata età dell'imputato. 3.4.1 Sotto il profilo sistematico e concettuale, le spiegazioni addotte, a propria discolpa, dagli indagati o imputati devono essere incastonati in un ambito interpretativo della prova quanto mai vasto ed onnicomprensivo. Essi non possono mai costituire, dunque, un momento processuale a sé stante, scisso dall'intero contesto. Si tratta di un profilo probatorio che rientra a pieno titolo, pertanto, nella valutazione demandata al giudicante, secondo i canoni generali del libero convincimento. Il patrimonio probatorio disponibile, dunque, si compone anche delle dichiarazioni rese dall'imputato o indagato, siano esse di tenore confessorio o eteroaccusatorio, siano magari meramente tese ad allontanare le incolpazioni, o concretizzino infine una chiamata di correo. È però metodologicamente scorretto limitarsi a valorizzare in senso negativo, ai fini dell'assunzione della decisione finale, eventuali dichiarazioni offerte dall'imputato, o anche comportamenti commissivi o omissivi;
scelte che rappresentino, invece, espressione di diritti soggettivi o di facoltà processuali espressamente garantite dall'ordinamento. Condotte quali il silenzio, o anche l'ostinata ed inverosimile negazione, infatti, rientrano pur sempre nell'esteso novero dei diritti di difesa e costituiscono, comunque, espressione delle libere ed insindacabili scelte strategiche difensive. Di ben diverso valore è, al contrario, il procedimento razionale che consente di fondare un convincimento di reità non sulla attribuzione di un'accezione implicitamente confessoria al mero silenzio, o magari alla ricostruzione inattendibile promanante dall'imputato; che autorizza invece a basarsi sulla attribuzione, a tali condotte, di un semplice valore di riscontro, rispetto ad un materiale probatorio gravante sul soggetto e che si riveli, già intrinsecamente, dotato dei caratteri di concludenza e decisività. In quest'ottica l'assenza di spiegazione, o anche la proposizione di una ricostruzione non veritiera rispetto alle accuse rivoltegli (ossia in altri termini l'alibi del soggetto) postula dunque sempre un vaglio estremamente severo. Ma di per sé, l'alibi non costituisce un elemento immediatamente pregiudizievole per il dichiarante. È pienamente immaginabile, insomma, un alibi semplicemente non rispondente al vero e, dunque, mera espressione del diritto di difesa dell'imputato. Una differente valenza evocativa, al contrario, rivestirà l'alibi fasullo, palesemente mendace. L'alibi che risulti artificiosamente costruito, eventualmente combinando ed affastellando secondo convenienza una pluralità di circostanze inventate, fino a comporre un vero e proprio mosaico di menzogne. Ciò realizzerà un alibi non soltanto non veritiero, bensì mendace. E questo potrà essere valutato alla stregua di un elemento fortemente sintomatico del tentativo di sottrarsi - mediante astuta macchinazione - all'accertamento della verità. La differenza di 11 fondo tra le due situazioni sopra descritte risiede allora nel fatto che un alibi semplicemente fallito non potrà costituire prova a carico, non essendo compito dell'accusato dimostrare la propria innocenza;
un alibi fasullo o costruito al contrario - ove si incentri su aspetti essenziali della vicenda e sia astrattamente idoneo a sottrarre il reo ad un giudizio di colpevolezza - si potrà inserire a pieno titolo nel meccanismo di formazione del convincimento del giudice (l'insegnamento di legittimità è, in tale materia, risalente e del tutto consolidato, per cui sarà bastevole richiamare il dictum di Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191231). 3.4.2. Nel caso di specie, già la sentenza di primo grado aveva sottolineato come il AM avesse, nel corso delle varie dichiarazioni rese, maldestramente affastellato alla bisogna successive versioni, nel palese tentativo di collocarsi - in concomitanza temporale con il fatto omicidìario de quo - in luogo distante e, quindi, inconciliabile con la perpetrazione dello stesso. Un tentativo posto in essere, ad opera dell'imputato, semplicemente inventando fatti e circostanze. La Corte distrettuale ha seguito la medesima direttrice valutativa, adottando una motivazione puntuale e coerente, nonché priva del benché minimo spunto di contraddittorietà. I Giudici di secondo grado, infatti, hanno spiegato come l'imputato abbia deliberatamente - e in modo molto rilevante - alterato l'orario del suo arrivo presso il circolo "La Sponda Biglia", in contrasto sia con le risultanze dei filmati, sia con il ricordo del gestore del locale stesso;
il tutto, secondo la Corte territoriale, al chiaro fine di collocarsi altrove, rispetto al luogo di commissione dell'omicidio. Inconcludente viene considerata - nella sentenza impugnata - la giustificazione difensiva imperniata sul preteso obnubilamento della memoria, dovuto all'età avanzata del AM;
un offuscamento del ricordo, ormai divenuto evanescente, che rappresenterebbe - in ipotesi difensiva - la sola scaturigine di quella che sarebbe da valutare alla stregua di una mera imprecisione. Con argomentazioni che, anche sul punto, appaiono coerenti e lineari, la Corte territoriale ricorda invece come l'imputato abbia reso, in ben due occasioni distinte e a breve distanza dall'omicidio, dichiarazioni tra loro perfettamente sovrapponibili;
circostanza che vale quale inoppugnabile dimostrazione della saldezza dei ricordi, oltre che della perfetta consapevolezza del significato e della portata delle proprie affermazioni. 4. Deve essere infine disattesa, in quanto inammissibile, anche la doglianza inerente all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., originata dalla sostenuta incompatibilità di tale forma di manifestazione del reato, rispetto all'istituto della continuazione. Questa Corte - con orientamento risalente, ma mai rivisitato e al quale questo Collegio intende dare continuità - ha 12 già avuto modo di chiarire che «non sussiste incompatibilità logico-giuridica tra la continuazione e l'aggravante del nesso teleologico, agendo il vincolo della continuazione sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso ed essendo il nesso teleologico connotato dalla strumentalità di un reato rispetto ad un altro, alla cui esecuzione od al cui occultamento il primo è preordinato;
e se è vero che normalmente il nesso teleologic:o è sintomo anche di identità del disegno criminoso, non può dirsi, invece, che il vincolo della continuazione implichi o contenga in sé il nesso teleologico, che, invero, ben può mancare, ed ordinariamente difetta, tra i vari episodi di un reato continuato. Né può sostenersi che l'incompatibilità deriverebbe dall'impossibilità che un istituto ispirato al "favor rei", come la continuazione, possa, al contempo, fungere da causa di aggravamento della pena, essendo evidente come tale ultimo effetto consegua non già all'affermazione del vincolo della continuazione bensì all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., in nessun modo contenuta od implicita nell'identità della matrice ideativa dei due reati teleologicamente connessi» (Sez. 1, n. 3442 del 06/03/1996, Laezza, Rv. 204326). E infatti, l'aggravante de qua è espressione di un coefficiente psicologico diverso, rispetto a quello emergente in tema di continuazione. Nonostante l'unico dato che accomuna i due istituti, ossia il fatto che entrambi incidano sul trattamento sanzionatorio, essi rispondono a ragioni che sono, tra loro, radicalmente difformi: l'uno esprime, infatti, la maggiore capacità delinquenziale, mentre l'altro si colloca nell'ottica del favor rei. E quindi, "mentre il nesso teleologico aggrava il reato per la maggiore intensità del dolo e la maggiore pericolosità di chi commette il crimine, il vincolo della continuazione, invece, ha la funzione di ridimensionare la pena escludendo il cumulo materiale" (Sez. 5, n. 10508 del 27/09/1995, Iaquinta, Rv. 202499; nello stesso senso, Sez. 1, n. 16881 del 11/10/2017, dep. 2018, Musso, Rv. 273117; Sez. 2, n. 48317 del 17/11/2004, Emiliano, Rv. 230427; Sez. 1, n. 46270 del 03/11/2004, Dellagaren, Rv. 230188). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). L'imputato, infine, dovrà rifondere le spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili SA RE e AN RE (tali spese vengono quantificate nella somma complessiva di euro seimila, oltre accessori di 13 legge), oltre che ON IP (trattandosi di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la misura di tali spese sarà liquidata, in questo caso, dalla Corte di assise di appello di Cagliari, mediante separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con pagamento in favore dello Stato).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RE SA e RE AN che liquida in complessivi euro 6.000, oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile IP ON, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 13991 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 09/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Cagliari ha confermato quella del 09/12/2021 della Corte di assise della medesima città, che aveva ritenuto TO AM responsabile: - del delitto di cui agli artt. 575, 576 n. 1, in relazione all'art. 61 n. 2, 577 n. 4, in relazione all'art. 61 n. 1, cod. pen., per aver cagionato volontariamente la morte di PE RE, esplodendogli contro, da distanza ravvicinata, due colpi di pistola che Io attingevano al capo;
- del delitto di cui agli artt. 628, primo e terzo comma, n. 1 e n.
3-quinquies cod. pen. perché, al fine di trarne ingiusto profitto, con violenza consistita nell'esplodergli contro i colpi di pistola di cui sopra, si impossessava del portafogli di PE RE, contenente una somma di denaro imprecisata e, comunque, non superiore a qualche centinaio di euro (fatto commesso con l'aggravante dell'uso dell'arma e della commissione in danno di soggetto ultrasessantacinquenne); - del delitto di cui agli artt. 4 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895, come modificati dagli artt. 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, per aver portato in luogo pubblico una pistola calibro 32 e per l'effetto - riconosciuto il vincolo della continuazione, esclusa la contestata premeditazione, concesse le circostanze attenuanti generiche e computate le stesse secondo il criterio dell'equivalenza, rispetto alle residue aggravanti - lo aveva condannato alla pena di anni ventidue e mesi sei di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;
con applicazione delle pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante il tempo di espiazione della pena;
con sottoposizione, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di anni tre;
con confisca della pistola e delle munizioni in sequestro;
con condanna al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili ON IP, SA RE e AN RE, danni da liquidarsi in separato giudizio e con riconoscimento di una provvisionale dell'importo di euro 24.350,00 in favore di ciascuna di esse. Attenendosi alla ricostruzione di carattere storico e oggettivo compiuta dai Giudici di merito, trattasi di un fatto omicidiario posto in essere mediante l'esplosione di due colpi di pistola, al fine di eseguire la rapina del portafogli della vittima (quest'ultima aveva appena vinto la somma di cinquec:ento euro, con il gioco denominato gratta e vinci, all'interno di un bar); sono altresì contestate le fattispecie criminose della detenzione e del porto di arma da fuoco. Secondo quanto emerge dalle riprese versate in atti, la vittima, PE RE e 2 f l'imputato, TO AM, si sono incontrati presso il bar "Il Frutteto", laddove il RE era giunto intorno alle ore 07.45, per andare poi via alle 08.35. La telecamera installata all'interno di tale esercizio commerciale, inoltre, ha ripreso il RE in fila alla cassa, in attesa di pagare il proprio conto e, alle sue spalle, il AM che ne osservava i movimenti, portandosi ripetutamente a lato dello stesso. I due poi si sono intrattenuti a parlare tra loro per circa trenta minuti. Le rispettive autovetture, in seguito, hanno marciato insieme fino a pochi minuti prima dell'omicidio. I due veicoli sono stati immortalati dalle vicleocamere, mentre percorrevano una strada che RE non era solito utilizzare, in un punto ubicato a circa settecento metri dal luogo in cui sarebbe poi avvenuto il ritrovamento del cadavere. Sul tema dell'alibi, le sentenze di merito sottolineano la falsità della ricostruzione resa dal Manneli: le riprese estrapolate dalle videocamere installate in paese, infatti, lo hanno smentito, laddove ha affermato di essersi immediatamente diretto verso una certa sala biliardo. Ancora i Giudici di merito evidenziano, invece, come egli risulti assente dalle immagini fornite dalle telecamere suddette, sin da pochi minuti prima dell'omicidio, per poi ricomparire pochi minuti dopo tale orario, in un punto compatibile con la sua presenza sul luogo del delitto. L'imputato, inoltre, ha reso una dichiarazione mendace anche su altri particolari e, in particolare, con riferimento alla circostanza di avere appreso del delitto solo nella tarda mattinata. Una volta effettuata la perquisizione domiciliare nei confronti dell'imputato, vennero ritrovate due pistole e delle munizioni, poi dimostratesi compatibili con l'omicidio. Gli esami balistici dimostrano sia che la pistola sequestrata a AM è quella che ha sparato alla vittima, sia che i due proiettili rinvenuti, nel cranio della vittima, sono del tutto compatibili con i quattro proiettili sequestrati all'interno dell'abitazione dell'imputato; trattasi di elementi probatori poi pienamente sovrapponibili agli esiti della perizia disposta in dibattimento. 2. Ricorre per cassazione TO AM, a mezzo del difensore avv. Stefano Piras, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; viene impugnata - oltre alla sentenza di cui sopra - anche l'ordinanza reiettiva della richiesta di parziale rinnovazione delta perizia balistica, pronunciata in data 23/09/2022 dalla Corte di assise di appello di Cagliari. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza degli artt. 125 comma 3 e 229 comma 2 cod. proc. pen. Dopo i primi due incontri - tenuti rispettivamente nei giorni 13/07/2021 e 11/08/2021 - nei quali si era articolata la prima fase del 3 lavoro peritale, il consulente di parte e la difesa non hanno ricevuto alcun avviso, circa la data fissata per il prosieguo delle operazioni peritali;
risulta violato, in tal modo, il disposto dell'art. 229 comma 2 cod. proc. pen. La Corte territoriale, facendo proprie le argomentazioni spese dalla Corte di primo grado, ha sottolineato come il consulente della difesa avesse acconsentito alla prosecuzione delle operazioni in sua assenza;
l'assenza di successive comunicazioni, pertanto, non integrerebbe alcuna nullità, dato che il consulente era stato regolarmente posto nelle condizioni di partecipare alle operazioni stesse. La Corte distrettuale non ha spiegato, però, la ragione degli avvisi dati, nelle precedenti occasioni, ai consulenti;
risultano insomma violati i diritti della difesa, che postulano che i consulenti tecnici di quest'ultima siano messi sempre nelle condizioni di partecipare alle operazioni peritali e interloquire in ordine allo svolgimento delle stesse. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125 comma 3, 192 commi 1 e 2, 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., nonché insufficienza e illogicità della motivazione. Il risultato della perizia balistica depone per l'esistenza di una perfetta coincidenza, fra i frammenti delle ogive sequestrate in sede autoptica e le quattro munizioni calibro 7,65, rinvenute all'interno dell'abitazione dell'imputato. Non si tiene conto, però, della notevole deformazione subita dal proiettile rinvenuto intero, così come dell'altro, che si presentava spezzato in due frammenti, ritrovato nel corpo della vittima. La Corte ha tralasciato il dato afferente al minor diametro delle cartucce sequestrate, rispetto a quello della canna della pistola, asseritamente utilizzata per la perpetrazione del delitto. Non vi è risposta alle censure difensive, concernenti lo stato d'uso dell'arma. Non si è neanche data una risposta logica all'ulteriore osservazione formulata dalla difesa, che aveva evidenziato come - nel corso dei colloqui effettuati in carcere e oggetto di intercettazione ambientale - AM si mostrasse ansioso di conoscere l'esito della perizia, in vista della auspicata affermazione della propria estraneità ai fatti;
se invece fosse stato colpevole, egli avrebbe dovuto esternare timori, legati all'esito della perizia stessa, o al più si sarebbe astenuto dal formulare commenti. Non è stato logicamente spiegata la ragione per la quale AM, soggetto sicuramente conoscitore delle armi, possa aver atteso ben diciannove giorni (ossia, il tempo intercorso fra il fatto e l'esecuzione della perquisizione domiciliare), senza avvertire la necessità di disfarsi della pistola che si ritiene esser stata adoperata per commettere l'omicidio. Non è stata fornita una coerente spiegazione, inoltre, riguardo ai movimenti dell'imputato, ripresi dalla videocamera installata all'interno del bar "Il Frutteto". Tali movimenti sono stati considerati, dalla Corte territoriale, indicativi del fatto 4 che AM cercasse di vedere cosa RE tenesse fra le mani;
in quest'ottica, però, risultano incongrui sia i ripetuti spostamenti compiuti dall'imputato di fianco alla vittima, sia la scelta di piazzarsi dietro questa. L'alibi proposto dall'imputato, inoltre, non è falso, bensì solo fallito: trattasi infatti di un soggetto anziano, che trascorre le sue giornate sostanzialmente vagando da un locale all'altro, per cui appariva del tutto inesigibile che egli potesse ricordare, con la dovuta precisione, dove si trovasse e cosa facesse il giorno del fatto. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in ragione della erronea applicazione dell'art. 61 n. 2 cod. pen. Sostiene la difesa l'avvenuta abrogazione implicita dell'aggravante teleologica, all'esito delle modifiche operate, sul testo dell'art. 81 cod. pen., dal decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 220. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Per ciò che attiene alla dedotta nullità della perizia per violazione del contraddittorio, il ricorso non dialoga con il provvedimento impugnato, laddove si afferma che il consulente della difesa - regolarmente edotto - aveva autorizzato la prosecuzione delle operazioni peritali in sua assenza. Non si è verificata, quindi, alcuna lesione delle regole che disciplinano il contraddittorio tecnico, né del diritto di difesa. Parimenti infondate si rivelano le doglianze attinenti alla valutazione probatoria della prova scientifica, atteso che il ricorso si esaurisce in una mera critica alle relative valutazioni, senza individuare travisamenti o altri vizi tutelabili in sede di legittimità. È infondata, infine, la doglianza in ordine alla pretesa incompatibilità, tra il riconoscimento della continuazione e l'aggravante del nesso teleologico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Per ciò che attiene al primo motivo, è un dato acquisito agli atti - ed è pacificamente affermato anche nel ricorso - che i consulenti delle parti siano stati entrambi presenti, al momento dell'inizio delle operazioni peritali, in data 13/07/2021. Tali operazioni sono proseguite il giorno 11/08/2.021, allorquando era presente il consulente del Pubblico ministero, ma non quello della difesa;
il difensore, però, aveva previamente dato il proprio assenso alla prosecuzione delle operazioni, pure in sua assenza. Lamenta la difesa l'omesso avviso al proprio consulente, della data fissata per il prosieguo delle operazioni, successivamente all'incontro tenutosi il giorno 11/08/2021. 5 2.1. In tema di perizia, il diritto riconosciuto ai difensori ed ai consulenti tecnici di parte, di ricevere notizia in ordine al giorno, all'ora e al luogo stabiliti per lo svolgimento delle operazioni peritali, in vista della possibilità di presenziare alle stesse, deve però ritenersi soddisfatto attraverso la sola comunicazione attinente al momento iniziale delle operazioni stesse. Non può ipotizzarsi, quindi, alcuna nullità laddove - una volta che sia stato regolarmente trasmesso l'avviso, inerente all'avvio delle operazioni peritali - non vengano effettuate ulteriori comunicazioni, relativamente al giorno e all'ora fissati, per l'eventuale prosieguo delle operazioni;
grava in tal caso sui difensori, infatti, lo specifico onere di procurarsi le informazioni occorrenti. L'obbligo di dare notizia, senza l'adozione di formalità alcuna, dell'eventuale prosieguo in altro giorno delle operazioni peritali, peraltro, è sancito dall'art. 229, comma 2, cod. proc. pen. esclusivamente con riferimento alle parti presenti al momento iniziale di tali attività; non è integrata alcuna nullità, pertanto, nel caso in cui tale comunicazione non venga inoltrata a soggetti che, in tale momento, non erano presenti (Sez. 4, n. 18484 del 18/04/2008, Baioli, Rv. 240176; Sez. 5, n. 25403 del 15/02/2013, Savona, Rv. 256319; Sez. 5, n. 36152 del 20/04/2019, Barone, Rv. 277529). 2.2. Questi essendo ì principi che governano la materia, non vi è chi non rilevi come alcuna nullità possa ipotizzarsi, nella concreta vicenda ora sottoposta al vaglio di questo Collegio. Secondo quanto chiarito dalla Corte di primo grado nell'ordinanza del 18/11/2021 - con affermazione condivisa dalla Corte di assise di appello e, infine, non aggredita dalla doglianza difensiva - gli avvisi inerenti al momento iniziale delle operazioni peritali erano stati regolarmente rimessi alle parti;
tanto che, in data 13/07/2021, queste ultime furono tutte presenti con i rispettivi consulenti tecnici. La data del 11/08/2021, fissata per il prosieguo delle attività, era nota a tutti ma, in tale data, non furono presenti né la difesa, né il consulente della stessa. La Corte afferma esser stato espresso, dalla difesa, il consenso alla prosecuzione dei lavori, nonostante la propria assenza. Il dato di fatto oggettivo e veramente dirimente, però, è rappresentato dal fatto che né la difesa, né il consulente tecnico di questa - sebbene regolarmente edotti - furono presenti alle operazioni svoltesi in data 11/08/2021; alcuna comunicazione doveva esser loro rimessa, pertanto, in vista di un rinvio ad altro giorno delle operazioni peritali. 2.3. Le deduzioni difensive, del resto, sono sul punto fortemente aspecifiche, limitandosi esse a censurare apoditticamente l'iter procedurale sopra descritto, senza però riuscire a oltrepassare lo stadio della mera critica assertiva;
il motivo, quindi, deve essere ritenuto inammissibile. 6 3. Il secondo motivo - articolato in una pluralità di censure, anche di eterogenea natura - è incentrato, in primo luogo, sulla critica agli esiti ai quali è pervenuta la perizia balistica, puntando, correlativamente, ad aggredire la valenza dimostrativa a questa riconnessa ad opera dei Giudici di merito. 3.1. Deve essere preliminarmente ricordato che la prova scientifica è connotata - di per sé - da un ragionevole "affidamento" da parte del giudicante, rispetto alla bontà del metodo impiegato, nonché con riferimento all'esperienza e indipendenza, da riconoscere al soggetto cui viene conferito l'incarico, salva l'eventuale emersione di elementi di «seria confutazione» (anche essi promananti da soggetto dotato di analoghe competenze), circa le teorie espresse o le metodologie impiegate (in chiave di possibile sgretolamento della saldezza dei risultati raggiunti). Compito del giudice risulta essere, allora, quello di individuare il valore delle obiezioni - ove formulate - in rapporto ad un criterio di attendibilità scientifica delle obiezioni medesime, all'interno di un quadro di verifica in ordine alla aderenza - o meno - delle opinioni espresse da periti o consulenti al complesso dei dati istruttori;
operazione, quest'ultima, che resta di esclusivo dominio dell'organo giudicante (stante l'ovvio limite settoriale dell'apporto scientifico, che non può sostituirsi alla valutazione globale dei fatti emersi nel corso dell'intera istruttoria). In tal senso, è stato più volte ribadito da questa Corte come, in tema di valutazione delle diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti tecnici, il giudice dì merito possa fare legittimamente propria l'una piuttosto che l'altra tesi scientifica, purché offra una congrua e motivata ragione, circa la scelta effettuata e dimostri di essersi soffermato sulla tesi - o sulle tesi - che ha creduto di non dover seguire. Entro questi limiti, peraltro, non rappresenta vizio della motivazione, ipso facto, l'omesso esame critico di ogni minimo passaggio di una relazione tecnica disattesa, in quanto la valutazione delle emergenze processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di merito;
quest'ultimo, per adempiere compiutamente all'onere motivazionale, non deve prendere in esame espressamente tutte le argomentazioni critiche dedotte o ad ampio raggio - comunque deducibili, bensì limitarsi a enunciare, in modo adeguato e logico, gli argomenti che si sono resi determinanti, nel percorso formativo del suo convincimento. Laddove il giudice abbia rispettato tali principi, il giudizio di fatto formulato diviene incensurabile in sede di legittimità (quanto ai confini del sindacato di legittimità, si veda, fra tante, Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, dep. 2015, C., Rv. 262722, a mente della quale: «In tema di prova scientifica, la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica;
essa, infatti, non è giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica 7 dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. Ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti di una consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato»). In forza di tali regole esegetiche, devono reputarsi del tutto infondate le critiche mosse dalla difesa, rispetto alla valutazione operata dalla Corte territoriale, in ordine ai risultati forniti dalla perizia in atti. Tale valutazione, espressa con un apparato argomentativo ampio, coerente e puntuale, si è incentrata - dialogando anche, in maniera specifica e dettagliata, con le osservazioni formulate dalla difesa mediante gravame - sui diversi aspetti problematici tratteggiati dagli approfondimenti tecnici;
tali profili vertono essenzialmente: - sulla mancata incidenza, in punto di attendibilità degli esami micro-comparativi, della deformazione dei proiettili estratti dalla teca cranica della vittima e repertati in sede autoptica;
- sullo stato di uso dell'arma caduta in sequestro;
- sulla valenza da riconnettere al supporto fotografico, in materia di comparazione balistica. All'esito di tale attenta analisi, la Corte territoriale ha condiviso il giudizio formulato dai Giudici di primo grado, circa il fatto che il revolver calibro 32 S&W, marca Tanfoglio, atto ad esplodere anche cartucce calibro 7,65, rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, sia inequivocabilmente l'arma utilizzata per la commissione dell'omicidio di PE RE. 3.2. Si sostiene poi, dalla difesa, il travisamento della prova rappresentata dai filmati uniti all'incarto processuale, dai quali si evincerebbe come il AM - durante la permanenza in fila alla cassa del bar "Il Frutteto" - non abbia mai guardato dentro il portafoglio di RE (testualmente, la doglianza è presentata come vizio di "travisamento di talune risultanze processuali da un lato e dell'omessa valutazione di circostanze essenziali per una corretta decisione"). 3.2.1. Giova allora precisare che - a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., conseguenti all'intervento dell'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 - non è consentito dedurre dinanzi alla Corte di cassazione il "travisamento del fatto"; ciò in ragione della preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. È consentito, al contrario, dedurre il vizio cd. di "travisamento della prova". Tale patologia della decisione giudiziaria, come noto, rientra nell'alveo dei casi di distonia dell'apparato motivazionale, 8 rispetto al patrimonio conoscitivo processuale. I vizi della motivazione sussumibili in tale vizio possono essere così brevemente delineati: - la omessa considerazione di una prova decisiva, così realizzandosi il cd. travisamento per omissione;
- l'utilizzazione, a fini decisionali, di un elemento probatorio in forza della errata ricostruzione del relativo elemento "significante", così realizzandosi il cd. travisamento delle risultanze probatorie;
- l'utilizzazione di un elemento dimostrativo mai entrato nel processo, così realizzandosi il cd. travisamento per invenzione (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013, Lobello, Rv. 256287; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370, a mente della quale: «In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova»). 3.2.2. Nessuna forma di travisamento è ravvisabile, invece, nell'ordito argomentativo della decisione avversata. La Corte distrettuale, infatti, analizza l'accadimento della sua stretta manifestazione fenomenica, sottolineando anzitutto come il filmato mostri l'imputato posizionarsi alle spalle della vittima, mentre quest'ultima saldava il conto alla cassa;
l'ulteriore elemento visivamente acclarato - sempre secondo i Giudici di merito - è rappresentato dal fatto che il AM si sia spostato, più volte, di fianco al RE. La motivazione del provvedimento impugnato - contrariamente all'assunto posto a fondamento del ricorso - non evita assolutamente il dialogo con le obiezioni difensive, alle quali anzi controbatte con deduzioni dotate di ferrea consequenzialità, oltre che prive di qualsivoglia forma di incoerenza, logica o intratestuale. Circa il fatto oggettivo, che l'imputato si sia portato accanto alla vittima - proprio mentre questa era intenta a pagare dinanzi alla cassa - sostiene la Corte territoriale, dunque, non sussistere spiegazione alternativa altrettanto sostenibile, rispetto alla tesi che egli intendesse controllare il contenuto del portafogli del RE. E anche laddove - proprio a tutto voler concedere - si volessero ricondurre tali movimenti alla asserita incapacità del AM di star fermo, ciò finirebbe logicamente per avvalorare proprio la conclusione sussunta nell'impianto accusatorio, ossia che l'imputato fosse agitato in vista del gesto delittuoso che si accingeva a porre in f 9 essere. A fronte di tali argomentazioni - di ineccepibile valenza inferenziale - le eccezioni propugnate dalla difesa si appalesano generiche e meramente reiterative. 3.3. Vi sono poi le ulteriori osservazioni critiche contenute nel medesimo motivo, a mezzo delle quali la difesa taccia di illogicità due profili, brevemente sintetizzabili come segue: - si evidenzia come - nel corso dei colloqui effettuati in carcere e oggetto di intercettazione ambientale - l'imputato apparisse ansioso di venire a conoscenza degli esiti della perizia;
- ci si duole che la Corte distrettuale abbia ritenuto possibile che il AM, sebbene buon conoscitore delle armi, abbia fatto incongruamente trascorrere addirittura diciannove giorni (sarebbe a dire, il lasso di tempo che separa il fatto omicidiario dall'effettuazione della perquisizione domiciliare), senza premurarsi di disfarsi della pistola, poi individuata quale arma del delitto. Non vi è chi non rilevi, però, come si tratti di censure interamente versate in fatto. Si deve rammentare, allora, come li compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione, rispetto a quella compiuta dai giudici di merito;
la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, dei 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 dei 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. Facendo applicazione di tali principi di diritto, la critica difensiva si rivela di carattere fattuale e confutativa e, in definitiva, non idonea a disarticolare la solida e coerente struttura motivazionale che sorregge la impugnata decisione. 3.4. L'ultimo segmento della doglianza, infine, punta a sostenere la natura non falsa, bensì solo mancata, del proposto alibi, in quanto questo sarebbe affetto 10 solo da imprecisioni in ordine agli spostamenti effettuati, che la difesa afferma essere inevitabili in ragione dell'avanzata età dell'imputato. 3.4.1 Sotto il profilo sistematico e concettuale, le spiegazioni addotte, a propria discolpa, dagli indagati o imputati devono essere incastonati in un ambito interpretativo della prova quanto mai vasto ed onnicomprensivo. Essi non possono mai costituire, dunque, un momento processuale a sé stante, scisso dall'intero contesto. Si tratta di un profilo probatorio che rientra a pieno titolo, pertanto, nella valutazione demandata al giudicante, secondo i canoni generali del libero convincimento. Il patrimonio probatorio disponibile, dunque, si compone anche delle dichiarazioni rese dall'imputato o indagato, siano esse di tenore confessorio o eteroaccusatorio, siano magari meramente tese ad allontanare le incolpazioni, o concretizzino infine una chiamata di correo. È però metodologicamente scorretto limitarsi a valorizzare in senso negativo, ai fini dell'assunzione della decisione finale, eventuali dichiarazioni offerte dall'imputato, o anche comportamenti commissivi o omissivi;
scelte che rappresentino, invece, espressione di diritti soggettivi o di facoltà processuali espressamente garantite dall'ordinamento. Condotte quali il silenzio, o anche l'ostinata ed inverosimile negazione, infatti, rientrano pur sempre nell'esteso novero dei diritti di difesa e costituiscono, comunque, espressione delle libere ed insindacabili scelte strategiche difensive. Di ben diverso valore è, al contrario, il procedimento razionale che consente di fondare un convincimento di reità non sulla attribuzione di un'accezione implicitamente confessoria al mero silenzio, o magari alla ricostruzione inattendibile promanante dall'imputato; che autorizza invece a basarsi sulla attribuzione, a tali condotte, di un semplice valore di riscontro, rispetto ad un materiale probatorio gravante sul soggetto e che si riveli, già intrinsecamente, dotato dei caratteri di concludenza e decisività. In quest'ottica l'assenza di spiegazione, o anche la proposizione di una ricostruzione non veritiera rispetto alle accuse rivoltegli (ossia in altri termini l'alibi del soggetto) postula dunque sempre un vaglio estremamente severo. Ma di per sé, l'alibi non costituisce un elemento immediatamente pregiudizievole per il dichiarante. È pienamente immaginabile, insomma, un alibi semplicemente non rispondente al vero e, dunque, mera espressione del diritto di difesa dell'imputato. Una differente valenza evocativa, al contrario, rivestirà l'alibi fasullo, palesemente mendace. L'alibi che risulti artificiosamente costruito, eventualmente combinando ed affastellando secondo convenienza una pluralità di circostanze inventate, fino a comporre un vero e proprio mosaico di menzogne. Ciò realizzerà un alibi non soltanto non veritiero, bensì mendace. E questo potrà essere valutato alla stregua di un elemento fortemente sintomatico del tentativo di sottrarsi - mediante astuta macchinazione - all'accertamento della verità. La differenza di 11 fondo tra le due situazioni sopra descritte risiede allora nel fatto che un alibi semplicemente fallito non potrà costituire prova a carico, non essendo compito dell'accusato dimostrare la propria innocenza;
un alibi fasullo o costruito al contrario - ove si incentri su aspetti essenziali della vicenda e sia astrattamente idoneo a sottrarre il reo ad un giudizio di colpevolezza - si potrà inserire a pieno titolo nel meccanismo di formazione del convincimento del giudice (l'insegnamento di legittimità è, in tale materia, risalente e del tutto consolidato, per cui sarà bastevole richiamare il dictum di Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191231). 3.4.2. Nel caso di specie, già la sentenza di primo grado aveva sottolineato come il AM avesse, nel corso delle varie dichiarazioni rese, maldestramente affastellato alla bisogna successive versioni, nel palese tentativo di collocarsi - in concomitanza temporale con il fatto omicidìario de quo - in luogo distante e, quindi, inconciliabile con la perpetrazione dello stesso. Un tentativo posto in essere, ad opera dell'imputato, semplicemente inventando fatti e circostanze. La Corte distrettuale ha seguito la medesima direttrice valutativa, adottando una motivazione puntuale e coerente, nonché priva del benché minimo spunto di contraddittorietà. I Giudici di secondo grado, infatti, hanno spiegato come l'imputato abbia deliberatamente - e in modo molto rilevante - alterato l'orario del suo arrivo presso il circolo "La Sponda Biglia", in contrasto sia con le risultanze dei filmati, sia con il ricordo del gestore del locale stesso;
il tutto, secondo la Corte territoriale, al chiaro fine di collocarsi altrove, rispetto al luogo di commissione dell'omicidio. Inconcludente viene considerata - nella sentenza impugnata - la giustificazione difensiva imperniata sul preteso obnubilamento della memoria, dovuto all'età avanzata del AM;
un offuscamento del ricordo, ormai divenuto evanescente, che rappresenterebbe - in ipotesi difensiva - la sola scaturigine di quella che sarebbe da valutare alla stregua di una mera imprecisione. Con argomentazioni che, anche sul punto, appaiono coerenti e lineari, la Corte territoriale ricorda invece come l'imputato abbia reso, in ben due occasioni distinte e a breve distanza dall'omicidio, dichiarazioni tra loro perfettamente sovrapponibili;
circostanza che vale quale inoppugnabile dimostrazione della saldezza dei ricordi, oltre che della perfetta consapevolezza del significato e della portata delle proprie affermazioni. 4. Deve essere infine disattesa, in quanto inammissibile, anche la doglianza inerente all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., originata dalla sostenuta incompatibilità di tale forma di manifestazione del reato, rispetto all'istituto della continuazione. Questa Corte - con orientamento risalente, ma mai rivisitato e al quale questo Collegio intende dare continuità - ha 12 già avuto modo di chiarire che «non sussiste incompatibilità logico-giuridica tra la continuazione e l'aggravante del nesso teleologico, agendo il vincolo della continuazione sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso ed essendo il nesso teleologico connotato dalla strumentalità di un reato rispetto ad un altro, alla cui esecuzione od al cui occultamento il primo è preordinato;
e se è vero che normalmente il nesso teleologic:o è sintomo anche di identità del disegno criminoso, non può dirsi, invece, che il vincolo della continuazione implichi o contenga in sé il nesso teleologico, che, invero, ben può mancare, ed ordinariamente difetta, tra i vari episodi di un reato continuato. Né può sostenersi che l'incompatibilità deriverebbe dall'impossibilità che un istituto ispirato al "favor rei", come la continuazione, possa, al contempo, fungere da causa di aggravamento della pena, essendo evidente come tale ultimo effetto consegua non già all'affermazione del vincolo della continuazione bensì all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., in nessun modo contenuta od implicita nell'identità della matrice ideativa dei due reati teleologicamente connessi» (Sez. 1, n. 3442 del 06/03/1996, Laezza, Rv. 204326). E infatti, l'aggravante de qua è espressione di un coefficiente psicologico diverso, rispetto a quello emergente in tema di continuazione. Nonostante l'unico dato che accomuna i due istituti, ossia il fatto che entrambi incidano sul trattamento sanzionatorio, essi rispondono a ragioni che sono, tra loro, radicalmente difformi: l'uno esprime, infatti, la maggiore capacità delinquenziale, mentre l'altro si colloca nell'ottica del favor rei. E quindi, "mentre il nesso teleologico aggrava il reato per la maggiore intensità del dolo e la maggiore pericolosità di chi commette il crimine, il vincolo della continuazione, invece, ha la funzione di ridimensionare la pena escludendo il cumulo materiale" (Sez. 5, n. 10508 del 27/09/1995, Iaquinta, Rv. 202499; nello stesso senso, Sez. 1, n. 16881 del 11/10/2017, dep. 2018, Musso, Rv. 273117; Sez. 2, n. 48317 del 17/11/2004, Emiliano, Rv. 230427; Sez. 1, n. 46270 del 03/11/2004, Dellagaren, Rv. 230188). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). L'imputato, infine, dovrà rifondere le spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili SA RE e AN RE (tali spese vengono quantificate nella somma complessiva di euro seimila, oltre accessori di 13 legge), oltre che ON IP (trattandosi di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la misura di tali spese sarà liquidata, in questo caso, dalla Corte di assise di appello di Cagliari, mediante separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con pagamento in favore dello Stato).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RE SA e RE AN che liquida in complessivi euro 6.000, oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile IP ON, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024.