Sentenza 27 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro l'esistenza sul cantiere di un preposto -salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza- non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera esclusiva quando l'impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sè e per gli altri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/1998, n. 3602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3602 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Ferruccio Scorzelli Presidente del 27.2.1998
1. Dott. Carmelo Scinto Consigliere SENTENZA
2. " Ennio Malzone " N. 531
3. " TO Savino " REGISTRO GENERALE
4. " OL AI " N. 20243/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da GI EP nato a [...] il [...]
avverso la sentenza 18 marzo 1997 della Corte di appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Scinto;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Preso atto che nessun difensore è presente;
Osserva
Con la sentenza in epigrafe indicata è stata confermata quella in data 26 giugno 1996 del Pretore di Capri, affermativa della responsabilità di PE RO in ordine al reato di lesioni personali colpose in danno del lavoratore Ciro Amendola, scivolato e caduto da una scala di ferro non provvista di dispositivi antisdrucciolo. Ricorre per cassazione l'imputato, denunciando violazione di legge e mancanza o vizio di motivazione, quanto all'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di primo grado al difensore di fiducia e alla inidoneità del successivo avviso all'integrale salvaguardia dei diritti della difesa;
nonché con riguardo alle riscontrate contraddittorietà in punto di delega di funzioni al capo - cantiere.
Il ricorso è privo di fondamento e come tale deve essere rigettato, con le conseguenze di legge.
L'omessa notificazione del decreto di rinvio a giudizio al difensore dell'imputato, ai sensi dell'art. 555 co. 3 c.p.p. dà luogo ad una nullità d'ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. c, attenendo alla rappresentanza e alla difesa, ma non già di carattere assoluto ex art. 179 c.p.p., sicché è suscettibile di sanatoria. Nella specie, dopo l'udienza interlocutoria del 7 giugno 1995, nella quale non venne espletata attività (il difensore d'ufficio dichiarò di astenersi), all'avv. Guidone, quale difensore di fiducia del RO, venne dato (con atto notificato il successivo 13 giungo) avviso per l'udienza del 6 marzo 1996, senza che a tale udienza venisse denunciata alcuna concreta compromissione dei diritti della difesa (che anche in questa sede non trova specificazione). Quanto al merito, vale ricordare che il preposto al cantiere, anche se in astratto ricompreso tra i destinatari delle norme antinfortunistiche, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 547/1955, ha mansioni normalmente limitate alla mera sorveglianza sull'andamento dell'attività lavorativa, sicché la sua esistenza - salvo che non vi sia la prova rigorosa (e nella specie non lo è) di una delega espressamente e formalmente conferitegli (con pienezza di poteri e di autonomia decisionale) e di una sua particolare competenza - non comporta affatto il trasferimento in capo a lui degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico (peraltro neppure in maniera esclusiva quando l'impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericoli per sè e per gli altri. Ne consegue che una responsabilità del preposto non è configurabile allorché l'infortunio sia dipeso non da omessa o insufficiente vigilanza nel senso suddetto, bensì dalla mancanza di strumenti, misure ed accorgimenti antinfortunistici (come nella specie, con riferimento all'inosservanza della normativa di cui agli originari capi A e B) la cui predisposizione ed attuazione spetta soltanto al datore di lavoro o al soggetto specificamente competente appositamente delegato.
Per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 1998