Sentenza 6 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, quando il provvedimento sia stato adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, con riferimento alle ipotesi di confisca obbligatoria previste dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. nella L. 7 agosto 1992 n. 356, i soggetti anzidetti sono legittimati a richiedere il riesame o a proporre appello limitatamente alla presunzione di interposizione di persona in base alla quale la misura cautelare è stata disposta, onde far valere la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di "collegamento" con l'imputato, restando esclusa tale legittimazione in relazione a profili diversi del provvedimento di sequestro, sui quali le persone estranee al provvedimento non hanno titolo alcuno ad interloquire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2002, n. 14215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14215 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 06/02/2002
Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - N. 00443
Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO LIVIO - Consigliere - N. 033551/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da per diritti
1) ZA LE N. IL 20/01/1955
2) ZA UI N. IL 14/02/1965
avverso ORDINANZA del 19/06/1998 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Martusciello che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato
RILEVA
Con ordinanza del 19/6/98 il Tribunale di OL ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro - che veniva quindi confermato - emesso in data 11/5/98 dal IP del medesimo Tribunale, decreto con il quale era stato disposto il sequestro preventivo del "Lido Nettuno s.r.l." e relativi immobili, di RA e DO ZA, nonché del fondo, pertinenze, strumenti agricoli e allevamento di bufali, sito in località Arenata di Patria, intestato a DO ZA.
Il Tribunale di OL ha ritenuto legittimamente assoggettabili a sequestro ex art. 321, comma 2, C.P.P. le disponibilità di indagato od imputato di uno dei reati previsti dall'art. 12 sexies del D.L. 8/6/92 n. 306 (convertito nella L. 7/8/92 n. 356) che non sia in grado di giustificarne la provenienza posto che, a criterio del Tribunale, il citato art. 321 C.P.P. consentirebbe di sequestrare in via preventiva quanto eventualmente confiscabile con riferimento non solo all'art. 240 C.P. ma a qualunque norma dell'ordinamento che avesse a prevedere tale misura.
Pertanto il Tribunale ha ritenuto corretta l'adozione della misura di cautela reale da parte del IP considerato: che CE ZA, fratello degli intestatari dei beni sopra indicati, era imputato del reato di cui all'art. 416 bis C.P., che a suo carico erano stati raccolti gravi indizi di reità che avevano determinato il suo rinvio a giudizio, che indipendentemente dalle formali intestazioni, i beni sottoposti a sequestro erano riconducibili a CE ZA attese le dichiarazioni rese da DA SI ed i riscontri raccolti in merito, che la documentazione prodotta dall'imputato non era tale da smentire le risultanze acquisite, che vi era assoluta incompatibilità tra il valore dei beni in questione e la capacità di produzione di reddito dello ZA, che, infine, non erano condivisibili i rilievi procedurali proposti dalla difesa. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di DO e RA ZA, intestatari dei beni assoggettati a sequestro, per violazione di legge e per carenza o manifesta illogicità della motivazione.
I ricorrenti, con il primo motivo, hanno contestato la tesi esposta nell'ordinanza impugnata circa la possibile utilizzazione dello strumento di cui all'art. 321 C.P.P. anche con riguardo a beni confiscabili ex art. 12 sexies L. 356/92: in tal modo sarebbe stato possibile eludere ogni forma di garanzia difensiva e rendere vana ogni attività tesa a documentare la provenienza delle cose oggetto di cautela, attesa reccessiva semplificazione del procedimento applicativo della misura cautelare reale rispetto a quello per l'applicazione della misura di prevenzione di carattere patrimoniale. In ogni caso una interpretazione siffatta sarebbe stata, secondo i ricorrenti, non in linea con il dettato costituzionale ed in particolare con gli artt. 3 - 24 - 41 - 42 della Costituzione: ed in tal senso hanno eccepito la non manifesta infondatezza della relativa questione di costituzionalità.
I ricorrenti hanno - con il secondo motivo, indicante in rubrica la violazione degli artt. 419 430 - 125 c.p.p. - rammentato rinutilizzabilità degli atti posti a fondamento della adottata misura cautelare reale, trattandosi di atti di investigazione suppletiva compiuti al di fuori delle condizioni stabilite dalla legge. Ed infatti essi erano stati compiuti successivamente al termine per l'espletamento delle indagini preliminari, non erano stati depositati nel fascicolo processuale a norma dell'art. 419, comma 3, C.P.P. ne' erano stati portati a conoscenza della difesa nelle more dell'udienza preliminare;
inoltre essi non erano collegabili ad attività di indagine riconducibile al disposto di cui all'art. 430 C.P.P.; ne' poteva, secondo i ricorrenti, condividersi la tesi esposta nell'ordinanza impugnata della assoluta indipendenza del procedimento incidentale teso all'emissione del sequestro preventivo rispetto a quello principale a carico di CE ZA. Con il terzo motivo, quindi, i ricorrenti hanno rilevato l'inutilizzabilità dei verbali relativi alle dichiarazioni rilasciate da DA SI e da RA RA perché in violazione dell'art. 141 bis C.P.P.: e per la relativa violazione hanno denunziato l'impugnata ordinanza.
Infine, con il quarto motivo (ampiamente illustrato nelle note d'udienza 5.2.02), i ricorrenti hanno sottolineato la carenza e la contraddittorietà delle argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta provenienza illecita dei beni sequestrati, essendosi omesso di prendere in considerazione elementi pur emergenti dagli atti e di valutare i dati contrastanti con le dichiarazioni del SI nonché la documentazione prodotta da DO ZA.
Alla luce delle sintetizzate ragioni i ricorrenti hanno quindi chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
L'esame dei motivi nei quali si articola il ricorso deve essere preceduto dalla esposizione di alcune preliminari considerazioni da formulare con riguardo alla particolare condizione degli attuali ricorrenti, persone alle quali vennero sequestrate (artt. 321 comma 2 c.p.p. e 12 sexies L. 356/92) le "cose" indicate in narrativa e che,
per tal ragione, vennero ammessi alle istanze di riesame ed appello (artt. 322 e 322 bis c.p.p.) avverso la adottata misura cautelare reale.
Ebbene, la ragione per la quale viene conferita eccezionale legittimazione all'impugnazione ad un soggetto che non è stato parte del procedimento al cui esito è stato adottato l'atto impugnabile sta nella esigenza di tutelare lo specifico interesse del quale tale soggetto è indubitabilmente portatore: quello, per quanto rileva nel caso in esame, a non vedere il proprio bene irreversibilmente coinvolto nella misura cautelare sulla base di una mera presunzione di interposizione (juris tantum) nei riguardi dell'indagato e senza aver potuto - nella dovuta sede - comprovare la propria effettiva titolarità o disponibilità. Ma tale ragione costituisce anche il limite intrinseco di tale eccezionale legittimazione impugnatoria:
riesame ed appello sono infatti dati a tale persona (fisica o giuridica) non già per far valere violazioni della legge sostanziale o processuale commesse dal IP, ed alle quali tale persona era del tutto estranea e sulle quali non aveva alcuna possibilità di interlocuzione (nè interesse ad interloquire), bensì per dedurre questioni proprie della posizione di terzo coinvolto nella predetta presunzione di interposizione rispetto all'indagato. Si tratta di questioni relative alla inesistenza di quelle (presunte) relazioni di "collegamento" con l'indagato ed alla effettività (in tesi negata) della relazione giuridica con il bene, questioni cioè afferenti i presupposti stessi della sottoposizione a sequestro del bene "altrui" confiscabile ai sensi dell'art. 12 sexies citato (la presunta condizione di "interposto" della persona formalmente munita di potestà dominicali sul bene stesso). E così come al soggetto in questione è data azione civile di accertamento della propria potestà, azione che impone al giudice del riesame il rinvio della contestazione alla preventivamente adita sede civile (art. 324 comma 8 c.p.p.) e la correlata sospensione obbligatoria del procedimento penale (cfr. Cass. 3^ sez. n. 2468/94), allo stesso soggetto è pur consentito di far valere, sebbene con cognizione incidentale, innanzi al Tribunale del riesame o in sede di appello, le stesse ragioni di effettiva estraneità del bene dalla sfera di riferimento dell'indagato per i reati di cui all'art. 12 quinquies L. 356/92. E quelle ragioni, e nulla più di quelle ragioni, costituiscono quindi il contenuto della particolare legittimazione impugnatoria di cui trattasi.
Sulla base di tali premesse, appare al Collegio evidente l'infondatezza delle censure formulate, sotto due distinti profili, nel primo motivo del ricorso. Da un canto, denunziare come illegittimamente formatosi il fumus della illecita provenienza dei beni (fumus acquisito all'esito di un procedimento che ha ignorato ogni esigenza difensiva dell'imputato) vuol dire addurre ragioni di censura proprie del solo ZA CE, l'unico a potersi dolere della impossibilità di far valere le prove della liceità degli acquisti;
dall'alto canto, invocare come tertium comparationis della violazione degli artt. 3 - 24 - 41 - 42 Cost. il procedimento applicativo della misura di prevenzione a carattere reale vuol dire porre una questione di legittimità costituzionale priva di rilevanza nel procedimento in esame, non essendo gli attuali ricorrenti legittimati, come dianzi detto, a far valere alcun vizio del procedimento applicativo della misura cautelare ne' - conseguentemente - al invocare una pronunzia additiva fonte di maggiori spazi all'iniziativa difensiva dell'indagato nel procedimento stesso.
Analogamente, deve rilevarsi l'inaccoglibilità della censura contenuta nel secondo motivo del ricorso (secondo il quale il IP avrebbe indebitamente utilizzato, per l'adozione del sequestro, i risultati di attività di investigazione suppletiva svolta dal P.M. dopo il decreto che dispose il rinvio a giudizio) stante la ridetta estraneità dall'interesse dei ricorrenti DO e RA ZA della questione posta con il motivo. Si impone inoltre l'assorbente considerazione - alla formulazione della quale il Collegio non può sottrarsi, in adempimento del dovere di scrutinio officioso ex art.179 c.p.p. dei provvedimenti abnormi del IP (vd. da ultimo Cass. 1^
sez. n. 7227/00) - per la quale nella specie il IP di OL aveva il potere di adottare il sequestro, essendo ancora disponibili presso il suo Ufficio gli atti (pur dopo il rinvio a giudizio) ed essendo in tal fase intermedia conservata la sua potestà di decidere sulle misure cautelari (personali o reali) alla stregua degli artt. 279 c.p.p. e 91 disp. att. c.p.p. (cfr: S.U. penali nn. 6 e 7 del 1995).
Ed ancora, e per le più volte rammentate ragioni, i ricorrenti non sono legittimati a porre - come nel terzo motivo viene posta - ipotesi di violazione dei limiti alla utilizzazione degli interrogatori dei collaboratori di giustizia per la inosservanza dell'obbligo di piena registrazione degli stessi di cui all'art. 141 bis c.p.p., tale questione essendo peraltro deducibile dal solo
ZA CE e non applicandosi il rilievo d'ufficio della inutilizzabilità di cui all'art. 191 comma 2 c.p.p. (posto che non si verte in ipotesi di prova acquisita contra legem ma si tratta di modalità di sua acquisizione non conformi al modello legale: cfr. Cass. S.U. penali n. 5021/96). Venendo, da ultimo, all'esame delle questioni poste nel quarto motivo, questioni alla cui trattazione i ricorrenti erano e sono legittimati (là dove rivendicano la effettiva titolarità dei beni sequestrati contestando l'assunto di una dissimulata proprietà in capo al fratello CE), rileva il Collegio la evidente inammissibilità delle censure come nel motivo proposte. Invero, l'affermazione per la quale sarebbe ingiustificata l'opinione di interposizione di DO e RA ZA, nell'acquisto delle quote della s.r.l. Lido Nettuno e dell'Azienda Bufalina sita in loc. Arenata di Patria, trova il proprio riscontro impugnatorio nel solo rilievo di vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata (la apodittica professione di fiducia nelle dichiarazioni del De ON e del RA - la mancanza di alcuna valutazione della documentazione apportata dalla difesa, attestante la piena regolarità ed effettività dell'acquisto delle quote della s.r.l. da parte dei due fratelli DO e RA e l'esclusiva assunzione di diritti personali sull'azienda bufalina da parte del solo DO). Orbene, a tacere del fatto che più che censurare la illogicità della motivazione data dal Tribunale il motivo in esame espone le ragioni per le quali la valutazione operata non sarebbe condivisibile, non ci si può sottrarre alla assorbente considerazione per la quale è sfuggita ai ricorrenti la evidenza della limitazione ai soli casi di violazione di legge delle ipotesi di ricorso per cassazione dato dall'art. 325 comma 1 c.p.p., avverso le ordinanze emesse ex artt.322 bis e 324 c.p.p., al P.M, all'imputato ed al suo difensore nonché alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. E di qui la conseguenza per la quale alla Corte di legittimità è consentito rilevare come violazione di legge le sole ipotesi di motivazione che sia graficamente o logicamente mancante (ipotesi di motivazione apparente, non comprensibile o perplessa), ipotesi neanche prospettabili nella specie, posto che il Tribunale di OL ha - con dovizia di argomenti e attenzione di analisi (attestata dalla natura delle confutazioni esposte in motivo) - dato conto delle ragioni della ritenuta interposizione fittizia dei fratelli nell'acquisto delle titolarità di CE ZA, tanto con riguardo alle quote della società già concessionaria del lido marittimo quanto in relazione alla gestione dell'azienda bufalina ed al comodato del fondo sulla quale insisteva.
Conclusivamente, infondati od inammissibili essendo i motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti ZA DO e ZA RA - tra loro in solido - al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2002