Sentenza 10 febbraio 2006
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale in composizione monocratica, investito della richiesta di convalida dell'arresto e di prosecuzione del procedimento con il giudizio direttissimo, ometta di pronunciarsi, in ragione della evasione dell'imputato dagli arresti domiciliari, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, in quanto la mancata presentazione dell'imputato alla udienza di convalida - giusta il disposto di cui all'art. 391, comma terzo, cod. proc. pen., il quale prevede espressamente l'ipotesi della mancata volontaria comparizione dell'interessato all'udienza in questione - non costituisce impedimento alla prosecuzione del giudizio ed alla convalida del provvedimento. Ne deriva che, in tal caso, il Tribunale deve provvedere sulla convalida, impregiudicata la trasformazione del rito ex art. 452 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2006, n. 11589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11589 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 10/02/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 281
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 020286/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) NA EL, N. IL 24/10/1972;
avverso ORDINANZA del 10/05/2005 TRIBUNALE di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza in data 10.5.2005 con la quale il Giudice monocratico presso il tribunale di Bologna non ha convalidato l'arresto di AD ST effettuato dai Carabinieri di Budrio in relazione al reato di cui all'art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 4., in quanto la stessa era evasa dagli arresti domiciliari, e ha disposto la restituzione degli atti al P.M..
Il ricorrente denuncia la erronea applicazione della legge penale atteso che la volontaria mancata comparizione dell'arrestata davanti al Giudice non costituiva causa impeditiva della prosecuzione della procedura attivata ed il provvedimento impugnato inoltre non era inquadrabile in alcun tipo di provvedimento previsto dalla norma processuale. Il P.G. ha depositato requisitorie scritte osservando quanto segue:
"Il ricorso proposto dal pubblico ministero appare fondato. Dagli atti del procedimento e dalla contestazione effettuata dal pubblico ministero risulta infatti che AD ST era stata tratta in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato ed essendo la stessa accompagnata da un minore veniva disposto ai sensi dell'art. 386 c.p.p., comma 5 che la stessa fosse custodita in un'abitazione privata di una persona che si era resa disponibile. L'imputata evadeva dalla detenzione domiciliare e pertanto non poteva comparire dinanzi al Giudice per l'udienza rissata per la convalida. Il pubblico ministero avanzava richiesta di convalida dell'arresto e di prosecuzione del procedimento con il giudizio direttissimo ed il Giudice, in proposito ometteva qualsiasi decisione disponendo la restituzione degli atti al P.M.. Il provvedimento emanato dal Giudice di Bologna non appare conforme al dettato legislativo dal momento che la mancata presenza dell'imputata all'udienza fissata non costituiva impedimento alla prosecuzione del giudizio ed alla convalida del provvedimento atteso che l'art. 391 c.p.p., comma 3 prevede espressamente l'ipotesi della mancata volontaria comparizione dell'interessato all'udienza di convalida. La restituzione degli atti al pubblico ministero determina inoltre una situazione anomala dal momento che tale organo aveva già esercitato l'azione penale con la richiesta di convalida e la prosecuzione del processo con il giudizio direttissimo".
Ha concluso chiedendo, ai sensi degli artt. 611 e 616 c.p.p. raccoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Osserva la Corte che le conclusioni formulate dal P.G. vanno integralmente condivise. Invero, questa Sezione ha già avuto occasione di affermare che in sede di convalida dell'arresto, il Giudice opera un controllo circa la legittimità dell'arresto, che prescinde sia dalla contestuale adozione di misure cautelari, sia dalla scelta del rito. Da un canto, infatti, l'art. 121 disp. att. c.p.p., comma 2, denota la compatibilità della liberazione dell'imputato col permanere della necessità della convalida, dall'altro l'art. 449 c.p.p., comma 5, consente l'espletamento del giudizio direttissimo anche quando l'imputato non si trovi in stato di detenzione (Sez. 5, Sentenza n. 3594 del 1993, sebbene in relazione all'abrogato art. 566 c.p.p., comma 5). È stato, poi, ritenuto "abnorme il provvedimento con cui il Tribunale, in composizione monocratica, investito della richiesta di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo, nei confronti di soggetto successivamente scarcerato, disponga la restituzione degli atti al P.M., in quanto l'adozione da parte del P.M. di un provvedimento di scarcerazione, ex art. 121 disp. att. cod. proc. pen., mentre esclude che la necessaria richiesta di convalida debba essere proposta al Giudice del dibattimento, lascia integra la necessità di dare comunque luogo alla obbligatoria instaurazione del giudizio direttissimo" (Sez. 1, sent. n. 40562 del 2004). L'evasione dagli arresti domiciliari dell'imputata (il P.M. ha esercitato l'azione penale con la richiesta di giudizio direttissimo) non impediva, dunque, al Tribunale di provvedere sulla convalida, impregiudicata restando la trasformazione del rito ex art. 452 c.p.p..
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2006