CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2026, n. 20957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20957 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UL NZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore avvocato Giovanna Morello, Che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell’8 luglio 2025 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, che aveva ritenuto NZ UL colpevole del delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione. 2. Avverso questa sentenza ricorre NZ UL, tramite il proprio difensore di fiducia, affidando il ricorso a due motivi di seguito sinteticamente riportati. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20957 Anno 2026 Presidente: RA UC Relatore: DA SI Data Udienza: 11/03/2026 2 2.1 Col primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e delle norme sul domicilio eletto, da cui consegue, per effetto dell'art. 179 cod. proc. pen., la nullità della notifica del decreto di citazione nel giudizio d'appello e degli atti successivi;
denuncia altresì l'omessa motivazione nonostante la tempestiva eccezione sollevata con le conclusioni cartolari del 26 giugno 2025. Si deduce che, nonostante il ricorrente, come risulta dallo spesso decreto, avesse a suo tempo eletto domicilio presso la propria abitazione, ribadendo tale elezione nella procura a impugnare rilasciata al difensore, la notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello è stata erroneamente effettuata presso il difensore, a mezzo Pec (Posta elettronica certificata), senza alcun previo tentativo di notifica presso il domicilio eletto, da cui la conseguente violazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che impone la notifica presso il domicilio eletto degli atti introduttivi del giudizio compresa la citazione ex art.601 cod. proc. pen. La Corte d'appello, in palese violazione del diritto di difesa, nonostante la tempestività dell'eccezione, ha disatteso il rilievo senza fornire alcuna motivazione e ha perfino omesso di fare cenno alla eccezione preliminare, incorrendo così nel vizio di omessa motivazione. 2.2. Col Secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 5 e 43 cod. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, l'errata valutazione della prova sul punto e il correlato vizio di motivazione, apparente e contraddittoria. Si deduce, in particolare, l'erronea valorizzazione, da parte della Corte, della circostanza che l'imputato abbia fornito, quale documento di identità allegato alla richiesta finalizzata ad ottenere il beneficio di cui all’art. 3 del D.L. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il suo passaporto dal quale risultava chiaramente la residenza all'estero, trattandosi di un mero dato oggettivo dal quale non può necessariamente trarsi una volontà diretta al conseguimento dell'erogazione anche contra ius e in assenza degli elementi essenziali per il suo riconoscimento, nel rispetto del perimetro di cui all'art. 43 cod. pen. (si citano, con specifico riferimento all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 7 cit., Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv. 285435 - 01); si rileva inoltre che dall'esame delle dichiarazioni del teste IG AN, di cui riporta un breve estratto, risulta non solo che il ricorrente effettivamente fino al febbraio del 2019 era iscritto all'AIRE, ma che lo stesso sarebbe stato inconsapevole della responsabilità penale conseguente alle sue dichiarazioni, tanto è vero che lo stesso teste aveva concluso dicendo che l'imputato “non aveva capito”, e soprattutto che questi, come detto, a riprova dell'insussistenza del dolo della fattispecie, aveva 3 fornito al CAF che lo aveva assistito il passaporto recante la residenza ad Amburgo e ciononostante i professionisti avevano inoltrato la richiesta. 3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamente depositata, ha sollecitato il rigetto del ricorso, quanto al primo motivo, osservato, che, a partire dagli insegnamenti di S.U 119 del 27/10/2004, RV 229540, l'adozione di un modello di notificazione diverso da quello prescritto per l'atto e certamente viziato, non dà luogo, di regola, a una nullità assoluta e insanabile ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del processo, bensì a una nullità di ordine generale a norma dell'art.178, lettera c), cod. proc. pen., soggetta alle sanatorie di cui agli artt. 184, comma 1, e 183, cod. proc. pen., e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità previsti dall’art. 180 dello stesso codice;
riguardo poi al vizio di omessa motivazione, assume la violazione del principio di autosufficienza, in quanto il ricorrente non documenta tale circostanza che non risulta dalla sentenza d'appello. Rileva da ultimo la manifesta infondatezza del secondo motivo, in quanto la l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepire l'erogazione del reddito di cittadinanza si risolve, per come dedotto, in un errore sulla legge penale che non esclude la sussistenza del dolo ai sensi dell'art. 5 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di censura, con il quale si eccepisce la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, è manifestamente infondato. 2.1. In punto di diritto, giova preliminarmente ribadire che la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia, invece che presso il domicilio dichiarato o eletto, è di ordine generale a regime intermedio. Grazie al rapporto fiduciario tra imputato e difensore, infatti, tale notifica risulta comunque idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto, sicché essa è soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. U., n. 58120 del 22/06/2017, in motivazione;
Sez. 6, n. 48620 del 23/09/2016, [...]; Sez. 6, n. 17123 del 07/01/2016, Rv. 266613; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, [...]). Si premette, inoltre, che, dalla sentenza impugnata, risulta che il ricorrente aveva dichiarato il domicilio presso la propria residenza e non già presso il difensore di fiducia, presso il quale, tuttavia, come emerge dall'esame degli atti processuali, accessibili alla Corte in virtù dell'error in procedendo censurato, era 4 stata effettuata una notifica ai sensi dell'articolo 161, comma 4, cod. proc. pen., che si assume non preceduta da un previo tentativo di modifica presso il domicilio eletto. La difesa di parte ricorrente ha pertanto sollevato l'eccezione di nullità dinnanzi alla Corte di appello, con tempestiva memoria del 24 giugno 2025 — della quale, peraltro, non vi è alcuna traccia nell'apparato motivazionale della sentenza — ma, nel far ciò, ha tuttavia omesso di indicare quale concreta lesione abbia subito l'imputato dalla notificazione del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché nel domicilio dichiarato, mancando specificamente di allegare qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare che, nonostante l'esistenza del rapporto fiduciario con il difensore, l'imputato sia rimasto all'oscuro della vocatio in ius. Ed è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (si vada da ultimo Sez. 3, n. 21852 del 12/03/2025 Rv. 288290 - 01; nonché, ex plurimis, Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Rv. 273101; Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, dep. 2017, [...]; Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, [...]; Sez. 6, n. 34558 del 10/05/2012, [...]). Per questo motivo, l'eccezione risulta manifestamente infondata. Del resto, sebbene il richiamo al rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore non possa comportare un'acritica equiparazione della notificazione eseguita presso il difensore alla notificazione che si sarebbe dovuta eseguire presso il domicilio eletto o dichiarato, tale rapporto fiduciario rappresenta, tuttavia, un indizio di effettiva conoscenza dell'atto (ex multis, Sez. 6, n. 5169 del 16/01/2014, [...]; Sez. 6, n. 5332 del 21/01/2011, Rv. 249466; Sez. 1, n. 16002 del 06/04/2006, [...]); indizio che incide inevitabilmente sul giudizio di effettiva lesività della nullità della notificazione, imponendo al difensore che eccepisce la nullità di allegare quali circostanze particolari abbiano, nel caso concreto, ostacolato l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del suo assistito. La stessa giurisprudenza di legittimità, d'altra parte, ha più volte precisato, in relazione a varie fattispecie, la necessità della lesione concreta del diritto di difesa affinché il vizio di nullità denunciato realmente sussista (ex plurimis, Sez. 6, n. 53720 del 25/09/2014, [...]; Sez. 6, n. 19080 del 28/01/2010, [...]; Sez. 3, n. 3837 del 08/01/2009, Rv. 242668; Sez.5, n. 2071 del 25/11/2008, dep. 2009, Rv. 242357), non potendosi, appunto, interpretare le norme che garantiscono l'esercizio del diritto di difesa in senso puramente formale, ma in relazione alle 5 finalità alle quali sono specificamente dirette (Sez. 5, n. 2885 del 16/10/1998, [...], Rv. 212772). 2.2. Da ultimo, rileva il Collegio che, contrariamente all'assunto difensivo, dall'esame degli atti emerge che, con raccomandata n. 7865234480958 spedita dall'Ufficio Postale il 28 aprile 2025, è stata tentata la notifica presso il domicilio dichiarato del ricorrente, cui ha fatto seguito (con raccomandata del 29/04/2025 n. 666523480953 del 29 aprile 2025) la comunicazione dell'avvenuto deposito e infine, come risulta dalla cartolina AR in atti, è stato certificato il mancato ritiro dell'atto entro il termine di 10 giorni dalla spedizione della C.A.D. ( Comunicazione di avvenuto deposito) e rispedito il plico al mittente in data 10 maggio 2025. Dunque se è vero che, in adesione al più recente e garantista orientamento di questa Corte, deve ritenersi che, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, non è sufficiente la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento l'effettiva conoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti di difesa (si vedano, da ultimo Sez. 4, n. 20959 del 30/04/2025, Rv. 288267 - 01; Sez. 4, n. 4359 del 09/01/2024, Santilli, Rv. 285752 - 01), motivo per cui si è proceduto con la notifica al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., tuttavia appare incontestabile che nel caso in esame la stessa sia stata preceduta quantomeno da idoneo tentativo presso il domicilio dichiarato dal ricorrente. Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 3. Il secondo motivo, col quale si censura la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo e la violazione dell’art. 5 cod. pen., è generico e manifestamente infondato. 3.1. Sotto un primo profilo, lo stesso piuttosto che individuare precisi vizi logici della coerente motivazione offerta dai giudici di merito, che hanno fondato il giudizio di colpevolezza sulla circostanza che l'imputato fosse iscritto all'AIRE sino al 2019, come risultava pacificamente anche dal passaporto dallo stesso esibito, e che avesse chiesto la residenza in Italia solo nel febbraio di quest'ultimo anno, avanzando domanda finalizzata a ottenere l'erogazione del reddito di cittadinanza nel successivo mese di aprile, per cui era indubbia e deliberata la falsità della dichiarazione in ordine al requisito della residenza in Italia nell'ultimo biennio, attacca la persuasività del ragionamento che ha portato la Corte di merito a disattendere la doglianza in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo. Eccede tuttavia dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti 6 rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (vedi Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023 Ud., Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01); d'altro canto la cognizione della Corte di Cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023 Ud. Rv. 285504 - 01). 3.2. Quanto al secondo aspetto, questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che «non è ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, cod. pen., poiché le norme contenute nel D.L. n.4 del 2019, nello stabilire i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, integrano il precetto penale contenuto nell'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, essendo in esso incorporate, posto che la norma penale punisce chi effettua false indicazioni dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza. Ne deriva che l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto ad ottenere il reddito, pur non essendo in possesso dei suddetti requisiti, si risolve in ignoranza o in errore sulla legge penale. Né è sostenibile che si versi in un'ipotesi di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, poiché la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza non presenta certamente connotati di cripticità tali da potersi ricondurre all'ottica dell'oscurità del precetto. Non è nemmeno riscontrabile, in materia, una situazione di caos interpretativo o di assoluta estraneità del contenuto precettivo delle norme alla sensibilità del cittadino» (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, Rv. 286413 - 01; Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01, non massimata sul punto;
Sez. 3, n. 44924 del 19/05/2023, [...]) Invero, nel caso di specie l'informazione risultata falsa è relativa al periodo di permanenza sul territorio dello Stato, dunque, ad una circostanza di facile comprensione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del 7 procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l’11 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente SI DA UC RA
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore avvocato Giovanna Morello, Che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell’8 luglio 2025 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, che aveva ritenuto NZ UL colpevole del delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione. 2. Avverso questa sentenza ricorre NZ UL, tramite il proprio difensore di fiducia, affidando il ricorso a due motivi di seguito sinteticamente riportati. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20957 Anno 2026 Presidente: RA UC Relatore: DA SI Data Udienza: 11/03/2026 2 2.1 Col primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e delle norme sul domicilio eletto, da cui consegue, per effetto dell'art. 179 cod. proc. pen., la nullità della notifica del decreto di citazione nel giudizio d'appello e degli atti successivi;
denuncia altresì l'omessa motivazione nonostante la tempestiva eccezione sollevata con le conclusioni cartolari del 26 giugno 2025. Si deduce che, nonostante il ricorrente, come risulta dallo spesso decreto, avesse a suo tempo eletto domicilio presso la propria abitazione, ribadendo tale elezione nella procura a impugnare rilasciata al difensore, la notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello è stata erroneamente effettuata presso il difensore, a mezzo Pec (Posta elettronica certificata), senza alcun previo tentativo di notifica presso il domicilio eletto, da cui la conseguente violazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che impone la notifica presso il domicilio eletto degli atti introduttivi del giudizio compresa la citazione ex art.601 cod. proc. pen. La Corte d'appello, in palese violazione del diritto di difesa, nonostante la tempestività dell'eccezione, ha disatteso il rilievo senza fornire alcuna motivazione e ha perfino omesso di fare cenno alla eccezione preliminare, incorrendo così nel vizio di omessa motivazione. 2.2. Col Secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 5 e 43 cod. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, l'errata valutazione della prova sul punto e il correlato vizio di motivazione, apparente e contraddittoria. Si deduce, in particolare, l'erronea valorizzazione, da parte della Corte, della circostanza che l'imputato abbia fornito, quale documento di identità allegato alla richiesta finalizzata ad ottenere il beneficio di cui all’art. 3 del D.L. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il suo passaporto dal quale risultava chiaramente la residenza all'estero, trattandosi di un mero dato oggettivo dal quale non può necessariamente trarsi una volontà diretta al conseguimento dell'erogazione anche contra ius e in assenza degli elementi essenziali per il suo riconoscimento, nel rispetto del perimetro di cui all'art. 43 cod. pen. (si citano, con specifico riferimento all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 7 cit., Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv. 285435 - 01); si rileva inoltre che dall'esame delle dichiarazioni del teste IG AN, di cui riporta un breve estratto, risulta non solo che il ricorrente effettivamente fino al febbraio del 2019 era iscritto all'AIRE, ma che lo stesso sarebbe stato inconsapevole della responsabilità penale conseguente alle sue dichiarazioni, tanto è vero che lo stesso teste aveva concluso dicendo che l'imputato “non aveva capito”, e soprattutto che questi, come detto, a riprova dell'insussistenza del dolo della fattispecie, aveva 3 fornito al CAF che lo aveva assistito il passaporto recante la residenza ad Amburgo e ciononostante i professionisti avevano inoltrato la richiesta. 3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamente depositata, ha sollecitato il rigetto del ricorso, quanto al primo motivo, osservato, che, a partire dagli insegnamenti di S.U 119 del 27/10/2004, RV 229540, l'adozione di un modello di notificazione diverso da quello prescritto per l'atto e certamente viziato, non dà luogo, di regola, a una nullità assoluta e insanabile ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del processo, bensì a una nullità di ordine generale a norma dell'art.178, lettera c), cod. proc. pen., soggetta alle sanatorie di cui agli artt. 184, comma 1, e 183, cod. proc. pen., e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità previsti dall’art. 180 dello stesso codice;
riguardo poi al vizio di omessa motivazione, assume la violazione del principio di autosufficienza, in quanto il ricorrente non documenta tale circostanza che non risulta dalla sentenza d'appello. Rileva da ultimo la manifesta infondatezza del secondo motivo, in quanto la l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepire l'erogazione del reddito di cittadinanza si risolve, per come dedotto, in un errore sulla legge penale che non esclude la sussistenza del dolo ai sensi dell'art. 5 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di censura, con il quale si eccepisce la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, è manifestamente infondato. 2.1. In punto di diritto, giova preliminarmente ribadire che la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia, invece che presso il domicilio dichiarato o eletto, è di ordine generale a regime intermedio. Grazie al rapporto fiduciario tra imputato e difensore, infatti, tale notifica risulta comunque idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto, sicché essa è soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. U., n. 58120 del 22/06/2017, in motivazione;
Sez. 6, n. 48620 del 23/09/2016, [...]; Sez. 6, n. 17123 del 07/01/2016, Rv. 266613; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, [...]). Si premette, inoltre, che, dalla sentenza impugnata, risulta che il ricorrente aveva dichiarato il domicilio presso la propria residenza e non già presso il difensore di fiducia, presso il quale, tuttavia, come emerge dall'esame degli atti processuali, accessibili alla Corte in virtù dell'error in procedendo censurato, era 4 stata effettuata una notifica ai sensi dell'articolo 161, comma 4, cod. proc. pen., che si assume non preceduta da un previo tentativo di modifica presso il domicilio eletto. La difesa di parte ricorrente ha pertanto sollevato l'eccezione di nullità dinnanzi alla Corte di appello, con tempestiva memoria del 24 giugno 2025 — della quale, peraltro, non vi è alcuna traccia nell'apparato motivazionale della sentenza — ma, nel far ciò, ha tuttavia omesso di indicare quale concreta lesione abbia subito l'imputato dalla notificazione del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché nel domicilio dichiarato, mancando specificamente di allegare qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare che, nonostante l'esistenza del rapporto fiduciario con il difensore, l'imputato sia rimasto all'oscuro della vocatio in ius. Ed è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (si vada da ultimo Sez. 3, n. 21852 del 12/03/2025 Rv. 288290 - 01; nonché, ex plurimis, Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Rv. 273101; Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, dep. 2017, [...]; Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, [...]; Sez. 6, n. 34558 del 10/05/2012, [...]). Per questo motivo, l'eccezione risulta manifestamente infondata. Del resto, sebbene il richiamo al rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore non possa comportare un'acritica equiparazione della notificazione eseguita presso il difensore alla notificazione che si sarebbe dovuta eseguire presso il domicilio eletto o dichiarato, tale rapporto fiduciario rappresenta, tuttavia, un indizio di effettiva conoscenza dell'atto (ex multis, Sez. 6, n. 5169 del 16/01/2014, [...]; Sez. 6, n. 5332 del 21/01/2011, Rv. 249466; Sez. 1, n. 16002 del 06/04/2006, [...]); indizio che incide inevitabilmente sul giudizio di effettiva lesività della nullità della notificazione, imponendo al difensore che eccepisce la nullità di allegare quali circostanze particolari abbiano, nel caso concreto, ostacolato l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del suo assistito. La stessa giurisprudenza di legittimità, d'altra parte, ha più volte precisato, in relazione a varie fattispecie, la necessità della lesione concreta del diritto di difesa affinché il vizio di nullità denunciato realmente sussista (ex plurimis, Sez. 6, n. 53720 del 25/09/2014, [...]; Sez. 6, n. 19080 del 28/01/2010, [...]; Sez. 3, n. 3837 del 08/01/2009, Rv. 242668; Sez.5, n. 2071 del 25/11/2008, dep. 2009, Rv. 242357), non potendosi, appunto, interpretare le norme che garantiscono l'esercizio del diritto di difesa in senso puramente formale, ma in relazione alle 5 finalità alle quali sono specificamente dirette (Sez. 5, n. 2885 del 16/10/1998, [...], Rv. 212772). 2.2. Da ultimo, rileva il Collegio che, contrariamente all'assunto difensivo, dall'esame degli atti emerge che, con raccomandata n. 7865234480958 spedita dall'Ufficio Postale il 28 aprile 2025, è stata tentata la notifica presso il domicilio dichiarato del ricorrente, cui ha fatto seguito (con raccomandata del 29/04/2025 n. 666523480953 del 29 aprile 2025) la comunicazione dell'avvenuto deposito e infine, come risulta dalla cartolina AR in atti, è stato certificato il mancato ritiro dell'atto entro il termine di 10 giorni dalla spedizione della C.A.D. ( Comunicazione di avvenuto deposito) e rispedito il plico al mittente in data 10 maggio 2025. Dunque se è vero che, in adesione al più recente e garantista orientamento di questa Corte, deve ritenersi che, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, non è sufficiente la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento l'effettiva conoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti di difesa (si vedano, da ultimo Sez. 4, n. 20959 del 30/04/2025, Rv. 288267 - 01; Sez. 4, n. 4359 del 09/01/2024, Santilli, Rv. 285752 - 01), motivo per cui si è proceduto con la notifica al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., tuttavia appare incontestabile che nel caso in esame la stessa sia stata preceduta quantomeno da idoneo tentativo presso il domicilio dichiarato dal ricorrente. Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 3. Il secondo motivo, col quale si censura la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo e la violazione dell’art. 5 cod. pen., è generico e manifestamente infondato. 3.1. Sotto un primo profilo, lo stesso piuttosto che individuare precisi vizi logici della coerente motivazione offerta dai giudici di merito, che hanno fondato il giudizio di colpevolezza sulla circostanza che l'imputato fosse iscritto all'AIRE sino al 2019, come risultava pacificamente anche dal passaporto dallo stesso esibito, e che avesse chiesto la residenza in Italia solo nel febbraio di quest'ultimo anno, avanzando domanda finalizzata a ottenere l'erogazione del reddito di cittadinanza nel successivo mese di aprile, per cui era indubbia e deliberata la falsità della dichiarazione in ordine al requisito della residenza in Italia nell'ultimo biennio, attacca la persuasività del ragionamento che ha portato la Corte di merito a disattendere la doglianza in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo. Eccede tuttavia dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti 6 rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (vedi Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023 Ud., Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01); d'altro canto la cognizione della Corte di Cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023 Ud. Rv. 285504 - 01). 3.2. Quanto al secondo aspetto, questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che «non è ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, cod. pen., poiché le norme contenute nel D.L. n.4 del 2019, nello stabilire i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, integrano il precetto penale contenuto nell'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, essendo in esso incorporate, posto che la norma penale punisce chi effettua false indicazioni dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza. Ne deriva che l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto ad ottenere il reddito, pur non essendo in possesso dei suddetti requisiti, si risolve in ignoranza o in errore sulla legge penale. Né è sostenibile che si versi in un'ipotesi di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, poiché la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza non presenta certamente connotati di cripticità tali da potersi ricondurre all'ottica dell'oscurità del precetto. Non è nemmeno riscontrabile, in materia, una situazione di caos interpretativo o di assoluta estraneità del contenuto precettivo delle norme alla sensibilità del cittadino» (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, Rv. 286413 - 01; Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01, non massimata sul punto;
Sez. 3, n. 44924 del 19/05/2023, [...]) Invero, nel caso di specie l'informazione risultata falsa è relativa al periodo di permanenza sul territorio dello Stato, dunque, ad una circostanza di facile comprensione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del 7 procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l’11 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente SI DA UC RA