Sentenza 12 novembre 2004
Massime • 1
Il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di opere d'arte contraffatte (artt. 127, comma primo, lett. b), e 2 D.Lgs. n. 490 del 1999) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può ravvisarsi un rapporto di specialità, e che non risulta una diversa volontà, espressa o implicita, del legislatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2004, n. 25186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25186 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 12/11/2004
Dott. CONZATTI Alessandro - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1531
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 5757/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI LO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza 26.10.2001 della Corte d'Appello di Milano. visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alessandro Conzatti.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del SPG. Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza 26.10.01, la Corte di Appello di Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti di IP EN (e di AR IA) per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi B, D, E, nel procedimento riunito 1439/01, per intervenuta prescrizione, e, in parziale riforma delle sentenze emesse dal Tribunale di Milano in composizione monocratica in data 06.07.00 e 11.12.00, riduceva la pena per il IP ad anni 1, mesi 10 di reclusione e L. 10.000.000 di multa, revocando le pene accessorie della sospensione dell'autorizzazione amministrativa e della pubblicazione della sentenza, e confermava nel resto le sentenze di primo grado, che dichiaravano l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 127, commi 1 lett. b) e 2, d.lgv. 490/99 (già art. 3, comma 2, legge 1062/71), aggravato per essere stato commesso nello svolgimento di attività commerciale (art. 5 legge 1062/71) e del reato di cui all'art. 648 c.p. (in Milano e Varazze, dal 05.04.93 al 20.07.93), concesse le attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, e disponeva la confisca delle opere in sequestro.
Ricorrono i difensori dell'imputato per l'annullamento della sentenza, deducendo la violazione dell'art. 15 c.p., e, ritenuto il concorso apparente di norme anziché il concorso materiale tra le stesse, per sentir assolvere il IP dall'imputazione di cui all'art. 648 c.p. perché il fatto non sussiste. Premesso che la decisione impugnata si basa sulla diversità del bene tutelato dalla norma speciale (la regolarità e correttezza degli scambi commerciali e la tutela della buona fede, e solo indirettamente, del patrimonio) e quello tutelato dalla norma sulla ricettazione (la immediata tutela del patrimonio contro la circolazione dei beni provenienti da delitto), i difensori, oltre e non condividere una tale impostazione, perché l'identità o omogeneità del bene protetto è un requisito non previsto tra i presupposti dell'art. 15 c.p., sostengono che la ricezione è un antefatto non punibile perché presupposto necessario della detenzione per la vendita e per la messa in commercio dei beni. La censura è infondata.
Sotto il primo aspetto, perché la "materia" (regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale) è caratterizzata dall'identità del bene alla cui tutela devono essere finalizzate tanto la norma speciale che quella generale derogata (SU, 9568/95, La Sina, rv 202011); sotto il secondo, perché la detenzione per la vendita è cronologicamente e strutturalmente una condotta diversa da quella di acquisto o ricezione o occultamento di un bene proveniente da un qualsiasi delitto (cfr. SU, 23427/01, Ndiaye, rv 218771) e quindi le due condotte possono concorrere tutte le volte che i beni sono stati ricevuti con la scienza della pregressa illiceità.
Secondo la tesi difensiva, il fine di porre in commercio le opere d'arte contraffatte, costituendo il dolo specifico di cui al citato art. 127, sarebbe punito due volte, anche come dolo della ricettazione, quale scopo di trarre un ingiusto profitto dalla ricettazione dei beni. La tesi è manifestamente infondata. La diversità dei beni tutelati, la diversità ontologica delle condotte, la conoscenza della provenienza illecita dei beni, configurano nel comportamento dell'autore non solo il fine di procurarsi un profitto, ma il fine di violare la fede pubblica sulla regolarità e affidabilità del mercato, nel caso in esame, delle opere d'arte.
Secondo la tesi difensiva, le opere contraffatte (in tutto, 126) non "provengono" da delitto, come occorre per configurare il delitto di ricettazione, ma "sono esse stesse a costituire delitto". Si tratta di una tesi che attribuisce all'imputato non già l'acquisto dell'opera già falsificata da terzi, ma un diretto intervento sull'opera d'arte che, "trovandosi già nella sua titolarità o disponibilità materiale, viene soltanto trasformata". Osserva il Collegio che l'argomento in questione è formulato in via meramente assertiva, senza alcun riferimento specifico a elementi di fatto o di diritto, in violazione dell'onere di compiutezza dell'impugnazione, di cui all'art. 581 c.p.p. Secondo la tesi difensiva, porre in commercio tali opere (tramite la galleria d'arte gestita dall'imputato), il che costituisce il dolo specifico della detenzione a fini del commercio, è il mezzo per procurarsi il profitto: infatti, si deduce nel motivo che il IP "ha ricevuto, acquistato od occultato dei beni provenienti da reato (contraffazione), ma assolutamente privi di alcun valore apprezzabile se non messi in commercio", per cui il "fine" sarebbe sanzionato due volte, se si applica la disciplina del concorso materiale e non quella del concorso apparente fra le norme citate.
Il motivo è manifestamente infondato. Il conseguimento del profitto illecito è un elemento del tutto estraneo all'art. 648 c.p., mentre il collegamento della commercializzazione dei beni illeciti all'attività professionale del prevenuto costituisce la circostanza aggravante speciale della condotta in violazione dell'art. 127 d.lgv. 490/99, come contestata nell'imputazione.
Ritenuta la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2005