Art. 12. (Istituti di patronato)
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 , hanno diritto di svolgere, su un piano di parita', la loro attivita' all'interno dell'azienda, secondo le modalita' da stabilirsi con accordi aziendali.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 , hanno diritto di svolgere, su un piano di parita', la loro attivita' all'interno dell'azienda, secondo le modalita' da stabilirsi con accordi aziendali.