Sentenza 22 gennaio 2003
Massime • 1
Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art.83, terzo comma, cod. proc. civ., la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige perciò che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando ne' dall'intestazione del ricorso per cassazione proposta da una società o da altro ente collettivo ne' dalla procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo al medesimo dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso. (Nel fare applicazione del suindicato principio la S.C. ha nel caso conseguentemente escluso la sussistenza del difetto di costituzione della società per azioni costituitasi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta in persona di soggetto di cui risultavano indicate le generalità ed il domicilio eletto benché avesse sottoscritto il mandato "ad litem" con firma illeggibile, peraltro sotto l'indicazione "un direttore" ).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2003, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi FR - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RS FR, elettivamente domiciliato in Roma, via Levico n. 9, presso l'avv. Benito Beneventano, difeso dall'avv. Lucia Moramarco, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SARA Assicurazioni s.p.a., in persona del direttore centrale rag. Alessandro Molina, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Mercalli n.6, presso l'avv. Alessandro M. Levanti, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3890/00 del giudice di pace di Bari, del 12 - 18 settembre 2000 (R.G. 3890/00). Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A. Golia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 12 settembre - 28 novembre 2000 il giudice di pace di Bari, decidendo secondo equità, ha rigettato l'opposizione proposta da RS FR contro la SARA Assicurazioni s.p.a. avverso il decreto emesso dal giudice conciliatore di Bari il 15 marzo 1995 e con il quale era stato ingiunto all'RS il pagamento della somma di lire 226.000 pretesa dalla SARA a titolo di premio per l'anno 1994 dovuto per una polizza assicurativa per infortuni alla famiglia.
Ha osservato quel giudice che il contratto di assicurazione, avente durata decennale, essendo stato stipulato il 21 giugno 1990 andava a scadere il 21 giugno 2000 e, pertanto, non era rilevante la disdetta effettuata (peraltro tardivamente) il 10 o il 30 luglio 1993. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso RS FR. Resiste, con controricorso la SARA Assicurazioni S.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia "violazione dell'art. 75 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3" e censura la sentenza gravata nella parte in cui ha disatteso sulla base di un atto notarile ad avviso del ricorrente non ritualmente prodotto in corso di causa l'eccezione di difetto di rappresentanza sollevata da esso concludente, atteso che il mandato ad litem per la SARA s.p.a. era stato rilasciato "da un direttore" e sottoscritto con firma "illeggibile".
L'assunto è manifestamente infondato.
Si osserva, infatti, che la giurisprudenza ricordata in ricorso, relativa alla nullità del mandato ad litem sottoscritto, in nome di una società o di altro ente, con firma illeggibile, fa riferimento alla eventualità il nome della persona fisica che ha conferito la procura non risulti ne' nell'intestazione dell'atto proveniente nell'interesse di una società o di un ente collettivo, ne' nella relativa procura (perché essa non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile) (Cass. 14 febbraio 2000, n. 1597; Cass. 22 marzo 2001, n. 4139). Poiché, per contro, nella specie nella comparsa di costituzione e risposta per la SARA, per il giudizio di primo grado si precisava che questa si costituiva in giudizio in persona di OR de Rossi, elettivamente domiciliata in Bari ..." e nel mandato la sottoscrizione di quest'ultimo, ancorché non leggibile era precisato "un direttore", è palese che il denunziato difetto di legittimazione non sussiste.
Con il secondo il terzo e il quarto motivo, intimamente connessi, e da esaminare congiuntamente, il ricorrente denunzia, nell'ordine, "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia: violazione di legge, art. 1901 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c." (secondo motivo); "violazione dell'art. 1901 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." terzo motivo;
"violazione e falsa applicazione di legge e di norme di diritto e contraddittorie che comporta la nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c." (quarto motivo), per avere il giudice del merito affermato che la prescrizione anche se realizzata non è vincolante, trattandosi di giudizio di equità.
Nessuna delle riassunte censure merita accoglimento. Quanto, in particolare, alla denunziata violazione, sotto diversi profili, dell'art. 1901 c.c. nonché delle disposizioni in tema di prescrizione, si osserva che le SS.UU. di questa Corte Suprema, risolvendo un contrasto giurisprudenziale manifestatosi nell'ambito delle sezioni semplici, accertato che l'equità prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.c. è "formativa" o "sostitutiva", non
"correttiva" od "integrativa", sono pervenute alla conclusione che il ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunziata dal giudice di pace in causa di valore inferiore a lire due milioni costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge - ed è ammissibile per violazione di norme processuali (art. 360, comma 1, nn. 1, 2 e 4, c.p.c.), mentre la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito, è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria - e che tale interpretazione non contrasta con l'art. 24 cost. (Cass., sez. un., 15 ottobre 1999 n. 716). Quanto precede, costituisce, al momento, diritto vivente presso la giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Sempre nello stesso senso, cfr., infatti, Cass. 16 novembre 1999 n. 12692; Cass. 24 febbraio 2000 n. 2105; Cass. 19 aprile 2000 n. 5131; Cass. 16 agosto 2000 n. 10820; Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269; Cass. 14 novembre 2000 n. 14745; Cass. 11 dicembre 2000 n. 15577; Cass. 15 gennaio 2001 n. 494; Cass. 7 marzo 2001 n. 3290; Cass. 14 marzo 2001 n. 3673). Deriva da quanto precede, pertanto, come anticipato, che il ricorso per Cassazione avverso la decisione del giudice di pace in cause di valore inferiore a lire due milioni costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente a equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge - ed è ammissibile soltanto:
a) per violazione di norme processuali, ivi inclusi i casi di inesistenza, mera apparenza o radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione;
b) per violazione di norme sostanziali (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) ma soltanto se di rango costituzionale o comunitario, in quanto poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede (Cass. 11 aprile 2000 n. 4592). Certo quanto sopra ed escluso che siano di rango costituzionale l'art. 1901 c.c. nonché le disposizioni in tema di prescrizione è palese la inammissibilità delle richiamate censure. Il ricorso è inammissibile, altresì nella parte in cui lamenta la lettura delle risultanze di causa così come compiuta dal giudice a quo allorché questi ha affermato che il contratto oggetto di controversia sarebbe stato "liberamente sottoscritto" dall'attuale ricorrente (atteso che, in realtà, almeno giusta l'assunto di parte ricorrente, le condizioni generali del contratto (senza ombra di dubbio riportate su la polizza sottoscritta dall'RS e da questo approvate anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. giusta l'insindacabile, in questa sede, accertamento in fatto compiuto dal giudice a quo) non sono mai state lette, trattate e consegnate al contraente, essendo bene custodite nelle casseforti della compagnia di assicurazione).
Come si osservato sopra, infatti, la sentenza secondo equità del giudice di pace non può essere impugnata con il ricorso per Cassazione in presenza di un qualsiasi vizio della motivazione, ma solo ove la motivazione manchi del tutto o sia apparente, illogica o incoerente (Cass. 9 marzo 1999 n. 1991. Analogamente, Cass. 11 giugno 1998 n. 5794; Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269), ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, o comunque inidonee ad evidenziare la ratio decidendi (Cass. 23 marzo 2001 n. 4223). Le sentenze in esame, quindi, possono essere impugnate per inesistenza della motivazione o quando questa risulti apparente o radicalmente ed insanabilmente contraddittoria per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni poste a base della decisione (Cass. 1 giugno 2001 n. 7448, nonché Cass. 4 giugno 2001 n. 7515). Deriva da quanto sopra, pertanto, che non è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione nei confronti di dette sentenze, il rilievo della sola insufficienza dei motivi posti dal giudice di pace a base della propria decisione (Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269, cit.), ne', a maggior ragione, la circostanza che le risultanze di causa consentivano una lettura diversa da quella fattane dal giudice di pace.
Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate, in euro 7,00, oltre euro 450,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 5 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2003