Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art.83, terzo Comma, cod. proc. civ., la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige perciò che ne sia indicato il nome. Pertanto quando ne' dall'intestazione del ricorso per cassazione proposta da una società o da altro ente collettivo, ne' dalla procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4139 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ACILEASING SPA, in persona del suo Amm.re Delegato RICCI Francesco, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 13, presso lo studio dell'avvocato PITTALUGA GIANRICO, che lo difende unitamente all'avvocato DEL SEPPIA GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
E.T.M.A. DI L. PP & C. SNC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSTRIANA 12, presso lo studio dell'avvocato DU BESSÈ F. che la difende insieme all'avvocato ALLEGRETTI PIERLUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
DELTA SPA in liquidazione, in persona del suo liquidatore Sig. BIAGINI NI Luca, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIANA 56, presso lo studio dell'avvocato GALOPPI GIOVANNI, che lo difende unitamente all'avvocato FUORTES RUGGERO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 939/97 del Tribunale di LUCCA, depositata il 28/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato PITTALUGA Gianrico, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati DU BESSÈ F. e GALOPPI Giovanni, difensori del resistente che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 28 ottobre 1988 la s.r.l. Aci Fin Lucca citò davanti al Pretore di Lucca la s.n.c. Et.Ma., dalla quale aveva acquistato un automezzo ARO 243 D, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 2.913.190 - oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria - pari all'importo occorso per eliminare i vizi che il veicolo aveva presentato e che erano stati riscontrati mediante un accertamento tecnico preventivo, svolto ad istanza di DA NT, alla quale la macchina era stata data in locazione. La convenuta contestò la fondatezza della domanda, sostenendo che la mancanza del servosterzo non costituiva un difetto e infatti non aveva impedito l'omologazione. Chiamò comunque nel processo, per esserne garantita, la s.p.a. Ciemme, importatrice del veicolo, la quale rimase contumace.
Con sentenza del 20 marzo 1993 il Pretore accolse sia la domanda della Aci Lucca Fin, sia quella di manleva della Et.Ma. Impugnata da quest'ultima in via principale e incidentalmente dalla s.p.a. DE (incorporante la s.p.a. Ciemme), la decisione è stata riformata dal Tribunale di Lucca, che con sentenza del 28 novembre 1997 ha respinto la domanda proposta dalla Aci Lucca Fin e l'ha condannata a rimborsare le spese di giudizio alle altre due parti, ritenendo: - il Pretore, con ordinanza del 27 maggio 1992, ha dichiarato ammissibile e rilevante l'accertamento tecnico preventivo, espletato ante causam, con la partecipazione anche della Et.Ma., la quale pertanto non ha ragione di dolersi di tale provvedimento;
- l'elaborato non è stato però prodotto nel giudizio di appello dall'originaria attrice;
- "siffatta omissione si palesa dirimente nel perimetro di cui all'art. 2697 c.c., essendo stata devoluta al Tribunale la potestà di esaminare (e rivedere) criticamente proprio gli enunciati di cui al suddetto documento"; - è pertanto impossibile la verifica dell'esistenza dei vizi lamentati dalla Aci Lucca Fin, la quale aveva l'onere di dare la relativa prova. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Acileasing (incorporante la s.r.l. Aci Lucca Fin) in base a quattro motivi, poi illustrati anche con memoria. Hanno resistito con distinti controricorsi la s.p.a. DE e la s.n.c. Et.Ma, la quale ha presentato a sua volta una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il quarto motivo di ricorso - che per ragioni di priorità logico-giuridica deve essere preso in considerazione con precedenza rispetto agli altri - la s.p.a. Acileasing deduce "nullità della procura apposta a margine della comparsa di costituzione in appello della DE S.p.a., conseguente difetto di valida rappresentanza processuale di tale società e conseguente viziata costituzione in giudizio della medesima, nullità della relativa comparsa di costituzione in appello e del correlato appello incidentale, nullità del procedimento e della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.)", in quanto il mandato è stato firmato in maniera illeggibile e il nome del sottoscrittore e la sua qualità non sono in alcun modo indicati. La censura è fondata.
Quanto è stato dedotto dalla ricorrente trova puntuale riscontro negli atti di causa, che questa Corte può direttamente esaminare, stante la natura del vizio denunciato: in effetti, la DE si è costituita in secondo grado, impugnando in via incidentale la sentenza del Pretore, mediante una comparsa che a margine contiene la relativa procura, firmata in maniera indecifrabile e senza alcuna precisazione circa l'identità di colui che in nome della società l'ha sottoscritta: identità che neppure si desume da altri atti o documenti del giudizio a quo. Componendo il contrasto che era insorto nell'ambito delle sezioni semplici di questa Corte, in ordine alla validità di procure siffatte, le sezioni unite, con la sentenza 5 febbraio 1994 n. 1167, hanno risolto negativamente la questione, ritenendo indispensabile che la firma sia leggibile, o che altrimenti il nome del conferente sia indicato nel contesto del mandato o quanto meno nell'atto cui questo si riferisce, in modo che l'altra parte e il giudice - che deve provvedervi anche di ufficio - siano posti in grado di verificare sia l'esistenza, sia l'estensione del potere di rappresentanza esercitato, le quali non formano oggetto della certificazione di autenticità, alla quale unicamente è abilitato il difensore, restando tuttavia salva la possibilità, per l'ente, di provare l'identità della persona che ha sottoscritto il mandato, mediante la produzione di documenti che consentano di individuarla con assoluta certezza.
Da questi principi - ai quali si è poi costantemente adeguata la giurisprudenza di legittimità: v., per tutte, da ultimo, Cass. 14 febbraio 2000 n. 1597 - non vi sono ragioni per discostarsi. Nè la loro applicazione, nella specie, è impedita dalle ragioni prospettate nel controricorso della s.p.a. DE, la quale ha osservato che la questione non era stata posta nel giudizio di appello e ha depositato, in questa sede, documenti da cui a suo dire risulta l'identità di colui che aveva la sua rappresentanza, all'epoca del rilascio della procura in contestazione. Sul primo punto, è sufficiente osservare che l'invalidità della procura, determinando la carenza dello ius postulandi esercitato in nome di una parte in un determinato grado di giudizio, può ben essere fatta valere in quello successivo, anche se non lo era stata nel precedente, poiché sia nell'uno sia nell'altro è rilevabile di ufficio: v., tra le altre, Cass. 3 febbraio 1999 n. 944. Nè contrasta con questo principio la giurisprudenza invocata dalla DE (Cass. 2 agosto 1995 n. 8446), secondo cui la mancanza di contestazioni fa presumere l'esistenza e la validità della procura, salvo che il contrario risulti dagli atti di causa: giurisprudenza che attiene alla prova di tale esistenza e validità, non alla deducibilità della relativa questione come motivo di impugnazione, anche se non sia stata sollevata nel giudizio a quo.
Quanto poi alla produzione documentale, ne va rilevata innanzitutto l'inammissibilità, stante il disposto dell'art. 372 c.p.c., ma altresì l'inconferenza: ciò che deve essere dimostrato,
da un ente che si sia costituito in giudizio in base a un mandato sottoscritto in maniera illeggibile, è non solo e non tanto l'identità di colui che aveva il potere di rilasciare la procura, ma anche e piuttosto quella di chi l'ha firmata, sicché si possa verificare che si tratta della stessa persona.
L'accoglimento di questo motivo di ricorso non esime dall'esame degli altri. Infatti la pronuncia di cassazione, che ne consegue - salvo che sul regolamento delle spese di giudizio sostenute dalla DE, che dovranno restare comunque a suo carico, stante l'inammissibilità del suo appello - non si riflette ulteriormente sulla sentenza di - secondo grado, con la quale era stato accolto non solo il gravame incidentale della stessa DE, ma anche quello principale della Et.Ma., che si basavano su analoghe ragioni. Con il primo motivo di ricorso la Acileasing, denunciando "violazione e falsa applicazione degli art.li 692 e segg. c.p.c., nonché delle norme che disciplinano il processo e l'onere della prova e, in particolare, ma non solo, degli art.li 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) - nullità del procedimento e della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.) - omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)", lamenta che il Tribunale ha ritenuto sfornita di prova la sua domanda, a causa della mancata produzione della relazione dell'accertamento tecnico preventivo, della quale invece avrebbe dovuto essere disposta di ufficio l'acquisizione agli atti di causa.
Anche questa censura deve essere accolta.
I mezzi istruttori espletati in via preventiva, mentre non sono utilizzabili fino a quando non vengano ammessi nel giudizio di merito (art. 698 c.p.c.), da quel momento acquistano lo stesso valore degli "atti di istruzione" ordinari e vanno inseriti, in quanto tali, nel fascicolo di ufficio (art. 168 c.p.c.), sicché il loro ingresso nel processo non forma oggetto di un onere delle parti - le quali anzi sono prive di ogni potere dispositivo, in forza del principio di "acquisizione" - ma di un compito del giudice. È quindi erronea la decisione del Tribunale, che a questo compito si è sottratto e quell'onere ha fatto gravare sulla Aci Fin Lucca: constatata la mancanza in atti della consulenza, avrebbe dovuto provvedere di ufficio ad acquisirla, come esattamente deduce la ricorrente. Non osta a concludere in questo senso l'obiezione mossa dalla DE, secondo cui all'accertamento tecnico preventivo - in quanto richiesto a suo tempo da DA NT, conduttrice della macchina in questione - non poteva essere attribuita alcuna efficacia in questa causa, poiché atteneva a un altro giudizio, vertente tra la stessa DA NT e l'Aci Fin Lucca. La questione è preclusa, poiché il Tribunale si è pronunciato in senso contrario e tale decisione non ha formato oggetto di impugnazione incidentale, da parte ne' della DE ne' della Et.Ma.
Restano assorbiti gli altri due motivi di impugnazione, con i quali la Acileasing sostiene, rispettivamente: che alla mancanza dell'elaborato peritale - da acquisire comunque di ufficio, anche se fosse stato un atto di parte - si sarebbe dovuto supplire disponendo una consulenza tecnica;
che l'esistenza e l'entità dei vizi da cui era affetto il veicolo in questione avrebbero potuto e dovuto dedursi, indipendentemente dall'esame della relazione dell'accertamento tecnico preventivo, da vari altri atti e documenti della causa.
Accolti quindi il primo e il quarto motivo di ricorso e dichiarati assorbiti il secondo e il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice - che deve essere designato in una corte di appello: Cass. 28 settembre 2000 n. 1044 - cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. DISPOSITIVO
La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso;
dichiara assorbiti il secondo e il terzo;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio, di legittimità. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001