Sentenza 1 ottobre 2015
Massime • 1
È impugnabile mediante appello il decreto con cui il Tribunale rigetta la richiesta, proposta dal P.M., di applicazione della misura patrimoniale della confisca non preceduta da sequestro, trattandosi di ipotesi - alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 3-ter della legge n. 575 del 1965 - riconducibile alla "ratio legis" di detta disposizione, ancorché da essa non specificamente prevista.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2015, n. 6083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6083 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2015 |
Testo completo
6 0 83/ 1 6 9: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. STEFANO PALLA -Consigliere 1323 N. Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 16192/2015 Dott. GRAZIA MICCOLI Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Rel. Consigliere - - Consigliere -Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE nei confronti di: LI NG N. IL 16/02/1953 avverso l'ordinanza n. 6/2014 TRIBUNALE di FIRENZE, del 10/06/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. occhino (no, che he clients the sure this galli alla cort d'Affell | Firenze l'ulteriore con fu д Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 10/06-03/09/2014 il Tribunale di Firenze ha rigettato la "proposta di confisca con propedeutico sequestro" avanzata nei confronti di IN ON, imprenditore cinese operante attraverso la Pelletterie IN & C. s.n.c., al quale viene addebitato di avere effettuato, avvalendosi del sistema di esportazione valutaria money transfer e, in particolare di un'agenzia collegata alla rete dell'intermediario finanziario nazionale Money 2 Money, il trasferimento dei proventi di una consistente e prolungata evasione fiscale verso la Cina, frazionando le singole operazioni, in modo da aggirare la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, e utilizzando dei prestanome quali apparenti esecutori dei versamenti. Il Tribunale ha ritenuto: a) quanto alla inquadrabilità del proposto tra i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 159 del 2011, che il reato di cui all'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. con I. n. 356 del 1992, sia configurabile a carico dello stesso autore del reato i cui proventi illeciti vengono trasferiti fraudolentemente da terzi e che agisca al solo scopo di farne perdere le tracce e occultarne la provenienza;
b) che sia l'immobile sito in Campi Bisenzio che i due autoveicoli ai quali la richiesta si riferiva erano stati acquistati in epoca anteriore sia alle ipotesi di reati fiscali contestate, sia al periodo di operatività dell'associazione criminosa contestata ad altri indagati e della quale il proposto si sarebbe avvalso per operare i trasferimenti, agevolandone le finalità; c) che il proposto neppure poteva essere ricondotto, ex art. 4, comma 1, lett. c) d. lgs. n. 159 del 2011, alla categoria dei soggetti di cui all'art. 1 del medesimo d.lgs., dal momento che, ai fini della individuazione della cd. pericolosità generica dell'evasore fiscale, è necessario un quid pluris in termini di reimmissione dei proventi dell'evasione fiscale in attività economiche e di articolazione delle modalità operative, idonee a rivelare un certo grado di complessità economica tale da determinare un effettivo inquinamento del ciclo economico.
2. Il P.M. presso il Tribunale di Firenze ha proposto appello, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta l'erroneità delle conclusioni raggiunte dal Tribunale, quanto alla non configurabilità, nel caso di specie, del reato di cui all'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992, conv. con I. n. 356 del 1992. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta l'erronea rilevanza attribuita all'epoca di acquisto dei beni che sarebbe in contrasto con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di misure di prevenzione antimafia.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta l'erronea esclusione della configurabilità della qualità di soggetto abitualmente dedito ad attività delittuose nell'evasore fiscale, a meno che non risulti l'esistenza di una reimmissione dei proventi del reato in 1 attività economiche e una particolare complessità di articolazione delle modalità operative.
3. Con provvedimento del 19/02 - 26/02/2015 la Corte d'appello, ritenuto che, avverso il provvedimento di diniego della richiesta di applicazione del sequestro e/o della confisca non preceduta dal sequestro, non è consentito l'appello, ai sensi dell'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011, ma solo il ricorso per cassazione, per il . combinato disposto degli artt. 23, comma 1 e 7, comma 4, d. lgs. n. 159 del 2011, nonché dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., ha disposto trasmettersi gli atti a questa Corte, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 4. È stata depositata memoria nell'interesse di IN ON. Considerato in diritto 1. Ritiene la Corte che l'impugnazione proposta vada qualificata come appello. Il Collegio è consapevole del fatto che, secondo un orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il decreto di rigetto della richiesta di confisca non preceduta da sequestro anticipatorio, ai sensi degli artt. 20 e 22 D.Lgs. n. 159 del 2011, non è appellabile, ma ricorribile per cassazione per violazione di legge, in virtù del rinvio all'art. 666 cod. proc. pen. operato, per le misure di prevenzione personali, dall'art. 7, comma 9, del predetto D.Lgs., ed applicabile alle misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto (Sez. 6, n. 26842 del 03/06/2015, Zhang, Rv. 263948; Sez. 6, n. 46478 del 17/10/2013, Fotia, Rv. 257748). E, tuttavia, ritiene, per le ragioni che verranno illustrate infra, di aderire alle conclusioni di Sez. 5, n. 494 del 01/10/2014 - dep. 08/01/2015, Grasso, Rv. 262213, secondo cui è impugnabile mediante appello il decreto con cui il Tribunale rigetti la richiesta, proposta dal P.M., di applicazione della misura patrimoniale della confisca non preceduta da sequestro, trattandosi di ipotesi - alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.
3-ter della legge n. 575 del 1965 - riconducibile alla ratio legis di detta disposizione, ancorché da essa non specificamente prevista. Secondo quest'ultima decisione, che muove dall'analisi di un quadro normativo sovrapponibile a quello recepito dal d. lgs. n.159 del 2011, viene in questione un'esigenza di interpretazione costituzionalmente conforme, dal momento che non è dato comprendere per quale ragione il legislatore avrebbe escluso un gravame di merito solo avverso il diniego di confisca non preceduto da sequestro, lasciando aperta tale possibilità quando la revoca del sequestro precedentemente disposto si traduca in un impedimento alla confisca. Al riguardo, si critica il precedente di Sez. 6, n. 46478 del 17/10/2013 cit., osservando che la giustificazione individuata ossia che la previa concessione - 2 del sequestro vale a fondare una esigenza di maggiore approfondimento nel merito non è convincente sia perché la precedente valutazione è stata - espressa dal medesimo giudice che ha poi disposto la revoca, sia perché implica l'irrazionale frazionamento del procedimento, nell'ipotesi di rigetto della richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale proposta congiuntamente a quella patrimoniale. La soluzione ricostruttiva propugnata dall'orientamento qui criticato riposa sul fatto che l'art. 27, comma 2 d. lgs. n. 159 del 2011 richiama le disposizioni dell'art. 10 solo con riferimento ai "detti" provvedimenti, ossia ai provvedimenti di cui al comma 1, e non menziona l'ipotesi del rigetto della richiesta di confisca non preceduta da sequestro. Da tale premessa si fa discendere la conseguenza che lo strumento per impugnare il rigetto della richiesta di confisca non preceduta da sequestro è rappresentato dal ricorso per cassazione, quale individuato dall'art. 666, comma 6, che risulta richiamato dall'art. 7, comma 9, a sua volta richiamato dall'art. 23, comma 1 d. lgs. n. 159. Siffatta conclusione, tuttavia, finisce per rinvenire la disciplina delle impugnazioni, non nella apposita sedes dedicata alla materia dal D. Lgs. n. 159 (art. 10 per le misure personali, art. 27 per le misure patrimoniali, ciò che, peraltro, implica che il ricorso per cassazione è circoscritto all'ipotesi in cui si denunci una violazione di legge), ma nella regolamentazione del procedimento applicativo delle misure. Essa, peraltro, presenta l'altro inconveniente, già evidenziato da Sez. 5, n. 494 del 08/01/2015 cit., di frazionare un procedimento nato da una contestuale richiesta di misura personale e reale e comunque di prevedere una disarmonia nel sistema delle impugnazioni. La incoerenza di tale esito risulta rafforzata dalle indicazioni di Corte cost. 09/06/2015, n. 106, la quale ha ribadito il carattere unitario del sistema relativo alle misure di prevenzione, precisando che esso "ha dunque una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce «presupposto ineludibile»", aggiungendo, sia pure ai fini dello scrutinio della costituzionalità dei limiti del sindacato di cassazione rispetto ai provvedimenti che dispongono misure di prevenzione reali, che "una volta giudicata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956 (sentenza n. 321 del 2004) rispetto alle misure personali, sarebbe irrazionale il sistema che si . verrebbe a delineare, ritenendo invece fondata l'analoga questione relativa alla confisca di prevenzione. Si determinerebbe, infatti, una diversa estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in 3 relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento, come appunto è avvenuto nel giudizio a quo". Peraltro, proprio l'esigenza di cogliere l'unità del sistema delle impugnazioni all'interno della disciplina delle misure di prevenzione vale a superare l'ulteriore argomento, prospettato dall'orientamento qui disatteso, per cui la ritenuta appellabilità dei provvedimenti in questione finirebbe per incidere sulle prerogative sostanziali e processuali del prevenuto.
2. Ne segue che, per effetto della qualificazione dell'impugnazione del P.M. come appello, gli atti vanno trasmessi alla Corte d'appello di Firenze per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Firenze per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 01/10/2015 Il Componente estensore Il Presidente Stefano Palla Giuseppe De Marzo ТакаStigans Tama ин• De Mayo DEPORTATA IN CANCELLENA add 12 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cerhala Lanzuise Vou joux +