Sentenza 10 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2002, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUP0 02 63 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO + Oggetto illespibiliti selle fire SEZIONE SECONDA CIVILE sippisite con diferi so alla frena;
uns mon Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: le sulla com in compose animus turban Dott. Mario SPADONE Presidente N. 12525/99Reyniston - - Consigliere - Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO 454 Cron. .74. - Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere- Ud. 22/05/01 Dott. Ettore - Consigliere - BUCCIANTE Re Juli Romanis,est. ha pronunciato la seguente 462 SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio CERISOLA EMMA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 1,55 DELLA GIULIANA 38, presso lo studio dell'avvocato DI per diritti # 10 GEN. 2002 IL CANCELLIERE BATTISTA GIOVANNI, che la difende unitamente all'avvocato TRUCCO LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLENA contro elettivamente domiciliato in ROMA CERISOLA GIOVANNI, L.RE FLAMINIO 16, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANDREUCCI, che lo difende unitamente all'avvocato LUCA VECCHIATO, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 919/98 del Tribunale di SAVONA, 874 -1- depositata il 21/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato Luigi TRUCCO, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Alberto ANDREUCCI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- -་ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 27.12.90 RI AN esponeva al pretore di Finale Ligure che RI MA e PA ET, nel corso di lavori di ristrutturazione di un loro immobile avevano rimosso e sottratto l'interruttore e i fili della luce elettrica, nonché quelli del telefono installati sul muro esterno dell'immobile di loro proprietà e che servivano l'immobile di proprietà dell'esponente, che le predette avevano realizzato uno scolo di acque piovane e modificato la scala di accesso al fabbricato contrassegnato con il numero queste ofere civico 36; che tutte costituivano molestia del possesso del ricorrente, il quale pertanto chiedeva al pretore la rimessione in pristino stato dei luoghi. La convenuta ET PA non si costituiva e veniva dichiarata contumace. RI MA invece si opponeva alle domande attrici eccependo anche la incompetenza del pretore. Nella fase a cognizione sommaria veniva natatio eseguito un sopralluogo dell'ufficio una ma non venivano presi consulenza tecnica d'uffic provvedimenti sommari. 3 Con ordinanza 15.7.92 veniva dichiarata chiusa sommaria ed iniziava la fase a cognizione l'istruttoria di merito. Venivano sentiti tre testi. Con sentenza in data 9.9.1994 il Pretore condannava le convenute RI MA e PA ET a rimettere nel pristino stato i fili della luce l'interruttore, nonché la scala didel telefono, accesso e la canaletta di scolo, così come richiesto dal ricorrente. Avverso tale sentenza proponeva appello la RI MA. Il Tribunale di Savona, con sentenza del 9.1- 21.12.1998, respingeva l'appello, confermando la sentenza del pretore integralmente. Avverso la sentenza ricorre per cassazione RI MA con sei motivi di gravame;
resiste con controricorso RI AN. Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da RI AN, perché risultano illeggibili le sottoscrizioni, nell'originale e nelle copie avv.ti notificate, dei difensori della ricorrente Luigi Trucco e AN Di Battista. L'eccezione è infondata, perché non si contesta la riferibilità delle sottoscrizioni (1 difensori e questo è sufficiente per ritenerle valide. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1170 e 1102 cod. civ., nonché omessa, erronea, contraddittoria motivazione su uninsufficiente e punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata considerato che i lavori di ristrutturazione eseguiti rientravano nell'uso normale della cosa in compossesso;
che, in " particolare, non si era limitato l'utilizzo della scala da parte di RI AN;
che l'affermato restringimento dei gradini non era risultato dal supplemento di c.t.u.. Il motivo è inammissibile, perché la censura doveva formare oggetto di revocazione, risultando dalla sentenza l'opposto di quanto afferma la ricorrente, e cioè che il restringimento della scala era stato evidenziato dal c.t.u. nella relazione suppletiva. Col secondo motivo la ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione in 5 ordine alla ritenuta turbativa, che sarebbe stata attuata con il taglio dei fili della luce, del telefono e la rimozione di un interruttore, mentre si era trattato solo di spostamento necessitato dai lavori di ristrutturazione. Il motivo è infondato. La sentenza pone a fondamento dell'ordine di ripristino le risultanze di una documentazione della stessa ricorrente. 내 fotografica, neanche impugnata, e le ammissioni Col terzo motivo la stessa denuncia violazione cod. e falsa applicazione degli artt. 1170-1102 contraddittoria civ., nonché insufficiente e motivazione in ordine alla ritenuta illegittimità dello scolo delle acque piovane, perché la corte d'appello ha erroneamente interpretato il rogito di divisione del 20 giugno 1943 fra i danti causa delle parti. Il motivo è infondato;
la sentenza impugnata ha interpretato il rogito, ponendone il contenuto in correlazione con quanto aveva accertato il c.t.u. e con quanto dichiarato dai testimoni. Secondo tali risultanze la collocazione dei tubi non avrebbe dovuto recare danno al vicino;
questo si era però verificato. Col quarto motivo la ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'affermata esistenza di un "animus turbandi", desunto erroneamente, quanto alla scala, dalla prosecuzione dei lavori in corso di causa e, per i fili e l'interruttore, dall'offerta di ripristino. Il motivo è infondato. A configurare l'animus turbandi è sufficiente la consapevolezza di agire contro la situazione di possesso esistente, insita nella modificazione dello stato dei luoghi, quando sia mancato il consenso dell'avente diritto. Col quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 245 e 246 c.p.C., nonché omessa ed insufficiente motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto contrariamente al vero che la stessa ricorrente aveva nella comparsa conclusionale avvalorato la tesi del RI AN;
e per avere la stessa sentenza ritenuto decisiva la testimonianza di NI per la quale si era eccepita l'incapacità dell'art. 246 c.p.c. Il motivo è inammissibile. In ordine alla prima censura si tratta di affermazioni ad abundantiam riferite a difese che, 7 I in quanto contenute in una comparsa conclusionale, sulla decisione. In ordinenon potevano incidere alla seconda censura, l'incapacità del IO non è stata dedotta quale motivo di impugnazione. Col sesto motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al ripristino del muro di confine sul quale vi è passaggio al terrazzo di esclusiva proprietà ed uso della ricorrente, la quale ha, altresì, dedotto che sul punto il geometra IO nel supplemento di consulenza aveva affermato che l'accesso al terrazzo era stato migliorato. 109T129,1 La censura è inammissibile, perché non è in 456T 20,66 discussione un diritto di proprietà del muro di TOT. 149,77 confine sul terrazzo, ma il possesso sullo stesso esercitato da RI AN. Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente €1.693,98 al n. giudizio, che liquida in L. 3.280.000, di cui E 0 N (= €1.549,37 13 T RATE DI 1 L.tremifioni per onorari di avvocato. 3 Così deciso in Roma il 22.5.2001. 0 H ounghere est. 0 2 * padoru DI POM перейPhomrin 2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 GEN 2002 CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna IL CANCELLIERE C1 8 Roma