Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
Il termine per la proposizione del reclamo avverso il D.M. adottato a norma dell'art. 41-bis, comma secondo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 decorre, sia per il detenuto che per il difensore, dalla data di comunicazione del provvedimento al primo. (In motivazione, la S.C. ha affermato che incombe sul detenuto l'onere di nominare eventualmente un difensore, conferendogli il mandato per il reclamo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2010, n. 5392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5392 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/01/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 71
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 27620/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IF RT, nato il [...] a [...];
avverso il decreto in data 26.5.2009 del Tribunale di sorveglianza di Perigia;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTO
Con il decreto in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile i reclami proposti da RT IF e dal suo difensore avverso il decreto ministeriale L. n. 354 del 1957, ex art. 41 bis, comma 2.
Osservava a ragione che il reclamo dello RT era privo di motivi, quello del difensore tardivo.
Ricorre l'interessato a mezzo del suo difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento.
Deduce che erroneamente il reclamo del difensore era stato considerato tardivo, dal momento che era stato effettuato lo stesso giorno, il 19 maggio 2009, in cui il decreto gli era stato notificato comunicato a mezzo fax.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come ha esattamente osservato il Procuratore generale, nessuna norma prevede che il Ministro, nell'emanare il decreto di sottoposizione del detenuto al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., debba nominare al condannato un difensore e debba dare ad esso comunicazione del decreto.
D'altronde questa Corte ha già affermato (Sez. 1^, n. 2658 del 10/01/2005, Sciara;
Sez. 1^, n. 2660 del 10/01/2005, Lombardo) che il provvedimento amministrativo all'esito del quale è emanato il decreto di applicazione o di conferma del regime di detenzione differenziato ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 41 bis non richiede la comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7 vuoi perché essendo il provvedimento diretto alla repressione della criminalità, la comunicazione di avvio del procedimento - che presuppone la facoltà dell'interessato di accesso agli atti - è esclusa dal divieto posto dal regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al relativo diritto;
vuoi, soprattutto, perché l'attività interna svolta dall'Amministrazione ha natura prodromica e si concretizza direttamente con il provvedimento ministeriale che è soggetto a reclamo, a seguito del quale si instaura un procedimento giurisdizionale nell'ambito del quale l'interessato può svolgere tutta l'attività necessaria alla propria difesa (nello stesso senso v. anche Sez. 1^, n. 39803 del 20/09/2005, Sanatiti). Il termine per la proposizione di reclamo non può che decorrere quindi, sia per il detenuto che per il difensore da questo nominato, dalla comunicazione del provvedimento al detenuto, sul quale incombe l'onere di munirsi eventualmente di difensore e di dargli mandato per il reclamo.
Il ricorso deve di conseguenza essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010