Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2023, n. 46482
CASS
Sentenza 27 settembre 2023

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In tema di prove digitali, può essere emesso dal pubblico ministero l'ordine europeo di indagine con cui si richiede il trasferimento di dati documentali, in particolare di corrispondenza già acquisita in un procedimento penale nel paese membro di esecuzione, per il cui sequestro è sufficiente, ai sensi dell'art. 15 Cost. e secondo le disposizioni interne, il provvedimento motivato del pubblico ministero, senza necessità di intervento del giudice per le indagini preliminari. (Fattispecie relativa a messaggistica acquisita dal sistema criptato "Sky-Ecc" di cui la Corte, richiamando la sentenza Corte cost. n. 170 del 2023, ha precisato trattarsi di registrazioni di conversazioni già avvenute e, quindi, di dati "statici" assimilabili a corrispondenza, e non invece di intercettazioni, presupponenti flussi di comunicazioni in atto).

In tema di prove informatiche, l'art. 234-bis cod. proc. pen. - che, a fini di contrasto al terrorismo, ha trasposto la regola di cui all'art. 32 della Convenzione sul "cybercrime", ratificata con legge 18 marzo 2008, n. 48 - non è applicabile nel caso di prove documentali acquisite mediante ordine europeo di indagine (nella specie, messaggistica tratta dalla piattaforma criptata "Sky Ecc"), in quanto tale norma consente di acquisire documentazione digitale reperibile in rete da fonti aperte, salva la necessità di consenso del titolare del documento in caso di accesso protetto, senza il ricorso a procedure di collaborazione con lo Stato ove i documenti geograficamente si trovano.

In tema di prove digitali, l'indisponibilità della tecnologia di "hackeraggio" utilizzata per estrarre e mettere in chiaro la messaggistica criptata non determina alcuna lesione dei diritti di difesa, atteso che l'ordinamento interno non obbliga alla ostensione degli attrezzi virtuali con cui si sia ottenuta la decodifica di contenuti telematici, fatta salva la possibilità per l'imputato di allegare anomalie tecniche che facciano fondatamente dubitare della correttezza delle acquisizioni, e che depongano per l'inquinamento del risultato. (Fattispecie relativa ad intrusione nel server delle piattaforme "Sky-Ecc" ed "Encrochat", mediante programma "software" non reso noto per il segreto opposto dalle autorità francesi).

Può essere emesso dal pubblico ministero l'ordine europeo di indagine con cui venga richiesto il trasferimento di intercettazioni di conversazioni già disposte dal giudice straniero nel paese membro di esecuzione. (In motivazione la Corte ha precisato, con riguardo alla acquisizione di messaggistica criptata dalla piattaforma "Sky-Ecc", disposta dalle autorità francesi applicando le norme in tema di intercettazioni, che è in tal caso ultronea una verifica giudiziale di utilizzabilità, da parte del giudice nazionale, perché non prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. neppure per il trasferimento di intercettazioni nei procedimenti interni).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2023, n. 46482
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46482
Data del deposito : 27 settembre 2023

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