Sentenza 21 giugno 2013
Massime • 1
La fattispecie di associazione sovversiva di cui all'art. 270 cod. pen. sanziona ogni condotta violenta programmaticamente diretta a menomare le libertà fondamentali espressione del sistema democratico e pluralistico, che tutela la titolarità e l'esercizio dei diritti fondamentali dell'uomo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, sicchè la nozione di "ordinamenti sociali" costituiti nello Stato non si esaurisce nelle istituzioni, seppur latamente intese, ma esprime tali fondamentali articolazioni di libertà mediante le quali si realizza il modello pluralistico disegnato dalla Costituzione. (Nella specie la corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata che aveva escluso la sussistenza dell'art. 270 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2013, n. 40348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40348 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 21/06/2013
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1068
Dott. DE MARZO SE - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 10489/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
e da:
IN RI, nato a [...] in data [...];
avverso l'ordinanza del 06/02/2013 del Tribunale di Napoli R.G. 662/2013;
nei confronti di:
EN EL, nato a [...] il [...];
AL AE, nato a [...] il [...];
AV SE, nato a [...] il [...];
IN RI, nato a [...] in data [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere SE De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Piero Gaeta, che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.M. e del IN;
udito, per il ricorrente IN, l'AVV. Carmine Ippolito, in sostituzione dell'Avv. MA Amoriello, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso del P.M. e l'accoglimento del proprio ricorso;
udito, per SE AV, l'Avv. Domenico Di Tullio, il quale ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.M.. RITENUTO IN FATTO
1. Per quanto ancora rileva, con ordinanza del 06/02/2013 il Tribunale di Napoli: 1) ha annullato l'ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di EL EN, AL AE, SE AV ed RI IN, in relazione ai capi a) e b) dell'imputazione provvisoria, rispettivamente riguardanti il reato di cui all'art. 270 c.p., commi 1 e 2, e di cui all'art. 306 c.p., commi 1 e 2; 2) ha confermato il titolo nei confronti del IN, in relazione ai reati di cui ai capi c) - lesioni cagionate in danno di UC EV, AN UB EL e UC ER e il conseguente porto di strumenti da taglio atti ad offendere, 1) - illegale detenzione e porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi, ossia di quattro bottiglie incendiarie - ed m) - illegale detenzione e porto in luogo pubblico di due bombe carta in due distinte occasioni.
1.1. Per quanto concerne il capo a) e il capo b), il Tribunale ha orientato le sue argomentazioni sia nella direzione del profilo fattuale della vicenda, sia nella prospettiva della qualificazione giuridica.
L'ordinanza del G.i.p. ha per oggetto alcune azioni violente degli attivisti neofascisti facenti capo al circolo sociale Casapound di Napoli, inaugurato nel 2008 e poi, dopo l'occupazione abusiva dell'immobile sito alla salita San AE, trasferitosi presso la sede di via Foria, 169, cd. Berta. Nell'occasione nel gruppo era confluito il movimento HCM Stupor Mundi, facente capo al IN. Capi riconosciuti del movimento, secondo la ricostruzione dei giudici della cautela, sono il IN, EL NO e AV SE, in costante contatto con gli esponenti di rilievo delle altre sedi nazionali e stabile punto di riferimento per i vari componenti che frequentavano la sede Berta, presso la quale ricevevano un indottrinamento continuo sulle ideologie fasciste. Ciò posto, il Tribunale ha rilevato: a) che non è notoria la matrice sovversiva di Casapound Italia e che nel corso delle lunghe indagini non era stato sequestrato nessun manifesto, volantino o scritto dal quale inferire l'adesione del movimento ad una strategia eversiva o la esaltazione della lotta armata come strumento di sovversione dell'ordinamento; b) che anche l'opera di proselitismo e di indottrinamento svolta con assiduità non varca la soglia della mera ideologia fascista, non punibile, e non si concreta in attività funzionalmente e consapevolmente diretta al perseguimento di obiettivi di sovversione;
c) che le manifestazioni di violenza erano finalizzate all'esigenza di affermazione sulla contrapposta compagine politica della sinistra antagonista che aveva occupato la facoltà di Lettere e Filosofia e traevano origine dal proposito di ristabilire - anche violentemente - un equilibrio alterato;
d) che anche l'organizzarsi in armi in occasione della manifestazione del 26/11/2011 aveva il fine di essere pronti alla reazione in caso di attacco della sinistra;
c) che anche le conversazioni intercettate non evidenziavano mai la progettazione di azioni eversive da porre in essere in occasione di qualche importante evento o nei confronti di enti o istituzioni, anche universitarie, o ancora delle forze dell'ordine; f) che, in definitiva, non era dato ravvisare un'azione violenta mirante al sovvertimento dei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile dell'assetto ordinamentale e che mancava un programma ideologico contrastante con tale assetto.
1.2. Con riguardo al capo c), il Tribunale, nel richiamare la motivazione dell'ordinanza del G.i.p., ha aggiunto che la gravità del quadro indiziario si desume dall'esito dello scontro che vedeva anche il IN ferito e dal contenuto di varie conversazioni ambientali, dalle quali emerge il suo ruolo di feritore di quattro persone.
1.3. Con riguardo al capo m), il Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario, sottolineando, per un verso, che la qualificazione in termini di esplosivo discendeva dall'analisi effettuata dagli artificieri dei carabinieri di una delle bombe, le cui caratteristiche potevano ragionevolmente riferirsi, attesa l'unicità del contesto del confezionamento, anche agli altri ordigni e, per altro verso, che la riferibilità dei fatti al IN discendeva dall'essere proprio lui il regista della strategia organizzativa avente ad oggetto la manifestazione nazionale del 26/11/2011.
1.4. Con riguardo al capo 1), la gravità del quadro indiziario è stata desunta da una conversazione ambientale, nel corso della quale il IN, a fronte dell'intenzione manifestata da uno dei militanti di essere pronto ad attaccare il Centro sociale Insurgencia con bombe molotov, aveva rappresentato la difficoltà di dare esecuzione al progetto, in quanto le pareti esterne erano di cemento armato e aveva precisato che lui stesso ci aveva provato in passato, lanciando quattro bombe molotov. L'effettivo accadimento dell'aggressione emergeva dalle cronache del tempo, che davano contezza dell'attacco con bottiglie molotov, di almeno due delle quali restava traccia sui muri esterni dell'edificio.
1.5. Sul piano delle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto inadeguata la misura degli arresti domiciliari, tenuto conto dell'insofferenza del IN a ogni regola ed imposizione.
2. Sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e nell'interesse del IN.
3. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli investe il l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha annullato il provvedimento impositivo della misura cautelare, in relazione ai capi a) e b) dell'imputazione provvisoria per il AV e il IN e in relazione al capo b) per EN e AL, e lamenta vizi motivazionali nonché inosservanza ed erronea applicazione di legge.
In particolare, si sostiene che l'elemento essenziale della fattispecie di cui all'art. 270 cod. pen. va colto nella lesione dell'ordinamento o degli ordinamenti, anche con connotazione localistica, esistenti nello Stato e non deve necessariamente accompagnarsi alla distruzione o alla destabilizzazione delle strutture politiche fondamentali della Costituzione. In definitiva, la norma, secondo il ricorrente, tutela anche i cd. corpi intermedi, ossia le formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'uomo, attraverso l'esercizio dei diritti inviolabili, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost.. In punto di fatto, il ricorrente richiama l'ordinanza del G.i.p. che, dopo avere delineato la stabile e perdurante organizzazione, munita di mezzi di comunicazione e di strumenti di finanziamento, che fornisce assistenza legale gratuita ai propri associati e dispone di armi bianche e di esplosivi, esamina i singoli atti illeciti, attuati e programmati, attraverso i quali si realizza la violenza di natura comune eletta a metodo politico, servente e strumentale alla sovversione del pluralismo giuridico dello Stato, che costituisce fondamentale valore costituzionale. Il disegno violento riconducibile all'organizzazione, in tale prospettiva, si pone in contrasto con il metodo democratico e mortifica i diritti inviolabili dell'uomo. Con riguardo al delitto di banda armata di cui al capo b), il P.M. rileva che, accanto alla struttura organizzativa della quale s'è detto, emerge il quid pluris dato dall'intensità del vincolo degli appartenenti alla fazione armata, alimentato dal fanatismo neofascista, rispetto al legame degli appartenenti ad una mera associazione a delinquere.
4. Il ricorso proposto nell'interesse del IN si affida ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., art. 273 c.p.p., comma 1 e comma 1 bis.
Con riguardo all'imputazione di cui al capo c), si critica l'assunta univocità delle intercettazioni poste a base della decisione e si rileva che, al contrario, in altra conversazione ambientale intercettata, MA NE attribuisce la responsabilità dei fatti a persona diversa dal IN. Il ricorrente aggiunge:
a) che il IN aveva chiarito di essere accorso sul posto solo perché telefonicamente allertato da altra persona aggredita dagli antagonisti, specificando che si era limitato a difendersi;
b) che tale dichiarazione era avallata dalle affermazioni appena ricordate del NE e da quelle degli stessi antagonisti, ossia i signori ER, EL e EV, i quali non avevano accusato il IN;
c) che anche EL OM aveva confermato di avere chiamato il IN, nella qualità di responsabile di Casa Pound, dopo essere stato picchiato;
d) che ancora da altra captazione ambientale emergeva che nella fase originaria dell'evento il IN non era presente.
Con riguardo alle imputazioni di cui al capo I), il ricorrente critica la lettura fornita dai giudici della cautela con riferimento alla conversazione dalla quale s'è desunta la sua responsabilità per l'illecita detenzione di quattro bottiglie incendiarie, sia per la genericità delle sue affermazioni, sia per l'assenza di iniziative giurisdizionali nei confronti di altro soggetto, che pure è protagonista della conversazione. Quanto, poi, all'articolo giornalistico on - line menzionato dai medesimi giudici, si rileva che esso fa riferimento ad un'aggressione condotta con due molotov e non con quattro e che, in ogni caso, sembra riscontrare l'affermazione del soggetto estraneo al IN. Si osserva, infine, che le affermazioni del IN erano probabilmente da ascrivere ad una millanteria, espressione dell'atteggiamento di ostentazione, già accertato a proposito di altro coimputato. Con riguardo all'imputazione di cui al capo m), il ricorrente lamenta la non univocità delle risultanze della elaborazione peritale del ROS dei Carabinieri - cui, peraltro, non era stato ancora possibile effettuare una controperizia, a proposito della micidialità dell'ordigno rinvenuto, e aggiunge che le progettate modalità di impiego emergenti dagli atti rivelavano un puro intento difensivo.
4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 61 c.p., n. 1, in riferimento all'imputazione di cui al capo c), dal momento che l'intervento prestato in soccorso del compagno aggredito non consentiva di qualificare il movente come futile e, anzi, sembrava giustificabile con l'attenuante della provocazione.
4.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali, in relazione al recepimento acritico delle risultanze dell'ordinanza del G.i.p. e alla mancata indicazione del fondamento obiettivo della ritenuta insofferenza del IN rispetto ad ogni regola o imposizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del P.M. è fondato.
1.1. L'art. 270 c.p.p., comma 1, punisce chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato. Il comma 2 sanziona la partecipazione a tali associazioni.
La riformulazione dell'art. 270, attuata con la L. n. 85 del 2006, art. 2 in sintesi, ha delimitato la categoria delle associazioni sovversive e ha introdotto il requisito dell'idoneità delle stesse al raggiungimento degli scopi illeciti.
Sotto il primo profilo, l'intervento legislativo ha confermato l'orientamento giurisprudenziale che si era espresso in senso favorevole alla sopravvivenza della norma, pur dopo la caduta del fascismo (Sez. 1, n. 9333 del 01/07/1981, De Montis, Rv. 150610: la norma incriminatrice del delitto di associazione sovversiva, per quanto creata in un momento storico diverso dall'attuale al fine di tutelare lo stato autoritario nei suoi rapporti con le associazioni politiche e non politiche preesistenti alla sua nascita, si inserisce, per la sua forza espansiva, nel tessuto democratico e pluralistico del nuovo assetto costituzionale dello Stato, che mira a difendere dalle associazioni che tale assetto intendono sovvertire con un programma di violenza).
Anzi, approfondendo la ricostruzione del sistema normativo, dopo le modifiche recate dal il D.L. n. 374 del 2001, conv. in L. n. 438 del 2001, dalla menzionata L. n. 85 del 2006 e, soprattutto, dal D.L. n.144 del 2005, conv. in L. n. 155 del 2005, che, introducendo l'art.270 sexies cod. pen., ha definito le condotte con finalità di terrorismo, questa Corte ha chiarito che la fattispecie di associazione eversiva di cui all'art. 270 bis cod. pen. si caratterizza in termini di specialità rispetto a quella di associazione sovversiva di cui all'art. 270 c.p., in quanto la natura della violenza che il sodalizio si propone di esercitare assume connotazione terroristica (in motivazione la sentenza ha precisato che quella del terrorismo, nonostante la formulazione letterale dell'art. 270 bis c.p. citato, non è lo scopo che caratterizza l'associazione, bensì la modalità adottata per realizzare la finalità eversiva che la stessa si prefigge). (Sez. 5, n. 12252 del 23/02/2012, Bortolato, Rv. 251919). Ciò posto, proprio il riferimento al tessuto democratico e pluralistico del nuovo assetto costituzionale dello stato vale ad identificare, sul piano interpretativo, la nozione di ordinamenti economici e sociali, che caratterizzano le strutture portanti dello Stato prefigurato dalla Carta fondamentale e che il legislatore intende proteggere da condotte violente idonee a realizzarne la sovversione.
In un sistema pluralistico, nel quale ogni uomo è protetto, nella titolarità e nell'esercizio dei propri diritti fondamentali, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità (art. 3 Cost.) e nel quale a garantito a tutti il diritto di circolare liberamente (art. 16 Cost.) di associarsi liberamente (art. 18 Cost.), di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.), di associarsi liberamente in partiti (art.49 Cost.), ogni condotta violenta programmaticamente diretta a menomare tali libertà esprime la sovversione del fondamentale ordinamento sociale dello Stato sanzionata dall'art. 270 cod. pen.. Invero ogni attività volta a realizzare un valore politico è subordinata al rispetto del sistema democratico, fondato sul riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, della pari dignità delle persone e, in definitiva, delle regole che concorrono a realizzare la partecipazione dei consociati alla vita economica, sociale e politica della comunità.
In tale cornice interpretativa di riferimento, va, quindi, rilevata la sussistenza della denunciata inosservanza della legge penale, nella parte in cui l'ordinanza impugnata attribuisce rilevanza decisiva alla mancata progettazione di azioni eversive da porre in essere in occasione di qualche importante evento o nei confronti di enti o istituzioni, anche universitarie, o ancora delle forze dell'ordine, giacché, per le ragioni sopra illustrate, gli ordinamenti sociali della collettività non si esauriscono nelle istituzioni, latamente intese, ma esprimono le fondamentali articolazioni di libertà che realizzano il modello pluralistico disegnato dalla Costituzione a tutela della persona e che nelle istituzioni trovano piuttosto la loro rappresentanza e protezione. Inoltre, tale cornice giuridica di riferimento consente anche di apprezzare i denunciati vizi motivazionali, in quanto la sottolineata assenza di manifesti, volantini o scritti dai quali inferire l'adesione del movimento ad una strategia eversiva o la esaltazione della lotta armata come strumento di sovversione dell'ordinamento, assume scarso rilievo, alla luce della pluralità delle condotte esaminate dallo stesso provvedimento impugnato, che denunciano un sistematico sottrarsi degli associati al confronto democratico, in vista del ricorso ad una strategia violenta di repressione di appartenenti a gruppi portatori di una diversa ideologia. Proprio l'analisi delle concrete vicende fatturali peraltro rivela il significato della accertata opera di proselitismo e di indottrinamento svolta con assiduità, la quale certamente irrilevante, quando non varchi la soglia della mera ideologia fascista, illumina il significato delle condotte tenute, che non possono essere circoscritte a occasionali episodi di violenza, me esprimono una strategia ideologicamente orientata alla sovversione del fondamento democratico del sistema.
Per tali considerazioni, le manifestazioni di violenza, proprio perché ideologicamente sorrette e finalizzate, come rileva l'ordinanza impugnata, all'esigenza di affermazione sulla contrapposta compagine politica della sinistra antagonista che aveva occupato la facoltà di Lettere e Filosofia, con il proposito di ristabilire - anche violentemente - un equilibrio alterato, non possono essere relegate al rango di scontri tra contrapposte bande, divise dalle più futili ragioni di diversità.
1.2. Quanto sopra sottolineato impone una rivisitazione motivazionale anche del profilo concernente la sussistenza del reato di cui all'art. 306 cod. pen., esclusa dal Tribunale di Napoli in ragione della affermata inapplicabilità dell'art. 270 cod. pen.. 2. Il ricorso del IN è infondato.
2.1. Iniziando ad esaminare la prima articolazione del primo motivo, concernente il reato di cui al capo c), rileva la Corte che essa appare inammissibile.
Al riguardo, va ribadito che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 19/12/2012, Consorte). Ora, le doglianze del ricorrente si traducono, per un verso, in una critica all'interpretazione data dal giudice di merito al contenuto di una captazione ambientale (peraltro dal contenuto sufficientemente univoco: "si è buttato in mezzo a venti di loro e ne ha feriti quattro") e, per altro verso,
nell'evidenziazione dell'esistenza di elementi probatori che rivelerebbero la responsabilità di terzi, omettendo di considerare che il IN è indagato del delitto in questione in concorso con altri, talché il coinvolgimento di questi ultimi non mostra l'assenza di capacità dimostrativa degli elementi valorizzati dal Tribunale, quanto alla responsabilità del primo.
Le ragioni di contrapposizione tra gruppi che indussero a richiedere l'intervento del IN e che lo spinsero ad agire, del pari, sono prive di rilievo rispetto all'obiettivo difensivo di dimostrare l'estraneità del ricorrente all'episodio e, anzi, servono ad individuare il movente della condotta.
Del tutto generica e sganciata da un puntuale riferimento al contenuto degli atti del procedimento è, infine, la critica secondo la quale gli stessi antagonisti non avrebbero accusato il IN.
2.2. Analoghe considerazioni valgono per le critiche indirizzate con la seconda articolazione del primo motivo, alla decisione relativa all'imputazione di cui al capo I).
Infatti, sia la spiegazione secondo cui le frasi del IN si spiegherebbero con una millanteria (il cui fondamento sarebbe da individuare in identico atteggiamento di ostentazione che sarebbe stato assunto, per altra vicenda, da altro appartenete all'associazione, ossia in una condotta la cui portata e il cui collegamento con il comportamento del ricorrente non è dato apprezzare), sia le critiche rivolte all'interpretazione del contenuto dell'intercettazione ambientale aspirano, in modo assolutamente generico, ad una rivalutazione del significato del materiale istruttorio e non evidenziano alcun profilo di manifesta illogicità.
Del resto, l'assenza di iniziative giurisdizionali nei confronti di altro soggetto, che pure è protagonista della conversazione, è un dato che, ove anche sussistente, sarebbe irrilevante, ai fini della responsabilità del IN.
Quanto, poi, all'articolo giornalistico on - line menzionato dall'ordinanza impugnata, si rileva che la censura del ricorrente - che comunque non si accompagna ad una indicazione del contenuto dello stesso - non coglie il significato del brano del provvedimento impugnato in cui si valorizza il fatto che di almeno due delle molotov usate restava ancora traccia sui muri esterni dell'edificio (ciò che non implica affatto che solo due molotov fossero state usate).
2.3. Con riguardo alla terza articolazione del primo motivo, concernente l'imputazione di cui al capo m), il ricorrente lamenta la non univocità delle risultanze della elaborazione peritale del ROS dei Carabinieri - cui, peraltro, non era stato ancora possibile effettuare una controperizia -, a proposito della micidialità dell'ordigno rinvenuto, e aggiunge che le progettate modalità di impiego emergenti dagli atti rivelavano un puro intento difensivo. Anche in questo caso, escluso che la mancata effettuazione di una controperizia dimostri l'erroneità dei risultati raggiunti dal ROS, va osservato che l'assenza di univocità delle conclusioni è solo genericamente affermata.
A fronte di tale non scalfita premessa, ossia la idoneità del materiale a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo, la mera finalità difensiva immaginata dai detentori non esclude la sussistenza del reato.
2.4. Il secondo motivo è inammissibile nella presente fase cautelare, giacché, ai sensi dell'art. 278 cod. proc. pen., la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen. non assume rilievo ai fini della determinazione della pena rilevante per l'applicazione della misura cautelare.
2.5. Il terzo motivo è infondato, dal momento che la motivazione concernente la prognosi negativa rispetto alla spontanea osservanza delle prescrizioni degli arresti domiciliari si rinviene nell'analisi dei singoli episodi contestati al ricorrente e, in particolare, nel ruolo apicale dello stesso e nella disinvoltura manifestata nell'uso della violenza, al punto da suscitare le critiche degli stessi appartenenti all'associazione (pag. 8 dell'ordinanza impugnata, laddove si riporta il commento del NE che definisce il IN una "testa calda").
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di IN RI e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle statuizioni relative agli artt. 270 e 306 cod. pen., con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2013