Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3258
CASS
Sentenza 5 marzo 2003

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Qualora le vicende del giudizio ne comportino la decisione in fasi diverse (ad esempio, come nella specie, con l'emissione di sentenza non definitiva seguita da sentenza definitiva) non è causa di nullità la circostanza che la composizione del collegio risulti diversa nelle due decisioni, atteso che il principio dell'immodificabilità del collegio giudicante trova attuazione solo dal momento dell'inizio della discussione e va valutato esclusivamente in rapporto alla decisione che segue tale discussione.

L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado e non anche quando l'intervento sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un pregiudizio mediato dipendente da un rapporto che lega il diritto dell'interventore a quello di una delle parti.

Qualora la sentenza rechi nell'intestazione il nome di un giudice (non tenuto alla sottoscrizione) diverso da quelli risultanti dal verbale dell'udienza di discussione, si deve presumere, fino a dimostrazione del contrario, che la sentenza sia stata deliberata dagli stessi magistrati che hanno partecipato alla discussione e che pertanto la diversa indicazione nell'intestazione della sentenza sia frutto di un errore materiale, come tale non comportante nullità della sentenza, ma suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ..

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    Edoardo Adducci · https://www.altalex.com/ · 22 marzo 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3258
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3258
Data del deposito : 5 marzo 2003

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