Sentenza 5 marzo 2003
Massime • 3
Qualora le vicende del giudizio ne comportino la decisione in fasi diverse (ad esempio, come nella specie, con l'emissione di sentenza non definitiva seguita da sentenza definitiva) non è causa di nullità la circostanza che la composizione del collegio risulti diversa nelle due decisioni, atteso che il principio dell'immodificabilità del collegio giudicante trova attuazione solo dal momento dell'inizio della discussione e va valutato esclusivamente in rapporto alla decisione che segue tale discussione.
L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado e non anche quando l'intervento sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un pregiudizio mediato dipendente da un rapporto che lega il diritto dell'interventore a quello di una delle parti.
Qualora la sentenza rechi nell'intestazione il nome di un giudice (non tenuto alla sottoscrizione) diverso da quelli risultanti dal verbale dell'udienza di discussione, si deve presumere, fino a dimostrazione del contrario, che la sentenza sia stata deliberata dagli stessi magistrati che hanno partecipato alla discussione e che pertanto la diversa indicazione nell'intestazione della sentenza sia frutto di un errore materiale, come tale non comportante nullità della sentenza, ma suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. Danni da fumo: la sentenza di condanna dell’ETI (Ente Tabacchi Italiani)Accesso limitatoEdoardo Adducci · https://www.altalex.com/ · 22 marzo 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3258 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EM DI IL HE & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore e TO CE socio accomandatario, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FEDERICO GAVINO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FORTE GIULIANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 83 0/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il 13/04/99 - R.G.N. 8673/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/02 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e rigetto nel resto.
EM DI IL HE & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FEDERICO GAVINO, giusta delega in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Genova, parzialmente accogliendo la domanda avanzata da NO OR, condannava la S.a.s. ID di ZI CH e C.
al pagamento, nei confronti del predetto OR, di una somma di danaro a titolo di T.F.R., ratei di 13a e 14a mensilità e ferie non godute, oltre rivalutazione e interessi.
Avverso la sentenza pretorile proponevano appello la società ID e NI DO (già socio accomandatario della predetta), quest'ultimo lamentando, tra l'altro, che gli era stata notificata la sentenza del pretore con relativo atto di precetto benché egli non avesse partecipato al giudizio di primo grado e chiedendo che la sentenza impugnata fosse dichiarata inefficace nei suoi confronti, anche quale titolo esecutivo.
Il tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarava inammissibile l'appello proposto dal DO, rilevando che quest'ultimo non era stato parte nel giudizio di primo grado e che ogni contestazione del diritto del OR a procedere esecutivamente nei suoi confronti doveva e poteva essere fatta valere in sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Quanto all'impugnazione della società, il tribunale la accoglieva limitatamente alla somma di L. 209.400, che la predetta aveva provato di aver versato al OR a titolo di T.F.R. e che non era stata tenuta in considerazione dal pretore, rigettandola per il resto.
In particolare, il tribunale riteneva che correttamente il pretore avesse dichiarato la decadenza della società dalla prova testimoniale per mancata citazione dei testi ammessi, non rilevando che i predetti non fossero stati escussi in un'unica udienza, atteso che, ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c, l'onere di citazione dei testi si rinnova anche per ogni udienza successivamente fissata per l'escussione.
Riteneva inoltre il tribunale che correttamente il pretore, sulla base dell'esperita istruttoria, avesse accertato la durata del rapporto di lavoro dedotto, mentre era da ritenersi irrilevante il livello di inquadramento contrattuale, avendo il pretore assunto come riferimento la somma di L.
2.000.000 mensili quale retribuzione pattuita tra le parti a compenso complessivo del lavoro ordinario e straordinario prestato dal OR, così come era da ritenersi irrilevante accertare se il predetto, nel periodo in cui assumeva di aver lavorato per la società, avesse o meno percepito l'indennità di disoccupazione, atteso che tale circostanza, pur possibile, avendo il OR asserito di aver lavorato "in nero", riguardava eventualmente la penale responsabilità di quest'ultimo, ma non incideva sull'accertamento della prestazione lavorativa. Avverso le sentenze (definitiva e non) emesse dal tribunale di Genova propongono ricorso per Cassazione la S.a.s. ID e NI DO;
nessuno si è costituito per il OR. MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova innanzitutto premettere che l'ID e il DO, assistiti da un medesimo difensore, hanno proposto un ricorso congiunto e che dalla lettura complessiva di esso si evince che l'impugnazione riguarda sia la sentenza definitiva che quella non definitiva, senza che, peraltro, risulti specificato, per ciascun motivo, da quale ricorrente è stato proposto e avverso quale sentenza. Il ricorso deve tuttavia ritenersi ammissibile, sia perché un conflitto di interessi tra la società e il suo ex socio accomandatario non è immediatamente configurabile avendo nella specie entrambe le parti un interesse immediato e convergente alla rimozione della sentenza definitiva, sia perché, pur in mancanza di espressa specificazione al riguardo, dalla esposizione dei singoli motivi è agevolmente individuabile la riferibilità oggettiva e soggettiva dei medesimi.
Tanto premesso, in ordine logico va esaminato innanzitutto il secondo motivo di ricorso, che è l'unico riferito alla sentenza non definitiva e che va attribuito al DO (anche perché dovrebbe ritenersi inammissibile se proposto dalla società, avendo riguardo a decisione che non la vede soccombente).
Con tale motivo il DO censura la sentenza non definitiva per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., rilevando che a tale decisione avrebbe partecipato un giudice che in precedenza si era astenuto e che la composizione del collegio che ha pronunciato la sentenza definitiva risulterebbe diversa da quella del collegio che ha pronunciato la sentenza non definitiva.
Secondo il DO, inoltre, avrebbe errato il tribunale nel ritenere inammissibile il suo appello avverso la sentenza pretorile, atteso che, essendogli stata notificata detta sentenza unitamente all'atto di precetto, egli aveva interesse ad evitare che essa potesse fare stato nei suoi confronti e che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 156 c.p.c, l'atto d'appello da lui proposto doveva valere quantomeno come intervento adesivo in favore della società appellante, avendo anch'egli un concreto interesse al rigetto della domanda proposta nei confronti di quest'ultima.
La censura è infondata.
Dalla lettura degli atti (consentita a questo giudice di legittimità in relazione alla deduzione di errores in procedendo) risulta che effettivamente la DO VA si astenne prima della pronuncia della sentenza non definitiva e che il suo nominativo compare nell'intestazione di tale sentenza (benché non come giudice tenuto alla sottoscrizione). Dal verbale dell'udienza collegiale, tuttavia, non risulta che il suddetto giudice abbia fatto parte del collegio dinanzi al quale si tenne l'udienza di discussione.
Orbene, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (che il collegio condivide, non ravvisando motivi validi per discostarsene), una volta accertata, attraverso il verbale dell'udienza collegiale, la composizione del collegio dinanzi al quale è stata discussa la causa, si deve presumere, fino a dimostrazione del contrario, che la sentenza sia stata deliberata dagli stessi magistrati che hanno ascoltato la discussione e che pertanto, ove la sentenza rechi nell'intestazione il nome di un giudice diverso (purché non tra quelli tenuti alla sottoscrizione), la relativa circostanza sia frutto di errore materiale, come tale non comportante nullità della sentenza, ma suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ. (v. in tal senso da ultimo sez. 3^ n. 6961 del 2001 RV
546875/ sez. L. n. 14457 del 2000 RV 541431 e, in precedenza, perfino con riferimento a magistrato tenuto alla sottoscrizione, sez. 1^ n. 1139 del 1968, RV 332618). È inoltre da rilevare che il principio dell'immodificabilità del collegio giudicante trova attuazione solo dal momento dell'inizio della discussione della causa e che pertanto solo la diversa composizione dell'organo decidente dopo l'inizio della discussione è causa di nullità della sentenza per illegittima composizione del giudice, mentre, ove le vicende del giudizio ne comportino la decisione in fasi diverse (ad esempio, come nella specie, con l'emissione di provvedimenti non definitivi), l'immutabilità del collegio deve essere considerata con riferimento a ciascuna fase e sempre con riguardo, per ciascuna, all'inizio della discussione, non comportando pertanto alcuna nullità la circostanza che la composizione del collegio risulti diversa nella sentenza definitiva e in quella non definitiva pronunciata nello stesso grado di giudizio.
(Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte è univoca, vedi, tra le altre, sez. 3^ n. 4167 del 1986 RV 446952 e sez. 1^ n. 2740 del 1979 RV 399050). È infine da rilevare che il DO non è stato parte nel giudizio di primo grado e che pertanto correttamente il suo appello è stato dichiarato inammissibile, posto che la qualità di parte processuale assunta nel giudizio di primo grado è il presupposto giuridico formale che legittima attivamente e passivamente l'impugnazione in appello.
L'atto d'appello del DO, peraltro, non poteva neppure essere considerato valido come intervento, posto che, ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ., l'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando, come nella specie, l'intervento sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un pregiudizio mediato dipendente dal rapporto che lega il suo diritto a quello di una delle parti (in tal senso, tra numerosissime altre, vedi Cass. n. 14315 del 2001 RV 550295; n. 5766 del 1997 RV 505525; n. 2335 del 1994 RV 485644; n. 1775 del 1994 RV 485418; n. 12884 del 1991 RV 474839).
Il rigetto del motivo sopra esaminato (che, ove accolto, avrebbe in ogni caso comportato anche la cassazione della sentenza definitiva) consente di passare all'esame delle altre censure contenute in ricorso riguardanti la sentenza definitiva.
Col primo motivo la società ID censura la sentenza definitiva per violazione degli artt. 436 e 112 c.p.c, rilevando che il OR non aveva appellato a sua volta la sentenza pretorile, ma si era limitato a chiederne la conferma, onde il tribunale, non potendo procedere ad una reformatio in peius, aveva errato nel condannare la società al pagamento di somme maggiori di quella stabilita dal pretore.
Col terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c, nonché per vizi di motivazione, rilevando che il tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la decadenza della società dall'assunzione dei testi, posto che, a norma dell'art. 420 c.p.c., l'assunzione dei testi deve avvenire in un'unica udienza, onde il rinvio dell'assunzione ad altra udienza non potrebbe comportare un nuovo onere di citazione a carico della parte, con relativa decadenza in caso di mancato adempimento.
Col quarto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2696 c.c., nonché per vizi di motivazione, rilevando che il tribunale, con una lettura a senso unico degli elementi emergenti dall'esperita istruttoria, avrebbe attribuito rilievo alle testimonianze rese dalla moglie e dal suocero del OR (nonostante le medesime fossero in parziale contrasto tra loro e provenissero da soggetti legati da rapporti, rispettivamente, di coniugio e di affinità con la parte), senza invece tenere nel giusto conto altre testimonianze di segno contrario.
Col quinto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione rilevando che il tribunale (come già il pretore) sarebbe incorso in ultrapetizione, posto che il OR in primo grado aveva avanzato richieste sulla base di un conteggio (comprensivo di straordinario) ammontante a L. 28.716.221 e che, avendo percepito nel corso del rapporto, secondo la testimonianza resa dalla moglie, la somma di L. 2.000.000 mensili, aveva già percepito L. 28.000.000 (ossia 2.000.000 per 14 mesi), onde null'altro gli era dovuto. Secondo la ricorrente, inoltre, avrebbe errato il tribunale nel ritenere applicabile il contratto collettivo invocato, in quanto esso sarebbe applicabile solo con riguardo ai minimi retributivi e non in presenza di una retribuzione superiore al minimo, ed avrebbe altresì errato per aver, in carenza di prova sul punto, ritenuto che l'attività svolta dal OR fosse inquadrabile nel terzo anziché nel quinto livello del contratto collettivo. Il primo motivo è fondato.
Risulta in effetti che il tribunale, pur accogliendo parzialmente l'appello della società e pur in assenza di un'impugnazione incidentale da parte del OR, ha pronunciato condanna della predetta società al pagamento di una somma superiore a quella per la quale era stata pronunciata condanna in primo grado. La sentenza impugnata si richiama ad una consulenza contabile che pertanto deve ritenersi parte integrante di essa, e perciò accessibile a questo giudice di legittimità. Orbene, dalla lettura della citata consulenza risulta evidente che la maggiore entità del dovuto non è determinata soltanto dal calcolo della rivalutazione e degli interessi sulle somme già indicate dal pretore (fatto che non avrebbe comportato una reformatio in peius, essendo la condanna agli accessori già contenuta nella sentenza di primo grado), bensì dal fatto che il consulente ha provveduto a ricalcolare il dovuto per capitale in relazione agli stessi titoli individuati dal pretore, giungendo però all'indicazione di somme superiori a quelle contenute nella sentenza di primo grado.
Il terzo motivo è inammissibile.
La ricorrente infatti avrebbe dovuto, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, riportare le circostanze sulle quali erano chiamati a deporre i testi in relazione ai quali era stata dichiarata la decadenza dalla prova, o, quantomeno, allegare la decisività delle medesime (ossia l'idoneità a determinare un esito diverso della lite), al fine di provare l'interesse alla proposta impugnazione (v., tra le tante, Cass. n. 10493 del 2001 RV 548673). Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
Spetta infatti al giudice di merito la valutazione delle risultanze probatorie e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, con la conseguenza che il giudice di legittimità non può esercitare un controllo di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo valutarne la congruenza dal punto di vista dei principi che regolano la prova (v., tra numerose altre, Cass. n. 2404 del 2000 RV 534557; n. 6023 del 2000 RV 536392; n. 5291 del 2001 RV 545751).
Giova aggiungere che, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, la ricorrente avrebbe dovuto riportare per esteso il contenuto delle prove testimoniali asseritamente trascurate dal giudice di merito per consentire a questo giudice di legittimità di valutarne la decisività, valutazione possibile solo in relazione alla prova considerata complessivamente e non in relazione a singole parti della stessa deposizione che, stralciate dal contesto, potrebbero assumere significato non univoco. Il quinto ed ultimo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
Nella prima parte di tale motivo la ricorrente assume che, essendo risultato provato che il OR percepì una retribuzione di L.
2.000.000 mensili (ossia L. 28.000.000 per 14 mesi) ed avendo avanzato una richiesta di poco più di L. 28.000.000 (comprensiva di lavoro straordinario, ritenuto non spettante) non avrebbe diritto a null'altro (anzi, sviluppando il ragionamento della ricorrente, avrebbe addirittura percepito più di quanto richiesto). L'assunto, benché suggestivo, è chiaramente destituito di ogni fondamento, posto che dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il OR fin dall'atto introduttivo affermò di avere percepito L.
2.000.000 mensili e pertanto la domanda avanzata riguardava voci diverse dalla retribuzione mensile nella misura predetta (ossia differenze retributive, straordinario, mensilità aggiuntive, ferie non godute e T.F.R.).
La seconda censura contenuta nel motivo in esame, con la quale la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile il contratto collettivo che sarebbe invece applicabile solo con riguardo ai minimi retributivi e non nelle ipotesi in cui, come nella specie, la retribuzione pattuita è superiore ai minimi contrattuali non è di agevole ed immediata comprensibilità. Peraltro, ove con essa la ricorrente intendesse affermare che il c.c.n.l. non era applicabile (ad esempio, per non essere la società aderente alle associazioni sindacali firmatarie), onde i minimi retributivi indicati in tale contratto potrebbero soltanto fungere da parametro per la valutazione dell'adeguatezza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., la censura sarebbe inammissibile perché introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità una questione in fatto nuova, atteso che dalla sentenza impugnata non risulta che la società abbia mai contestato l'applicabilità del c.c.n.l. invocato e che nel ricorso non viene in alcun modo specificato se ed in quale atto del giudizio di merito tale contestazione sia stata formulata.
Ove, invece, la ricorrente intendesse affermare che, una volta pattuita tra le parti una retribuzione superiore ai minimi contrattuali, non sarebbe più invocabile l'applicazione di altri istituti contrattuali (quali, ad esempio, la 14a mensilità) la censura sarebbe infondata, ben potendo le parti derogare parzialmente in melius la contrattazione collettiva, ferma restando l'applicabilità di quest'ultima per le parti non derogate, a meno che non si sostenga che le parti abbiano voluto con la pattuizione individuale sostituire integralmente la disciplina collettiva, ma tale prospettazione renderebbe la censura inammissibile per la novità della questione e del tema di indagine, introdotto per la prima volta in questa sede.
L'ultima censura contenuta nel motivo in esame è infine infondata, posto che il giudice d'appello non ha ritenuto l'inquadrabilità delle mansioni svolte dal OR nel terzo livello del c.c.n.l. applicabile, ma, anzi, ha ritenuto nella specie assolutamente irrilevante l'inquadramento del lavoratore, avendo il giudice di primo grado riconosciuto al OR (con sentenza da questo non impugnata) soltanto i ratei di 13a e 14a mensilità, le ferie non godute e il T.F.R., istituiti calcolati con riferimento non alla retribuzione prevista per uno specifico livello contrattuale, bensì con riferimento alla retribuzione di L.
2.000.000 mensili che lo stesso OR aveva ammesso di aver percepito.
Va pertanto accolto soltanto il primo motivo di ricorso e, in relazione al motivo accolto, va cassata la sentenza definitiva con rinvio ad altro giudice, designato come in dispositivo, che provvedere anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri. Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza definitiva pronunciata dal tribunale di Genova il 31.3.1999 e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2003