Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/04/2001, n. 5291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5291 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA529 1 /0 1 IN NOME DEL POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Possessoria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 1084/99 11304 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Cron. Rep. 1889 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Ud. 06/12/00 Dott. Matteo IACUBINO Consigliere SPAZIONE COPIE ha pronunciato la seguente Rich cupla studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA 6000 sul ricorso proposto da:
9. APR. 200 GUIDO PIETRONILLA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio AND dell'avvocato FERRETTI ALDO, che la difende unitamente 3000 all'avvocato BARBAGALLO GIOVANNI, per procura speciale ANCELLERIA Dott. LOJACONO Luigi, in PATERNO', rep. n.186146, del 7/1/99; CG508327 - ricorrente .08902
contro
AZD MUNICIPALIZZATA SERVIZIO CIVICO ACQUE DOTTO DI PATERNO', in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliatq in ROMA VIA PACUVIO 34, 2000 presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, difesa 2010 -1- dall'avvocato FRANCESCO BOCCADI FUOCO CORSARO, giusta CORTES delega in atti;
Richieste e studio der S FERRETTI controricorrente - per a 6.000 11 10 LUG. 2001 avversO la sentenza n. 3469/97 del Tribunale di il IL CARVELDIERE CATANIA, depositata il 21/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/00 dal Consigliere Dott. Alfredo 077 W MENSITIERI;
udito 1'Avvocato FERRETTI Aldo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
J34643 udito 1'Avvocato CORSARO BOCCADI FUOCO, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 22.11.1989 l'Azienda Municipa- lizzata per il Servizio del Civico Acquedotto di NÒ, premesso che ON ID, titolare di un pozzo di eduzione di acqua nel territorio di quella città, contrada Carrubba o San Vito, aveva convenzione con ilin data 31.1.89 stipulato una locale Comune, con la quale aveva consentito allo l'utilizzazione degli impianti e delleente relative strutture di eduzione per l'attingimento di lt. 32 di acqua al m/s, lamentava che il prece- dente 21 novembre il personale dipendente aveva а trovato chiuso il cancello dell'azienda nonché la н porta di accesso alla cabina di protezione del pozzo. Al detto comportamento era seguita una lettera con cui la ID aveva comunicato l'interruzione unilaterale dell'utilizzazione degli impianti, stante la morosità del Comune nel pagamento dei canoni. Qualificata tale condotta come spoglio la ricorrente Azienda chiedeva al Pretore di NÒ di essere reintegrata nel pacifico possesso degli impianti, con rimozione dei lucchetti. Costituitasi, la ID contestava la legitti- 3 mazione "ad processum" del direttore dell'Azienda e nel merito la fondatezza della domanda. Con provvedimento del 21.12.89, all'esito della fase sommaria, il pretore ordinava alla resistente di reintegrare l'Azienda Acquedotto nel possesso degli impianti. ordinanza veniva confermata con la Tale 28-30.10.89 che decideva il merito sentenza possessorio e con la quale la ID veniva altresì condannata al pagamento delle spese processuali. Entrambi i provvedimenti, l'ordinanza e la venivano autonomamente impugnati dalla sentenza, ID che eccepiva dinanzi al Tribunale di Catania la carenza di legittimazione processuale in capo al direttore, essendo il potere relativo attribuito al presidente del Comitato di gestione e, nel merito, l'inesistenza del dedotto spoglio. Assumeva al riguardo che il Pretore aveva errato a non ritenere che essa appellante aveva agito nell'esercizio di un diritto, contestando altresì la condanna alle spese di lite. Resisteva l'Azienda chiedendo la conferma della gravata pronunzia. Riunite le due cause il Tribunale rigettava lo appello avverso la sentenza, dichiarava inammis- 4 sibile quello proposto avversO l'ordinanza e condannava la ID alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per ID ON sulla base di tre cassazione motivi. Resiste con controricorso l'Azienda Municipa- lizzata. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi di ricorso, da esami- ANA narsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, si denunzia, in riferimento all'art. 3 cpc., violazione e falsa applicazione 360 n. dell'art. 112 stesso codice, nonché degli artt. 1168, 1372, 1406 e 2909 c.c.. Rileva la ricorrente che il Tribunale, nonostante l'espressa deduzione al punto 3 dei motivi del gravame di merito, non tanto della irregolare costituzione del rapporto processuale, quanto della circostanza che l'Azienda Municipa- lizzata, essendo rimasta totalmente estranea al rapporto contrattuale del 30.1.89 intercorso con il Comune di NÒ, non poteva ritenersi legittimata l'azione di spoglio per non aver maia proporre conseguito la detenzione degli impianti, aveva 5 omesso l'esame di tale specifico capo d'impu- gnazione. Ribadisce pertanto in questa sede la già enunciata estraneità dell'Azienda al rapporto ID Comune, escludendo l'ipotizzabilità di una qualche cessione о subingresso dell'attuale resi- stente nel contratto in discorso ○ una sorta di detenzione mediata degli impianti in forza della delibera n. 68 del 12.5.89 del Consiglio comunale di NÒ (come "aberrantemente" ritenuto dal primo giudice) anche sulla scorta della sentenza на del Tribunale di Catania 9.7-2.10.92 emessa nello А esperito parallelo giudizio petitorio, che aveva escluso che vi fosse stata "alcuna cessione di contratto ai sensi dell'art. 1406 c.c." risultando invece l'esistenza di "un semplice accordo tra il rilevante solo nei rapportiComune e l'Azienda interni". Le censure non hanno pregio. Già il primo giudice, richiamate le clausole negoziali contenute nella convenzione intercorsa tra la ID ed il Comune di NÒ (punto 2: consenso della ID all'attingimento dell'acqua da l'uso parte del Comune "dietro corrispettivo per impianti e delle attrezzature"; punto 4 degli 6 "messa a disposizione (da parte della stessa ID) degli impianti medesimi nel sito ritenuto tecni- camente più conveniente"; previsione che nessuna responsabilità poteva essere attribuita alla attuale ricorrente "per mancanza di utilizzazione degli impianti da parte del Comune") aveva specificato in sentenza che tali clausole e la loro pratica applicazione comportavano inequivoca- bilmente che la ID aveva perso la detenzione del pozzo e degli impianti di sollevamento, mentre la Azienda Municipalizzata si era trovata nella ANA detenzione qualificata degli stessi in virtù della citata delibera n. 68 del 12.5.89 con la quale il Comune aveva trasferito alla predetta la gestione diretta dei rapporti con i titolari degli impianti e delle attrezzature posti a servizio dei pozzi da cui si attingeva acqua per le esigenze idropotabili della popolazione amministrata. Ed aveva anche chiarito quel giudice che la eccezione della ID secondo cui non era ad essa opponibilie qualsivoglia cessione della gestione degli impianti senza il suo consenso di proprietaria, era irrilevante nel giudizio possessorio, non pregiudicando eventuali azioni di inadempimento 0 di risoluzione contrattuale che la stessa ID 7 avesse voluto intraprendere nei confronti del Comune. Ebbene, a fronte di siffatto inconfutabile riconoscimento (sulla base di un idoneo titolo) della esistenza in capo all'Azienda Municipalizzata della veste di detentrice qualificata degli impianti in questione, che la abilitava, per costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultime le sentenze n. 10477/98, n. 8489/2000, n. 10816/2000) all'esercizio dell'azione di spoglio, è incensurabile, ad avviso del Collegio, l'opinamento Aus del giudice del gravame di merito che ha implici- lariconsiderare ritenuto superfluo tamente legittimazione della scontata questione della attuale resistente alla proposizione di tale azione nei confronti della ID, limitandosi al rigetto dell'eccezione dalla predetta proposta (che comunque presupponeva la soluzione positiva, nel senso indicato dal Pretore, della legittimazione attiva dell'Azienda), quella cioè del difetto di legittimazione ad agire in capo al direttore della Azienda medesima, sul rilievo della produzione in prime curd della autorizzazione a proporre il ricorso possessorio ed in seconde cure della delibera 20.5.90 autorizzativa a resistere al 8 gravame di controparte. Con il terzo motivo si deduce, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc., violazione e falsa applicazione degli artt. 1168, 1372, 1460 e 2909 C.C.. Osserva la ricorrente che avendo le parti all'art. 7 del contratto 30.1.89 espressamente pattuito il diritto di essa ID di sospendere la utilizzazione degli impianti in favore del Comune in caso di ritardato pagamento del canone, l'esercitato diritto di autotutela a fronte del mancato pagamento della fatture emesse non poteva configurarsi come atto di spoglio. Né per l'esercizio di tale diritto (del tutto legittimo anche secondo il principio "inadimplendi non est adimplendum" di cui all'art. 1460 c.c.) occorreva, ad avviso della ID, come erroneamente affermato dal Tribunale, adire preventivamente l'Autorità Giudiziaria, ponendosi ciò in assoluto contrasto oltre che con la clausola contrattuale, anche con il giudicato formatosi sul punto con la sentenza dello stesso Tribunale 9.7-2.10.92 che aveva sancito la legittimità dell'operato di essa ricorrente "dopo congruo avviso all'Amministrazione interessata ed a seguito di inadempimento protratto 9 da parte del Comune". La doglianza non può essere accolta. Alla sostanziale eccezione "feci sed iure feci" proposta dalla attuale ricorrente il giudice del gravame di merito ha correttamente abiettato che il comportamento della predetta integrava comunque spoglio nel possesso sulla base del principio secondo cui lo "spoliator" deve innanzi tutto restituire il bene (posto che per la tutela del proprio diritto egli deve adire l'autorità giudiziaria e non invece farsi ragione da sé) e che Ана solo una volta ristabilito lo "status quo ante” è possibile esaminare lo "jus possidendi" vantato dalla parte sul bene oggetto dello spoglio. Ed ha coerentemente aggiunto quel giudice che in quest'ottica nessun rilievo aveva la sentenza della Corte d'appello catanese del 19.5.95 con la quale era stato riconosciuto in capo alla ID il diritto alla risoluzione della convenzione con il Comune, non disponendo tale pronunzia alcunchè in merito al possesso degli impianti, difettando in essa ogni provvedimento di condanna al rilascio degli stessi. argomentazioni il Alla stregua delle va respinto delle svolte proposto ricorso 10 на argomentazion! il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna della ricor- rente alle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della tardività del controricorso, notificato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. (in data 24 febbraio 1999, 60000 a fronte della notifica del ricorso avvenuta il 310000 7.1.99) che, se ha precluso l'esame di esso e della memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.C., non ha tolto valore alla procura ritualmente conferita dall'intimata al proprio difensore né ha impedito la partecipazione di quest'ultimo alla discussione ( orale (v. in tal senso Cass. n. 5342/84, n. 2420/95).
P.Q.M.
r La Cote, rigetta il ricorso e condanna la dell'Aziendaricorrente al pagamento, in favore Municipalizzata per il servizio del civico acque- THOU dotto di NÒ, delle spese del presente giudi- UF zio, che liquida in £. 930.000 oltre a £. E T A DELLE R 3.000.000 per onorari. T N Roma 6 dicembre 2000 к оура Pres. рив Merafieni exterme IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna - 9 APR. 2001 11