Sentenza 8 luglio 2008
Massime • 1
In tema di reato continuato, la modifica legislativa dell'art. 671 cod. proc. pen., introdotta con L. n. 49 del 2006, comporta che lo stato di tossicodipendenza, pur non costituendo elemento assorbente ai fini della valutazione della medesimezza del disegno criminoso, debba essere valutato "fra gli elementi" a quel fine rilevanti, potendo costituire collante idoneo a giustificare la valutazione della commissione in esecuzione di un medesimo disegno criminoso con riguardo ai reati ad esso riconducibili, sempre che ricorrano gli ulteriori elementi sintomatici della sussistenza della continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2008, n. 33011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33011 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. MORGIGNI IO - Presidente - del 08/07/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 1389
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 027055/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR CO, N. IL 14/03/1972;
avverso SENTENZA del 21/04/2006 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dr. GALASSO Aurelio, che ha concluso per annullamento con rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
AR MA è stato chiamato a rispondere davanti al Tribunale di Palermo: a) per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, senza l'autorizzazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 17, illecitamente ceduto dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina a OR OM e AC TE, fatto accertato in Palermo il 28.1.2005; b) per avere, senza l'autorizzazione del citato art. 17, illecitamente detenuto, al fine di porle in vendita, circa gr. 70 di sostanza stupefacente del tipo eroina nonché per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, senza l'autorizzazione del citato art. 17, illecitamente ceduto dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina a RA IO, fatti accertati in Palermo il 31.1.2005.
Con sentenza in data 31.10.2005, all'esito di rito abbreviato, veniva condannato alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, ritenuta la continuazione tra tutti i reati contestati.
La Corte d'appello di Palermo, con sentenza in data 21.4.2005, confermava la sentenza di primo grado, appellata dal AR, osservando, quanto alla richiesta unificazione sotto il vincolo della continuazione del fatto reato in oggetto con quello di cui alla sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 13.4.2005, che si trattava di episodi di spaccio distanziati nel tempo, sicché doveva essere esclusa l'identità criminosa.
Avverso la decisione della Corte d'appello il AR ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 2 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, novellato dal D.L. n. 272 del 2005, art. 4 bis,
convertito in L. n. 49 del 2006, per avere la sentenza impugnata omesso la dovuta riduzione di pena in virtù della modifica apportata al citato D.P.R., art. 73 dal D.L. n. 272 del 2005, art. 4 bis, comma 1, lett. d), nonostante che si trattasse di legge posteriore più
favorevole al reo.
Il primo giudice aveva irrogato la pena nel minimo edittale, con la conseguenza che la Corte territoriale avrebbe dovuto irrogare il minimo edittale previsto dal citato art. 4 bis, procedendo ad una nuova determinazione della pena, nella misura di anni 6 di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73 e art. 81 c.p., per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti reato di cui alla sentenza impugnata con quello di cui alla sentenza della Corte di appello di Palermo, in atti, emessa il 13.4.2005 e divenuta irrevocabile.
Era del tutto apodittico ed in violazione di legge il mero riferimento del giudice di secondo grado all'intervallo temporale tra i due reati, non essendo il solo dato cronologico, da solo, elemento sufficiente per escludere il nesso della continuazione. Si trattava comunque di reati commessi in un non elevato arco temporale (pari a sette mesi).
Il ricorso è fondato.
Come è noto con D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49 è stato modificato l'art. 671 c.p.p., comma 1, nel senso di attribuire rilievo, ai fini dell'applicazione della disciplina della continuazione, allo stato di tossicodipendenza del soggetto attivo del reato. Si tratta (sez. 2, sentenza n. 41214 del 06/11/2007 rv. 238762) di norma di carattere generale, pur essendo collocata nell'ambito della disciplina della continuazione in fase esecutiva, della quale dunque la Corte di appello, la cui sentenza è successiva alla detta normativa, doveva tenere conto nel valutare la richiesta dell'imputato di continuazione motivata anche con riferimento al suo stato di tossicodipendenza. Come questa Corte ha avuto modo di precisare (sez. 1, sentenza n. 7190 del 14.2.2007 rv. 235686) non è possibile ritenere che la modifica legislativa sia indifferente o addirittura inutile e che quindi la unitarietà del disegno criminoso nel caso di tossicodipendenti debba essere esaminata alla stregua degli ordinari criteri pregressi, posto che invece la nuova disposizione, alla luce dei lavori parlamentari e della volunta legis, è stata chiaramente diretta ad attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, sotto il particolare aspetto del reato continuato ed anche con riguardo ad alcune misure alternative alla detenzione;
specificamente previste in relazione a programmi diretti a consentire il recupero di tossicodipendenti condannati a pene medio - alte
Ciò non vuoi dire neppure che il legislatore abbia voluto ritenere che lo stato di tossicodipendenza sia di per sè elemento esclusivo ai fini della valutazione della unitarietà del disegno criminoso, poiché questo non può consistere nel solo stato di tossicodipendenza il quale non può di per sè giustificare qualsiasi reato, bensì soltanto che tale stato deve essere valutato "fra gli elementi" che incidono sulla applicazione della suddetta disciplina, per cui il suo apprezzamento, pur se collegato ad una scelta di vita, oggi può essere preso in esame come collante idoneo a giustificare la unitarietà del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza e sempre che sussistano anche gli altri elementi già individuati dalla giurisprudenza come sintomatici della sussistenza della continuazione.
Anche con riguardo alla misura della pena il ricorso è fondato. Deve infatti considerarsi che la già richiamata L. n. 49 del 2006 ha modificato il trattamento sanzionatorio previsto per il reato in esame, diminuendo (da otto a sei anni di reclusione) il minimo della pena detentiva prevista per il reato di cui al citato art. 73 nelle ipotesi in cui il reato ha per oggetto, come nella specie, sostanze di cui alla tabella 1. La nuova disposizione è sicuramente più favorevole e rilevante nel caso di specie atteso che la pena nei confronti del AR è stata determinata partendo da una pena detentiva di otto anni di reclusione ed Euro 27.000 di multa e quindi sostanzialmente nel minimo edittale, e, pertanto, prendendo come punto di riferimento una pena che non è più attuale. Nemmeno di ciò la sentenza impugnata si è fatta carico e spetterà pertanto al giudice di rinvio stabilire quale sia la pena detentiva congrua nel caso di specie avuto riguardo anche al parametro della pena minima fissato dalla nuova norma, (fermo restando che non può essere fissato in via astratta alcun vincolo al giudice del rinvio acché, all'esito di tale nuova valutazione, la pena debba essere effettivamente ridotta).
Si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per una nuova valutazione alla Corte di appello di Palermo che terrà conto dei rilievi sopra formulati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2008