Sentenza 24 febbraio 2001
Massime • 1
Nel rito del lavoro, la sanzione della decadenza dall'appello incidentale deve intendersi comminata dall'art. 436, comma terzo, cod. proc. civ. nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge - cioè almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione -, e non anche nel caso di omissione dell'adempimento, parimenti previsto dalla legge, della notificazione della memoria nello stesso termine, e ciò sia per il tenore letterale della disposizione di legge, sia per ragioni di ordine sistematico, quali la brevità del termine a disposizione della parte interessata per la esecuzione degli adempimenti che possano risultare di difficile concretizzazione, e la necessità di accordare preferenza ad una interpretazione che escluda ragioni sperequative, sotto il profilo di una non ragionevole discriminazione, quanto agli effetti dei vizi o della omissione della notificazione dell'atto, della posizione dell'appellante incidentale rispetto a quella delineata, per l'appellante principale, dal diritto vivente. Ne consegue che, in caso di mancata comunicazione entro detto termine della memoria costitutiva contenente l'appello incidentale, malgrado tempestivo deposito della stessa a titolo di controricorso, così come in caso di notificazione invalida, il giudice deve concedere all'appellante incidentale nuovo termine, perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci esplicitamente, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio, che peraltro va disposto anche in ipotesi di notificazione tardiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - rel. Consigliere -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI AU, NZ CR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SABOTINO 47, presso lo studio dell'avvocato PROPERZI PATRIZIA, rappresentati e difesi dall'avvocato CRAIA VILLEADO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RO IO & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 39, presso lo studio dell'avvocato SABIA V, rappresentato e difeso dagli avvocati GABRIELLI SERGIO, GIABBANELLI EZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 332/97 del Tribunale di FERMO, depositata il 04/07/97 R G.N. 8/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato PROPERZI per delega CRAIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso ed assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Fermo in data 8 maggio 1996 IN UR e RE RI, premesso di aver lavorato alle dipendenze della RO IO e C. S.N.C., ne chiedevano la Condanna a determinate somme a titolo di differenze retributive. Instavano, altresì, per la declaratoria di inefficacia, invalidità, rescissione, risoluzione per inadempimento od eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto di associazione in partecipazione, ovvero per il pagamento in loro favore di una somma da qualificarsi in corso di causa, a titolo di locupletazione sine causa.
Resisteva la convenuta, la quale, contestando i profili di subordinazione del rapporto e sostenendo la validità ed efficacia di vari contratti di associazione in partecipazione sottoscritti di volta in volta dalle parti, chiedeva in via riconvenzionale la condanna dei ricorrenti alla restituzione delle somme versate loro a titolo di acconto per i futuri utili, non concretizzatisi in relazione alle risultanze negative dell'esercizio comune. Espletata l'istruttoria, con prove testimoniali e due C.T.U., volte ad accertare la entità dell'eventuale compenso spettante ai ricorrenti secondo la contrattazione collettiva del settore in ipotesi di rapporto di subordinazione, nonché la attendibilità del bilancio depositato dalla convenuta, il giudice adito condannava la Società al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di L. 7.100.000, a titolo di arricchimento senza causa, con sentenza del 6.3.1997. All'esito dell'appello, principale della soccombente ed incidentale dei convenuti, il Tribunale del luogo, con decisione del 4 luglio 1997, riformava la pronuncia pretorile, rigettando le domande del IN e della RE, dichiarando inammissibile il loro appello incidentale e condannandoli a restituire alla Società la somma di L. 10.500.000 in accoglimento della riconvenzionale. Ritenevano, in sintesi, i giudici di merito che la impugnazione incidentale degli originari ricorrenti era inammissibile, ai sensi dell'art. 436 C.P.C., in quanto la comparsa di risposta che la conteneva non risultava notificata a controparte nei termini prescritti;
che le risultanze processuali non consentivano di qualificare il rapporto in contestazione come di lavoro subordinato;
che, nella specie, il rapporto si presentava con tutti i connotati della associazione in partecipazione, in ordine alla quale nessuna richiesta di spettanze risultava formulata dai ricorrenti nei confronti della Società; che, d'altronde, non ricorreva in concreto alcuno dei presupposti per l'accoglimento delle domande subordinate;
che, al contrario, attesi i risultati negativi della gestione dell'esercizio, fondata appariva la istanza riconvenzionale della Società, siccome correlata ad acconti da questa versati al IN ed alla RE sui futuri utili dell'esercizio mai verificatisi, in quanto la gestione si era conclusa con perdite.
Avverso tale sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a sei motivi;
resiste la Società con controricorso. I primi hanno anche depositato memoria illustrativa, ai sensi dell'art. 378 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il quarto mezzo di impugnazione, che, per palesi ragioni logiche e di incidenza decisiva sulla controversia, occorre delibare in via prioritaria, i ricorrenti denunciano violazione ed errata applicazione dell'art. 436, terzo comma, Cod. Proc. Civile, deducendo che erroneamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile il loro appello incidentale, sul presupposto della omessa notifica, nei termini prescritti, della comparsa di risposta all'appello principale di controparte, comparsa che ne conteneva tutti gli estremi e risultava tempestivamente depositata quale atto di costituzione in quel giudizio secondo la norma richiamata. Laddove, in tale situazione e tenuto conto della giurisprudenza di legittimità più recente in materia, i giudici di merito avrebbero dovuto rilevare che controparte era comunque venuta a conoscenza dell'atto all'udienza fissata per la trattazione della inibitoria o, quanto meno, concedere un termine per la notifica carente.
Il motivo è fondato, relativamente alla seconda parte. Questa Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato le cui motivazioni non si ritiene opportuno riportare in questa sede integralmente, ma che comunque il Collegio condivide in difetto di contrarie argomentazioni più valide, ha reiteratamente affermato il principio che, nel rito del lavoro, la sanzione della decadenza dall'appello incidentale deve intendersi comminata dall'art. 436, terzo comma, Cod. Proc. Civile nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalle legge - cioè almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione -, e non anche nel caso di omissione dell'adempimento, parimenti previsto dalla legge, della notificazione della memoria nello stesso termine, valorizzando in tal senso sia il tenore letterale della disposizione di legge, sia elementi di ordine, sistematico, quali la brevità del termine a disposizione della parte interessata per la esecuzione degli adempimenti che possano risultare di difficile concretizzazione, e la necessità di accordare preferenza ad una interpretazione che escluda ragioni sperequative, sotto il profilo di una non ragionevole discriminazione, quanto agli effetti dei vizi o della omissione della notificazione dell'atto, della posizione dell'appellante incidentale rispetto a quella delineata, per l'appellante principale, dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 931/96). Ne consegue che, in caso di mancata comunicazione entro detto termine della memoria costitutiva contenente l'appello incidentale, malgrado tempestivo deposito della stessa a titolo di controricorso, così come in caso di notificazione invalida, il Tribunale deve concedere all'appellante incidentale nuovo termine, perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci esplicitamente, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio, che peraltro va disposto anche in ipotesi di notificazione tardiva (Cfr. Cass. nn. 8707/96 e 1081/99). Nella specie, posto che l'appellante incidentale non ha rinunciato alla impugnazione, ma, come emergente dalle risultanze processuali, ha eccepito ritualmente tale situazione, sostenendo poi addirittura la ricorrenza di profili di validità della notificazione per effetto della semplice comunicazione in Cancelleria, ne consegue che il Tribunale non si è attenuto a tali principi di diritto reiteratamente enunciati ed applicati da questa Suprema Corte, pervenendo a conclusioni di inammissibilità dell'appello incidentale con motivazione in netto contrasto con gli stessi.
Nè, d'altronde, possono in contrario prospettarsi questioni di decisività o meno delle argomentazioni dell'appellante incidentale, ovvero di incidenza delle ragioni dal medesimo esposte nel relativo atto sugli altri profili della attuale impugnazione, atteso che la decisione di inammissibilità ha precluso l'esame nel merito di tutte le questioni afferenti alla esistenza e qualificazione del rapporto di lavoro dedotto in giudizio con i connotati della subordinazione. Di guisa che la delibazione del contenuto della impugnazione incidentale si incentrava su elementi di valenza prioritaria rispetto alla disamina degli ulteriori motivi prospettati con l'attuale ricorso, atteso che la preliminare soluzione nel merito ne costituisce, quale che sia, il presupposto indispensabile per passare alla loro valutazione in concreto.
Per l'effetto, ed in accoglimento del ricorso in relazione al motivo esaminato, la sentenza del Tribunale va cassata, con assorbimento delle altre censure e rinvio della causa ad altro giudice, designato nella Corte di Appello di Ancona, la quale, nel portare l'indagine demandatale, si adeguerà ai principi di diritto richiamati, procedendo ai conseguenziali adempimenti ed anche alla statuizione in ordine alle spese relative al presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte;
Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2001