Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6961
CASS
Sentenza 22 maggio 2001

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La sentenza nella cui intestazione risulti il nominativo di un magistrato, non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell'udienza collegiale di discussione, non è nulla ma deve presumersi affetta da errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., considerato che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza e che, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6961
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6961
    Data del deposito : 22 maggio 2001

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