Sentenza 22 maggio 2001
Massime • 1
La sentenza nella cui intestazione risulti il nominativo di un magistrato, non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell'udienza collegiale di discussione, non è nulla ma deve presumersi affetta da errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., considerato che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza e che, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6961 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. LUIGI CO DI NANNI - Consigliere -
Dott. CO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BA CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A SEVERO 73, presso lo studio dell'avvocato MARIO SALERNI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE IS AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PUGLIESE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CONDOMINIO DI ROMA LA FIORITA VIA PASQUALE BAFFI 14/26/28, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore l'amministratore rag. De EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PUGLIESE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 12775/99 del Tribunale di ROMA, Sez. IV civile, emessa il 10/6/1999, depositata il 08/07/99; RG.39520/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato MARIO SALERNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Condominio "La Fiorita" di via P. Baffi nn 14/26/28 di Roma notificava in data 29.4.96 a RI NC l'atto di precetto della s orma di L. 4.226.495, basato sulla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2142 dell'8.7.92 che lo aveva condannato insieme ad altri 12 condomini al pagamento delle spese processuali in favore dello stesso Condominio, facendolo seguire da pignoramento mobiliare in danno del precettato.
Sull'opposizione all'esecuzione proposta dal RI decideva il giudice di pace di Roma con sentenza del 25.10.97, che rigettava l'opposizione, nonché la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti del Condominio e dell'amministratore del medesimo De EL SS.
Proponeva appello il RI che eccepiva, in rito, la litispendenza con altra causa di opposizione all'esecuzione basata sullo stesso titolo e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini tenuti solidalmente al pagamento delle spese processuali, determinate con la stessa sentenza della C.A. Roma, e, nel merito, l'avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento, assumendo che la medesima si sarebbe verificata con il pagamento degli oneri condominiali dell'esercizio 1992/93 a seguito della delibera di approvazione del relativo bilancio. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12775 del 10.6.99, ha rigettato l'appello perché infondato e condannato l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore sia del Condominio e sia della De EL SS.
Per l'annullamento della decisione ricorre il RI esponendo quattro motivi.
Resistono con separati controricorsi il Condominio e la De EL chiedendo il rigetto dell'impugnazione la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 158, 132, 161 e 276 in relazione all'art. 360 n. 4 cpc. Si sostiene che nel verbale dell'udienza di discussione la composizione del collegio giudicante era formata dal presidente dott. LA, dal giudice dott.sa Annamaria AM e dal giudice relatore dott. ZI Ettore, mentre nell'intestazione della sentenza il nominativo della dott.sa Annamaria AM risulta sostituito con quello del dott. Giovanni Romano, e si deduce la nullità della sentenza per essere stata emessa da un collegio diverso da quello che aveva trattenuta la causa in decisione. La tesi dei controricorrenti, secondo cui all'udienza di discussione era presente anche il giudice dott. Giovanni Romano, non trova riscontro negli atti processuali: in verbale dell'udienza di discussione del 9.3.1999 sono indicati come componenti del collegio solo i nomi di LA, AM e ZI ed il medesimo è sottoscritto sia dal presidente sia dal collaboratore di cancelleria. Tuttavia, quand'anche la tesi dei controricorrenti fosse risultata fondata, non di meno risulterebbe violato il principio di immodificabilità del collegio stabilito dall'art. 276 cpc, che consacra il concetto di unità della decisione, posto a garanzia dell'imparzialità del giudice e del diritto di difesa delle parti. L'indicazione nell'intestazione della sentenza del magistrato non tenuto alla sottoscrizione con un nominativo diverso da quello riportato nel verbale dell'udienza di discussione non può imputarsi ad una svista o ad un errore commesso nella stesura della sentenza in assenza di uno specifico accertamento al riguardo, che deve avvenire nelle forme e nei tempi predisposti per la correzione dell'errore materiale della sentenza e da parte del giudice legittimato alla correzione della medesima.
Orbene, nel caso in esame, pur essendo correggibile l'inserimento nell'intestazione della sentenza del nominativo di un magistrato diverso da quello indicato nel verbale dell'udienza di discussione (cfr. Cass. sez. un. 12 marzo 1999/11 8), nessuna iniziativa è stata presa dagli interessati presso il giudice a quo (tribunale di Roma in sede di appello) per la correzione della sentenza prima dell'esame dell'impugnazione, (cfr. CC. 30 maggio 1989/2596), risultando la competenza del giudice di legittimità limitata alla correzione materiale delle sole sentenze emesse in cassazione in forza dell'art. 391 bis introdotto con la novella di cui alla legge 353/90. Ne consegue che, accolto il primo motivo di ricorso e assorbiti gli altri, va dichiarato l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Roma, altra sezione, a cui si rimette la decisione anche per le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso;
assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Roma, altra sezione, cui rimette la decisione sulle spese anche di questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2001